Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/01/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 11856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 11856/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 5076/2023
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Afragola alla Via Pavia n. 38, presso lo studio degli avv.ti Melchiorre
Napolitano e Rosa Ricci, dai quali è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 01/10/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno ordinario;
di essere stata sottoposta a visita di medica all'esito della quale non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato il risultato della visita medica all'I.N.P.S., non
1
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
, per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione. Per_1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha insistito per il rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, assegno ordinario, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “Da quanto evinto ed obiettivato dalla documentazione allegata agli atti e da quanto rilevato a visita medica espletata in qualità di CTU si può concludere che il ricorrente sia affetto da : “ Esiti di artroprotesi d'anca sinistra [2006] e di successiva riprotesizzazione per metallosi [2018] in soggetto affetto da spondilodiscoartrosi con scoliosi sn convessa lombare con
2 sottoslivellamento di 4 mm a sinistra , coxartrosi incipiente anca destra, ipertensione arteriosa senza danno d'organo e sindrome ansioso-depressiva di grado lieve” Le suddette patologie, così come obiettivate nel loro grado di limitazione nell'esercizio della propria mansione di lavoro prevalentemente di tipo sedentario, ossia di impiegata presso ditta di noleggio pullman [addetta alla verifica della documentazione propedeutica al noleggio del mezzo, quindi al suo rientro in azienda] NON sono da ritenersi tali da ridurre in modo permanente a meno di un terzo la propria capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini e non usuranti, e pertanto da dar diritto all' assegno ordinario di Invalidità , ex l. 222/1984, in accordo con quanto valutato dalla
Commissione INPS”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Parte ricorrente è un soggetto di sesso femminile di anni 56, lucida e collaborante, ben orientata nello spazio e nel tempo, curata nell'aspetto. Ha un buon controllo del tono dell'umore, che è in lieve deflessione su una base di ansia libera e somatizzata, con tremore e frequenti sospiri, prevalentemente da prestazione.
Capacità di critica e giudizio sono conservati, l'eloquio è fluente congruo e coerente con la circostanza vissuta, il pensiero polarizzato sulla propria patologia osteoarticolare e sulle complicanze occorse dopo il trattamento chirurgico. E' infatti affetta da artrosi polidistrettuale, prevalente al rachide, ove presenta una spondilodiscoartrosi a maggior impegno lombo-sacrale con limitazione algo-funzionale nella flessione rachidea ai gradi estremi. Presenta inoltre una minima asimmetria del bacino, con sottoslivellamento a sinistra di 4 mm, su atteggiamento scoliotico sn convesso lombare. Circa 18 anni or sono è stata sottoposta ad Artroprotesi d'anca sinistra per coxartrosi severa [2006] con successivamento deterioramento della protesi metallo- metallo ed insorgenza di metallosi per rilascio di cobalto periprotesico, ipercobaltemia finoalla necessità, per dolore e limitazione deambulatoria ingravescente, di revisione chirurgica e riprotesizzazione nel 2018, seguita da trattamenti FKT e discreti esiti. Alla visita persiste dolore alla mobilizzazione passiva di grado lieve dell'anca protesizzata, con limitazione lieve-moderata nella intrarotazione. Deambulazione e passaggi posturali avvengono in autonomia, le masse muscolari sono normotoniche e normotrofiche rispetto ai soggetti di pari età. La ricorrente è inoltre affetta da ipertensione arteriosa, senza danno d'organo, in compenso emodinamico ed in trattamento farmacologico con sartani”.
In relazione alle contestazioni operate dalla parte ricorrente alla summenzionata consulenza, poi, è opportuno rilevare come il consulente nominato abbia già avuto modo di rispondere, specificando che: “Relativamente alla vertenza sopraindicata, inoltrata la bozza della relazione peritale alle parti, ricevevo dal legale di parte ricorrente richiesta di chiarimenti circa quanto
3 redatto. Più precisamente veniva contestato il giudizio espresso sostanzialmente in rapporto ad una precedente percentuale di Invalidità Civile riconosciuta alla ricorrente, in diverso giudizio e da diverso CTU, pari all'82%, a fronte della quale veniva sollevato pertanto il dubbio di un palese errore materiale di trascrizione da parte dello scrivente. Pertanto, al fine di fugare ogni dubbio anche circa un errore trascrittivo, che non c'è stato, ancor prima precisando di non entrare nel merito specifico della percentuale riconosciuta in precedenza [82%] , relativamente all'Assegno
Mensile, esulando dai quesiti postiMi in udienza, si precisa quanto segue: - l'oggetto del ricorso è il riconoscimento o meno di uno stato Invalidante al punto tale da ridurre in modo permanente a meno di 1/3 la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini e non usuranti, con conseguente diritto all'Assegno Ordinario di Invalidità, ec L. 222/1984. I criteri valutativi che portano al riconoscimento o meno di suddetta condizione sono pertanto ben diversi da quelli che si applicano nel caso del riconoscimento dell'Assegno Mensile di Assistenza, dove in buona sostanza si valuta la capacità lavorativa generica, ossia non in rapporto alla mansione lavorativa specifica. Tanto chiarito, appare evidente come non esista alcun automatismo nel riconoscimento dell'assegno ordinario , in conseguenza di una riconosciuta percentuale pari o superiore al 74%, come potrebbe desumersi dalle osservazioni poste dal legale di parte;
lo stesso automatismo vanificherebbe la necessità stessa di un accertamento medico-legale, che , nel caso dell'oggetto del ricorso, è anche libero dalla applicazione dei codici tabellari di cui al DM
05.02.92, dal legale utilizzati nelle osservazioni redatte. Esempio calzante è un carcinoma mammario che, a seconda dell'istologia, della chirurgia, dei trattamenti praticati, può raggiungere anche un grado di Invalidità del 100%, non per questo dando automatico diritto all'assegno ordinario di Invalidità. Diverso è infatti se la persona che ne è affetta esercita una attività lavorativa sedentaria e con ridotta necessità di impegno fisico come ad esempio un lavoro di segretariato , piuttosto che una attività lavorativa che comporti sforzo fisico, utilizzo dell'arto sottoposto a svuotamento ascellare (ad esempio bracciante agricola, addetta alle pulizie ecc); la mansione specifica determinerà un diverso giudizio e un diverso riconoscimento di benefici, pur partendo dallo stesso grado percentuale di Invalidità. Nel caso di specie la ricorrente sottoposta a visita è risultata essere affetta da : “ Esiti consolidati di artroprotesi d'anca sinistra [2006] e di successiva riprotesizzazione per metallosi [2018] in soggetto affetto da spondilodiscoartrosi con scoliosi sn convessa lombare con sottoslivellamento di 4 mm a sinistra , coxartrosi incipiente anca destra, ipertensione arteriosa senza danno d'organo e sindrome ansioso-depressiva di grado lieve”
Chiarito che, al fine del riconoscimento della Invalidità Ordinaria, ancor più della diagnosi in quanto tale conta la limitazione che da essa ne deriva in rapporto alla mansione lavorativa, indipendentemente dai codici tabellari di cui al DM 05.02.92 che pertanto non sono stati riportati
4 nell'elaborato, si precisa ugualmente che , da un punto di vista clinico-funzionale, come desumibile dall'esame obiettivo praticato e riportato nell'elaborato, si è riscontrata una spondilodiscoartrosi con impegno di grado lieve-moderato maggiore a carico del tratto lombare, ove è presente una scoliosi sn convessa con un sottoslivellamento a sinistra del bacino di mm 4 (correggibile quindi con plantare compensatorio), unitamente ad una limitazione in intrarotazione dell'anca sinistra di grado lieve-moderato Suddette condizioni in rapporto alla mansione lavorativa, prevalentemente di tipo sedentario, ossia di impiegata presso Azienda di Noleggio Pullman addetta al controllo noleggio-riconsegna dei mezzi, senza dubbio alcuno da parte dello scrivente, anche dopo attenta rivalutazione di tutta la documentazione clinico-strumentale allegata al ricorso, NON sono da ritenersi tali da ridurre in modo permanente a meno di un terzo la propria capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini e non usuranti, e pertanto da dar diritto all' assegno ordinario di Invalidità , ex l. 222/1984 . Ai fini di maggior chiarezza , si precisa inoltre che il codice 7004 utilizzato dal legale fa esplicito riferimento ad una condizione di “Spondiloartrite anchilopoietica”, condizione ben lontana, anche con utilizzo di un criterio analogico- proporzionale, da quella patita dalla ricorrente, facendo essa riferimento ad una malattia infiammatoria ( e non degenerativa come nel caso della artrosi) dell'intera colonna che progressivamente da una rigidità ingravescente può condurre ad una condizione di anchilosi della colonna ( condizione di gran lunga differente da un impegno funzionale lieve-moderato che può beneficiare di trattamenti antinfiammatori e fkt con miglioria funzionale e sintomatologica). Più corretto, sebbene comunque con criterio analogico-proporzionale, sarebbe stato il codice 7009 , che pure fa riferimento ad una condizione di anchilosi e di cifosi di grado elevato (entrambe non presenti), per il quale viene riconosciuta una percentuale compresa tra il 21-30%. Suddetto codice sarebbe stato affiancato ai codici tabellari 7223 [ 31-40%] per gli esiti di protesizzazione dell'anca sinistra , al codice 6445 [ anch'esso per analogia , in assenza di una sofferenza coronarica per quanto lieve patita dalla ricorrente] con percentuale compresa tra il 11-20 %, al codice 2204 per la lieve sindrome depressiva [ percentuale del 10%], con un risultato di una condizione di
Invalidità, attraverso il calcolo riduzionistico di Balthazard, del 60%, anche coerente con la condizione clinica riscontrata. In ultimo, in riferimento al rischio di “usura” dell'anca [citato dal legale nelle proprie osservazioni] secondaria all'eventuale condizione di sovraccarico nel salire scendere le scale (per quanto l'anca patisca per movimenti di intra-extrarotazione) è evidente che suddetta considerazione rientri in un discorso probabilistico/prognostico , non facendo riferimento a condizione clinica obiettivabile ai fini della valutazione utile al riconoscimento del beneficio richiesto. Tanto chiarito, alla luce di quanto valutato a visita, della documentazione allegata, delle
5 limitazioni funzionali in relazione alla mansione lavorativa, si conferma il giudizio espresso nell'elaborato”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Ed invero, è opportuno rilevare come le censure effettuate dalla parte ricorrente nel presente ricorso in opposizione abbiano già trovato risposta nelle considerazioni effettuate dal consulente nel riscontro alle osservazioni fatte pervenire.
La parte, quindi, non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata a sostenere che l'avvenuto riconoscimento dell'assegno di invalidità dovrebbe giustificare l'ottenimento anche dell'assegno ordinario, eppure, come rilevato dallo stesso ausiliario, il conseguimento di una prestazione non può comportare automaticamente il riconoscimento anche dell'altra o non avrebbe motivo di esistere la necessità di un ulteriore accertamento.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello
6 specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'INPS e sono liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'assegno ordinario in capo alla sig.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 25.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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