Articolo 4 della Legge 9 agosto 1948, n. 1077
Articolo 3Articolo 5
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18 agosto 1948
Art. 4.
Lo stato giuridico ed economico e gli organici del personale addetto alla Presidenza sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica. Lo stato giuridico ed economico del Segretario generale e' stabilito nelle forme indicate nel secondo comma dell'art. 3.
Alle spese per il Segretario generale della Presidenza e per tutto il personale dipendente dal Segretariato si provvede con legge speciale, e, sino a quando questa non sara' emanata, nei modi previsti dall' art. 12 del decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792 .
Entrata in vigore il 18 agosto 1948
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