Art. 9.
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in sei miliardi annui, si fara' fronte, relativamente all'esercizio 1950-51, con le entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario predetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in sei miliardi annui, si fara' fronte, relativamente all'esercizio 1950-51, con le entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario predetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.