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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/06/2024, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2568 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c.
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2568 /2023, introdotta da:
PA
(c.f. )
[...] P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. GRIGNANI GUIDO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. ATTORE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
Con il patrocinio dell'Avv. BERTINO LORENZO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE: “Nel merito: - in via principale: previo ogni necessario accertamento e declaratoria, dichiarare nullo e/o annullare e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo N.992/2023 – R.G. 1618/2023 del Tribunale di Lodi, in quanto comunque emesso in assenza di presupposti di legge;
- In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi a favore dell'avv. Guido Grignani, che ne fa esplicita richiesta”.
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le statuizioni e le declaratorie del caso, reietta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione: in via principale: per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare tutte le domande formulate dall'attrice opponente in quanto nulle e/o inammissibili e/o illegittime e comunque infondate in fatto ed in diritto: per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto - n. 992/2023 del 18 luglio 2023, R.G. n. 1618/2023 emesso dal Tribunale di Lodi - e condannare gli opponenti PA
, al pagamento in favore dell'opposta
[...] PA Parte_1 [...]
x art. 5 D.Lgs n. 231/2002 e, se Controparte_2 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo nonché oltre le spese tutte relative alla fase monitoria indicate nel decreto
Pag. 1 ingiuntivo medesimo;
in via subordinata: nel denegato caso in cui l'opposto decreto ingiuntivo dovesse essere revocato in tutto o in parte, condannare in ogni caso gli opponenti PA
, al pagamento in favore di PA Parte_1 Controparte_2 della somma di euro 198.562,98, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre gli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sino al saldo effettivo ed oltre, se dovuta, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. in via di ulteriore subordine: nel denegato caso in cui l'opposto decreto ingiuntivo dovesse essere revocato in tutto o in parte, condannare anche ex artt. 2041 e ss. c.c. gli opponenti PA
, al pagamento in favore di
[...] PA Parte_1 [...] della somma di euro 198.562,98, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di Controparte_2 causa, oltre gli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sino al saldo effettivo ed oltre, se dovuta, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso: Spese ed onorari di causa interamente rifusi. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova 1) “Vero che i beni di cui alla fattura n. 21837 sono stati consegnati alla dal signor dipendente della in data 3 _1 Persona_1 Controparte_3 settembre 2021 come da doc. 8 che si rammostra al teste” Si indica a testimone il signor domiciliato Persona_1 presso la in Villongo (Bg), via Betty Ambiveri n. 20. 2) “Vero che i beni di cui alla Controparte_3 fattura n. 21846 sono stati consegnati alla dal signor dipendente della _1 Testimone_1 Controparte_3 in data 6 settembre 2021 come da doc. 8 che si rammostra al teste” Si indica a testimone il signor
[...] Testimone_1 ciliato presso la in Villongo (Bg), via Betty Ambiveri n. 20 3) “V Controparte_3 cui alla fattura n. 21853 sono stati consegnati alla dal signor dipendente della _1 Testimone_2 [...]Controparte_
in data 7 settembre 2021 come da doc. 8 che si rammostra al teste” Si indica a testimone il signor
[...] domiciliato presso la in Villongo (Bg), via Betty Ambiveri n. 204) “Vero che i Tes_2 Controparte_3 beni di cui alla fattura n. 21975 sono stati consegnati alla dal signor dipendente della _1 Persona_2 in data 23 settembre 2021 come he si rammo indica a testimone Controparte_3 il signor domiciliato presso la in Villongo (Bg), via Betty Ambiveri n. 20 Persona_2 Controparte_3 5) “Vero che i beni di cui alla fattura n. 21986 sono stati consegnati alla dal signor dipendente _1 Testimone_2 della in data 24 settembre 2021 come da doc. 8 che si rammostra al teste” Controparte_3 Si in domiciliato presso la in Villongo (Bg), via Testimone_2 Controparte_3 Betty Ambiveri n. 20 6) “Vero che i beni di cui alla fattura n. 22005 sono stati consegnati alla dal signor _1
, dipendente della in data 28 settembre 2021 co . 8 che si Testimone_3 Controparte_3 rammostra al teste” Si indica a testimone il signor domiciliato presso la Testimone_3 Controparte_3 in Villongo (Bg), via Betty Ambiveri n. 20 7) “Vero che i beni di cui alla fattura n. 22109 sono stati consegnati alla
dal signor dipendente della in data 8 ottobre 2021 come da doc. _1 Tes_4 Controparte_3 8 che si rammostra al teste” Si indica a testimone il signor domiciliato presso la Tes_4 Controparte_3 in Villongo (Bg), via Betty Ambiveri n. 20 8) “Ver cui alla fattura n. 22
[...] alla dal signor in data 8 ottobre 2021 come da doc. 8 che si rammostra al teste” Si indica _1 Testimone_5 a testimone il signor domiciliato in S. Omobono Terme (Bg), via Rita Levi Montalcini n. 15. 9) Testimone_5
“Vero che i beni di cui alla fattura n. 22246 sono stati consegnati alla Policarpo dal signor
[...] in data 27 ottobre 2021 come da doc. che si rammostra al teste”. Si indica a testimone il Parte_2 liato presso la in Berbenno (Bg), via Antonio Stoppani n. 60. Parte_2 Parte_2 Si insiste nell'ordine di esibizione del libro iva della per il periodo compreso tra il settembre 2021 e il 15 _1 novembre 2021.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Pag. 2 La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione promossa da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 992/2023 (R.G. PA
n. 1618/2023), pubblicato il 18.07.2023 e notificato in data 24.08.2023, con cui il Tribunale di Lodi ha ingiunto all'opponente di versare l'importo di € 198.562,98 oltre interessi e spese in favore di a titolo di saldo dell'esposizione debitoria relativa a plurime Controparte_2 forniture di legname eseguite da parte opposta in favore di parte opponente nel corso dell'anno
2021.
In particolare, con ricorso monitorio depositato in data 29.05.2023, Controparte_2 ha dedotto le seguenti circostanze:
- la forniva alla società Controparte_2 Controparte_4 la merce meglio descritta nelle fatture: 3 settembre 2021 n. 21837 per euro
[...]
24.494,18, 6 settembre 2021 n. 21846 per euro 31.440,86, 7 settembre 2021 n. 21853 per euro
20.225,28, 23 settembre 2021 n. 21975 per euro 24.435,44, 24 settembre 2021 n. 21986 per euro
29.204,60, 28 settembre 2021 n. 22005 per euro 25.579,01, 8 ottobre 2021 n. 22109 per euro
24.098,90, 8 ottobre 2021 n. 22112 per euro 19.610,28 e 27 ottobre 2021 n. 22246 per euro 5.412,90
(v. ns. doc. 1), in relazione alle quali fatture era prodotto l'estratto autentico del registro IVA della ricorrente (v. ns. doc. n. 2);
- la mai ha contestato i beni oggetto delle forniture di cui sopra;
PA
- alla data del 26 aprile 2022 il debito della ammontava ad € 378.562,98: PA stante la forte esposizione, la debitrice, con mail del 26 aprile 2022, proponeva di rientrare dal debito con pagamenti mensili di € 30.000,00, come da prospetto allegato alla mail stessa (v. doc. parte attrice n. 3);
- con successiva mail del 27 aprile 2022 la accettava la dilazione di Controparte_2 pagamento (v. doc. n. 4): la debitrice, però, rispettava il piano di rientro solo sino a gennaio 2023, residuando così ad oggi l'importo di € 198.562,98;
- le citate comunicazioni di cui ai docc. nn. 3 e 4 costituiscono documentazione sottoscritta dalla debitrice che, in quanto riconoscimento di debito, è idonea ai fini della concessione della provvisoria esecutività della richiesta ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 642, comma 2,
c.p.c.;
- privo di riscontro, da ultimo, è stato il sollecito inviato dal legale a mezzo PEC (v. doc. n. 6), cui non seguiva alcun riscontro e con cui il debitore era dichiarato decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
Il Tribunale, emettendo il decreto ingiuntivo n. 992/2023, ha accolto il ricorso monitorio proposto da parte convenuta opposta.
Pag. 3 Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso PA il decreto ingiuntivo n. 992/2023, contestando l'inidoneità della prova fornita dall'opposta circa l'effettiva esistenza del preteso credito.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si è costituita Parte_3 deducendo quanto segue:
- ha ricevuto nel tempo forniture di legname dalla _1 Controparte_2 giungendo ad accumulare debiti per € 378.562,98. Al fine di rientrare dalla rilevante esposizione Per_ debitoria, il sig. si accordava con il sig. , agente della PA Controparte_2
al fine di rientrare dal debito;
[...]
- in data 26 aprile 2022 la riconosceva il debito e si dichiarava disponibile a pagare 13 _1
Tes_ rate da € 30.000,00 l'una e una rata finale di € 18.562,00 (v. doc. n. 3): “Buonasera , mi _1
Per_ da conferma per quanto discusso con il sig. . Rientriamo dal mese di giugno, con assegni mensili di pari importo di euro 30000. L'ultimo sarà di euro 18.562 a saldo. Gli assegni da consegnare sarebbero 13”;
- il piano di rientro era accettato dalla (v. doc. n. 4) ed era anche Controparte_2 eseguito dalla , sebbene parzialmente, sino a quando aveva risorse finanziarie. Venivano, _1 infatti, incassati sei assegni per € 180.000,00 complessivi: per questo motivo l'originario credito di
€ 378.562,98 si è ridotto ad € 198.562,98;
- il predetto documento non è stato in alcun modo disconosciuto;
- la , con mail del 17 marzo 2022 (v. doc. 7) ammetteva nuovamente di essere debitrice di _1
€ 378.562,38 e proponeva di effettuare un piano di rientro;
- il piano di pagamento era rispettato solo in parte e, al 10 maggio 2023, residuava la somma di €
198.562,98, come da decreto ingiuntivo;
- il piano di rientro costituisce una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.: “il piano di rientro concordato tra l'istituto di credito ed il cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti;
esso, infatti, avendo valenza di riconoscimento del debito, non può assurgere condizione ostativa all'azione poichè colui il quale si sia riconosciuto debitore può sempre fornire la prova dell'inesistenza o invalidità del rapporto negoziale” (ex multis, Trib. Torre Annunziata, 3 ottobre 2022, n.
2172);
- è onere della controparte, ossia della , dimostrare l'inesistenza di un contratto tra le parti _1 dovendosi presumere sino a prova contraria l'esistenza del debito. “Il riconoscimento di debito, infatti, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, avendo solo effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, ma realizza un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario del riconoscimento dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico di chi ha effettuato il riconoscimento l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione
Pag. 4 di detto rapporto (si vedano, a titolo esemplificativo, cfr., Cass., 1.12.2003, n. 18311; Cass., 8.8.2007, n. 17423;
Cass. 31.3.2010, n. 7787; Cass., 13.10.2016, n. 20689)” (ex multis, Trib. Busto Arsizio, 19 settembre
2020, n. 300);
- in assenza di prova contraria dedotta dalla controparte, si deve ritenere sussistente il debito di cui si discute;
- inoltre, le fatture non sono mai state respinte da controparte e, quindi, risultano certamente annotate nel libro iva della : “le annotazioni del registro IVA … possono costituire idonee prove _1 scritte dall'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” (ex multis, Cass., 21 ottobre 2019, n. 26801);
- costituisce orientamento consolidato quello secondo cui la fattura, in conseguenza della sua accettazione, ha efficacia probatoria non solamente nei confronti dell'emittente, ma anche tra imprenditori relativamente ai rapporti – in particolare, di quelli aventi natura contrattuale - tra gli stessi intercorsi (Cass., 21 ottobre 2019, n. 26801; Cass., 19 luglio 2011, n. 15832; Cass., 19 febbraio
2010, n. 3990; Cass., 7 Agosto 1990, n. 7976);
- non solo la ha riconosciuto di essere debitrice, ma ha anche accettato i beni, le loro _1 quantità, i prezzi, il tutto come risultante dalle fatture controfirmate al momento della consegna dei materiali (v. doc. 8) e sulle quali è apposto il timbro della società acquirente;
- la ha firmato quei documenti e mai ha contestato alcunché né in merito al prezzo, né _1 in merito alla quantità e alla qualità della merce nonostante siano trascorsi più di due anni, così accettando quel materiale a quelle condizioni;
- sussiste, quindi, la prova della consegna e dell'accordo contrattuale in merito alla fornitura della merce;
- istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 2.02.2024, questo Giudice ha accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta.
Alla successiva udienza del 15.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni ex artt. 127 ter e 281-sexies c.p.c. Le parti hanno depositato note conclusive nel termine assegnato.
Il credito azionato ha ad oggetto il saldo delle forniture di legname eseguite in favore di parte attrice.
L'attrice opponente ha contestato la documentazione offerta dalla controparte, rilevando l'inidoneità della stessa a provare la sussistenza e l'ammontare del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Tale doglianza, tuttavia, risulta infondata.
Pag. 5 Deve osservarsi invero come la contestazione di parte attrice non sia in alcun modo supportata dal punto di vista documentale. La genericità delle contestazioni sollevate giustifica l'applicazione dell'art. 115 c.p.c., principio che onera la controparte a contestare specificamente le deduzioni dell'attore; infatti, la mancata precisa e specifica contestazione dei fatti allegati dal creditore impedisce a quest'ultimo di svolgere compiutamente la propria difesa.
Nel caso di specie assume rilievo come, in aggiunta alle fatture sopra indicate, tutte sottoscritte dal debitore, parte opposta abbia prodotto, ai doc nn. 7 allegato alla comparsa di costituzione, 3 e 4 allegati al ricorso monitorio, corrispondenza telematica intercorsa tra le parti contenente un riconoscimento di debito di nei confronti del creditore - risultando anche PA allegato all'email inviata a quest'ultimo (doc. 7) un partitario relativo ad una esposizione debitoria corrispondente alla domanda del creditore -, corrispondenza che non è stata in alcun modo contestata da parte opponente, né nella sua genuinità né con riguardo alla sua provenienza (cfr.
Cass., Ord. n. 19155/2019).
Ne deriva che non risulta assolto l'onere della prova circa l'insussistenza del credito gravante su parte opponente in forza del predetto riconoscimento, dovendo al contrario la domanda di parte attrice trovare accoglimento, risultando la pretesa azionata in sede monitoria provata sia nell'an che nel quantum.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 – devono essere interamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
992/2023 (R.G. n. 1618/2023) pubblicato il 18.07.2023 dal Tribunale di Lodi;
2) condanna l'opponente a rimborsare in favore di (c.f. Controparte_2
) le spese di giudizio, che liquida in euro 3.403,00 per compensi, oltre 15% per spese P.IVA_2 generali, CPA ed IVA come per legge.
Dichiara il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo ex lege. Sentenza depositata nel termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. a Lodi il 17/06/2024
Il Giudice
(dott.ssa Elisa Romano)
Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c.
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2568 /2023, introdotta da:
PA
(c.f. )
[...] P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. GRIGNANI GUIDO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. ATTORE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
Con il patrocinio dell'Avv. BERTINO LORENZO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE: “Nel merito: - in via principale: previo ogni necessario accertamento e declaratoria, dichiarare nullo e/o annullare e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo N.992/2023 – R.G. 1618/2023 del Tribunale di Lodi, in quanto comunque emesso in assenza di presupposti di legge;
- In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi a favore dell'avv. Guido Grignani, che ne fa esplicita richiesta”.
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le statuizioni e le declaratorie del caso, reietta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione: in via principale: per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare tutte le domande formulate dall'attrice opponente in quanto nulle e/o inammissibili e/o illegittime e comunque infondate in fatto ed in diritto: per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto - n. 992/2023 del 18 luglio 2023, R.G. n. 1618/2023 emesso dal Tribunale di Lodi - e condannare gli opponenti PA
, al pagamento in favore dell'opposta
[...] PA Parte_1 [...]
x art. 5 D.Lgs n. 231/2002 e, se Controparte_2 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo nonché oltre le spese tutte relative alla fase monitoria indicate nel decreto
Pag. 1 ingiuntivo medesimo;
in via subordinata: nel denegato caso in cui l'opposto decreto ingiuntivo dovesse essere revocato in tutto o in parte, condannare in ogni caso gli opponenti PA
, al pagamento in favore di PA Parte_1 Controparte_2 della somma di euro 198.562,98, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre gli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sino al saldo effettivo ed oltre, se dovuta, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. in via di ulteriore subordine: nel denegato caso in cui l'opposto decreto ingiuntivo dovesse essere revocato in tutto o in parte, condannare anche ex artt. 2041 e ss. c.c. gli opponenti PA
, al pagamento in favore di
[...] PA Parte_1 [...] della somma di euro 198.562,98, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di Controparte_2 causa, oltre gli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sino al saldo effettivo ed oltre, se dovuta, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso: Spese ed onorari di causa interamente rifusi. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova 1) “Vero che i beni di cui alla fattura n. 21837 sono stati consegnati alla dal signor dipendente della in data 3 _1 Persona_1 Controparte_3 settembre 2021 come da doc. 8 che si rammostra al teste” Si indica a testimone il signor domiciliato Persona_1 presso la in Villongo (Bg), via Betty Ambiveri n. 20. 2) “Vero che i beni di cui alla Controparte_3 fattura n. 21846 sono stati consegnati alla dal signor dipendente della _1 Testimone_1 Controparte_3 in data 6 settembre 2021 come da doc. 8 che si rammostra al teste” Si indica a testimone il signor
[...] Testimone_1 ciliato presso la in Villongo (Bg), via Betty Ambiveri n. 20 3) “V Controparte_3 cui alla fattura n. 21853 sono stati consegnati alla dal signor dipendente della _1 Testimone_2 [...]Controparte_
in data 7 settembre 2021 come da doc. 8 che si rammostra al teste” Si indica a testimone il signor
[...] domiciliato presso la in Villongo (Bg), via Betty Ambiveri n. 204) “Vero che i Tes_2 Controparte_3 beni di cui alla fattura n. 21975 sono stati consegnati alla dal signor dipendente della _1 Persona_2 in data 23 settembre 2021 come he si rammo indica a testimone Controparte_3 il signor domiciliato presso la in Villongo (Bg), via Betty Ambiveri n. 20 Persona_2 Controparte_3 5) “Vero che i beni di cui alla fattura n. 21986 sono stati consegnati alla dal signor dipendente _1 Testimone_2 della in data 24 settembre 2021 come da doc. 8 che si rammostra al teste” Controparte_3 Si in domiciliato presso la in Villongo (Bg), via Testimone_2 Controparte_3 Betty Ambiveri n. 20 6) “Vero che i beni di cui alla fattura n. 22005 sono stati consegnati alla dal signor _1
, dipendente della in data 28 settembre 2021 co . 8 che si Testimone_3 Controparte_3 rammostra al teste” Si indica a testimone il signor domiciliato presso la Testimone_3 Controparte_3 in Villongo (Bg), via Betty Ambiveri n. 20 7) “Vero che i beni di cui alla fattura n. 22109 sono stati consegnati alla
dal signor dipendente della in data 8 ottobre 2021 come da doc. _1 Tes_4 Controparte_3 8 che si rammostra al teste” Si indica a testimone il signor domiciliato presso la Tes_4 Controparte_3 in Villongo (Bg), via Betty Ambiveri n. 20 8) “Ver cui alla fattura n. 22
[...] alla dal signor in data 8 ottobre 2021 come da doc. 8 che si rammostra al teste” Si indica _1 Testimone_5 a testimone il signor domiciliato in S. Omobono Terme (Bg), via Rita Levi Montalcini n. 15. 9) Testimone_5
“Vero che i beni di cui alla fattura n. 22246 sono stati consegnati alla Policarpo dal signor
[...] in data 27 ottobre 2021 come da doc. che si rammostra al teste”. Si indica a testimone il Parte_2 liato presso la in Berbenno (Bg), via Antonio Stoppani n. 60. Parte_2 Parte_2 Si insiste nell'ordine di esibizione del libro iva della per il periodo compreso tra il settembre 2021 e il 15 _1 novembre 2021.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Pag. 2 La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione promossa da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 992/2023 (R.G. PA
n. 1618/2023), pubblicato il 18.07.2023 e notificato in data 24.08.2023, con cui il Tribunale di Lodi ha ingiunto all'opponente di versare l'importo di € 198.562,98 oltre interessi e spese in favore di a titolo di saldo dell'esposizione debitoria relativa a plurime Controparte_2 forniture di legname eseguite da parte opposta in favore di parte opponente nel corso dell'anno
2021.
In particolare, con ricorso monitorio depositato in data 29.05.2023, Controparte_2 ha dedotto le seguenti circostanze:
- la forniva alla società Controparte_2 Controparte_4 la merce meglio descritta nelle fatture: 3 settembre 2021 n. 21837 per euro
[...]
24.494,18, 6 settembre 2021 n. 21846 per euro 31.440,86, 7 settembre 2021 n. 21853 per euro
20.225,28, 23 settembre 2021 n. 21975 per euro 24.435,44, 24 settembre 2021 n. 21986 per euro
29.204,60, 28 settembre 2021 n. 22005 per euro 25.579,01, 8 ottobre 2021 n. 22109 per euro
24.098,90, 8 ottobre 2021 n. 22112 per euro 19.610,28 e 27 ottobre 2021 n. 22246 per euro 5.412,90
(v. ns. doc. 1), in relazione alle quali fatture era prodotto l'estratto autentico del registro IVA della ricorrente (v. ns. doc. n. 2);
- la mai ha contestato i beni oggetto delle forniture di cui sopra;
PA
- alla data del 26 aprile 2022 il debito della ammontava ad € 378.562,98: PA stante la forte esposizione, la debitrice, con mail del 26 aprile 2022, proponeva di rientrare dal debito con pagamenti mensili di € 30.000,00, come da prospetto allegato alla mail stessa (v. doc. parte attrice n. 3);
- con successiva mail del 27 aprile 2022 la accettava la dilazione di Controparte_2 pagamento (v. doc. n. 4): la debitrice, però, rispettava il piano di rientro solo sino a gennaio 2023, residuando così ad oggi l'importo di € 198.562,98;
- le citate comunicazioni di cui ai docc. nn. 3 e 4 costituiscono documentazione sottoscritta dalla debitrice che, in quanto riconoscimento di debito, è idonea ai fini della concessione della provvisoria esecutività della richiesta ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 642, comma 2,
c.p.c.;
- privo di riscontro, da ultimo, è stato il sollecito inviato dal legale a mezzo PEC (v. doc. n. 6), cui non seguiva alcun riscontro e con cui il debitore era dichiarato decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
Il Tribunale, emettendo il decreto ingiuntivo n. 992/2023, ha accolto il ricorso monitorio proposto da parte convenuta opposta.
Pag. 3 Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso PA il decreto ingiuntivo n. 992/2023, contestando l'inidoneità della prova fornita dall'opposta circa l'effettiva esistenza del preteso credito.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si è costituita Parte_3 deducendo quanto segue:
- ha ricevuto nel tempo forniture di legname dalla _1 Controparte_2 giungendo ad accumulare debiti per € 378.562,98. Al fine di rientrare dalla rilevante esposizione Per_ debitoria, il sig. si accordava con il sig. , agente della PA Controparte_2
al fine di rientrare dal debito;
[...]
- in data 26 aprile 2022 la riconosceva il debito e si dichiarava disponibile a pagare 13 _1
Tes_ rate da € 30.000,00 l'una e una rata finale di € 18.562,00 (v. doc. n. 3): “Buonasera , mi _1
Per_ da conferma per quanto discusso con il sig. . Rientriamo dal mese di giugno, con assegni mensili di pari importo di euro 30000. L'ultimo sarà di euro 18.562 a saldo. Gli assegni da consegnare sarebbero 13”;
- il piano di rientro era accettato dalla (v. doc. n. 4) ed era anche Controparte_2 eseguito dalla , sebbene parzialmente, sino a quando aveva risorse finanziarie. Venivano, _1 infatti, incassati sei assegni per € 180.000,00 complessivi: per questo motivo l'originario credito di
€ 378.562,98 si è ridotto ad € 198.562,98;
- il predetto documento non è stato in alcun modo disconosciuto;
- la , con mail del 17 marzo 2022 (v. doc. 7) ammetteva nuovamente di essere debitrice di _1
€ 378.562,38 e proponeva di effettuare un piano di rientro;
- il piano di pagamento era rispettato solo in parte e, al 10 maggio 2023, residuava la somma di €
198.562,98, come da decreto ingiuntivo;
- il piano di rientro costituisce una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.: “il piano di rientro concordato tra l'istituto di credito ed il cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti;
esso, infatti, avendo valenza di riconoscimento del debito, non può assurgere condizione ostativa all'azione poichè colui il quale si sia riconosciuto debitore può sempre fornire la prova dell'inesistenza o invalidità del rapporto negoziale” (ex multis, Trib. Torre Annunziata, 3 ottobre 2022, n.
2172);
- è onere della controparte, ossia della , dimostrare l'inesistenza di un contratto tra le parti _1 dovendosi presumere sino a prova contraria l'esistenza del debito. “Il riconoscimento di debito, infatti, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, avendo solo effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, ma realizza un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario del riconoscimento dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico di chi ha effettuato il riconoscimento l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione
Pag. 4 di detto rapporto (si vedano, a titolo esemplificativo, cfr., Cass., 1.12.2003, n. 18311; Cass., 8.8.2007, n. 17423;
Cass. 31.3.2010, n. 7787; Cass., 13.10.2016, n. 20689)” (ex multis, Trib. Busto Arsizio, 19 settembre
2020, n. 300);
- in assenza di prova contraria dedotta dalla controparte, si deve ritenere sussistente il debito di cui si discute;
- inoltre, le fatture non sono mai state respinte da controparte e, quindi, risultano certamente annotate nel libro iva della : “le annotazioni del registro IVA … possono costituire idonee prove _1 scritte dall'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” (ex multis, Cass., 21 ottobre 2019, n. 26801);
- costituisce orientamento consolidato quello secondo cui la fattura, in conseguenza della sua accettazione, ha efficacia probatoria non solamente nei confronti dell'emittente, ma anche tra imprenditori relativamente ai rapporti – in particolare, di quelli aventi natura contrattuale - tra gli stessi intercorsi (Cass., 21 ottobre 2019, n. 26801; Cass., 19 luglio 2011, n. 15832; Cass., 19 febbraio
2010, n. 3990; Cass., 7 Agosto 1990, n. 7976);
- non solo la ha riconosciuto di essere debitrice, ma ha anche accettato i beni, le loro _1 quantità, i prezzi, il tutto come risultante dalle fatture controfirmate al momento della consegna dei materiali (v. doc. 8) e sulle quali è apposto il timbro della società acquirente;
- la ha firmato quei documenti e mai ha contestato alcunché né in merito al prezzo, né _1 in merito alla quantità e alla qualità della merce nonostante siano trascorsi più di due anni, così accettando quel materiale a quelle condizioni;
- sussiste, quindi, la prova della consegna e dell'accordo contrattuale in merito alla fornitura della merce;
- istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 2.02.2024, questo Giudice ha accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta.
Alla successiva udienza del 15.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni ex artt. 127 ter e 281-sexies c.p.c. Le parti hanno depositato note conclusive nel termine assegnato.
Il credito azionato ha ad oggetto il saldo delle forniture di legname eseguite in favore di parte attrice.
L'attrice opponente ha contestato la documentazione offerta dalla controparte, rilevando l'inidoneità della stessa a provare la sussistenza e l'ammontare del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Tale doglianza, tuttavia, risulta infondata.
Pag. 5 Deve osservarsi invero come la contestazione di parte attrice non sia in alcun modo supportata dal punto di vista documentale. La genericità delle contestazioni sollevate giustifica l'applicazione dell'art. 115 c.p.c., principio che onera la controparte a contestare specificamente le deduzioni dell'attore; infatti, la mancata precisa e specifica contestazione dei fatti allegati dal creditore impedisce a quest'ultimo di svolgere compiutamente la propria difesa.
Nel caso di specie assume rilievo come, in aggiunta alle fatture sopra indicate, tutte sottoscritte dal debitore, parte opposta abbia prodotto, ai doc nn. 7 allegato alla comparsa di costituzione, 3 e 4 allegati al ricorso monitorio, corrispondenza telematica intercorsa tra le parti contenente un riconoscimento di debito di nei confronti del creditore - risultando anche PA allegato all'email inviata a quest'ultimo (doc. 7) un partitario relativo ad una esposizione debitoria corrispondente alla domanda del creditore -, corrispondenza che non è stata in alcun modo contestata da parte opponente, né nella sua genuinità né con riguardo alla sua provenienza (cfr.
Cass., Ord. n. 19155/2019).
Ne deriva che non risulta assolto l'onere della prova circa l'insussistenza del credito gravante su parte opponente in forza del predetto riconoscimento, dovendo al contrario la domanda di parte attrice trovare accoglimento, risultando la pretesa azionata in sede monitoria provata sia nell'an che nel quantum.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 – devono essere interamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
992/2023 (R.G. n. 1618/2023) pubblicato il 18.07.2023 dal Tribunale di Lodi;
2) condanna l'opponente a rimborsare in favore di (c.f. Controparte_2
) le spese di giudizio, che liquida in euro 3.403,00 per compensi, oltre 15% per spese P.IVA_2 generali, CPA ed IVA come per legge.
Dichiara il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo ex lege. Sentenza depositata nel termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. a Lodi il 17/06/2024
Il Giudice
(dott.ssa Elisa Romano)
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