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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G.1662/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Tiziana Maccarrone Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1662/2022 R.G. promossa da:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Stefano Fulcheri del foro di Biella, PEC e dall'avv. Daniela Bacoccina del foro di Biella, Email_1
PEC presso il cui studio è elettivamente Email_2 domiciliata, in Biella, via Arnulfo n. 22
- APPELLANTE –
C.F. , nato a [...] il 5 marzo Controparte_1 C.F._2
1946, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe La Massa del foro di Biella, PEC con studio in Biella, palazzo Rivetti, Email_3 via della Repubblica n. 4, e dall'avv. Pier Franco Romano del foro di Biella, PEC
con studio in Biella via Marconi n. 11, domiciliato Email_4 presso gli indirizzi digitali e gli studi professionali dei predetti difensori
- APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE –
CONTRO
1 C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._3
C.F. , nata a [...] il 2 gennaio CP_3 C.F._4
1958, e C.F. , nata a [...] il 11 CP_4 C.F._5 settembre 1989, tutti eredi ab intestato di C.F. Persona_1
, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Paolo C.F._6
Bastianini del foro di Grosseto, PEC presso il cui studio sono Email_5 elettivamente domiciliati, in Grosseto, piazza Mensini n. 2
- APPELLATI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato il 22 dicembre 2022, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso ordinanza del 23 maggio 2022. comunicata dalla cancelleria in data 24 maggio 2022, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Biella,
nella procedura esecutiva immobiliare, di divisione endoesecutiva iscritta al n. 56/2021
R.G., con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Dichiara estinto il processo;
Ordina all'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Biella di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda di divisione eseguita in data 11.3.2021 ai nn.2269/1898; Pone le spese del procedimento a carico delle parti che le hanno anticipate”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.. ha presentato appello incidentale. Controparte_1
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma intestata Corte d'Appello di Torino, con ogni inerente, preliminare, accessoria e/o consequenziale pronuncia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Biella, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Eleonora SACCONE, pronunciata nell'ambito del procedimento endo- esecutivo divisionale rubricato al n. 56/2021 R.G., datata 23.05.2022 e comunicata dalla Cancelleria in data 24.05.2022, non notificata, dato atto che il pre-citato giudizio è stato dichiarato estinto per intervenuta pronuncia di nullità degli atti esecutivi nei termini di cui alla sentenza n. 381/2021, pronunciata dal Tribunale di Biella, Giudice dott. Enrico CHEMOLLO (pubblicata in data 6/10/2021
- R.G. 1162/2020 – Rep. 837/2021), per i motivi di cui al presente atto condannarsi il sig. CP_2 la sig.ra e la sig.ra in via solidale tra loro, al pagamento in favore CP_3 CP_4 della sig.ra delle spese e dei compensi difensivi relativi al Giudizio di primo Parte_1 grado ai sensi del D.M. n. 55/2014 (per la cui liquidazione si conferma la remissione alla valutazione dell'Ecc.mo Collegio Giudicante), nonché del presente Giudizio di secondo grado ai sensi del D.M. n.
2 147/2022, il tutto oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario come per Legge”.
Per parte Appellata e CP_2 CP_3 CP_4
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso Parte_1 l'ordinanza emessa in data 23.05.2022 dal Giudice del Tribunale di Biella nel giudizio di divisione iscritto al nr. 56/2021 r.g. in quanto infondato in fatto ed in diritto e in ogni caso non provato. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Per parte Appellata/Appellante in via incidentale Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma intestata Corte d'Appello di Torino, con ogni inerente, preliminare, accessoria e/o consequenziale pronuncia, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, allegazione, domanda e conclusione, in parziale riforma dell'Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Biella in composizione monocratica, nella persona della Giudice Istruttrice Dott.ssa Eleonora
SACCONE, in data 23.05.2022 e comunicata dalla Cancelleria in data 24.05.2022 (non notificata), nell'ambito della procedura di divisione endo-esecutiva rubricata al n. 56/2021 R.G., sempre previa reiezione delle domande e conclusioni tutte ex adverso svolte, ove contrastanti con le difese svolte dal signor per i motivi di cui al presente atto NEL MERITO: Dichiararsi tenuti e Controparte_1 conseguentemente, per l'effetto, condannare il signor la signora e la CP_2 CP_3 signora in via solidale tra loro, al pronto pagamento in favore del signor CP_4 [...] delle spese e dei compensi difensivi relativi al procedimento divisionale endo-esecutivo di CP_1 primo grado rubricato al n. 56/2021 R.G. Tribunale di Biella, quantificate a norma del D.M. n. 55/2014 nella somma pari ad €uro 9.234,50 (oltre 4% C.P.A. e 22% I.V.A. come per Legge), ovvero in quel diverso importo accertando in corso di causa e ritenuto equo e di Giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi le prove documentali offerte in comunicazione. IN OGNI CASO: Con il favore delle spese e dei compensi relativi al presente Giudizio di secondo grado”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
con ricorso in data 7 dicembre 2018, ha chiesto e ottenuto dal Persona_1
Tribunale di Grosseto emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo avverso per l'importo di euro 77.920,52, oltre rivalutazione, Controparte_1
interessi e spese del monitorio, allegando quanto segue:
- di essere creditore di per tale importo, a fronte di Parte_2
“verbale di conciliazione n. 47/2008, sottoscritto all'udienza del 24/6/2008” dinanzi al Tribunale di Biella;
3 - che, defunto ne ha accettato l'eredità Parte_2 Controparte_1
con beneficio di inventario, come da atto redatto dal notaio in data 13 Per_2
aprile 2015;
- di aver “fatto presente” a con lettera raccomandata in data 2 Controparte_1
maggio 2016, di “tenere in considerazione ai fini della liquidazione dell'attivo ricavato dall'eredità” l'ammontare del predetto credito;
- di aver richiesto a con successiva lettera raccomandata in Controparte_1
data 19 ottobre 2017, “di voler rendere conto dell'amministrazione dei beni del
de cuius entro dieci giorni dal ricevimento” della stessa;
- “stante il mancato adempimento” di tale richiesta, di aver “adito il Tribunale di
Biella ai sensi dell'art. 496 c.c., che fissava il termine di giorni 90 per rendere conto della sua amministrazione”;
- che alla data del 16 ottobre 2018, tale termine risultava decorso “senza che l'onerato” vi avesse provveduto”.
In forza del titolo così ottenuto, ha instaurato procedura esecutiva Persona_1
immobiliare, sottoponendo a pignoramento, con atto in data 11 maggio 2019, beni immobili di cui era comproprietario, ubicati nel Comune di Controparte_1
Sandigliano (BI). ha presentato opposizione all'esecuzione, sostenendo l'invalidità Controparte_1
della procedura esecutiva immobiliare, sussistendo “inesistenza giuridica del processo notificatorio del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo e del relativo atto di precetto”.
Pendente nella fase di merito il giudizio su tale opposizione, il Tribunale di Biella, quale giudice dell'esecuzione, rilevato trattarsi di beni immobili in comproprietà, di cui non era opportuna la vendita della quota indivisa, ha disposto procedersi a giudizio di divisione dei beni oggetto di pignoramento, ai sensi dell'art. 601 c.p.c., previa integrazione del contraddittorio e sospensione dell'esecuzione.
Defunto nelle more del giudizio i di lui eredi, Persona_1 CP_2
e hanno convenuto innanzi al Tribunale di Biella CP_3 CP_4
4 con atto in data 12 gennaio 2021, invitandola a costituirsi nella Parte_1
procedura di divisione derivante dalla predetta procedura esecutiva da loro proseguita nei confronti di Controparte_1
costituitasi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della Parte_1
domanda e chiesto la sospensione della procedura, allegando e sostenendo, fra l'altro,
e per quanto ancora qui rileva, la pendenza nella fase di merito, come detto, della procedura di opposizione all'esecuzione da parte di Controparte_1
a sua volta, ha domandato, per la stessa ragione, sospensione Controparte_1
del giudizio di divisione.
Avverso la richiesta di sospensione e si CP_2 CP_3 CP_4
sono opposti, indicando di aver iscritto a ruolo altra procedura esecutiva avente a oggetto i medesimi beni immobili.
Il procedimento è stato sospeso.
Nella causa originata dall'opposizione presentata da con Controparte_1
sentenza n. 381/2021 pronunciata il 25 settembre 2021, pubblicata il 6 ottobre 2021, passata in giudicato, il Tribunale di Biella ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento impugnati, per l'effetto ha ordinato la cancellazione delle trascrizioni iscritte in forza di detto pignoramento e ha condannato CP_2
e parti opposte, al pagamento delle spese di lite in CP_3 CP_4
favore della parte opponente.
Riassunta la causa di divisione, il Tribunale di Biella, con la pronuncia del 23 maggio 2022 di cui al soprariportato dispositivo, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, ha ordinato all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Biella di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda e ha posto “le spese del procedimento a carico delle parti che le hanno anticipate”.
Avverso il capo della pronuncia relativo alle spese di lite ha presentato appello indi appello incidentale entrambi Parte_1 Controparte_1
ritenendo la decisione al riguardo erronea, illogica, immotivata e in contrasto con la regola generale di cui all'art. 91 c.p.c, in quanto, a loro avviso, le controparti, CP_2
5 , e avrebbero dovuto essere condannate, in solido, CP_2 CP_3 CP_4
al pagamento delle spese di lite, in loro favore.
e costituitisi in giudizio, hanno CP_2 CP_3 CP_4
eccepito la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione e l'infondatezza della stessa nel merito, chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
2. AMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO E FONDATEZZA DELLE IMPUGNAZIONI
Gli Appellati e premesso essere a loro CP_2 CP_3 CP_4
avviso “pacifico che l'art. 310 c.p.c. prevede espressamente che le spese del processo estinto siano a carico di chi le ha anticipate. Unica deroga a tale principio è costituita dalla circostanza in cui tra le parti sia sorta contestazione circa l'avvenuto verificarsi della fattispecie estintiva”, ma non sarebbe “questo il caso”, hanno eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello, in quanto “la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza con cui il Giudice dichiara l'estinzione” sarebbe “esclusivamente ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost.”.
Tale eccezione di inammissibilità non risulta fondata.
Il giudizio di divisione ex art. 601 c.p.c. è parte di un pendente processo esecutivo,
ma ha natura peculiare, in quanto, pur originando da un'esigenza esecutiva, si sviluppa secondo modalità che richiamano il giudizio di cognizione, occorrendo, nel suo svolgimento, accertare le quote di proprietà dei condividenti, risolvere eventuali contestazioni sul diritto alla divisione e dirimere tutte le questioni pregiudiziali alla divisione stessa, accertamenti tipici del giudizio di cognizione, da svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, garantendo a tutte le parti interessate il diritto di partecipare al processo, di far valere le proprie ragioni e di contestare le altrui pretese,
ovvero ha natura di procedimento incidentale di cognizione (cfr. C. Cass., Sez. 2,
ordinanza n. 5386 del 29/02/2024, Rv. 670382 - 01), che resta autonomo rispetto alla procedura espropriativa e si conclude con sentenza, che deve statuire anche sulle spese dello stesso, da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della
6 massa oggetto di divisione (così, da ultimo, C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 24550 del
12/09/2024, Rv. 672258 - 01).
Ove pure esso si sia concluso, invece, con ordinanza, la stessa ha valenza sostanziale di sentenza, ed è comunque soggetta a impugnazione dinanzi alla Corte
d'Appello (come, fra l'altro, ritenuto dalla Suprema Corte sinanche nel caso, diverso dal presente ma ancor più indicativo, di ordinanza con cui era stata dichiarata l'estinzione del giudizio di divisione del bene pignorato per inattività delle parti: così
C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 20977 del 23/08/2018, Rv. 650442 - 01).
Il che ancor più vale nel caso qui in esame, in cui, per un verso, gli attuali Appellati,
e si erano opposti alla dichiarazione di CP_2 CP_3 CP_4
estinzione del giudizio, con conseguente necessitato contenuto decisorio della pronuncia invece assunta dal Tribunale (sulla debenza delle spese di lite, allorquando sia insorta controversia sull'estinzione del processo, cfr. C. Cass., Sez. II, ordinanza n.
20073 del 14 luglio 2021, Rv. 662015 – 01, nonché C. Cass., Sez. I, sentenza n. 10173
del 14 ottobre 1993), per altro verso la causa di estinzione del precesso che è stata posta alla base del provvedimento impugnato è da qualificarsi quantomeno come
“atipica”, ha natura sicuramente diversa dalla rinuncia agli atti e dall'inattività delle parti ex artt. 306 ss c.p.c., esula dall'ambito di applicabilità del disposto dell'art. 310
u.c. c.p.c., e implica invece una possibile situazione di complessiva soccombenza, che nel presente caso sussiste e giustifica, nel merito, l'accoglimento dei presentati appelli, in applicazione dei principi generali di causalità e di soccombenza, di cui all'art. 91
c.p.c..
con atto in data 13 aprile 2015, ha accettato, con beneficio di Controparte_1
inventario, l'eredità dismessa da di lui nipote, parente di terzo Parte_2
grado.
Tutti gli atti asseritamente notificati da a sono Persona_1 Controparte_1
stati inviati non all'indirizzo estero, in Francia, di residenza di Controparte_1
riportato anche nel predetto atto notarile di accettazione dell'eredità, ma al diverso
7 indirizzo di via Roma 54, 13876 Sandigliano (BI), e non risultano essere stati mai ritirati.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, questo è stato definitivamente accertato dal Tribunale di Biella, che di conseguenza ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento impugnati e ha ordinato la cancellazione delle relative trascrizioni, rilevando come fosse da anni non solo residente, ma Controparte_1
anche domiciliato in Francia, a fronte delle risultanze di plurimi elementi probatori agli atti: certificato di residenza, documenti fiscali e sanitari, la stessa mancata consegna e ritiro degli atti notificati in Italia.
Dalla nullità degli atti introduttivi della procedura esecutiva deriva la sopravvenuta mancanza di un valido titolo per la stessa instaurazione del giudizio di divisione, in ordine al quale e sono quindi risultati CP_2 CP_3 CP_4
carenti di legittimazione attiva. In considerazione dell'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione, ritenuta irrilevante l'iscrizione di altra procedura esecutiva avente a oggetto i medesimi beni, il Tribunale si è pronunciato, al riguardo, dichiarando
“l'estinzione del processo”: al di là della correttezza o meno dell'utilizzo di tale formula, in ogni caso era dovuta una pronuncia sull'imputazione e la liquidazione delle spese di lite.
e risultano integralmente soccombenti, CP_2 CP_3 CP_4
devono pertanto essere condannati, in solido fra loro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, al pagamento delle spese di lite, in favore sia di che di Parte_1 Controparte_1
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, della natura, del valore dell'oggetto della controversia
(determinato, in relazione al primo grado di giudizio, in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), e soprattutto del numero estremamente limitato delle questioni trattate e della loro altrettanto limitata complessità, che giustificano un contenimento nei minimi tabellari e in relazione alle sole fasi del giudizio effettivamente svoltesi, le stesse si liquidano nella misura
8 complessiva di euro 2.090,00, oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e
IVA nei termini di legge, in favore di ciascuna delle due controparti.
Alla soccombenza consegue altresì, ex art. 91 c.p.c., la condanna di CP_2
e al pagamento, in favore di e CP_3 CP_4 Parte_1
delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che si Controparte_1
liquidano, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto di un valore dell'oggetto della controversia ora rientrante nel diverso scaglione compreso fra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 530,00
- per la fase introduttiva euro 530,00
- per la fase decisoria euro 840,00
Totale: euro 1.900,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA, IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma dell'ordinanza appellata:
- visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna e CP_2 CP_3 [...]
, in solido fra loro, al pagamento, in favore di e CP_4 Parte_1
di per ciascuna di tali due controparti, dell'importo di euro Controparte_1
2.090,00, oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna gli Appellati e CP_2 CP_3
in solido fra loro, al pagamento delle spese per il presente grado di CP_4
giudizio, in favore degli Appellanti e per Parte_1 Controparte_1
ciascuna di tali due controparti, dell'importo di euro 1.900,00, oltre a rimborso
9 forfetario del 15% per spese generali, CPA, IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
Così deciso il 20 giugno 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G.1662/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Tiziana Maccarrone Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1662/2022 R.G. promossa da:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Stefano Fulcheri del foro di Biella, PEC e dall'avv. Daniela Bacoccina del foro di Biella, Email_1
PEC presso il cui studio è elettivamente Email_2 domiciliata, in Biella, via Arnulfo n. 22
- APPELLANTE –
C.F. , nato a [...] il 5 marzo Controparte_1 C.F._2
1946, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe La Massa del foro di Biella, PEC con studio in Biella, palazzo Rivetti, Email_3 via della Repubblica n. 4, e dall'avv. Pier Franco Romano del foro di Biella, PEC
con studio in Biella via Marconi n. 11, domiciliato Email_4 presso gli indirizzi digitali e gli studi professionali dei predetti difensori
- APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE –
CONTRO
1 C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._3
C.F. , nata a [...] il 2 gennaio CP_3 C.F._4
1958, e C.F. , nata a [...] il 11 CP_4 C.F._5 settembre 1989, tutti eredi ab intestato di C.F. Persona_1
, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Paolo C.F._6
Bastianini del foro di Grosseto, PEC presso il cui studio sono Email_5 elettivamente domiciliati, in Grosseto, piazza Mensini n. 2
- APPELLATI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato il 22 dicembre 2022, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso ordinanza del 23 maggio 2022. comunicata dalla cancelleria in data 24 maggio 2022, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Biella,
nella procedura esecutiva immobiliare, di divisione endoesecutiva iscritta al n. 56/2021
R.G., con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Dichiara estinto il processo;
Ordina all'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Biella di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda di divisione eseguita in data 11.3.2021 ai nn.2269/1898; Pone le spese del procedimento a carico delle parti che le hanno anticipate”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.. ha presentato appello incidentale. Controparte_1
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma intestata Corte d'Appello di Torino, con ogni inerente, preliminare, accessoria e/o consequenziale pronuncia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Biella, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Eleonora SACCONE, pronunciata nell'ambito del procedimento endo- esecutivo divisionale rubricato al n. 56/2021 R.G., datata 23.05.2022 e comunicata dalla Cancelleria in data 24.05.2022, non notificata, dato atto che il pre-citato giudizio è stato dichiarato estinto per intervenuta pronuncia di nullità degli atti esecutivi nei termini di cui alla sentenza n. 381/2021, pronunciata dal Tribunale di Biella, Giudice dott. Enrico CHEMOLLO (pubblicata in data 6/10/2021
- R.G. 1162/2020 – Rep. 837/2021), per i motivi di cui al presente atto condannarsi il sig. CP_2 la sig.ra e la sig.ra in via solidale tra loro, al pagamento in favore CP_3 CP_4 della sig.ra delle spese e dei compensi difensivi relativi al Giudizio di primo Parte_1 grado ai sensi del D.M. n. 55/2014 (per la cui liquidazione si conferma la remissione alla valutazione dell'Ecc.mo Collegio Giudicante), nonché del presente Giudizio di secondo grado ai sensi del D.M. n.
2 147/2022, il tutto oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario come per Legge”.
Per parte Appellata e CP_2 CP_3 CP_4
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso Parte_1 l'ordinanza emessa in data 23.05.2022 dal Giudice del Tribunale di Biella nel giudizio di divisione iscritto al nr. 56/2021 r.g. in quanto infondato in fatto ed in diritto e in ogni caso non provato. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Per parte Appellata/Appellante in via incidentale Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma intestata Corte d'Appello di Torino, con ogni inerente, preliminare, accessoria e/o consequenziale pronuncia, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, allegazione, domanda e conclusione, in parziale riforma dell'Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Biella in composizione monocratica, nella persona della Giudice Istruttrice Dott.ssa Eleonora
SACCONE, in data 23.05.2022 e comunicata dalla Cancelleria in data 24.05.2022 (non notificata), nell'ambito della procedura di divisione endo-esecutiva rubricata al n. 56/2021 R.G., sempre previa reiezione delle domande e conclusioni tutte ex adverso svolte, ove contrastanti con le difese svolte dal signor per i motivi di cui al presente atto NEL MERITO: Dichiararsi tenuti e Controparte_1 conseguentemente, per l'effetto, condannare il signor la signora e la CP_2 CP_3 signora in via solidale tra loro, al pronto pagamento in favore del signor CP_4 [...] delle spese e dei compensi difensivi relativi al procedimento divisionale endo-esecutivo di CP_1 primo grado rubricato al n. 56/2021 R.G. Tribunale di Biella, quantificate a norma del D.M. n. 55/2014 nella somma pari ad €uro 9.234,50 (oltre 4% C.P.A. e 22% I.V.A. come per Legge), ovvero in quel diverso importo accertando in corso di causa e ritenuto equo e di Giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi le prove documentali offerte in comunicazione. IN OGNI CASO: Con il favore delle spese e dei compensi relativi al presente Giudizio di secondo grado”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
con ricorso in data 7 dicembre 2018, ha chiesto e ottenuto dal Persona_1
Tribunale di Grosseto emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo avverso per l'importo di euro 77.920,52, oltre rivalutazione, Controparte_1
interessi e spese del monitorio, allegando quanto segue:
- di essere creditore di per tale importo, a fronte di Parte_2
“verbale di conciliazione n. 47/2008, sottoscritto all'udienza del 24/6/2008” dinanzi al Tribunale di Biella;
3 - che, defunto ne ha accettato l'eredità Parte_2 Controparte_1
con beneficio di inventario, come da atto redatto dal notaio in data 13 Per_2
aprile 2015;
- di aver “fatto presente” a con lettera raccomandata in data 2 Controparte_1
maggio 2016, di “tenere in considerazione ai fini della liquidazione dell'attivo ricavato dall'eredità” l'ammontare del predetto credito;
- di aver richiesto a con successiva lettera raccomandata in Controparte_1
data 19 ottobre 2017, “di voler rendere conto dell'amministrazione dei beni del
de cuius entro dieci giorni dal ricevimento” della stessa;
- “stante il mancato adempimento” di tale richiesta, di aver “adito il Tribunale di
Biella ai sensi dell'art. 496 c.c., che fissava il termine di giorni 90 per rendere conto della sua amministrazione”;
- che alla data del 16 ottobre 2018, tale termine risultava decorso “senza che l'onerato” vi avesse provveduto”.
In forza del titolo così ottenuto, ha instaurato procedura esecutiva Persona_1
immobiliare, sottoponendo a pignoramento, con atto in data 11 maggio 2019, beni immobili di cui era comproprietario, ubicati nel Comune di Controparte_1
Sandigliano (BI). ha presentato opposizione all'esecuzione, sostenendo l'invalidità Controparte_1
della procedura esecutiva immobiliare, sussistendo “inesistenza giuridica del processo notificatorio del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo e del relativo atto di precetto”.
Pendente nella fase di merito il giudizio su tale opposizione, il Tribunale di Biella, quale giudice dell'esecuzione, rilevato trattarsi di beni immobili in comproprietà, di cui non era opportuna la vendita della quota indivisa, ha disposto procedersi a giudizio di divisione dei beni oggetto di pignoramento, ai sensi dell'art. 601 c.p.c., previa integrazione del contraddittorio e sospensione dell'esecuzione.
Defunto nelle more del giudizio i di lui eredi, Persona_1 CP_2
e hanno convenuto innanzi al Tribunale di Biella CP_3 CP_4
4 con atto in data 12 gennaio 2021, invitandola a costituirsi nella Parte_1
procedura di divisione derivante dalla predetta procedura esecutiva da loro proseguita nei confronti di Controparte_1
costituitasi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della Parte_1
domanda e chiesto la sospensione della procedura, allegando e sostenendo, fra l'altro,
e per quanto ancora qui rileva, la pendenza nella fase di merito, come detto, della procedura di opposizione all'esecuzione da parte di Controparte_1
a sua volta, ha domandato, per la stessa ragione, sospensione Controparte_1
del giudizio di divisione.
Avverso la richiesta di sospensione e si CP_2 CP_3 CP_4
sono opposti, indicando di aver iscritto a ruolo altra procedura esecutiva avente a oggetto i medesimi beni immobili.
Il procedimento è stato sospeso.
Nella causa originata dall'opposizione presentata da con Controparte_1
sentenza n. 381/2021 pronunciata il 25 settembre 2021, pubblicata il 6 ottobre 2021, passata in giudicato, il Tribunale di Biella ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento impugnati, per l'effetto ha ordinato la cancellazione delle trascrizioni iscritte in forza di detto pignoramento e ha condannato CP_2
e parti opposte, al pagamento delle spese di lite in CP_3 CP_4
favore della parte opponente.
Riassunta la causa di divisione, il Tribunale di Biella, con la pronuncia del 23 maggio 2022 di cui al soprariportato dispositivo, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, ha ordinato all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Biella di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda e ha posto “le spese del procedimento a carico delle parti che le hanno anticipate”.
Avverso il capo della pronuncia relativo alle spese di lite ha presentato appello indi appello incidentale entrambi Parte_1 Controparte_1
ritenendo la decisione al riguardo erronea, illogica, immotivata e in contrasto con la regola generale di cui all'art. 91 c.p.c, in quanto, a loro avviso, le controparti, CP_2
5 , e avrebbero dovuto essere condannate, in solido, CP_2 CP_3 CP_4
al pagamento delle spese di lite, in loro favore.
e costituitisi in giudizio, hanno CP_2 CP_3 CP_4
eccepito la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione e l'infondatezza della stessa nel merito, chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
2. AMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO E FONDATEZZA DELLE IMPUGNAZIONI
Gli Appellati e premesso essere a loro CP_2 CP_3 CP_4
avviso “pacifico che l'art. 310 c.p.c. prevede espressamente che le spese del processo estinto siano a carico di chi le ha anticipate. Unica deroga a tale principio è costituita dalla circostanza in cui tra le parti sia sorta contestazione circa l'avvenuto verificarsi della fattispecie estintiva”, ma non sarebbe “questo il caso”, hanno eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello, in quanto “la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza con cui il Giudice dichiara l'estinzione” sarebbe “esclusivamente ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost.”.
Tale eccezione di inammissibilità non risulta fondata.
Il giudizio di divisione ex art. 601 c.p.c. è parte di un pendente processo esecutivo,
ma ha natura peculiare, in quanto, pur originando da un'esigenza esecutiva, si sviluppa secondo modalità che richiamano il giudizio di cognizione, occorrendo, nel suo svolgimento, accertare le quote di proprietà dei condividenti, risolvere eventuali contestazioni sul diritto alla divisione e dirimere tutte le questioni pregiudiziali alla divisione stessa, accertamenti tipici del giudizio di cognizione, da svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, garantendo a tutte le parti interessate il diritto di partecipare al processo, di far valere le proprie ragioni e di contestare le altrui pretese,
ovvero ha natura di procedimento incidentale di cognizione (cfr. C. Cass., Sez. 2,
ordinanza n. 5386 del 29/02/2024, Rv. 670382 - 01), che resta autonomo rispetto alla procedura espropriativa e si conclude con sentenza, che deve statuire anche sulle spese dello stesso, da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della
6 massa oggetto di divisione (così, da ultimo, C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 24550 del
12/09/2024, Rv. 672258 - 01).
Ove pure esso si sia concluso, invece, con ordinanza, la stessa ha valenza sostanziale di sentenza, ed è comunque soggetta a impugnazione dinanzi alla Corte
d'Appello (come, fra l'altro, ritenuto dalla Suprema Corte sinanche nel caso, diverso dal presente ma ancor più indicativo, di ordinanza con cui era stata dichiarata l'estinzione del giudizio di divisione del bene pignorato per inattività delle parti: così
C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 20977 del 23/08/2018, Rv. 650442 - 01).
Il che ancor più vale nel caso qui in esame, in cui, per un verso, gli attuali Appellati,
e si erano opposti alla dichiarazione di CP_2 CP_3 CP_4
estinzione del giudizio, con conseguente necessitato contenuto decisorio della pronuncia invece assunta dal Tribunale (sulla debenza delle spese di lite, allorquando sia insorta controversia sull'estinzione del processo, cfr. C. Cass., Sez. II, ordinanza n.
20073 del 14 luglio 2021, Rv. 662015 – 01, nonché C. Cass., Sez. I, sentenza n. 10173
del 14 ottobre 1993), per altro verso la causa di estinzione del precesso che è stata posta alla base del provvedimento impugnato è da qualificarsi quantomeno come
“atipica”, ha natura sicuramente diversa dalla rinuncia agli atti e dall'inattività delle parti ex artt. 306 ss c.p.c., esula dall'ambito di applicabilità del disposto dell'art. 310
u.c. c.p.c., e implica invece una possibile situazione di complessiva soccombenza, che nel presente caso sussiste e giustifica, nel merito, l'accoglimento dei presentati appelli, in applicazione dei principi generali di causalità e di soccombenza, di cui all'art. 91
c.p.c..
con atto in data 13 aprile 2015, ha accettato, con beneficio di Controparte_1
inventario, l'eredità dismessa da di lui nipote, parente di terzo Parte_2
grado.
Tutti gli atti asseritamente notificati da a sono Persona_1 Controparte_1
stati inviati non all'indirizzo estero, in Francia, di residenza di Controparte_1
riportato anche nel predetto atto notarile di accettazione dell'eredità, ma al diverso
7 indirizzo di via Roma 54, 13876 Sandigliano (BI), e non risultano essere stati mai ritirati.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, questo è stato definitivamente accertato dal Tribunale di Biella, che di conseguenza ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento impugnati e ha ordinato la cancellazione delle relative trascrizioni, rilevando come fosse da anni non solo residente, ma Controparte_1
anche domiciliato in Francia, a fronte delle risultanze di plurimi elementi probatori agli atti: certificato di residenza, documenti fiscali e sanitari, la stessa mancata consegna e ritiro degli atti notificati in Italia.
Dalla nullità degli atti introduttivi della procedura esecutiva deriva la sopravvenuta mancanza di un valido titolo per la stessa instaurazione del giudizio di divisione, in ordine al quale e sono quindi risultati CP_2 CP_3 CP_4
carenti di legittimazione attiva. In considerazione dell'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione, ritenuta irrilevante l'iscrizione di altra procedura esecutiva avente a oggetto i medesimi beni, il Tribunale si è pronunciato, al riguardo, dichiarando
“l'estinzione del processo”: al di là della correttezza o meno dell'utilizzo di tale formula, in ogni caso era dovuta una pronuncia sull'imputazione e la liquidazione delle spese di lite.
e risultano integralmente soccombenti, CP_2 CP_3 CP_4
devono pertanto essere condannati, in solido fra loro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, al pagamento delle spese di lite, in favore sia di che di Parte_1 Controparte_1
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, della natura, del valore dell'oggetto della controversia
(determinato, in relazione al primo grado di giudizio, in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), e soprattutto del numero estremamente limitato delle questioni trattate e della loro altrettanto limitata complessità, che giustificano un contenimento nei minimi tabellari e in relazione alle sole fasi del giudizio effettivamente svoltesi, le stesse si liquidano nella misura
8 complessiva di euro 2.090,00, oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e
IVA nei termini di legge, in favore di ciascuna delle due controparti.
Alla soccombenza consegue altresì, ex art. 91 c.p.c., la condanna di CP_2
e al pagamento, in favore di e CP_3 CP_4 Parte_1
delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che si Controparte_1
liquidano, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto di un valore dell'oggetto della controversia ora rientrante nel diverso scaglione compreso fra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 530,00
- per la fase introduttiva euro 530,00
- per la fase decisoria euro 840,00
Totale: euro 1.900,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA, IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma dell'ordinanza appellata:
- visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna e CP_2 CP_3 [...]
, in solido fra loro, al pagamento, in favore di e CP_4 Parte_1
di per ciascuna di tali due controparti, dell'importo di euro Controparte_1
2.090,00, oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna gli Appellati e CP_2 CP_3
in solido fra loro, al pagamento delle spese per il presente grado di CP_4
giudizio, in favore degli Appellanti e per Parte_1 Controparte_1
ciascuna di tali due controparti, dell'importo di euro 1.900,00, oltre a rimborso
9 forfetario del 15% per spese generali, CPA, IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
Così deciso il 20 giugno 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
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