Articolo 66 bis del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 63 quaterArticolo 63 sexies
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9 settembre 2021
Art. 66-bis. (( (Iscrizione all'albo dei tirocinanti). )) (( 1. La data d'iscrizione all'albo dei tirocinanti di cui all'articolo 217, comma 1, lettera p-bis), del Codice, fa fede per quanto riguarda la data di inizio del tirocinio di cui all'articolo 207, comma 2, lettera b), del Codice.
2. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato controfirmata da chi, nell'ambito di societa', uffici o servizi specializzati di cui all'articolo 205, comma 1, del Codice, avalla la domanda.
3. Il Consiglio dell'Ordine adotta le iniziative piu' opportune per l'organizzazione e la gestione dell'albo dei tirocinanti.))
Entrata in vigore il 9 settembre 2021
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