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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2024, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4706 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Antonio Papale, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Santa
Maria Capua Vetere, alla via Pezzella n. 21;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. Marco Eliantonio, presso il cui studio elettivamente domicilia i Casagiove al Viale Europa n. 46;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parti costituite hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la – premettendo di aver Parte_1 concesso in locazione in data 19.3.2015 in favore della società l'immobile sito Controparte_1
in Vitulazio alla via Nazionale Appia, meglio identificato in atti, e che la conduttrice non ha, sin dall'inizio del rapporto, corrisposto regolarmente i canoni di locazione, tanto da maturare, sino al mese di maggio del 2022, una morosità di € 160.347,51 – ha intimato lo sfratto per morosità ed ha chiesto di emettere decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere. Si è costituita la società intimata, opponendosi alla convalida dello sfratto.
In particolare, l'intimata ha eccepito il difetto della legittimazione attiva della intimante e l'assoluta genericità dell'atto introduttivo, relativamente alla natura del rapporto di locazione, se abitativo o meno, ed ai canoni di locazione non corrisposti.
Con ordinanza del 13.6.2022, stante l'opposizione dell'intimata, non è stato convalidato lo sfratto, non è stato concesso il provvisorio rilascio ed è stato mutato il rito, fissando l'udienza del
23.1.2023, con termine di trenta giorni prima all'intimante e di dieci giorni prima all'intimato per il deposito di memorie integrativa.
Va innanzitutto affermata la procedibilità della domanda, avendo la esperito Parte_1 la mediazione ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.l 69/2013 conv. in legge n.98/2013) come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 06/09/2022).
Va, inoltre, preliminarmente chiarito che è del tutto irrilevante la contestazione in ordine al deposito tardivo della memoria integrativa della parte intimante, poiché quest'ultima non presenta alcun elemento di novità rispetto a quanto già esposto nell'atto di citazione, fatta eccezione per il verbale negativo di mediazione, la cui produzione non è soggetta a preclusioni.
Ciò premesso, va in primo luogo dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione, atteso che, come dedotto dall'attrice e non contestato dalla convenuta, la risoluzione del contratto per cui è causa è stata disposta con la sentenza depositata il 23.6.2023, a conclusione del procedimento n. 2845 del 2023, instaurato tra le stesse parti ed avente ad oggetto il medesimo rapporto.
Parimenti va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla conseguente domanda di rilascio, atteso che l'immobile per cui è causa, come dedotto dall'attrice e non contestato dalla convenuta, è stato rilasciato.
Resta, quindi, da valutare la domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di €
160.347,51, per la morosità maturata sino al mese di maggio del 2022, oltre al pagamento dei canoni di locazione dal mese di giugno del 2022 al rilascio del bene.
Tale domanda risulta fondata e va, pertanto, accolta.
In primo luogo, assolutamente infondata risulta l'eccezione del convenuto relativa alla incertezza della natura del contratto di locazione e dei canoni non corrisposti.
Invero, la natura non abitativa del contratto di locazione per cui è causa si ricava chiaramente dalla lettura del contratto, ove si legge che “la locazione è ad esclusivo uso di attività di raccolta, recupero e selezione di tessuti”. Parimenti chiara risulta la morosità contestata, tenuto conto che già con l'atto di intimazione è stato prodotta dall'intimante la scheda contabile, ove emerge chiaramente la morosità contestata e le fatture alla quale si riferisce.
A ciò va aggiunto che, in ogni caso, al creditore basta provare il titolo della propria pretesa ed allegare l'inadempimento, mentre è il debitore che deve dimostrare di aver correttamente adempiuto all'obbligazione sullo stesso gravante.
Assolutamente infondata è poi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, atteso che dalla visura camerale depositata, già con l'atto di intimazione, dalla risulta che la stessa Parte_1 Parte_1
ha incorporato la società che risulta quale locatrice nel contratto di locazione per Controparte_2
cui è causa, in data successiva alla sottoscrizione del contratto, succedendogli nel contratto di locazione.
Inoltre, che la conduttrice fosse a conoscenza della successione nel contratto risulta anche dalla circostanza che la stessa ha continuato ad effettuare i bonifici dei canoni locatizi alla nuova società.
Ciò detto, la domanda di condanna al pagamento dei canoni non corrisposti va accolta, atteso che il conduttore, a fronte dell'inadempimento contestatogli, specificato dalla scheda contabile prodotta in atti, non ha provato il puntuale ed integrale pagamento dei canoni di locazione.
La convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 212.097,51, di cui € 160.347,51 per la morosità maturata sino al mese di maggio del 2022, ed €
51.750,00, per la morosità maturata dal mese di giugno del 2022 al rilascio del bene.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della convenuta. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di risoluzione del contratto di locazione e di rilascio del bene;
- condanna la al pagamento in favore di parte attrice della somma di € Controparte_1
212.097,51, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che Controparte_1 liquida in complessivi € 7.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 10.10.2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4706 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Antonio Papale, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Santa
Maria Capua Vetere, alla via Pezzella n. 21;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. Marco Eliantonio, presso il cui studio elettivamente domicilia i Casagiove al Viale Europa n. 46;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parti costituite hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la – premettendo di aver Parte_1 concesso in locazione in data 19.3.2015 in favore della società l'immobile sito Controparte_1
in Vitulazio alla via Nazionale Appia, meglio identificato in atti, e che la conduttrice non ha, sin dall'inizio del rapporto, corrisposto regolarmente i canoni di locazione, tanto da maturare, sino al mese di maggio del 2022, una morosità di € 160.347,51 – ha intimato lo sfratto per morosità ed ha chiesto di emettere decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere. Si è costituita la società intimata, opponendosi alla convalida dello sfratto.
In particolare, l'intimata ha eccepito il difetto della legittimazione attiva della intimante e l'assoluta genericità dell'atto introduttivo, relativamente alla natura del rapporto di locazione, se abitativo o meno, ed ai canoni di locazione non corrisposti.
Con ordinanza del 13.6.2022, stante l'opposizione dell'intimata, non è stato convalidato lo sfratto, non è stato concesso il provvisorio rilascio ed è stato mutato il rito, fissando l'udienza del
23.1.2023, con termine di trenta giorni prima all'intimante e di dieci giorni prima all'intimato per il deposito di memorie integrativa.
Va innanzitutto affermata la procedibilità della domanda, avendo la esperito Parte_1 la mediazione ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.l 69/2013 conv. in legge n.98/2013) come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 06/09/2022).
Va, inoltre, preliminarmente chiarito che è del tutto irrilevante la contestazione in ordine al deposito tardivo della memoria integrativa della parte intimante, poiché quest'ultima non presenta alcun elemento di novità rispetto a quanto già esposto nell'atto di citazione, fatta eccezione per il verbale negativo di mediazione, la cui produzione non è soggetta a preclusioni.
Ciò premesso, va in primo luogo dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione, atteso che, come dedotto dall'attrice e non contestato dalla convenuta, la risoluzione del contratto per cui è causa è stata disposta con la sentenza depositata il 23.6.2023, a conclusione del procedimento n. 2845 del 2023, instaurato tra le stesse parti ed avente ad oggetto il medesimo rapporto.
Parimenti va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla conseguente domanda di rilascio, atteso che l'immobile per cui è causa, come dedotto dall'attrice e non contestato dalla convenuta, è stato rilasciato.
Resta, quindi, da valutare la domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di €
160.347,51, per la morosità maturata sino al mese di maggio del 2022, oltre al pagamento dei canoni di locazione dal mese di giugno del 2022 al rilascio del bene.
Tale domanda risulta fondata e va, pertanto, accolta.
In primo luogo, assolutamente infondata risulta l'eccezione del convenuto relativa alla incertezza della natura del contratto di locazione e dei canoni non corrisposti.
Invero, la natura non abitativa del contratto di locazione per cui è causa si ricava chiaramente dalla lettura del contratto, ove si legge che “la locazione è ad esclusivo uso di attività di raccolta, recupero e selezione di tessuti”. Parimenti chiara risulta la morosità contestata, tenuto conto che già con l'atto di intimazione è stato prodotta dall'intimante la scheda contabile, ove emerge chiaramente la morosità contestata e le fatture alla quale si riferisce.
A ciò va aggiunto che, in ogni caso, al creditore basta provare il titolo della propria pretesa ed allegare l'inadempimento, mentre è il debitore che deve dimostrare di aver correttamente adempiuto all'obbligazione sullo stesso gravante.
Assolutamente infondata è poi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, atteso che dalla visura camerale depositata, già con l'atto di intimazione, dalla risulta che la stessa Parte_1 Parte_1
ha incorporato la società che risulta quale locatrice nel contratto di locazione per Controparte_2
cui è causa, in data successiva alla sottoscrizione del contratto, succedendogli nel contratto di locazione.
Inoltre, che la conduttrice fosse a conoscenza della successione nel contratto risulta anche dalla circostanza che la stessa ha continuato ad effettuare i bonifici dei canoni locatizi alla nuova società.
Ciò detto, la domanda di condanna al pagamento dei canoni non corrisposti va accolta, atteso che il conduttore, a fronte dell'inadempimento contestatogli, specificato dalla scheda contabile prodotta in atti, non ha provato il puntuale ed integrale pagamento dei canoni di locazione.
La convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 212.097,51, di cui € 160.347,51 per la morosità maturata sino al mese di maggio del 2022, ed €
51.750,00, per la morosità maturata dal mese di giugno del 2022 al rilascio del bene.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della convenuta. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di risoluzione del contratto di locazione e di rilascio del bene;
- condanna la al pagamento in favore di parte attrice della somma di € Controparte_1
212.097,51, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che Controparte_1 liquida in complessivi € 7.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 10.10.2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco