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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/06/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 780/2014 R.G.A.C.,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di Parte_1 citazione in primo grado, dall'Avv. Giuseppe MOLINARI, nel cui studio è elett.te dom.to;
APPELLANTE
E
(già , in persona Controparte_1 Controparte_2 del procuratore Dott. , rapp.ta e difesa, giusta procura in calce della copia CP_3 notificata dell'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. Paolo NESTA, del Foro di Roma, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Angela MARTINELLI;
APPELLATA
CP_4
APPELLATA contumace
avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale - appello
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Potenza, la Parte_1
(oggi , da cui era assicurato contro la Controparte_2 CP_1 responsabilità civile da circolazione dei veicoli, ed la quale, tamponando, CP_4 con la propria autovettura, quella dell'attore (OPEL Vectra, targata CL495KY), nell'abitato di Potenza, alla Via Roma, il 27 Maggio 2008, aveva cagionato «ingenti danni materiali quantificabili in € 2.200,00 + iva come da perizia estimativa redatta dal perito fiduciario della compagnia di ass.ni».
Dovevano aggiungersi «€ 500,00 per la consulenza legale assicurativa».
2. La non si costituiva, mentre l'assicuratore resisteva alla domanda. CP_4
3. Il Giudice di pace, mediante sentenza n. 553/2013, rigettava la domanda, ritenendo insufficiente la prova.
4. Il proponeva appello, innanzi al Tribunale. Parte_1
5. Si costituiva unicamente l'assicuratore: la dev'essere dichiarata CP_4 contumace: i predecessori dello scrivente ritenevano matura la causa per la decisione, sicché deve presumersi che fosse stata accertata la ritualità del contraddittorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non può essere accolto.
2. Non è vero, tuttavia, che esso si presenti inammissibile, per la violazione dell'art. 342
c.p.c., come asserisce l'appellato assicuratore: è molto chiaro, infatti, perché l'appellante ritenga errata la decisione di prime cure (egli, infatti, enunzia gli elementi istruttori che, a suo dire, confermerebbero la fondatezza della domanda;
cfr., in giurisprudenza, Cass. civ., Sez.
II, ord. 25.1.2023, n. 2320: «Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da
qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione
al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi
posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata
delle relative censure.»).
3. Sin dal precedente grado del giudizio, l'assicuratore ha trattato la questione dell'avvenuta rottamazione dell'automobile, fatta eseguire dalla controparte addirittura in pendenza del periodo concesso allo stesso assicuratore per l'esame del veicolo: tale violazione impediva l'esame diretto dell'autovettura, da parte del perito della società assicuratrice, così precludendo la formazione certa della prova medesima della natura e della consistenza del danno, se non finanche dello stesso effettivo verificarsi dell'incidente (e si leggano le specifiche deduzioni sulla possibile inattendibilità della documentazione fotografica, sottoposta a quel perito).
Si aggiunga che l'attore chiedeva il risarcimento in forma specifica, poiché si rifaceva all'importo del costo delle riparazioni, calcolato dal perito dell'assicuratore: ma non è possibile riconoscere un danno così rappresentato, se l'automobile da riparare, al momento della proposizione della domanda, più non esisteva.
Il , invece, avrebbe dovuto dedurre, e non celare, la circostanza Parte_1 dell'avvenuta rottamazione, e, eventualmente (ma non è questa la sede se non per formulare ipotesi astratte), domandare l'equivalente del valore venale del veicolo al momento del sinistro, oppure le spese di rottamazione, o l'uno e le altre: egli, invece, articolava una domanda impossibile, ossia quella di ottenere il necessario per restituire funzionalità ad un'autovettura che egli stesso aveva già fatto distruggere.
4. Le spese di lite del grado possono compensarsi, fra le parti costituite in ragione della peculiare complessità della controversia: nel rapporto tra l'appellante ed CP_4 non deve provvedersi sulle spese, non avendo costei sostenuto alcun esborso difensivo.
5. Deve darsi atto, infine, che l'appello viene rigettato, ai fini di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, e del sorgere dell'obbligo, da parte dell'appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
La Cancelleria provvederà alle valutazioni ed agli adempimenti di competenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 780/2014 R.G.A.C., promossa da contro la (già Parte_1 Controparte_1 [...]
, costituitasi in persona del procuratore Dott. , e Controparte_2 CP_3 contro ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide: CP_4
1. dichiara contumace CP_4
2. rigetta l'appello;
3. compensa le spese di lite del grado tra le parti costituite;
4. dichiara non doversi provvedere sulle spese, nel rapporto fra l'appellante ed CP_4
[...]
5. dà atto che l'appello viene rigettato, ai fini di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
115/2002, e del sorgere dell'obbligo, da parte dell'appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, rimettendo alla Cancelleria le valutazioni e gli adempimenti di competenza.
Potenza, 5 Giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 780/2014 R.G.A.C.,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di Parte_1 citazione in primo grado, dall'Avv. Giuseppe MOLINARI, nel cui studio è elett.te dom.to;
APPELLANTE
E
(già , in persona Controparte_1 Controparte_2 del procuratore Dott. , rapp.ta e difesa, giusta procura in calce della copia CP_3 notificata dell'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. Paolo NESTA, del Foro di Roma, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Angela MARTINELLI;
APPELLATA
CP_4
APPELLATA contumace
avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale - appello
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Potenza, la Parte_1
(oggi , da cui era assicurato contro la Controparte_2 CP_1 responsabilità civile da circolazione dei veicoli, ed la quale, tamponando, CP_4 con la propria autovettura, quella dell'attore (OPEL Vectra, targata CL495KY), nell'abitato di Potenza, alla Via Roma, il 27 Maggio 2008, aveva cagionato «ingenti danni materiali quantificabili in € 2.200,00 + iva come da perizia estimativa redatta dal perito fiduciario della compagnia di ass.ni».
Dovevano aggiungersi «€ 500,00 per la consulenza legale assicurativa».
2. La non si costituiva, mentre l'assicuratore resisteva alla domanda. CP_4
3. Il Giudice di pace, mediante sentenza n. 553/2013, rigettava la domanda, ritenendo insufficiente la prova.
4. Il proponeva appello, innanzi al Tribunale. Parte_1
5. Si costituiva unicamente l'assicuratore: la dev'essere dichiarata CP_4 contumace: i predecessori dello scrivente ritenevano matura la causa per la decisione, sicché deve presumersi che fosse stata accertata la ritualità del contraddittorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non può essere accolto.
2. Non è vero, tuttavia, che esso si presenti inammissibile, per la violazione dell'art. 342
c.p.c., come asserisce l'appellato assicuratore: è molto chiaro, infatti, perché l'appellante ritenga errata la decisione di prime cure (egli, infatti, enunzia gli elementi istruttori che, a suo dire, confermerebbero la fondatezza della domanda;
cfr., in giurisprudenza, Cass. civ., Sez.
II, ord. 25.1.2023, n. 2320: «Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da
qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione
al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi
posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata
delle relative censure.»).
3. Sin dal precedente grado del giudizio, l'assicuratore ha trattato la questione dell'avvenuta rottamazione dell'automobile, fatta eseguire dalla controparte addirittura in pendenza del periodo concesso allo stesso assicuratore per l'esame del veicolo: tale violazione impediva l'esame diretto dell'autovettura, da parte del perito della società assicuratrice, così precludendo la formazione certa della prova medesima della natura e della consistenza del danno, se non finanche dello stesso effettivo verificarsi dell'incidente (e si leggano le specifiche deduzioni sulla possibile inattendibilità della documentazione fotografica, sottoposta a quel perito).
Si aggiunga che l'attore chiedeva il risarcimento in forma specifica, poiché si rifaceva all'importo del costo delle riparazioni, calcolato dal perito dell'assicuratore: ma non è possibile riconoscere un danno così rappresentato, se l'automobile da riparare, al momento della proposizione della domanda, più non esisteva.
Il , invece, avrebbe dovuto dedurre, e non celare, la circostanza Parte_1 dell'avvenuta rottamazione, e, eventualmente (ma non è questa la sede se non per formulare ipotesi astratte), domandare l'equivalente del valore venale del veicolo al momento del sinistro, oppure le spese di rottamazione, o l'uno e le altre: egli, invece, articolava una domanda impossibile, ossia quella di ottenere il necessario per restituire funzionalità ad un'autovettura che egli stesso aveva già fatto distruggere.
4. Le spese di lite del grado possono compensarsi, fra le parti costituite in ragione della peculiare complessità della controversia: nel rapporto tra l'appellante ed CP_4 non deve provvedersi sulle spese, non avendo costei sostenuto alcun esborso difensivo.
5. Deve darsi atto, infine, che l'appello viene rigettato, ai fini di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, e del sorgere dell'obbligo, da parte dell'appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
La Cancelleria provvederà alle valutazioni ed agli adempimenti di competenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 780/2014 R.G.A.C., promossa da contro la (già Parte_1 Controparte_1 [...]
, costituitasi in persona del procuratore Dott. , e Controparte_2 CP_3 contro ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide: CP_4
1. dichiara contumace CP_4
2. rigetta l'appello;
3. compensa le spese di lite del grado tra le parti costituite;
4. dichiara non doversi provvedere sulle spese, nel rapporto fra l'appellante ed CP_4
[...]
5. dà atto che l'appello viene rigettato, ai fini di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
115/2002, e del sorgere dell'obbligo, da parte dell'appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, rimettendo alla Cancelleria le valutazioni e gli adempimenti di competenza.
Potenza, 5 Giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO