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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/12/2024, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1862/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Filorizzo) e (c.f. ), nata alla Spezia il 01.06.1981 (con Parte_2 C.F._2
l'avv. Giuria) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 27.09.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia in data 08.12.2008
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2008, numero 75, parte
II, serie A); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (il 30.09.2010) e (il 02.06.2012); di essere titolari Per_1 Per_2 delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, e perciò si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
2) L'abitazione coniugale sita in Sarzana (SP), in Via Paganino da Sarzana n. 22, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà nella piena disponibilità della moglie che continuerà Parte_2 ad abitarvi sopportandone ogni onere relativo quali, tra gli altri: pagamento delle rate del mutuo, di tutte le utenze, della TARI, delle spese condominiali, ed ogni altro onere economico ad essa inerente e comunque gravante sulla proprietaria.
La casa resterà alla madre con tutto quanto in essa contenuto;
il Sig. si è già trasferito Parte_1 da alcuni mesi altrove ed ha già provveduto ad asportare dalla stessa i beni ed effetti di stretto uso personale.
Relativamente alla casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, si fa presente che su di essa insiste il mutuo ipotecario citato in scadenza nell'anno 2050 la cui rata mensile, pari oggi ad € 670,43 circa, continuerà ad essere corrisposta dalla proprietaria sig.ra fino alla sua Parte_2 estinzione.
3) I figli minori e resteranno affidati in modo condiviso e paritetico ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione paritetica e doppio domicilio presso le abitazioni degli stessi, con un regime di frequentazione paritario ed alternato tra i coniugi, e mantenimento diretto, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità.
Ai soli fini anagrafici i coniugi concordano che i figli minori continuino a mantenere la residenza presso l'abitazione della madre, già abitazione coniugale.
I genitori si impegnano a garantire ai figli minori il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti paterni e materni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i coniugi;
le decisioni di maggior interesse per i figli minori, relative alla loro istruzione, educazione, cura e salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo sempre conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di Per_1
e . Per_2
Ciascun genitore dovrà essere tempestivamente informato dall'altro di qualsiasi problematica attinente alla salute dei minori, mentre le scelte in ordine a trattamenti medici, chirurgici o farmacologici (ovviamente esclusi quelli di urgenza) a cui i figli dovessero essere sottoposti dovranno essere discussi e decisi da entrambi i genitori di comune accordo.
Uguali diritti e doveri avranno i genitori di vigilare sull'istruzione dei figli minori, confrontandosi con gli educatori e gli insegnanti e prendendo visione dei risultati degli studi, con uguale diritto a partecipare agli organi rappresentativi in seno alle istituzioni scolastiche. Nei periodi di custodia ciascuno dei genitori dovrà farsi carico di rispettare le esigenze scolastiche dei figli minori Per_1
e ed anche di assicurare la necessaria continuità alle attività ricreative e sportive intraprese Per_2 dagli stessi.
I genitori si impegnano a consentire i quotidiani contatti, quantomeno telefonici, tra i figli ed il genitore che in quel giorno non abbia i minori in custodia.
I figli minori trascorreranno il tempo con i genitori secondo le modalità che saranno concordate dagli stessi, tenendo in considerazione le abitudini e gli stili di vita di e antecedenti Per_1 Per_2 alla separazione dei genitori, apportando ad essi le minori variazioni possibili e, comunque, sempre compatibilmente agli impegni scolastici e di svago degli stessi e di lavoro di entrambi i genitori.
L'affido condiviso e paritetico sarà così regolato: a settimane alternate i figli e Per_1 Per_2 staranno quattro giorni con un genitore e tre con l'altro (Esempio: Settimana 1: lunedì, martedì e mercoledì (solo fino alla sera) con la madre;
mercoledì (dalle ore 19.30), giovedì, venerdì e sabato con il padre (fino al primo pomeriggio); sabato (dal primo pomeriggio) e domenica con la madre;
Settimana 2 : lunedì, martedì e mercoledì (fino al tardo pomeriggio) con la madre;
mercoledì (dalle ore 19.30), giovedì, venerdì, sabato e domenica (solo fino alla sera) col padre;
in modo che anche i fine settimana (ovvero le giornate e/o le serate di sabato e domenica) possano essere trascorsi in modo alternato con ognuno dei genitori.
La turnazione sopra indicata potrà subire modifiche, da concordarsi tra i genitori, in ragione delle volontà dei figli minori, delle loro condizioni di salute psicofisica, e tenuto conto dei loro impegni scolastici e/o di svago.
Durante il periodo estivo, o nel corso delle altre vacanze scolastiche, ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i figli minori un periodo di quindici giorni, sia consecutivi che frazionati, secondo modalità e tempi da concordarsi tra i genitori.
Le giornate festive del Natale (24, 25, 26 dicembre), del Capodanno (31 dicembre e 01 gennaio) e di
Pasqua (domenica e Lunedì dell'Angelo) saranno alternate con l'uno o l'altro genitore secondo modalità che gli stessi concorderanno insieme. 4) I genitori, in ragione dell'affido condiviso e della scelta del regime di frequentazione paritario ed alternato con i figli minori e , provvederanno, ciascuno, al mantenimento diretto degli Per_1 Per_2 stessi.
I genitori contribuiranno, altresì, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (es.: spese sanitarie, mediche anche specialistiche;
dentistiche e odontoiatriche) che dovranno essere sostenute nell'interesse dei figli e;
nonché nella stessa percentuale del 50% per quelle Per_1 Per_2 scolastiche (es : acquisto di materiale didattico, spese di iscrizione ed assicurazione scolastica, spese per corsi di recupero e/o lezioni private, tasse universitarie, gite scolastiche, spese per abbonamenti a mezzi di trasporto necessari per raggiungere la scuola) ed extrascolastiche (es: spese per iscrizione e frequenza di palestre, spese per viaggi e vacanze trascorse senza genitori) necessarie e relative alla cura, istruzione, educazione e svago dei figli.
In ogni caso le spese straordinarie, ad eccezione di quelle improcrastinabili ed urgenti e di quelle che in base al Protocollo del Tribunale della Spezia del 13.12.2018 prot. 2349/2018 e delle linee guida del CNF non necessitano di preventivo accordo, dovranno comunque essere previamente concordate e decise di comune accordo fra i genitori e quindi rimborsate senza ritardo a quello che le abbia anticipate, secondo le modalità stabilite nel predetto
Protocollo che i genitori dichiarano di ben conoscere, per averne ricevuto una copia dai rispettivi legali e sulla ripartizione delle quali pertanto concordano.
5) I comparenti coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che nulla pretendono per il rispettivo mantenimento;
dichiarano altresì che ogni loro rapporto economico e patrimoniale non contemplato nelle suesposte clausole è stato tra gli stessi definito prima d'ora, dandosi quindi ampia liberazione.
6) Il motociclo Yamaha 600, immatricolato nell'anno 1986, Tg. SP047496 – già intestato al Sig.
- resterà definitivamente ed in via esclusiva assegnato allo stesso che ne sopporterà, Parte_1 pertanto, ogni onere relativo quali assicurazione, tassa di proprietà e circolazione, manutenzione, eventuali sanzioni amministrative ecc.
7) Ciascuno dei coniugi si impegna a provvedere separatamente e per proprio conto al pagamento delle spese e degli onorari del presente procedimento nei confronti del proprio difensore senza alcun vincolo di solidarietà”. All'udienza del 21.11.2024, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne. Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto dei figli minori delle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , generalizzati come Parte_1 Parte_2 in epigrafe e coniugatisi in La Spezia in data 08.12.2008 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2008, numero 75, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 19.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani