Sentenza 10 agosto 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 10/08/2015, n. 4229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4229 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04229/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02022/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2022 del 2013, proposto da:
PP Di AR, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giasi, presso lo studio del quale elegge domicilio, in Napoli, Via Cesario Console, n. 3;
contro
Comune di Cercola, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Messina, presso lo studio del quale elegge domicilio, in Napoli, viale Gramsci, n. 19;
per l'annullamento:
dell’atto prot. n.2514 del 28 febbraio 2013, avente ad oggetto "parere preventivo urbanistico per la realizzazione di un impianto carburanti in Cercola alla via Riccardi su suolo ARU 8 - Masseria Rutiglia".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cercola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con richiesta del 10 gennaio 2013, il ricorrente, Di AR PP, ha chiesto al comune di Cercola un parere preventivo sulla possibilità di realizzare, su un’area di sua proprietà, un impianto di carburanti in via D. Riccardi, su suolo classi fato ARU 8 – Masseria Rutiglia.
Il dirigente dell’Ufficio tecnico rispondeva al ricorrente con il parere prot. n. 2514 del 28 febbraio 2013, precisando che, in assenza dell’approvazione del piano particolareggiato dell’ARI 8 di Masseria Rutiglia, la domanda non era valutabile.
2.- Di AR ha quindi impugnato il predetto parere con l’odierno ricorso, notificato il 26 aprile 2013 e depositato il successivo 3 maggio.
Deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti L. reg. Campania n. 6 del 2006, degli artt. 3 e 4 del Regolamento della Regione Campania n. 1 del 20 dicembre 2012; il difetto e la carenza di motivazione e d’istruttoria; la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, 70, 71, 99, 101 P.R.G. di Cercola.
Resiste in giudizio il comune di Cercola che con memoria depositata il 3 aprile 2015 ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito. Con memoria di replica depositata il 16 aprile 2015, oltre a ribadire nel merito le contestazioni circa la fondatezza del ricorso, ha eccepito l’inammissibilità dello stesso per assenza di immediata lesività dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 7 maggio 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.
3.- Il ricorso è inammissibile per difetto di attualità dell’interesse alla decisione, circostanza che peraltro non è sfuggita allo stesso ricorrente.
Ed invero, con la memoria depositata il 2 aprile 2015, il ricorrente chiarisce di non avere “presentato una domanda di permesso di costruire ma una richiesta di parere preventivo, allegando all’istanza la planimetria e la relazione tecnica al fine di consentire al Comune di comprendere l’entità dell’intervento che avrebbe intenzione di realizzare”.
Sempre il ricorrente chiarisce che, “prima di sostenere le spese di progettazione, chiedeva al Comune di sapere, per l’appunto in via preventiva, se la realizzazione di un impianto di carburanti era compatibile con la strumentazione urbanistica comunale”.
E’ quindi evidente che, nel caso in esame, il ricorrente non ha formulato un’istanza di avvio del procedimento volto ad ottenere il titolo autorizzatorio per l’apertura di un impianto di carburanti, ma ha promosso una mera indagine esplorativa e cautelativa, dettata da una premura di carattere eminentemente economico.
Ebbene, il parere fornito all’interessato non ha carattere provvedimentale, e non potrebbe averlo, perché l’amministrazione comunale non ha dato riscontro ad una formale richiesta del privato volta ad ottenere il necessario titolo edilizio ma ha semplicemente fornito elementi conoscitivi e valutativi che possono essere un’utile indicazione, in vista di una eventuale futura richiesta in tal senso.
In altri termini, l’ente comunale ha risposto in un’ottica meramente collaborativa e dialettica nella relazione con il cittadino, pronunciandosi con un parere che, in quanto tale, è inidoneo a produrre effetti lesivi immediati nella sfera giuridica del richiedente.
4.- Il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso dal Collegio, reputa che l'interesse a ricorrere presuppone che l'atto impugnato deve produrre, in via diretta, una lesione attuale e concreta, e non meramente potenziale, della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio; il predetto interesse consiste nel vantaggio pratico e reale che può derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa giurisdizionale (art. 100 cod. proc. civ.).
5.- Ne consegue che l'interesse a ricorrere non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso, qualora l'atto impugnato, com’è nel caso di specie, sia privo di efficacia e, quindi, non procuri una lesione autonoma ed immediata della sfera giuridica dell’interessato (ex multis, T.A.R. Venezia, sez. I, 17 aprile 2015, n. 434).
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente, Di AR PP, al pagamento in favore del Comune di Cercola delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
PP Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/08/2015
IL SEGRETARIO