TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 141
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione o falsa applicazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato. Violazione o falsa applicazione dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza di cui agli artt. 3, 41 e 117 Costituzione. Violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 7 e 8 TUSP.

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, affermando che le disposizioni del T.U.S.P. relative agli obblighi delle pubbliche amministrazioni socie si applicano anche quando queste partecipano a società quotate. L'operazione di acquisizione indiretta da parte di una società quotata in house richiede una delibera motivata da parte degli enti locali soci.

  • Accolto
    Mancato adeguamento al parere motivato dell'Autorità

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'inerzia del Comune e condannandolo ad adeguarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando l'atto deliberativo richiesto entro un termine stabilito.

  • Accolto
    Rifiuto di conformarsi al parere motivato dell'Autorità

    Il Tribunale ha annullato la nota del Comune resistente di riscontro negativo al parere motivato, condannandolo ad adeguarsi al parere stesso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 141
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 141
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo