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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 646/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/01/1979 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Salandin Maura del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Salandin Maura del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 27/07/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 34, Parte I, Anno 2013. Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile/concordatario in Vercelli (VC) il 27/07/2013, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 34, Parte I, Anno 2013 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale di Vercelli, Via Testi n. 28, con tutti gli arredi che la compongono, è assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla Signora che continuerà ad abitarvi;
Pt_2
3. si dà atto che il Signor ha già lasciato la casa coniugale e trasferirà altrove la propria Pt_1 residenza entro il 30.04.2025;
4. si dà atto che il Sig. si farà carico del pagamento delle rate del mutuo ipotecario Pt_1 gravante sull'immobile, contratto da entrambi i coniugi con Credit Agricole fino al
28.02.2025. Dal 01.03.2025 la Signora si farà carico del pagamento delle restanti Pt_2 rate del mutuo gravante sull'immobile;
5. si dà atto che le utenze (acqua, luce, gas, tari) sono intestate a far data dal gennaio 2025 alla
Signora che si farà carico dei relativi costi;
Pt_2
6. si dà atto che il Signor si farà carico del pagamento delle spese condominiali Pt_1 relative all'anno 2022-2023 per € 937,00;
pagina 2 di 4 7. si dà atto che in sede di ricorso di separazione i coniugi avevano previsto che a titolo di sistemazione dei reciproci rapporti patrimoniali il Signor cederà alla Signora Pt_1 la quota di proprietà dell'autovettura SMART tg EG044JX entro 60 giorni dalla Pt_2 sentenza di separazione;
il Signor si farà carico dei costi per il trasferimento, fatta Pt_1 salva l'esenzione ex art. 19 L. 74/87; tuttavia l'autovettura SMART tg EG044JX risulta danneggiata avendo avuto la Signora in data 16.03.2025 un sinistro. Parte_2
Qualora fosse antieconomica la riparazione del veicolo, l'auto verrà ceduta incidentata a terzi eventualmente interessati e l'eventuale ricavo verrà riconosciuto alla Signora Pt_2
A titolo di sistemazione dei reciproci rapporti patrimoniali la Signora dà atto che la Pt_2 moto tg DY35639, la vespa tg SR62269 e il camper tg CC479YY resteranno di proprietà del Signor Entrambi i coniugi si obbligano a sottoscrivere ogni documento Pt_1 necessario per consentire il trasferimento di proprietà dei predetti veicoli entro e non oltre
20 giorni dalla richiesta. Le parti danno atto che il trasferimento patrimoniale nell'ambito della separazione e divorzio beneficia di esenzione ex art. 19 L. 74/87 e ss. Eventuali spese per il trasferimento dei predetti veicoli saranno a carico di coloro che ne acquisteranno la proprietà;
8. si dà atto che nell'ambito della composizione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, quale elemento funzionale e indispensabile per la definitiva risoluzione della crisi coniugale, il
Signor si obbliga a cedere alla Signora che a tale titolo la accetta, con Pt_1 Pt_2 opportuno atto notarile da stipularsi entro 2 mesi dalla separazione, la proprietà della quota indivisa (pari al 50%) dell'immobile sito in Vercelli, Via Testi n. 28, censito al NCEU di detto Comune al foglio 92 part. 407 sub. 19 Via Testi 28 piano T-S1, cat. A/3, cl. 2, vani 3,
r.c. 263,39, sub. 38 Via Testi 26 piano S1, cat. C/6, cl. 5, mq 12, r.c. 46,48 con tutti gli arredi e le pertinenze ivi presenti, ferma restando l'assegnazione ex art. 337 sexies c.c. I costi connessi con la stipula dell'atto notarile saranno a carico della Signora che Pt_2 diventerà proprietaria al 100% del predetto immobile;
9. si dà atto che la Signora si impegna ad accollarsi per intero il mutuo contratto per Pt_2
l'acquisto della casa coniugale e a corrispondere per intero le relative rate, nonché ogni altra somma ad esso connessa, impegnandosi a manlevare il Signor da ogni Pt_1 obbligazione derivante dal predetto mutuo.
Al momento della cessione dell'immobile il Signor dovrà essere liberato da ogni Pt_1 obbligazione nei confronti della banca mutuante che dovrà rilasciare la relativa liberatoria;
10. si dà atto che all'atto del trasferimento il Signor verserà in favore della Signora Pt_1
e/o dell'Istituto di credito mutuante, a definizione dei rispettivi rapporti Parte_2 economici, l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00). La Signora accetta, a Parte_2 tale titolo, detta somma.
Le parti danno atto che il trasferimento patrimoniale nell'ambito della separazione e divorzio beneficia di esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/87 e ss.;
11. si dà atto che le parti dichiarano di aver già definito ogni altra questione economica fra di loro pendente e di non avere alcuna altra pretesa o rivendicazione da avanzare l'uno nei confronti dell'altra;
12. si dà atto che le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 646/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/01/1979 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Salandin Maura del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Salandin Maura del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 27/07/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 34, Parte I, Anno 2013. Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile/concordatario in Vercelli (VC) il 27/07/2013, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 34, Parte I, Anno 2013 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale di Vercelli, Via Testi n. 28, con tutti gli arredi che la compongono, è assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla Signora che continuerà ad abitarvi;
Pt_2
3. si dà atto che il Signor ha già lasciato la casa coniugale e trasferirà altrove la propria Pt_1 residenza entro il 30.04.2025;
4. si dà atto che il Sig. si farà carico del pagamento delle rate del mutuo ipotecario Pt_1 gravante sull'immobile, contratto da entrambi i coniugi con Credit Agricole fino al
28.02.2025. Dal 01.03.2025 la Signora si farà carico del pagamento delle restanti Pt_2 rate del mutuo gravante sull'immobile;
5. si dà atto che le utenze (acqua, luce, gas, tari) sono intestate a far data dal gennaio 2025 alla
Signora che si farà carico dei relativi costi;
Pt_2
6. si dà atto che il Signor si farà carico del pagamento delle spese condominiali Pt_1 relative all'anno 2022-2023 per € 937,00;
pagina 2 di 4 7. si dà atto che in sede di ricorso di separazione i coniugi avevano previsto che a titolo di sistemazione dei reciproci rapporti patrimoniali il Signor cederà alla Signora Pt_1 la quota di proprietà dell'autovettura SMART tg EG044JX entro 60 giorni dalla Pt_2 sentenza di separazione;
il Signor si farà carico dei costi per il trasferimento, fatta Pt_1 salva l'esenzione ex art. 19 L. 74/87; tuttavia l'autovettura SMART tg EG044JX risulta danneggiata avendo avuto la Signora in data 16.03.2025 un sinistro. Parte_2
Qualora fosse antieconomica la riparazione del veicolo, l'auto verrà ceduta incidentata a terzi eventualmente interessati e l'eventuale ricavo verrà riconosciuto alla Signora Pt_2
A titolo di sistemazione dei reciproci rapporti patrimoniali la Signora dà atto che la Pt_2 moto tg DY35639, la vespa tg SR62269 e il camper tg CC479YY resteranno di proprietà del Signor Entrambi i coniugi si obbligano a sottoscrivere ogni documento Pt_1 necessario per consentire il trasferimento di proprietà dei predetti veicoli entro e non oltre
20 giorni dalla richiesta. Le parti danno atto che il trasferimento patrimoniale nell'ambito della separazione e divorzio beneficia di esenzione ex art. 19 L. 74/87 e ss. Eventuali spese per il trasferimento dei predetti veicoli saranno a carico di coloro che ne acquisteranno la proprietà;
8. si dà atto che nell'ambito della composizione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, quale elemento funzionale e indispensabile per la definitiva risoluzione della crisi coniugale, il
Signor si obbliga a cedere alla Signora che a tale titolo la accetta, con Pt_1 Pt_2 opportuno atto notarile da stipularsi entro 2 mesi dalla separazione, la proprietà della quota indivisa (pari al 50%) dell'immobile sito in Vercelli, Via Testi n. 28, censito al NCEU di detto Comune al foglio 92 part. 407 sub. 19 Via Testi 28 piano T-S1, cat. A/3, cl. 2, vani 3,
r.c. 263,39, sub. 38 Via Testi 26 piano S1, cat. C/6, cl. 5, mq 12, r.c. 46,48 con tutti gli arredi e le pertinenze ivi presenti, ferma restando l'assegnazione ex art. 337 sexies c.c. I costi connessi con la stipula dell'atto notarile saranno a carico della Signora che Pt_2 diventerà proprietaria al 100% del predetto immobile;
9. si dà atto che la Signora si impegna ad accollarsi per intero il mutuo contratto per Pt_2
l'acquisto della casa coniugale e a corrispondere per intero le relative rate, nonché ogni altra somma ad esso connessa, impegnandosi a manlevare il Signor da ogni Pt_1 obbligazione derivante dal predetto mutuo.
Al momento della cessione dell'immobile il Signor dovrà essere liberato da ogni Pt_1 obbligazione nei confronti della banca mutuante che dovrà rilasciare la relativa liberatoria;
10. si dà atto che all'atto del trasferimento il Signor verserà in favore della Signora Pt_1
e/o dell'Istituto di credito mutuante, a definizione dei rispettivi rapporti Parte_2 economici, l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00). La Signora accetta, a Parte_2 tale titolo, detta somma.
Le parti danno atto che il trasferimento patrimoniale nell'ambito della separazione e divorzio beneficia di esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/87 e ss.;
11. si dà atto che le parti dichiarano di aver già definito ogni altra questione economica fra di loro pendente e di non avere alcuna altra pretesa o rivendicazione da avanzare l'uno nei confronti dell'altra;
12. si dà atto che le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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