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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa Maria Casaregola Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4878/2020 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
nato il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2
nato il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_3 C.F._3
nata il [...] a [...] (c.f.: ), tutti rappresentati Parte_4 C.F._4
e difesi dall'Avv. Caputo Iolanda (c.f. ) e dell'Avv. Marra Erminia (c.f.: C.F._5
) come da procura su foglio separato;
C.F._6
APPELLANTI E
(attualmente Controparte_1 Controparte_2
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t. P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
(c.f.: ), tramite NT P.IVA_2 Controparte_4
, (già (c.f.: ) - giusta procura rilasciata in data 9 dicembre
[...] CP_5 P.IVA_3
2020 per atto Notaio di Mestre, rep. 42351 racc. 15678 registrato a Venezia il 11 Persona_1 dicembre 2020 al n. 26080 serie 1T - in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa CP_6
- giusta procura rilasciata in data 21 dicembre 2020 per atto Notaio di
[...] Persona_1
Mestre, rep. n. 42417 e racc. n. 15734, registrato a Venezia il 22 dicembre 2020 al n. 27524 serie 1T - rappresentata e difesa dall'Avv. MO OT (c.f. ) e C.F._7 dall'Avv. Vandini Marina (c.f. ), in virtù di procura su foglio separato;
C.F._8
INTERVENUTA
AT (c.f.: , in persona del legale rapp.te p.t. e nella qualità di CP_7 P.IVA_4 mandataria della società (C.F. , - giusta procura speciale del Controparte_8 P.IVA_5 giorno 08.09.2023 - rappresentata e difesa dall'Avv. Parini Valentina (c.f.
), in virtù di procura su foglio separato;
C.F._9
1 INTERVENUTA CONCLUSIONI All'udienza del 27/11/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (quale obbligata principale) e CP_9 Parte_5 Pt_2
e (quale fideiussori) proponevano
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 1446/2015, emesso dal Tribunale di Benevento, con il quale si ingiungeva loro di pagare in solido, in favore del la complessiva somma di € 56.331,95, oltre interessi dal Controparte_1
9/9/2015. Gli opponenti deducevano che la aveva contabilizzato importi non dovuti a titolo di CP_10 interessi ultralegali, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni, indennità e spese varie non previste, valute fittizie e chiedevano l'accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti, con compensazione dell'eventuale credito della con la somma di € 15.686,89 indebitamente CP_10 contabilizzata. La opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, producendo la documentazione contrattuale e contabile dei rapporti oggetto di lite e contestando tutto quanto asserito anche in punto di fideiussioni. All'udienza dell'11/01/2017 il difensore del faceva presente che il credito CP_1 oggetto di giudizio era stato ceduto alla società e contestualmente, il difensore degli Parte_6 opponenti deduceva che, nelle more, era intervenuta la cessione di detto credito alla CP_11
Successivamente, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, espletata una CTU contabile relativamente al rapporto di conto corrente oggetto di giudizio, la causa veniva trattenuta per la decisione e, con una prima sentenza, n. 952/2020, pubblicata in data 2.7.2020, il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione proposta dai garanti , e . Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva che, dall'analisi del testo delle fideiussioni da essi sottoscritte a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni bancarie della debitrice principale (di seguito ), emergesse chiaramente Parte_7 CP_9 che si trattava di un contratto autonomo di garanzia, vale a dire di un obbligazione assunta dal garante di pagare “a semplice richiesta scritta” il debito della fideiuvata, con conseguente potere del creditore beneficiario della garanzia di esigere dai garanti il pagamento immediato del debito garantito, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva esistenza, validità e misura dell'obbligazione garantita. Il Tribunale, inoltre, rilevava che gli opponenti garanti autonomi non avevano sollevato alcuna exceptio doli, limitandosi ad una mera contestazione dei risultati contabili del rapporto di conto corrente e che l'obbligata principale era l'unica CP_9 legittimata a proporre una domanda di accertamento del saldo. Inoltre, nella parte conclusiva della motivazione della indicata sentenza, il Giudice di primo grado affermava che “Atteso che con la presente sentenza parziaria è stato definito l'intero rapporto processuale tra gli opponenti e e l'opposta, Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 occorre una pronuncia sul governo delle spese, che vanno compensate, atteso che il Banco Popolare Società
2 Cooperativa, dopo aver allegato che vi era stata una cessione del credito, non provandola, si è disinteressato del giudizio. Peraltro il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, fa proseguire il processo tra le parti originarie (art. 111 comma 1 c.p.c.). Tuttavia, il Tribunale riteneva necessario rimettere la causa in istruttoria, riguardo al rapporto processuale tra la e l'opposta in quanto considerava CP_9 Controparte_1 erronea la relazione di consulenza del Ctu nominato in corso di causa, che non aveva tenuto conto, nella ricostruzione contabile del rapporto di conto corrente affidato oggetto di giudizio, dei contratti di apertura di credito validi ed efficaci sottoscritti dalla società e prodotti ritualmente in giudizio dall'opposta. All'esito del deposito della nuova ctu contabile, il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1684/2020, pubblicata in data 24.11.2020, pronunciata esclusivamente tra la società e il CP_9
accoglieva, in parte, l'opposizione e, per l'effetto, Controparte_1 revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando la società opponente al pagamento, in favore della opposta, della minor somma di € 19.421,80, oltre interessi convenzionali dal 31/1/2018 all'effettivo soddisfo e compensava per la metà le spese di giudizio. Con la predetta sentenza il Tribunale evidenziava che “Il ctu, nella sua nuova relazione di consulenza, che si condivide e qui si richiama in fatto ed in diritto ad integrazione della presente motivazione, ha rinnovato la prima applicando correttamente le direttive del giudice e così accertando che il saldo reale del conto corrente n. 1420/021877, depurato dalle voci passive indebite in quanto non previste con valida clausola contrattuale o perché contrarie a norme imperative, alla data del passaggio del debito a sofferenza (30/1/2018) era di € – 19.421,80 a debito della società opponente. Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e sostituito con la condanna della società apponente al pagamento all'opposta della somma di € 19.421,80 oltre interessi convenzionali (quelli pattuiti nel contratto del 26/9/2012) dal 31/1/2018 all'effettivo soddisfo”.
2. Avverso l'indicata sentenza, e quella n. 952/2020 emessa in data 2.7.2020, (con atto notificato, in data 28.12.2020, tramite pec) hanno proposto appello principale , Parte_2
e articolando tre motivi. Parte_1 Parte_3 Parte_4
2.1 Con primo motivo gli appellanti lamentano l'erronea qualificazione giuridica del contratto di garanzia da essi sottoscritto con il In particolare, secondo gli appellanti, CP_1 diversamente da quanto opinato dal Giudice di primo grado, la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” non basta a far assumere alla fideiussione i connotati del contratto autonomo di garanzia, né può recidere il tipico nesso di accessorietà della garanzia all'obbligazione principale, ma si configura come un meccanismo di solve et repete, compatibile col carattere dell'accessorietà. Inoltre, dall'esame del contratto di garanzia, denominato “Fideiussione Omnibus – Garanzia n. 32827”, oggetto del giudizio, risultava chiaramente che l'intento delle parti fosse diretto a concludere una fideiussione con clausola a prima richiesta, ma che se pur il garante si era privato della possibilità di opporre eccezioni, questi era tenuto alla medesima obbligazione del debitore principale, mantenendo così il rapporto di accessorietà con il contratto base. Sotto altro aspetto, gli appellanti prospettavano che detto contratto di fideiussione, tra l'altro, ricalcava lo schema contrattuale diffuso dall'ABI nel 2003, la cui invalidità è stata sancita dalla più recente giurisprudenza di legittimità per violazione della disciplina antitrust.
3 2.2 Col secondo motivo gli appellanti censurano l'operato del Giudice di prime cure perchè, da un lato - con la sentenza parziaria n. 952/2020 - aveva rigettato l'opposizione dei fideiussori confermando il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, dall'altro, invece - con la sentenza definitiva n. 1684/2020 – aveva accolto in parte l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la società opponente al pagamento di una minor somma in favore della Banca opposta. Secondo gli appellanti, i motivi dedotti a fondamento della non debenza, da parte della società debitrice, della somma tutta così come rivendicata in monitorio, in favore dell'Istituto di credito, valgono anche nei confronti dei fideiussori, attesa la natura accessoria dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella garantita.
2.3. Col terzo motivo di appello, infine, i garanti impugnano la sentenza definitiva n. 1684/2020 nella parte in cui il Giudice aveva condiviso l'operato del CTU di cui alla perizia integrativa depositata accertando che” il saldo reale del conto corrente n. 1420/021877, depurato dalle voci passive indebite in quanto non previste con valida clausola contrattuale o perché contrarie a norme imperative, alla data del passaggio del debito a sofferenza (30/01/2018) era di € 19.421,80 a debito della società opponente”. Secondo gli appellanti tale ricostruzione non è condivisibile in quanto, non disponendo del contratto di apertura del conto corrente n. 21877, il rapporto doveva essere ricalcolato facendo applicazione dei tassi legali ex art. 1284 c.c., con la conseguenza che il Giudice di Primo grado aveva errato nel considerare la somma di € 19.421,80, anziché quella correttamente esposta nel primo ricalcolo del CTP, dott. ovvero di € 15.686,89. Per_2
Sulla base di tali premesse , e Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 così hanno concluso:
- accogliere il presente appello per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza parziaria n. 952/2020, revocare il decreto ingiuntivo n. 1446/2015 nei confronti dei fideiussori;
- accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza definitiva principale n. CP_1 1684/2020, dichiarare che la minor somma dovuta alla è pari ad € 15.686,89 e non di € 19.421,80;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con distrazione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari. In caso di rigetto della domanda, si chiede di non essere condannati alle spese di lite.
3. Mentre (attuale denominazione del ) Controparte_2 Controparte_1 non si è costituito, interveniva nel presente giudizio la la quale NT prospettava che, in data 20 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”), aveva Controparte_12 acquistato pro soluto da un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_1 individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativo avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n.76 del 28-6-2016; che
[...]
con decorrenza dal 1° luglio 2018, era subentrata nei diritti, contratti, autorizzazioni, CP_3 concessioni, licenze, permessi, esoneri, riconoscimenti, attività e passività di Controparte_12 in virtù di atto di conferimento di ramo d'azienda del 29 giugno 2018 a rogito del Notaio di Milano, rep. n. 80866 e racc. n. 15510, iscritto nel Registro delle Imprese di Persona_3
Venezia Rovigo Delta Lagunare in data 03/07/2018 e pubblicato nella G.U.R.I. – Foglio delle Inserzioni n. 92 del 09/08/2018; che, tra i crediti di cui alla sopra citata cessione era compreso,
4 con ogni accessorio e garanzia allo stesso connessi, quelli oggetto di causa, rinveniente da scoperto del conto corrente di corrispondenza n. 21877; che con effetto dal 1° NT gennaio 2021, aveva mutato denominazione in NT
L'intervenuta, quindi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_2
e avverso la sentenza n. 1684/2020, posto che Parte_1 Parte_3 Parte_4 la stessa era stata pronunciata nei soli confronti della CP_13
Nel merito, la riteneva infondati i primi due motivi di appello poichè, NT dalle clausole del contratto oggetto di causa, emergeva con tutta evidenza la natura autonoma della garanzia con esso assunta dagli odierni appellanti che non poteva essere ricondotta ad una mera fideiussione omnibus. Secondo la cessionaria, inoltre, risultava, oltre che inammissibile, anche infondato il terzo motivo di appello posto che, in corso di causa, la difesa della debitrice principale – la stessa degli odierni appellanti – non aveva proposto, nei termini concessi, alcuna osservazione alla CTU e, anzi, in comparsa conclusionale, aveva espressamente accolto le risultanze della CTU, ritenute “perfettamente in linea con quanto rilevato dal CTP di parte attrice, dott. . Per_2
In conclusione, la chiedeva: NT
- di dichiarare inammissibile o comunque infondato l'appello e per l'effetto confermare la Sentenza parziaria n. 952/2020 pubblicata il 02/07/2020 e la Sentenza n. 1684/2020 pubblicata il 24/11/2020;
- in subordine, rigettare ogni domanda degli appellanti e, in ogni caso, accertare che gli stessi sono debitori e tenuti al pagamento in favore di della somma che risulterà all'esito dell'intestata NT procedura oltre interessi nella misura legale dalla debenza al saldo.
- in ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Infine, in data 11.11.2024, si costituiva la quale mandataria della società CP_14
prospettando che, in data 20.12.2023, quest'ultima aveva acquistato il credito Controparte_8 vantato dalla nei confronti degli appellanti e facendo proprie tutte le NT difese sporte dalla cedente. All'udienza del 27.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello proposto da , e è, Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 almeno in parte, fondato. Occorre premettere che, alla luce del percorso segnato dalle Sezioni unite (cfr. Cassazione civile sez. un., 19/04/2021, n. 10242), come sottolineato dalla migliore dottrina: a) allorquando si sia generato, fra le stesse parti, un cumulo oggettivo di cause si configurerà la possibilità di scegliere fra la pronuncia di una sentenza non definitiva su una singola domanda e la pronuncia di una sentenza definitiva parziale, ricadendosi nella seconda ipotesi solo allorchè la separazione sia esplicitamente statuita dal giudice nella pronuncia della sentenza, oppure allorchè la sua intenzione di separare la causa non decisa e di farne l'oggetto di un residuo ma distinto rapporto processuale sia resa palese dall'avvenuta disciplina delle spese in ordine all'esito della controversia già decisa;
b) allorquando si tratti, invece, di un cumulo litisconsortile di cause (insorto ai sensi dell'art. 103 o art. 105, comma 1, o artt. 40 e/o 274, ovvero, per effetto di chiamata in causa di terzi, ex art. 106 c.p.c. e, entro certi limiti, art. 107 c.p.c.), consegue che ogni sentenza, che definisca integralmente la pendenza delle controversie che concernano uno
5 dei litisconsorti facoltativi attivi o passivi, od anche uno degli intervenienti o uno dei chiamati in causa, dovrà considerarsi sentenza definitiva e contenere, perciò, la pronuncia sulle spese e, per quanto possibile, un'espressa statuizione di separazione delle restanti cause relative solo agli altri litisconsorti facoltativi. Peraltro, la sentenza n. 952/2020, pubblicata in data 2.7.2020, non riportava nessuna indicazione che si trattasse di una sentenza “non definitiva” e, anzi, come sopra già indicato, la motivazione di detta pronuncia si concludeva con l'affermazione che con “la presente sentenza parziaria è stato definito l'intero rapporto processuale tra gli opponenti Parte_2 Parte_1
e e l'opposta” così come, nel dispositivo, avvertiva che la decisione Parte_3 Parte_4 veniva presa “definitivamente pronunciando riguardo al rapporto processuale” tra i garanti e la Banca opposta.
Consegue a quanto premesso che non vi è nessuna possibilità di ritenere la pronuncia sopra indicata quale sentenza “non definitiva” e, dunque, soggetta alla disciplina di cui all'art. 340 c.p.c. Tuttavia, la predetta sentenza che ha definito il rapporto tra i garanti e il
[...]
pubblicata in data 2.7.2020, è stata impugnata con atto notificato alla Controparte_1 controparte in data 28.12.2020 e, quindi, nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione previsto dall'art. 327 c.p.c. e, dunque, non vi sono ragioni per ritenere inammissibile l'appello proposto da e avverso tale Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 pronuncia. Nel merito sono certamente fondati i primi due motivi di appello. In primo luogo, osserva il Collegio che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inserimento in un contratto di fideiussione della clausola “a prima richiesta” (anche “senza eccezioni”) determina solo una presunzione di autonomia della garanzia, superabile laddove dal contenuto della convenzione negoziale risulti una diversa volontà delle parti, in virtù di una valutazione ermeneutica complessiva di tutte le pattuizioni negoziali (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3947/2010, in senso conforme anche Cass. n. 4717/2019). Invero, una mera clausola di "pagamento a prima richiesta" non ha rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (Cass. n. 16825/2016). In definitiva, per poter configurare un negozio fideiussorio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto, anche in un secondo momento, eccezioni. Nella specie, l'inserimento nel contratto della clausola “a semplice richiesta scritta” (art. 7) non vale a qualificare il negozio in termini di contratto autonomo di garanzia, non essendoci ulteriori elementi che consentano di concludere in tal senso. In particolare, non risulta pattuita tra le parti nemmeno una espressa rinuncia a far valere le eccezioni derivanti dal rapporto garantito ma unicamente la previsione, contenuta all'art. 6
6 del contratto, per la quale "nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa altresì a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”: se infatti il finanziamento è ritenuto invalido, compete al finanziatore il credito alla restituzione della somma erogata, non maggiorata degli accessori pattuiti;
la previsione contrattuale null'altro stabilisce, quindi, se non che, anche in tal caso, all'obbligato principale, e cioè il soggetto finanziato, se ne aggiunge un altro, e cioè il garante, con funzione vicariante, propria quindi del rapporto di fideiussione e non della garanzia autonoma. Si aggiunga, altresì, che il negozio fideiussorio stipulato tra gli appellanti e la è CP_10 espressamente indicato nel contratto come una fideiussione omnibus che, come noto, si differenzia dalla fideiussione ordinaria per il fatto che la garanzia non è limitata a un certo debito, ma garantisce il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con la banca, per qualsiasi operazione bancaria, presente o futura. Una volta qualificata la garanzia prestata da Parte_1 Parte_2 Pt_3
e come mera fideiussione (omnibus) è evidente che spettava ai predetti
[...] Parte_4 opponenti (odierni appellanti) il diritto di far valere tutte le eccezioni relative alla validità dei rapporti intercorsi tra la società garantita e il con la conseguenza che, CP_9 CP_1 certamente, la rideterminazione del saldo dei rapporti bancari intrattenuti tra la predetta società e la appellata ha effetto anche in relazione alla posizione dei garanti i quali, quindi, non CP_10 possono essere condannati a pagare all'Istituto di Credito un importo superiore rispetto a quello accertato nei confronti della società garantita. Quanto, infine, al terzo motivo di appello appare sufficiente evidenziare che il Giudice di primo grado, con l'ordinanza emessa a seguito della sentenza parziale avente ad oggetto i rapporti tra i garanti e il , rimetteva sul ruolo la causa proprio per conferire al CTU un CP_2 supplemento di perizia che tenesse conto dei contratti di apertura di credito depositati in corso di causa dalla opposta affermando la “vincolatività dei contratti c.d. monofirma, alla luce dei principi statuiti da Cass. Civ. S.U. n. 989/2018 del 16/1/2018, non necessitando la sottoscrizione della banca, quando il consenso di questa possa desumersi da comportamenti concludenti, quali, nel caso in esame, l'erogazione delle somme richieste, l'invio della documentazione relativa al conto, la produzione in giudizio delle proposte di contratto con la sottoscrizione della proponente”. Sulla scorta di tale nuovo quesito il CTU rideterminava il saldo – negativo - del rapporto di conto corrente tra la e il CP_9 [...] in € 19.421,80 – in luogo dell'importo di € 15.193,31 indicato all'esito del primo CP_1 elaborato peritale –, in particolare, non espungendo, tra quelle addebitate dalla le CP_10 commissioni di disponibilità creditizia, di sconfinamento di istruttoria veloce e ricalcolando egli interessi al tasso pattuito con il contratto di apertura di credito del 26/09/2012. Consegue a quanto premesso che la censura formulata sul punto dagli appellanti – secondo cui
“tale ricostruzione non è condivisibile in quanto - come correttamente esposto dal CTP, dott. a pag. 7 e ss. della relazione regolarmente depositata in atti - non disponendo del Per_2 contratto di apertura di conto corrente n. 21877, il rapporto deve essere ricalcolato con applicazione dei tassi legali ex art. 1284 c.c.” appare, comunque, inammissibile perché generica e tale da non incidere sulla ratio decidendi della sentenza in ordine alla rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente.
7 In conclusione, l'appello deve essere accolto limitatamente ai primi due motivi di appello sicchè, in riforma della sentenza parziale n. 952/2020 pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 2.7.2020, deve essere accolta, in parte, l'opposizione proposta da Parte_1 Pt_2
e e deve essere revocato il decreto ingiuntivo del
[...] Parte_3 Parte_4
Tribunale di Napoli n. 1446/2015 anche nei confronti delle parti appellanti le quali vanno condannate al pagamento, in solido tra loro e a favore della controparte , della CP_2 somma di € 19.421,80 oltre interessi convenzionali dal 31/1/2018 all'effettivo soddisfo.
Infine, va aggiunto che, nel presente giudizio, sono intervenute la NT
(già ), quale cessionaria del credito originariamente vantato dal CP_3 CP_1 nei confronti di , e e, inoltre, la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 la quale ha prospettato di aver acquistato, a sua volta, tale credito dalla Controparte_8 [...]
NT
Tuttavia, la domanda proposta da di condanna degli appellanti NT direttamente nei suoi confronti è inammissibile. Risulta, infatti, consolidato in giurisprudenza l'indirizzo secondo cui qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 c.p.c., comma 3 in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con la espressa adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (cfr. Cassazione civile , sez. I , 04/03/2024 , n. 5728). Nel caso di specie certamente difetta l'adesione del cedente , che è rimasto CP_2 contumace e, quindi, l'accoglimento della domanda proposta da NT determinerebbe un inammissibile ampliamento del tema del contendere rispetto a quello determinatosi in primo grado con riguardo alle altre parti del giudizio che si troverebbero coinvolte in una lite diversa da quella originariamente proposta nei loro confronti, indubitabilmente destinata a ripercuotersi sulle pretese oggetto di lite.
4. L'accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Pt_3
e impone una nuova regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio
[...] Parte_4 che, stante l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, devono essere poste a carico degli opponenti, sia pure previa compensazione per la metà; tali spese vengono liquidate come da dispositivo – in favore del difensore della avv. Paolo Della Peruta CP_2 dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c., per quanto riguarda quelle relative al giudizio di primo grado, e in favore della , in relazione al presente giudizio - NT facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — e, quindi, rientrante nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e, per il presente grado di giudizio, il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti di e Parte_4 Controparte_2 NT CP_14 avverso la sentenza n. 952/2020, pubblicata in data 2.7.2020 dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1. Accoglie, in parte, l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Pt_3
e e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza
[...] Parte_4
2. revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Benevento n. 1446/2015 anche nei confronti di , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
3. condanna e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 pagamento, in solido tra loro e in favore del della somma di € 19.421,80, Controparte_2 oltre interessi convenzionali dal 31/1/2018 all'effettivo soddisfo.
4. Dichiara inammissibile la domanda proposta da di condanna di NT
, e in proprio favore Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
5. condanna , e al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 delle spese di lite, che si liquidano: a) per il giudizio di primo grado, in favore del , già operata la Controparte_2 compensazione per la metà in: € 2.538,50 (duemilacinquencentotrentotto/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Paolo Della Peruta dichiaratosene anticipatario, ex art. 93. c.p.c. b) per il presente giudizio, in favore della già operata la NT compensazione per la metà, in: € 2.444,00 (duemilaquattrocentoquarantaquattro/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Napoli, il 7/5/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott.ssa Maria Casaregola
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