Articolo 12 della Legge 8 giugno 1978, n. 297
Articolo 11Articolo 13
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12 luglio 1978
Art. 12. Analisi costi-benefici

Le aziende esercenti ferrovie in regime di concessione e le gestioni governative devono effettuare annualmente, e rimettere al Ministero dei trasporti, congiuntamente al bilancio aziendale, un'analisi costi-benefici relativa al servizio da loro espletato.
Entrata in vigore il 12 luglio 1978