Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/01/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02024/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00691/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 691 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Termoidraulica IN Luigi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Gravili, Alessandra Mari, Pietro Pizzolato, Carlo Alberto Marchi, Giorgio Castorina, Elena Mitzman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Mari in Roma, via degli Scialoja, 18, come da procura in atti;
contro
Gestore dei Servizi Energetici- Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fienga, Giovanni Battista De Luca, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8, come da procura in atti;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. GSE/P20170076895 del 19.10.2017, recante “Annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate in allegato A, presentate da TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI SRL”;
- di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20170052203 del 4.07.2017;
- del documento GSE “Progetti standard. Chiarimenti operativi”, 2017, nei termini indicati in narrativa e nella misura in cui sia interpretato come applicabile retroattivamente al caso di specie;
accertamento del diritto
- della società Termoidraulica IN Luigi S.r.l. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012, con riferimento alle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) annullate a mezzo del provvedimento impugnato (0426666026716R375, 0426666026716R376, 0426666026716R377, 0426666026716R378, 0426666026716R380, 0426666026716R381, 0426666026716R382_rev1, 0426666026716R383, 0426666026716R384, 0426666026716R385, 0426666026716R386, 0426666026716R387, 0426666026716R388, 0426666026716R389, 0426666026716R390, 0426666026716R391, 0426666026716R392, 0426666026716R393, 0426666026716R394, 0426666026716R395, 0426666026716R396, 0426666026716R397, 0426666026716R398, 0426666026716R400, 0426666026716R401, 0426666026716R402, 0426666026716R405);
condanna
- del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certi-ficati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI S.R.L. il 10\11\2020 :
ANNULLAMENTO
- del provvedimento prot. n. GSE/P20170076895 del 19.10.2017, ricevuto dalla ricorrente in data 24.10.2017, recante “Annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate in allegato A, presentate da TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI SRL” con cui il Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., Divisione Operativa, in persona del Direttore Francesco Sperandini, ha disposto l'annullamento d'ufficio di ventisette RVC presentate dalla ricorrente, elencate nell'All. A dello stesso provvedimento (nn. 0426666026716R375, 0426666026716R376, 0426666026716R377, 0426666026716R378, 0426666026716R380, 0426666026716R381, 0426666026716R382_rev1, 0426666026716R383, 0426666026716R384, 0426666026716R385, 0426666026716R386, 0426666026716R387, 0426666026716R388, 0426666026716R389, 0426666026716R390, 0426666026716R391, 0426666026716R392, 0426666026716R393, 0426666026716R394, 0426666026716R395, 0426666026716R396, 0426666026716R397, 0426666026716R398, 0426666026716R400, 0426666026716R401, 0426666026716R402, 0426666026716R405);
- nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la nota prot. n. GSE/P20170052203 del 4.07.2017, ricevuta da Termoidraulica IN Luigi S.r.l. in data 14.07.2017, recante “Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e
Certificazione (RVC) riportate in allegato A, presentate da TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI SRL”, oltre alla nota GSE/P20170099507 del 22.12.2017, recante “Annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVA) riportate in allegato A del provvedimento GSE/P201700776895, presentate da Termoidraulica IN Luigi S.r.l. – Richiesta restituzione incentivi”;
- del documento del GSE “Progetti standard. Chiarimenti operativi”, 2017, nei termini indicati in narrativa e nella misura in cui sia interpretato come applicabile retroattivamente al caso di specie;
ACCERTAMENTO DEL DIRITTO
della società Termoidraulica IN Luigi S.r.l. alla percezione e al mantenimento dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012, con riferimento alle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) annullate a mezzo del provvedimento impugnato;
CONDANNA
del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici- Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 22 dicembre 2017e depositato il 19 gennaio 2018, la TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI S.R.L., ha impugnato il provvedimento prot. n. GSE/P20170076895 del 19.10.2017, ricevuto dalla ricorrente in data 24.10.2017, recante “Annullamento d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifi-ca e Certificazione (RVC) riportate in allegato A, presentate da TERMOI-DRAULICA SUSIN LUIGI SRL” con cui il Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., Divisione Operativa, in persona del Direttore Francesco Speran-dini, ha disposto l’annullamento d’ufficio di ventisette RVC presentate dalla ricorrente, elencate nell’All. A dello stesso provvedimento (nn. 0426666026716R375, 0426666026716R376, 0426666026716R377, 0426666026716R378, 0426666026716R380, 0426666026716R381, 0426666026716R382_rev1, 0426666026716R383, 0426666026716R384, 0426666026716R385, 0426666026716R386, 0426666026716R387, 0426666026716R388, 0426666026716R389, 0426666026716R390, 0426666026716R391, 0426666026716R392, 0426666026716R393, 0426666026716R394, 0426666026716R395, 0426666026716R396, 0426666026716R397, 0426666026716R398, 0426666026716R400, 0426666026716R401, 0426666026716R402, 0426666026716R405), nonché tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti.
2. – La ricorrente espone di avere pre-sentato, in qualità di soggetto titolare, diverse Richieste di Verifica e Certificazione (“RVC”) al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (“GSE”), per far accedere i propri progetti al meccanismo incentivante dei Certificati Bianchi (“CB”), di cui al D.M. 28.12.2011; tali RVC sono state regolarmente approvate dal GSE, con conseguente erogazione dei relativi incentivi a favore degli interventi realizzati; ma che, nel corso del 2017, il GSE ha avviato un procedimento di annullamento d’ufficio delle su citate ventisette RVC presentate da Termoidraulica IN nel corso del 2016 e approvate dal GSE nello stesso anno.
Si tratta, secondo la ricorrente, progetti c.d. standard per i quali la valutazione dei risparmi rendicontati è effettuata secondo il metodo standardizzato di cui all’art. 3, c. 1 lett. a) dell’Allegato A alle Linee Guida EEN 9/11 dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), che non prevederebbero la possibilità di presentare RVC successive alla prima, in quanto non necessitano periodicamente di nuove misurazioni dei parametri di funzionamento o dei consumi energetici.
3. - Tale procedimento si è concluso con i provvedimenti in epigrafe, che la società impugna per i seguenti motivi.
A. Illegittimità della richiesta di acquisire le autodichiarazioni dei clienti partecipanti (punto 1 del provvedimento).
A.1 Violazione del principio di legalità, art. 97 Cost., e di legittimo affidamento – Violazione del divieto di aggravamento del procedimento, art. 1 della l. 241/1990 – Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti del medesimo Ente - Violazione dei principi generali di legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità – Incompetenza del GSE – Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 ed eccesso di potere difetto di motivazione, difet-to di istruttoria e sviamento – Violazione del diritto alla libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) – Violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione (art. 3 Cost.) – Violazione dell’art. 21 nonies della l. 241/1990 – Violazione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011.
Vizierebbe i provvedimenti impugnati, anzitutto, la contestazione relativa alla mancata presentazione, da parte della Società, dell’“autodichiarazione sottoscritta dai clienti partecipanti corredata di un documento di identità in corso di validità, contenente le seguenti informazioni: a) indicazioni del tipo di utilizzo del bene (proprietario, affittuario, ecc.); b) impegno a non richiedere/non aver richiesto altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi per il medesimo intervento; c) liberatoria per la richiesta dei TEE al soggetto proponente”; tale adempimento non sarebbe previsto né nelle Linee Guida, né nel Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012, n. 65625 recante “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
Anzi, la richiesta sarebbe contraria a talune istruzioni operative diramate nel tempo da GSE.
Inoltre, il GSE, con la ricezione di ciascuna RVC inviata dalla ricorrente, aveva a sua volta risposto generando automaticamente alla Società una serie di “lettere di conferma”, da restituire firmate al GSE stesso a pena di esclusione dal meccanismo incentivante contenenti una serie di dichiarazioni ed impegni a firma del soggetto proponente, la cui assunzione da parte di quest’ultimo sarebbe stata posta dal GSE, appunto, come vera e propria condizione sospensiva per l’avvio del procedimento di verifica dei risparmi.
Anche tale modo di procedere costituirebbe indebito aggravio del procedimento.
Peraltro alle proprie osservazioni del 5.08.2017 la Società avrebbe allegato “copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale gli interessati riconoscono alla Termoidraulica IN Luigi S.r.l. il diritto di poter chiedere in via esclusiva i Certificati Bianchi relativi ai singoli interventi”.
A.2 Violazione delle Direttive 27/2012 e 28/2009 - Violazione dei principi generali di legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità - Violazione dell’art. 1 del I Protocollo Addizionale alla CEDU e dell’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea - Violazione degli articoli 41, 97 e 117 della Costituzione - Violazione dell’art. 1 della L. n. 241/1990 – Ulteriori profili di eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta illogicità, incongruenza e ingiustizia del provvedimento.
L’art. 19 della Direttiva n. 27/2012 impone agli Stati Membri di eliminare “gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all’efficienza energetica”, con misure che “possono comprendere l'erogazione di incentivi”, mentre l’art. 13 della Direttiva n. 28/2009 prevede che gli Stati Membri debbano far sì che “siano definite chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno”.
Con tale norma colliderebbe la richiesta delle citate liberatorie dai clienti partecipanti, formulata dal GSE.
B. Infondatezza o irrilevanza delle questioni tecniche rilevate dal GSE (punti 2, 3, 4 e 5 del provvedimento).
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione – Violazione dell’art. 7 e dell’art. 10-bis della l. 241/1990 – Violazione del D.M. 28 dicembre 2012 – Violazione del principio di legalità (art. 97 Cost.) – Violazione dei principi generali, Europei e nazionali, di buona fede e legittimo affidamento – Eccesso di potere per illogicità manifesta ed irrazionalità – Violazione del principio di proporzionalità – Violazione delle schede tecniche 6T e 20T – Violazione del divieto di cumulo tra incentivi art. 12, c. 1 del d.m. 28.12.2012.
La ricorrente, in relazione ai vari capi di motivazione del provvedimento gravato, solleva vizi di difetto di motivazione e di proporzionalità legati a pretese indebite richieste di carattere tecnico da parte del GSE, e in particolare:
- non sarebbe stata fornita “documentazione sufficientemente esaustiva (relazione tecnica e fotografica a firma di un tecnico abilitato) in relazione agli interventi rendicontati mediante le schede tecniche 6T e 20T che consenta di verificare che gli interventi proposti siano conformi alle condizioni di applicabilità delle schede tecniche”, dettagliando poi che, in parti-colare, non sarebbe stata trasmessa “una relazione tecnica sufficientemente esaustiva a firma di un tecnico abilitato che consenta di determinare le superfici oggetto di intervento, le caratteristiche termiche dei materiali utilizzati e di verificare le caratteristiche dei componenti dell’involucro edilizio nella configura-zione ex ante ed ex post”;
- risulta che molti interventi relativi alle schede tecniche 6T e 20T siano stati suddivisi in diverse pratiche”;
- “dalla documentazione allegata si evince che per molti interventi rendicontati tramite le schede tecniche 6T e 20T non è verificata la conformità alle condizioni di applicabilità delle schede tecniche in quanto la trasmittanza della situazione ex post non rispetta i limiti normativi di trasmittanza previsti”;
- “è stato richiesto l’annullamento della pratica n. 0426666026716R402 e la modifica della pratica n. 042666626716R398 in quanto le ore di funzionamento delle apparecchiature oggetto degli interventi non erano state correttamente individuate”.
C. Illegittima applicazione retroattiva dei Chiarimenti.
Violazione del principio di legalità (art. 97 Cost.) e uguaglianza (art. 3 Cost.) – Violazione del principio di non retroattività – Violazione dei principi nazionali ed Europei di legittimo affidamento, buona fede, certezza del diritto e proporzionalità – Sviamento di potere – Violazione delle Direttive 27/2012 e 28/2009 - Violazione dell’art. 1 del I Protocollo Addizionale alla CEDU e dell’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea - Violazione degli articoli 41, 97 e 117 della Costituzione - Violazione del divieto di aggravamento del procedimento, art. 1 della l. 241/1990 – Ulteriori profili di eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta illogicità, incongruenza e ingiustizia del provvedi-mento. Violazione del principio di legalità, art. 97 Cost., e di legittimo affidamento – Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti del medesimo Ente – Incompetenza del GSE – Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 ed eccesso di potere difetto di motivazione.
Nella specie sarebbe stato applicato retroattivamente l’innovativo documento del GSE recante “Progetti standard. Chiarimenti operativi”, datato 2017, con riferimento:
1) all’obbligo, per il soggetto proponente, di sottoscrivere ed inviare, con la trasmissione della RVC, una dichiarazione (ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e art. 23 del d.lgs. 28/2011), con cui afferma “di aver informato il cliente partecipante che per gli interventi oggetto del progetto è stata inoltrata una richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi e di aver ottenuto, a mezzo di apposito accordo contrattuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o liberatoria in cui il cliente partecipante dichiari”: a) “di essere a conoscenza che per l’intervento realizzato presso il suo sito il soggetto proponente (SSE) richiede l’ottenimento dei certificati bianchi”; b) di “aver riconosciuto al soggetto proponente in via esclusiva il diritto di presentare la richiesta per l’ottenimento dei certificati bianchi”; c) “non deve aver richiesto ulteriori incentivi non cumulabili per lo stesso intervento e si impegna a non chiederli in futuro”; rispetto al quale il GSE precisa ulteriormente che “qualora il cliente partecipante abbia ri-lasciato tale dichiarazione a favore di un soggetto terzo diverso dalla SSE (es. ditte di installazione e/o di ristrutturazione, rivenditori, ecc.) la medesima auto-dichiarazione è sottoscritta anche da tali soggetti”;
2) l’obbligo di conservare “documentazione fotografica ante e post intervento”, introdotto dal GSE in relazione agli interventi presentati secondo le schede tecniche 6T e 20T.
D. Illegittima richiesta restitutoria del GSE.
Illegittimità derivata – Incompetenza del GSE – Violazione del principio di legalità di cui all’art. 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2014 c.c. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e ingiustizia manifesta – Vizi autonomi già con-testati sub A e B.
4. – Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 15 ottobre 2020, la società premette che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in medesima data e poi convertito, con modificazioni, dalla legge 11.09.2020, n. 120, ha introdotto, all’art. 56, rilevanti modifiche all’art. 42 del d.lgs. 28/2011, “immediatamente applicabili ai contenziosi in corso” con valenza interpretativa che consentirebbero di precisare ulteriormente i profili di illegittimità dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
A questo fine, la ricorrente denunzia che detta norma dispone come “nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi”, da ciò desumendo che, in assenza dei suddetti requisiti, il GSE non avrebbe potuto pronunciare la decadenza dagli incentivi.
Al contempo, la ricorrente ha preannunciato la presentazione al GSE di una istanza di autotutela ai sensi dell’art. 56 comma 8 del suddetto decreto legge 76\2020.
5. - Tale istanza è stata inviata al GSE in data 24 dicembre 2020.
6. – GSE si è costituito in giudizio per resistere all’impugnazione.
In corso di causa alla ricorrente è succeduto il sig. Luigi IN.
7. – A seguito dello scambio di memorie ex art. 73 c.p.a. tra le parti, il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 gennaio 2025.
8. – Il ricorso introduttivo è infondato.
Come anche recentemente affermato dal Tribunale (sentenza n. 11501/2024), “va richiamata la giurisprudenza della Sezione (sentenza 31 maggio 2022, n. 7122) in tema di poteri del GSE relativamente al controllo delle RVC standard, segnatamente con riguardo alle dichiarazioni dei clienti partecipanti.
È stato in proposito condivisibilmente affermato che “Il potere di verifica e controllo degli atti di approvazione delle RVC rinviene il proprio fondamento sia nella disciplina di settore (d.lgs. n. 28 del 2011, DM 11 gennaio 2017, Linee Guida EEN 9/11), sia in quella generale in materia di dichiarazioni sostitutive (DPR 445 del 2000).
L’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 prevede infatti che l’erogazione di incentivi da parte del GSE sia subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti interessati e che la stessa verifica sia effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, senza che sia precluso un accertamento di più ampio raggio.
Il Gestore deve invero verificare che gli interventi siano stati effettivamente realizzati in conformità al quadro regolatorio di riferimento nonché a quanto dichiarato dall’interessato al momento della presentazione della RVC; che non siano stati oggetto di plurime richieste presentate dallo stesso o da altri soggetti; che abbiano generato e continuino a generare risparmi energetici effettivi e non abbiamo dato luogo a indebiti cumuli di benefici”. E’ stato parimenti stabilito che “ né le richieste del GSE possono ritenersi ultronee, tenuto conto che questi può richiedere, a seguito dell’ammissione al regime incentivante, tutta la documentazione relativa alle schede tecniche di riferimento o informazioni a queste riferibili, che potrebbero comprendere qualcosa in più rispetto a quanto trasmesso all’atto di presentazione della RVC, al fine di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato in occasione dell’istanza (cfr. Cons. Stato, Sezione Quarta, sentenza n. 2583/2022) (….) occorre richiamare i principi già affermati da questa Sezione (ex multis, sentenza 3 febbraio 2020, n. 1372, confermata in appello), per cui:
«- il Gestore ha il potere di impostare “un’azione di controllo ad ampio raggio, tesa a verificare la regolarità dei progetti di risparmio energetico alla luce del vigente quadro regolamentare”;
- la “complessità documentale e informativa” delle richieste del GSE in fase di verifica non inficia l’accertamento di eventuali violazioni anche nel caso di concessione di termini non particolarmente estesi, posto che “per orientamento consolidato, dalla concessione di provvidenze in materia di incentivazione energetica discende, sulla base del principio di autoresponsabilità, l’obbligo di apprestare un assetto organizzativo adeguato al beneficio ricevuto”;
- ai sensi dell’art. 14, comma 2, delle Linee guida approvate con la delibera AEEG EEN 9/2011, “ al fine di consentire i controlli di cui al comma 14.1, i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea (quindi non tassativamente elencata, bensì riferita ad una categoria aperta, n.d.r.) a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi” ;
- in linea generale, l’intervenuta sottoposizione a verifica, nell’ambito del procedimento di ammissione all’incentivo, delle RVC afferenti a progetti standardizzati “non preclude al GSE di porre in essere una istruttoria ulteriore nell’esercizio dei poteri di verifica e controllo ad esso attribuiti dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e disciplinati, con specifico riferimento ai certificati bianchi, dal DM 28 dicembre 2012 e dalle linee guida […]”;
- non integra una mera irregolarità l’assenza, nella “autodichiarazione resa dai pretesi clienti partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, inclusa nella scheda tecnica di intervento” , del “ documento di identità dei medesimi clienti” […] dell’” indicazione del titolo di disponibilità dell’opera” e dell’impegno “ da parte dei clienti medesimi di non richiedere altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi in relazione ai medesimi interventi” ; la mancanza di tali elementi “ determina, infatti, l’impossibilità di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione ad essa allegata all’atto di presentazione delle relative RVC” , non risultando attestata (tra l’altro) l’ “effettiva imputazione del progetto rendicontato al cliente finale” .
- […] ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 11 gennaio 2017 il GSE, nell’esercizio del potere di verifica, è legittimato a “richiedere al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse”.
5.2. Nel caso in esame, il GSE ha rappresentato la necessità di acquisire, tra l’altro, la cd. liberatoria.
Tale richiesta, fermamente contestata dalla ricorrente sull’assunto per cui questa sarebbe stata introdotta solo dopo il luglio 2014, trova invece ragion d’essere nell’art. 10 del D.M. 28 dicembre 2012, il quale dispone che «[i] certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali».
Ne deriva che, come correttamente evidenziato dalla difesa del GSE, l’acquisizione di tale documento in fase di verifica è indispensabile per accertare sia l’effettiva riconducibilità dello specifico intervento al singolo “cliente partecipante” indicato dalla società, sia l’effettivo rispetto del divieto di cumulo dei vantaggi derivanti dalla certificazione dei risparmi energetici con altre tipologie di incentivi e/o contributi pubblici per il medesimo intervento.
Invero, come già rilevato per casi analoghi, tale documentazione risulta indispensabile per “ verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione ad essa allegata all’atto di presentazione delle relative RVC” , atteso che, nella specie, la società, per ciascuna RVC, ha espressamente dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445 «di essere consapevole che i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo il 3 gennaio 2013, data di entrata in vigore del D.M. 28 dicembre 2012, non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo quanto indicato alle lettere a), b), c) dell’art. 10, comma 1 del medesimo Decreto”.
Alla luce di quanto già chiarito dalla giurisprudenza citata deriva l’infondatezza della tesi della ricorrente, poiché il Gestore, sulla base della normativa primaria richiamata - e non del DM del 11 gennaio 2017 (di cui la ricorrente ha contestato l’applicabilità ratione temporis) o delle Linee Guida dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas - aveva il potere di chiedere i documenti indicati, consistenti nelle dichiarazioni dei clienti partecipanti o comunque documentazione equivalente atta a dimostrare, soprattutto, il rispetto del divieto di cumulo degli incentivi e la legittimazione della ESCO ricorrente a interloquire (quale unico interlocutore) con il Gestore per l’ottenimento dei TEE riferibili agli specifici interventi oggetto della RVC rigettata.”
9. – Quanto detto spoglia altresì di fondatezza le censure per cui le richieste del GSE sarebbero frutto di applicazione retroattiva dei chiarimenti pubblicati da GSE NEL 2017, atteso che trattasi di adempimenti già presenti nell’art. 42 d.lgs. n. 28\2011.
10. – Quanto ai restanti motivi, si rileva (sempre in consonanza con la citata giurisprudenza del Tribunale) che anche un teorico e astratto accoglimento di tali censure, infatti, non inciderebbero sulla legittimità del provvedimento plurimotivato di rigetto (Consiglio di Stato, sez. II, 16/6/2022, n. 4939: “secondo il costante orientamento giurisprudenziale, in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici per sostenere il provvedimento, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice (cfr., ex multis, e fra le più recenti Cons. Stato, Sez. VI, n. 3160/2022; n. 3026/2022; Sez. IV, n. 438/2022 e n. 2403/2020)”.
11. – E’ infondato anche il ricorso per motivi aggiunti.
Con l’unico motivo, invero, parte ricorrente sostiene che, alla luce della sopravvenienza normativa di cui all’art. 56 DL n. 76\2010, che ha modificato l’art. 42 d.lgs. n. 28\2011 facendo riferimento ai principi propri dell’autotutela amministrativa, già i provvedimenti gravati col ricorso introduttivo, antecedenti alla novella, avrebbero potuto essere assunti solo in presenza dei relativi motivi di pubblico interesse e in comparazione con gli interessi privati.
Il motivo è infondato.
Va premesso infatti che, sul punto, il Giudice d’appello condivisibilmente afferma che “ … l'applicazione dello ius superveniens presuppone l'instaurazione di un autonomo procedimento avente ad oggetto la valutazione da parte dell'Amministrazione dei presupposti di applicazione della normativa introdotta, che, pertanto, deve essere applicata all'esito di un distinto procedimento amministrativo, che differisce da quello inerente alla decadenza degli incentivi, avendo quest'ultimo solo come presupposto. Tale applicazione non può intervenire in sede giurisdizionale ad opera del giudice nel giudizio di impugnativa (giudizio che ha oggetto la legittimità dell'atto impugnato con riferimento al momento della sua adozione), dovendo la legittimità dell'atto di decadenza o di annullamento d'ufficio, adottato in data anteriore all'entrata in vigore della novella, essere valutata in forza del principio tempus regit actum alla luce del quadro normativo vigente alla data della sua adozione.” (Cons. Stato, Sez. II, 25/03/2024, n. 2832).
Peraltro, la medesima pronuncia precisa che “nemmeno può affermarsi che la modifica apportata al menzionato art. 42 , comma 3, D.Lgs. n. 28 del 2011 per il tramite dell'art. 56 D.L. n. 76 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120 del 2020 (che ha aggiunto le seguenti parole: "in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241 ") abbia inciso sulla natura del potere esercitato dal G., che rimane di decadenza, sebbene accomunato a quello di autotutela limitatamente alle condizioni per il suo legittimo esercizio (sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. II, 4 aprile 2022, n. 2501;Cons. Stato, Sez. II, 12 aprile 2022, n. 2747).”
11. – L’impugnazione, in definitiva, va respinta.
12. – Conseguentemente non trovano idonea base giuridica le domande di accertamento del diritto agli incentivi e di condanna al relativo versamento proposte da parte ricorrente.
13. – Le spese possono essere compensate per la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO