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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/07/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 960 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: risarcimento danni TRA
elettivamente domiciliato in Castellammare di Parte_1 oli, 94 presso lo studio dell'avvocato Gennaro Ruocco, che lo rappresenta e difende come da procura allegata
Attore E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via F. Caracciolo 9/bis, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Fazia, che lo rappresenta e difende come da procura in atti Convenuta Nonché
, residente in [...]
Convenuto contumace MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata,
e la nelle Controparte_2 Controparte_3 propr della autovettura Fiat Panda targata DT869HD, per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni dell'importo complessivo di
€ 33.540,26 riportati a seguito del sinistro verificatosi in data 30.12.2019 in Conca dei Marini (SA). A tal fine l'attore premetteva che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, mentre era alla guida dello scooter targato X8CY7B, nel percorrere la Strada Statale in località Conca dei Marini (Sa), all'altezza dell'insegna pubblicitaria “B&B le Cicale”, veniva tamponato dalla vettura Fiat Panda tg. DT869HD, in seguito all'impatto, perdeva il controllo del mezzo e cadeva contro la moto Honda Sh tg. ES06770, ferma in sosta sul margine destro della carreggiata, per poi rovinare al suolo. Trasportato con mezzi propri, al pronto soccorso di Ravello, come da verbale di accettazione n. 20190141967, gli veniva diagnosticato un trauma contusivo di spalla dx, ginocchio e
1 rachide lombare, perdita traumatica del canino dell'arcata superiore sx, assenza di lesioni ossee. Dalla relazione medico- legale di parte redatta dal dott. Per_1
che determinava un postumo invalidante nella misura
[...]
, una ITT al 100% di 5 gg;
una ITP di 60 gg. Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_4 contestava la fondatezza dell per il suo rigetto, chiedeva dichiararsi congrua l'offerta formulata, dell'importo di € 4.350,00 liquidata all'attore in sede stragiudiziale, in base alla relazione medica eseguita dal dott.
, che aveva stimato le lesioni in 3 punti percentuali con Per_2
ITT di 5 giorni e, a scalare 15 giorni al 50% e ulteriori 15 giorni di ITP al 25%, non ritenendo accreditabili invece le lesioni a livello coccigeo e la frattura de canino superiore di sinistra. Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice e nel deposito di documentazione, acquisita la consulenza medica resa nella fase stragiudiziale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza. Ciò premesso, ed in rito, va dichiarata la giusta legittimazione delle parti, confortata, sotto il profilo della effettiva titolarità giuridica, dalla documentazione prodotta in atti e non specificatamente impugnata, e confortata, ulteriormente, dalle dichiarazioni testimoniali. In secondo luogo va dichiarata la contumacia di CP_2
ritualmente citato e non comparso.
[...]
Analogamente va dichiarata la proponibilità della domanda in presenza della regolare costituzione in mora ex art. 148 CdA nonché della somma versata a titolo di risarcimento danni. Venendo al merito, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995). Nelle fattispecie dedotta in lite, in primo luogo deve ritenersi provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nei termini descritti dall'attore. Tale dinamica del sinistro, così come illustrata dall'attore in citazione, trova infatti pieno conforto nelle dichiarazioni rese, all' udienza del 24.01.2025 da , cugina del sig. Testimone_1
che dichiarava di conoscere i fatti di causa, in Parte_1
2 quanto era sul luogo del sinistro:” Ero nella mia macchina e seguivo la fiat panda…, scendendo dall'auto ho notato che il sig. riportava lesioni alla bocca, alla spalla ed al ginocchio, Pt_1 non intervennero autorità sul luogo del sinistro, e dopo un po' sono andata via data la tarda ora.” Tra l'altro, in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, nel caso di scontro tra autoveicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia perfettamente uniformato alle norme sulla circolazione ea quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Nel caso in esame alcuna prova liberatoria è stata fornita dalla parte convenuta sussiste, pertanto, di certo, la responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Panda tg. DT869HD, assicurato con la . Controparte_5
Infine va anche evidenziato che in ordine alla prova liberatoria da parte del conducente il ciclomotore, deve anche ribadirsi che
“la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioe' dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del c. strad., ma puo' risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilita' di attuare una qualche manovra di emergenza (Cassazione civile sez. III, 18 ottobre 2001, n. 12751), e di non essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro (Cassazione civile, sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557). Nel caso di specie trattandosi di tamponamento, alcuna manovra di emergenza poteva effettuare l'attore. Per tali motivi va dichiarata la esclusiva responsabilità da parte del conducente dell'autovettura Fiat Panda tg. DT869HD in merito all'evento per cui è causa. Venendo ora all'individuazione e quantificazione dei danni patiti dall'attore, occorre fare riferimento alla documentazione sanitaria in atti ed alla relazione medica sia allegata dall'attore dal consulente di parte, sia quella allegata dalla compagnia assicuratrice. Sul punto, va preliminarmente evidenziato che la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, (n. 26972/08) non esclude in astratto l'autonomia del danno biologico da quello morale, ma precisa che nella ipotesi in cui la sofferenza del pregiudizio soggettivo in sé considerata non come componente del più
3 complesso pregiudizio patrimoniale, allora, e solo in tale accezione, tale danno deve essere qualificato come biologico. A ciò si aggiunga che l'obiettivo della sentenza, oltre che a quello riconfigurare il c.d. danno esistenziale, è quello di personalizzare il danno “non patrimoniale”. Peraltro le successive sentenze, sempre di legittimità, hanno confermato tale autonomia. A ciò si aggiunga che di recente è intervenuto il legislatore (DPR n. 37/2009) sancendo, ancora una volta, tale autonomia. E' pur vero che detta norma seppur intervenendo in un settore speciale, rivela un procedimento logico-giuridico in evidente contrasto con la interpretazione che si è voluta dare alla predetta Sentenza del 2008. Inoltre, il Tribunale di Milano, nello sviluppare le proprie tabelle, ha di fatto, riconosciuto l'autonomia tra danno biologico e morale, ed il Tribunale Palermo, (sez. III civile, sentenza 03.06.2009) ha ritenuto che “il danno morale è risarcibile;
la sua liquidazione, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare di sfociare nell'arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole istituire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d'animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del biologico esprimendosi in una frazione di esso”. Da ultimo, è stato affermato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus"
“interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. (Cassazione civile, sez. III, 17/01/2018, n. 901 - Vedi anche: n. 24075 del 2017 - Vedi anche Sezioni Unite:Cass. Civ., sez. UU, del 24/03/2006, n. 6572 -Vedi anche Sezioni Unite:Cass. Civ., sez. UU, del 11/11/2008, n. 26972). Infine va anche evidenziato che in tema di liquidazione del danno alla persona a seguito di sinistro stradale, l'art. 139,
4 comma 2, c. assicur., come modificato dal comma 3-ter dell'art. 32 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modificazioni, in l. 24 marzo 2012 , n. 27, deve essere interpretato nel senso che la risarcibilità del danno biologico permanente, ferma restando la necessità di un accertamento medico-legale da compiersi in modo rigoroso e sulla base di criteri oggettivi, non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che la lesione non risulti documentata da un referto strumentale per immagini (Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2018, n. 22066 - Cass. civ, sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1272 - Cassazione civile, sez. III, 19/01/2018, n. 1272 - Vedi anche: Cass. Civ., sez. 03, del 26/09/2016, n. 18773). Pertanto, ed in ordine al quantum, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, appare equa una valutazione del danno biologico pari ad € 7,5, una ITT al 100% di 5 gg;
una ITP di 60 gg. al 50% e, pertanto le lesioni subìte dall'attore vanno determinate in € 13.757,88 (7,5% già rivalutate art. 139 CdA) per danno “biologico”, € 276,20 per I.T.T, € 1.657,20 per I.T.P (al 50%); non spetta alcun danno morale, in quanto non è stata provata che “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico- fisica di particolare intensita'”.
In ordine alle spese mediche, si ritengono congrue quelle documentate di euro 672,91 euro;
pertanto i convenuti in solido vanno condannati al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 16.364,19 e detratto quanto già percepito. A tali somme complessive vanno aggiunti gli interessi legali dall'evento e fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara la esclusiva responsabilità da parte del conducente dell'autovettura Fiat Panda tg. DT869HD in merito all'evento per cui è causa.
-condanna i convenuti, in solido tra loro ed in favore dell'attore, della complessiva somma di € 16.364,19 e detratto quanto già percepito. A tali somme complessive vanno aggiunti gli interessi legali dall'evento e fino all'effettivo soddisfo.
-condanna i medesimi convenuti al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali, e che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario del
5 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA e con attribuzione in favore dell'Avv. Gennaro Ruocco dichiaratosi antistatario. Torre Annunziata, 6 luglio 2025
Il giudice onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
6
elettivamente domiciliato in Castellammare di Parte_1 oli, 94 presso lo studio dell'avvocato Gennaro Ruocco, che lo rappresenta e difende come da procura allegata
Attore E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via F. Caracciolo 9/bis, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Fazia, che lo rappresenta e difende come da procura in atti Convenuta Nonché
, residente in [...]
Convenuto contumace MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata,
e la nelle Controparte_2 Controparte_3 propr della autovettura Fiat Panda targata DT869HD, per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni dell'importo complessivo di
€ 33.540,26 riportati a seguito del sinistro verificatosi in data 30.12.2019 in Conca dei Marini (SA). A tal fine l'attore premetteva che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, mentre era alla guida dello scooter targato X8CY7B, nel percorrere la Strada Statale in località Conca dei Marini (Sa), all'altezza dell'insegna pubblicitaria “B&B le Cicale”, veniva tamponato dalla vettura Fiat Panda tg. DT869HD, in seguito all'impatto, perdeva il controllo del mezzo e cadeva contro la moto Honda Sh tg. ES06770, ferma in sosta sul margine destro della carreggiata, per poi rovinare al suolo. Trasportato con mezzi propri, al pronto soccorso di Ravello, come da verbale di accettazione n. 20190141967, gli veniva diagnosticato un trauma contusivo di spalla dx, ginocchio e
1 rachide lombare, perdita traumatica del canino dell'arcata superiore sx, assenza di lesioni ossee. Dalla relazione medico- legale di parte redatta dal dott. Per_1
che determinava un postumo invalidante nella misura
[...]
, una ITT al 100% di 5 gg;
una ITP di 60 gg. Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_4 contestava la fondatezza dell per il suo rigetto, chiedeva dichiararsi congrua l'offerta formulata, dell'importo di € 4.350,00 liquidata all'attore in sede stragiudiziale, in base alla relazione medica eseguita dal dott.
, che aveva stimato le lesioni in 3 punti percentuali con Per_2
ITT di 5 giorni e, a scalare 15 giorni al 50% e ulteriori 15 giorni di ITP al 25%, non ritenendo accreditabili invece le lesioni a livello coccigeo e la frattura de canino superiore di sinistra. Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice e nel deposito di documentazione, acquisita la consulenza medica resa nella fase stragiudiziale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza. Ciò premesso, ed in rito, va dichiarata la giusta legittimazione delle parti, confortata, sotto il profilo della effettiva titolarità giuridica, dalla documentazione prodotta in atti e non specificatamente impugnata, e confortata, ulteriormente, dalle dichiarazioni testimoniali. In secondo luogo va dichiarata la contumacia di CP_2
ritualmente citato e non comparso.
[...]
Analogamente va dichiarata la proponibilità della domanda in presenza della regolare costituzione in mora ex art. 148 CdA nonché della somma versata a titolo di risarcimento danni. Venendo al merito, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995). Nelle fattispecie dedotta in lite, in primo luogo deve ritenersi provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nei termini descritti dall'attore. Tale dinamica del sinistro, così come illustrata dall'attore in citazione, trova infatti pieno conforto nelle dichiarazioni rese, all' udienza del 24.01.2025 da , cugina del sig. Testimone_1
che dichiarava di conoscere i fatti di causa, in Parte_1
2 quanto era sul luogo del sinistro:” Ero nella mia macchina e seguivo la fiat panda…, scendendo dall'auto ho notato che il sig. riportava lesioni alla bocca, alla spalla ed al ginocchio, Pt_1 non intervennero autorità sul luogo del sinistro, e dopo un po' sono andata via data la tarda ora.” Tra l'altro, in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, nel caso di scontro tra autoveicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia perfettamente uniformato alle norme sulla circolazione ea quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Nel caso in esame alcuna prova liberatoria è stata fornita dalla parte convenuta sussiste, pertanto, di certo, la responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Panda tg. DT869HD, assicurato con la . Controparte_5
Infine va anche evidenziato che in ordine alla prova liberatoria da parte del conducente il ciclomotore, deve anche ribadirsi che
“la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioe' dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del c. strad., ma puo' risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilita' di attuare una qualche manovra di emergenza (Cassazione civile sez. III, 18 ottobre 2001, n. 12751), e di non essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro (Cassazione civile, sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557). Nel caso di specie trattandosi di tamponamento, alcuna manovra di emergenza poteva effettuare l'attore. Per tali motivi va dichiarata la esclusiva responsabilità da parte del conducente dell'autovettura Fiat Panda tg. DT869HD in merito all'evento per cui è causa. Venendo ora all'individuazione e quantificazione dei danni patiti dall'attore, occorre fare riferimento alla documentazione sanitaria in atti ed alla relazione medica sia allegata dall'attore dal consulente di parte, sia quella allegata dalla compagnia assicuratrice. Sul punto, va preliminarmente evidenziato che la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, (n. 26972/08) non esclude in astratto l'autonomia del danno biologico da quello morale, ma precisa che nella ipotesi in cui la sofferenza del pregiudizio soggettivo in sé considerata non come componente del più
3 complesso pregiudizio patrimoniale, allora, e solo in tale accezione, tale danno deve essere qualificato come biologico. A ciò si aggiunga che l'obiettivo della sentenza, oltre che a quello riconfigurare il c.d. danno esistenziale, è quello di personalizzare il danno “non patrimoniale”. Peraltro le successive sentenze, sempre di legittimità, hanno confermato tale autonomia. A ciò si aggiunga che di recente è intervenuto il legislatore (DPR n. 37/2009) sancendo, ancora una volta, tale autonomia. E' pur vero che detta norma seppur intervenendo in un settore speciale, rivela un procedimento logico-giuridico in evidente contrasto con la interpretazione che si è voluta dare alla predetta Sentenza del 2008. Inoltre, il Tribunale di Milano, nello sviluppare le proprie tabelle, ha di fatto, riconosciuto l'autonomia tra danno biologico e morale, ed il Tribunale Palermo, (sez. III civile, sentenza 03.06.2009) ha ritenuto che “il danno morale è risarcibile;
la sua liquidazione, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare di sfociare nell'arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole istituire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d'animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del biologico esprimendosi in una frazione di esso”. Da ultimo, è stato affermato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus"
“interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. (Cassazione civile, sez. III, 17/01/2018, n. 901 - Vedi anche: n. 24075 del 2017 - Vedi anche Sezioni Unite:Cass. Civ., sez. UU, del 24/03/2006, n. 6572 -Vedi anche Sezioni Unite:Cass. Civ., sez. UU, del 11/11/2008, n. 26972). Infine va anche evidenziato che in tema di liquidazione del danno alla persona a seguito di sinistro stradale, l'art. 139,
4 comma 2, c. assicur., come modificato dal comma 3-ter dell'art. 32 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modificazioni, in l. 24 marzo 2012 , n. 27, deve essere interpretato nel senso che la risarcibilità del danno biologico permanente, ferma restando la necessità di un accertamento medico-legale da compiersi in modo rigoroso e sulla base di criteri oggettivi, non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che la lesione non risulti documentata da un referto strumentale per immagini (Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2018, n. 22066 - Cass. civ, sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1272 - Cassazione civile, sez. III, 19/01/2018, n. 1272 - Vedi anche: Cass. Civ., sez. 03, del 26/09/2016, n. 18773). Pertanto, ed in ordine al quantum, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, appare equa una valutazione del danno biologico pari ad € 7,5, una ITT al 100% di 5 gg;
una ITP di 60 gg. al 50% e, pertanto le lesioni subìte dall'attore vanno determinate in € 13.757,88 (7,5% già rivalutate art. 139 CdA) per danno “biologico”, € 276,20 per I.T.T, € 1.657,20 per I.T.P (al 50%); non spetta alcun danno morale, in quanto non è stata provata che “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico- fisica di particolare intensita'”.
In ordine alle spese mediche, si ritengono congrue quelle documentate di euro 672,91 euro;
pertanto i convenuti in solido vanno condannati al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 16.364,19 e detratto quanto già percepito. A tali somme complessive vanno aggiunti gli interessi legali dall'evento e fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara la esclusiva responsabilità da parte del conducente dell'autovettura Fiat Panda tg. DT869HD in merito all'evento per cui è causa.
-condanna i convenuti, in solido tra loro ed in favore dell'attore, della complessiva somma di € 16.364,19 e detratto quanto già percepito. A tali somme complessive vanno aggiunti gli interessi legali dall'evento e fino all'effettivo soddisfo.
-condanna i medesimi convenuti al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali, e che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario del
5 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA e con attribuzione in favore dell'Avv. Gennaro Ruocco dichiaratosi antistatario. Torre Annunziata, 6 luglio 2025
Il giudice onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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