Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/03/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n.2626/2020 r.g.
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
udienza del 28 marzo 2025
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, dato atto che l'udienza del 28/03/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate da parte attrice;
decide come da sentenza che segue, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Petrolo, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2626 /2020 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, Parte_1 C.F._1
alla via A. Turco n. 27/A, presso lo studio dell'Avv. Magda Mellea che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce all'atto di citazione;
1
e
Liquidazione Giudiziale di (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
curatore pro tempore;
- Resistente non costituito –
ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha agito in giudizio al fine di sentire accertare la responsabilità dei Parte_1
sanitari della struttura S. Anna Hospital di Catanzaro e sentire condannare la struttura sanitaria convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti.
Si è costituita in giudizio la casa di cura affermando la correttezza della CP_1
condotta professionale del personale sanitario del Sant'Anna Hospital di Catanzaro che aveva avuto in cura il sig. e, comunque, l'insussistenza del nesso di causalità tra la presunta Pt_1
lesione lamentata a livello nucale e l'insorgenza di disturbi della sfera psichica ad esso causalmente correlabili.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10.05.2024, il procuratore di ha depositato copia della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro a seguito CP_1
della Camera di Consiglio tenutasi l'11.12.2023, nell'ambito della procedura concorsuale iscritta al n. 52/23, con la quale è stata dichiarata l'apertura della Liquidazione Giudiziale di
[...]
sicché è stata disposta l'interruzione del processo. CP_1
A seguito dell'avvenuta riassunzione del giudizio nei confronti della procedura di liquidazione giudiziale, quest'ultima non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
All'udienza del 5 novembre 2024, questo Giudice, rilevata d'ufficio la questione in ordine alla improcedibilità della domanda di parte attrice nei confronti della liquidazione giudiziale di alla luce dell'art.151 del codice della crisi, ha assegnato termine alle parti Controparte_1
per il deposito di note difensive relativamente alla suddetta questione.
Depositate note dalla sola parte attrice, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2. Deve dichiararsi l'improcedibilità dell'azione intentata dall'odierno attore nei confronti della convenuta per la quale è intervenuta, nel corso del giudizio, la Controparte_1
2 sentenza con cui il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società.
La dichiarazione di fallimento – a cui deve essere equiparata la dichiarazione di liquidazione giudiziale –comporta infatti l'attrazione di ogni pretesa creditoria alla competenza del Giudice fallimentare, ai sensi oggi degli artt. 150 e 151 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Il credito, infatti, deve accertarsi nelle forme previste dalla legge speciale e nel contraddittorio con gli altri creditori concorrenti.
L'art. 151 del codice della crisi ricalca sostanzialmente l'art. 52 della vecchia legge fallimentare che imponeva che ogni debito del fallito fosse accertato attraverso le forme dell'insinuazione al passivo fallimentare.
In particolare come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità nella parte motiva della sentenza n. 322/2024, con principi espressi in relazione alla legge fallimentare, ma applicabili anche al nuovo codice della crisi di impresa , dal combinato disposto degli artt. 51 e
52 della legge fallimentare (quest'ultimo espressamente richiamato nel principio di diritto fissato dalla sentenza n.12154 delle Sezioni Unite di questa Corte), può desumersi il c.d. “canone della universalità soggettiva”, comportante la soggezione dei creditori del fallito alle norme specifiche sulla formazione dello stato passivo e l'esclusione della possibilità di azioni autonome sui beni del fallito. Di conseguenza, ogni credito vantato nei confronti del fallito va accertato, salvo diverse disposizioni di legge, secondo le norme stabilite dal Capo V della legge fallimentare, dinanzi al giudice delegato al fallimento (Cass.19/08/2003, n.12114; Cass.02/04/2004, n.6502;
Cass.01/04/2005, n.6918; Cass.18/05/2005, n.10414). I giudici di legittimità proseguono affermando che l'indebita proposizione o continuazione della domanda secondo le forme ordinarie non dà luogo ad una questione di competenza ma ad una questione di rito. Di conseguenza, il giudice indebitamente investito della domanda (o della prosecuzione della stessa) con rito ordinario non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del tribunale fallimentare (che non costituisce un organo giudicante diverso dal tribunale ordinario), ma deve dichiarare, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda medesima, siccome proposta con un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge,
e dunque inidonea a conseguire una pronuncia di merito (cfr., oltre alla citata Cass.
n.10414/2005, Cass.23/12/2003, n.19718).
La cognizione del Giudice non potrà estendersi nemmeno all'accertamento incidentale della sussistenza del credito poiché l'art. 151 D.Lgs. 14/2019 stabilisce una rigorosa riserva in favore del Tribunale fallimentare (e del procedimento di accertamento del passivo) in relazione a tutte le liti passive aventi carattere patrimoniale in cui è coinvolta la liquidatela, stabilendo senza
3 equivoci che ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo IV del codice della crisi d'impresa.
In sostanza è devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Delegato ex artt. 150 e 151
D.Lgs. 14/2019 ogni domanda volta all'accertamento di un credito nei confronti della
Liquidatela.
Nel caso in esame il ricorrente ha riassunto la causa nei confronti della liquidazione giudiziale di , insistendo per accertare e dichiarare la responsabilità della struttura CP_1
sanitaria in relazione ai trattamenti sanitari praticatigli presso la casa di cura in CP_1 occasione del ricovero dell'8.7.2010. Parte ricorrente ha dunque optato per l'azione volta alla condanna anche della società posta in liquidazione giudiziale, senza mai dichiarare l'intenzione di avvalersi di un'eventuale condanna solo in esito al ritorno in bonis che, trattandosi di deroga eccezionale alla disciplina generale dettata dall'art. 151 D.Lgs. 14/2019, avrebbe dovuto comunque essere espressamente formulata.
Tanto chiarito, la domanda oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata improcedibile.
3. In virtù del rilievo d'ufficio dell'improcedibilità della domanda, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda per le ragioni chiarite in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Petrolo
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