Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 agosto 1948 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 agosto 1948 |
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- 1. Art. 84 della Costituzione italiana: commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 17 maggio 2024
L'art. 84 della Costituzione italiana stabilisce che per essere eletti Presidente della Repubblica bisogna aver compiuto i 50 anni e godere dei diritti civili e politici. L'art. 84 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo II "Il Presidente della Repubblica". Vediamo cosa stabilisce l'art. 84 della Costituzione italiana. Art. 84 della Costituzione: testo aggiornato e ufficiale Ecco il testo aggiornato dell'art. 84 della Costituzione italiana: "Art. 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con …
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Giurisprudenza • 32
- 1. Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10351Provvedimento: N. R.G. 17270/2024 a cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. di RG G. 23743/2024. -TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE II CIVILE Verbale Successivamente all'udienza del 09.07.2025 nella causa tra Parte_1 [...] la parte convenuta CP_1 rappresentata dall'avvocato Manuela Scerpa dell'avvocatura capitolina, Controparte_2 , [...] Controparte_3 rappresentata ex lege dall'avvocatura generale dello stato, nella contumacia della CP_4 , ritualmente citata e non costituita, Il Tribunale lette le conclusioni o rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione …Leggi di più...
- procedimento portante·
- opposizione a cartella esattoriale·
- decadenza dal diritto di opposizione·
- giurisdizione civile·
- usucapione beni demaniali·
- vizi formali cartella esattoriale·
- art. 1 comma 274 L. 311/2004·
- occupazione suolo demaniale·
- legittimazione passiva·
- sospensione del processo·
- art. 617 c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1.
La dotazione del Presidente della Repubblica, prevista dal terzo comma dell'art. 84 della Costituzione , e' costituita dal Palazzo del Quirinale, dai fabbricati San Felice e Martinucci e collegata autorimessa siti in Roma, via, della Dataria, rispettivamente ai nn. 21, 14, nonche' dalla tenuta di Castelporziano esclusi tutti i terreni attualmente affittati, e da tutti i mobili e le pertinenze dei beni medesimi.
E' altresi' assegnata alla dotazione del Presidente della Repubblica la somma annua di lire centottanta milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da corrispondersi in dodici mensilita'. - Art. 2.
L'assegno personale del Presidente della Repubblica, previsto dal terzo comma dell'art. 84 della Costituzione , e' determinato nella somma annua di lire dodici milioni, da corrispondersi in dodici mensilita'.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della disposizione del precedente comma. - Art. 3.
E' istituito il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, nel quale sono inquadrati tutti gli uffici e i servizi necessari per l'espletamento delle funzioni del Presidente della Repubblica e per l'amministrazione della dotazione prevista dall'art. 1.
Il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e' nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
Il Segretario rappresenta l'Amministrazione della Presidenza della Repubblica, sovraintente a tutti gli uffici e servizi della Presidenza medesima e propone al Presidente della Repubblica l'approvazione del regolamento interno e dei provvedimenti relativi al personale.