Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N ZA
nella causa iscritta al n. 1830/2019 del R.G. di questa Corte di Appello,
vertente in questo grado tra
(P.IVA n. ) n.q. di rappresentante di Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
quale PROCURATRICE DI (P.IVA n.
[...] Parte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avv. VARVARO CARLO
Appellante
nei confronti di:
Controparte_1
(P.IVA ) in persona del curatore legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro tempore; (C.F. ); CP_2 C.F._1
(C.F. ) CP_3 C.F._2
Appellati contumaci
Oggetto: apertura di credito bancario, conto corrente
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26.9.2019 ha proposto Parte_3
7.3.2019 con la quale il Tribunale di Palermo ha accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente n. 612474.81, in essere presso Controparte_4
alla data del 5.2.2014, era pari a € 59.757,33; ha condannato e CP_2 [...]
in solido tra loro al pagamento della suindicata somma, oltre interessi CP_3
convenzionali a decorrere dal 5.2.14; ha posto definitivamente a carico di
[...]
le spese di ctu già liquidate con separato decreto;
ha dichiarato CP_5
improcedibile la domanda di condanna proposta nei confronti della Curatela
fallimentare di ha compensato le spese tra tutte le parti in Controparte_1
causa.
La Curatela del fallimento , e Controparte_1 CP_2
sono rimasi contumaci nel presente giudizio. CP_3
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte appellante ha così
concluso:
“ onclude come in atto di Controparte_6
citazione e chiede che la causa sia posta in decisione con assegnazione dei termini
per il deposito della comparsa conclusionale”.
Indi, con ordinanza del 4.10.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiate le diverse allegazioni, il gravame è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito spiegate.
Con unico motivo di gravame la (quale cessionaria Parte_3
del credito originariamente vantato prima da e poi Controparte_6
da lamenta l'errata determinazione, da parte del Controparte_7
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Giudice di prime cure, del saldo del conto corrente n. 612474.81, essendo stati esclusi gli addebiti relativi ai giroconti, effettuati sullo stesso conto corrente ordinario, delle competenze trimestrali maturate sui conti anticipi costituiti in capo al medesimo cliente, la Controparte_1
Vale evidenziare che l giudice di prime cure, richiamando le considerazioni svolte dal consulente nominato (per la ricostruzione dei saldi escludendo gli effetti di clausole nulle), ha, per quanto ancora in questa sede di interesse, escluso tali addebiti ritenendo che, nonostante il contratto di conto corrente contemplasse
Part l'esplicito collegamento a due “partitari anticipi regolati da previsioni allegate e richiamate nel contratto principale, la banca – che aveva proposto domanda riconvenzionale nei confronti della correntista, poi fallita, e dei garanti attori - non aveva prodotto la documentazione contabile relativa a tali rapporti.
Sicché, secondo il Tribunale, la stessa non aveva assolto l'onere della prova, “non
consentendo la verifica relativa alla bontà dei criteri utilizzati per la
determinazione delle competenze”.
L'appellante censura tale statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, deducendo un comportamento pienamente conforme all'onere probatorio a suo carico, consistito nella produzione del contratto di credito del 29.3.2008, che
Part conteneva le condizioni economiche che avrebbero regolato i partitari anticipi
La censura è fondata.
Sull'onere della prova, la Suprema Corte ha affermato, con riferimento alla ipotesi in cui la banca sia attrice e quindi soggetta all'onere di provare il credito vantato, che si “impone la rideterminazione del saldo finale mediante la
ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a
partire dalla sua apertura dell'intero andamento del rapporto (...) non potendo
ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista
non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 procedimento monitorio” (Cass. n. 21466 del 2013, e n. 15148 del 2018), dà conto della circostanza che la produzione degli estratti conto del rapporto principale, a cui si riferiscono le reciproche domande, è necessaria e sufficiente a supportare la pretesa.
Ebbene, l'onere della prova gravante sulla può ben ritenersi CP_5
assolto attraverso la produzione dei contratti di conto corrente e degli estratti conto attestanti le voci derivanti dal conto anticipi, gravando invece sugli odierni appellati l'onere di eccepire la mancanza, rispetto a determinati addebiti, di una valida causa
debendi, non avendo contestato la correntista la sussistenza del rapporto di fido (in comparsa conclusionale di prime cure, come in memoria di replica dei garante, la contestazione mossa si riferisca specificamente all'apertura di credito e non all'anticipo fatture). Come riportato in sentenza, difatti, “il ctu ha riscontrato che il contratto di conto corrente contempla l'esplicito collegamento a due “partitari
” regolati da previsioni allegate e richiamate nel contratto Parte_5
principale.”. Una volta effettuate le annotazioni contabili sugli estratti-conto, vi era la prova della esecuzione dell'accordo; ciò considerando che in prime cure (cfr. in particolare atto di citazione introduttivo del giudizio) la stessa correntista aveva contestato diverse clausole e la stessa validità del contratto principale (conto corrente ordinario n. 40362.53 poi c/c n. 612474.81), ma nessun rilievo aveva mosso sul rapporto accessorio.
Alla luce delle superiori considerazioni va rideterminato in la determinazione operata dal Tribunale di Palermo, poiché, una volta verificata la regolare pattuizione degli addebiti delle competenze dei conti anticipi sul conto ordinario,
ed essendo stata fornita la prova delle condizioni economiche convenute per detti rapporti, non può ritenersi corretto, poi, procedere all'esclusione degli addebiti,
rinvenienti da tali rapporti, sul conto corrente ordinario.
Ne consegue che va rideterminato, alla data del 5.2.2014, il saldo del conto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 corrente (indicato al punto A) del dispositivo della sentenza di prime cure) n.
612474.81 in - € 89.039,36, confermandosi nel resto delle statuizioni, ivi compresa la condanna (a detto maggiore importo) l'appellata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza di e verso cui è diretto il CP_2 CP_3
gravame - come esplicitato sin dall'atto di appello -, con la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
in accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_3
citazione del 26.9.2019 avverso la sentenza n. 1252/2019 pubblicata il 7.3.2019 del
Tribunale di Palermo, e in riforma di detta sentenza:
ridetermina, alla data del 5.2.2014, il saldo del conto corrente (indicato al punto A) del dispositivo della sentenza di prime cure) n. 612474.81 in - €
89.039,36;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna gli appellati e in solido, al pagamento CP_2 CP_3
delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, Iva e Cpa come per legge e rimborso spese forfettarie ex D.M.
55/2014.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
13 febbraio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5