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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Giuseppe De Tullio - Presidente dr. Massimo Sensale - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2742/2020/CC, avverso la sentenza n. 2183/2019 del
Tribunale di Avellino, pubblicata il 19 novembre 2019,
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
ove risiede in Via Sant'Angelo n. 6/8, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Izzo (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Avellino, come da procura C.F._2 Email_1
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello; APPELLANTE
E CP_
(C.F.: ), pubblico Controparte_1 P.IVA_1
economico, quale successore ex lege a titolo universale della società, Controparte_3
, incorporante le società , ed in
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma in Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ruggiero (C.F.: PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Nola, come da procura speciale ad litem apposta su Email_2
documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello. APPELLANTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 14 giugno 2016, Parte_1
chiedeva al Tribunale di Avellino la condanna della società al risarcimento dei Controparte_6
pretesi danni asseritamente subiti in ragione della complessiva somma di € 34.682,16, comprensiva
1 dell'importo pari ad € 17.000,00 versato a titolo di restituzione della duplicata caparra confirmatoria, degli interessi e delle spese, oltre che di € 17.682,16 preteso a titolo di mancato guadagno, calcolato secondo l'operazione aritmetica derivante dalla sottrazione del costo di costruzione dal prezzo di compravendita, come da allegata perizia estimativa, previa declaratoria, in via incidentale, dell'illegittimità della condotta della resistente, per aver provveduto ad iscrivere ipoteca su CP_1
di un cespite immobiliare di proprietà del ricorrente, nonostante fosse stato precedentemente adottato dalla Commissione tributaria provinciale competente il provvedimento di sospensione dell'esecutività del presupposto preavviso di iscrizione ipotecaria.
A sostegno della propria domanda, la parte istante allegava che: a) aveva sottoscritto il 13 novembre 2014 il contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto due unità immobiliari, di sua proprietà, al complessivo prezzo d'acquisto di € 89.000,00, ricevendo dalla promissaria acquirente, a titolo di caparra confirmatoria, l'acconto nella misura di € 8.000,00, Persona_1
di cui € 3.000,00 alla data della stipulazione di tale preliminare ed ulteriori € 5.000,00 entro il 15 dicembre 2014, mentre il saldo gli sarebbe dovuto essere versato in sede di stipulazione del contratto definitivo, da formalizzare entro il 31 maggio 2015; b) a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali, la società il 12 dicembre 2014 gli recapitava la comunicazione Controparte_6
di preavviso di iscrizione ipotecaria su uno dei due immobili, oggetto del citato contratto preliminare di compravendita;
c) tale provvedimento veniva impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino, che, dapprima, in data 13 aprile 2015, in via cautelare, sospendeva l'esecuzione dell'atto impugnato, poi, nel merito, accoglieva il ricorso contenente l'impugnazione in questione mediante la sentenza n. 632 del 18 maggio 2015; d) a causa della ipoteca iscritta il 29 aprile
2015 dalla società sul locale adibito a garage, oggetto del contratto preliminare di Controparte_6
compravendita, non si sarebbe perfezionato il consequenziale contratto definitivo, per cui in forza del conseguente atto di transazione del 9 marzo 2016 aveva dovuto corrispondere mediante quattro assegni bancari alla promissaria acquirente la somma complessiva di € 17.000,00, di cui € 16.000,00,
a titolo di duplicata caparra confirmatoria, ed € 1.000,00, a titolo di interessi e spese;
c) il danno complessivamente subito ammonterebbe ad € 34.682,16, comprensivo di € 17.682,16 per l'asserito mancato guadagno.
1.2. - Col decreto reso il 29 giugno 2016 veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 18 gennaio 2017, cui seguiva la rituale notificazione del medesimo unitamente al libello introduttivo, oltre che il deposito della comparsa di risposta, risalente al 17 gennaio 2017, con la quale si costituiva tardivamente in giudizio la società eccependo Controparte_3
l'inammissibilità della domanda risarcitoria e il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore di quella tributaria, deducendo che dall'allegato estratto di ruolo il ricorrente
2 risultava debitore di numerosi crediti, di natura tributaria, e che la domanda risarcitoria proposta presupponeva espressamente l'accertamento e/o la declaratoria dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, essendo inibito al giudice ordinario adito di annullare tale iscrizione;
rilevando, nel merito, il difetto dei presupposti per il riconoscimento del danno, la carenza della data certa inerente al contratto preliminare ed all'atto di transazione, da ritenere caratterizzati da simulazione assoluta, oltre che l'inesistenza del nesso etiologico e dei danni asseritamente subiti.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
escussa una sola testimone addotta dall'attore ed ammessa;
precisate le conclusioni;
a seguito della discussione orale disposta ex art. 281- sexies c.p.c., la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2183/2019, resa all'udienza del 19 novembre 2019 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Avellino respingeva la domanda attrice, condannando la parte istante al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali e testimoniali, decideva nei termini di cui innanzi, avendo ritenuto:
a) sussistere la giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla domanda di risarcimento dei danni subiti per l'asserita illegittima iscrizione ipotecaria per i pretesi crediti tributari, trattandosi di una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario;
b) sfornita di prova la domanda risarcitoria ovvero la pretesa del paventato pregiudizio economico, che sarebbe stato subito a seguito della iscrizione dell'ipoteca del 29 aprile 2015, peraltro, non impugnata, in considerazione della rilevata: I) inattendibilità dell'unica testimone escussa;
II) incertezza circa il preteso, intervenuto pagamento della caparra confirmatoria nella misura complessiva di € 8.000,00, di cui non venivano neppure allegate le modalità di corresponsione e la sua tracciabilità; III) carenza di qualsivoglia causale inerente alla documentazione prodotta in fotocopia, tendente alla dimostrazione dell'avvenuta corresponsione della complessiva somma di €
17.000,00 che sarebbe stata corrisposta dall'attore, promittente venditore, alla promissaria acquirente,
a seguito dell'atto di transazione del 9 marzo 2016; IV) non provata l'anteriorità della formazione del contratto preliminare di compravendita per la rilevata carenza di data certa della sua creazione.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 21 luglio 2020, Parte_1
proponeva appello innanzi a questa Corte, sulla base di tre motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “- accertare e/o dichiarare la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria;
- per l'effetto condannarsi parte appellata al pagamento della somma di
€. 39.686,16 (17.000,00 + 17.686,16 + 5.000,00) ovvero, se liquidato in via equitativa il lucro cessante in €. 30.900,00 (17.000,00 + 8.900,00 + 5.000,00) ovvero nell'importo di €. 17.000,00 a cui aggiungere ancora la diversa somma ritenuta equitativamente in giustizia sia per lucro cessante che
3 per colpa grave ex art. 96 c.p.c. in uno alle competenze di lite;
- vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
2.2. -Con la comparsa di risposta depositata il giorno 11 novembre 2020, si costituiva in giudizio la , riportandosi alle sue difese rassegnate nel corso del Controparte_1
primo grado, contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione, chiedendone il rigetto, con la contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi della presente fase del giudizio.
2.3. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 31 dicembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del
21 gennaio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 22 gennaio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censurava la sentenza gravata per il preteso vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., in cui sarebbe incorso il primo giudice, per avere omesso di dichiarare l'illegittimità dell'ipoteca iscritta il 29 aprile 2015 dalla società nonostante precedentemente Controparte_6
fosse intervenuto il provvedimento di sospensione dell'esecutività, reso dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino con l'ordinanza del 13 aprile 2015, del presupposto preavviso d'iscrizione ipotecaria notificato il 12 dicembre 2014.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello la parte impugnante criticava la decisione gravata: a) per la pretesa erronea ricostruzione fattuale della vicenda processuale da parte del giudice di prime cure, il cui convincimento sarebbe sfociato nel rigetto della domanda risarcitoria-attrice per l'erroneo rilevato difetto di prova, inerente al pagamento non solo della somma di € 8.000,00, che sarebbe stata versata dalla promissaria acquirente, a titolo di caparra confirmatoria, al promittente venditore, ma anche dell'importo di € 17.000,00, che sarebbe stato corrisposto da , a titolo di Parte_1
restituzione della duplicata caparra confirmatoria e di risarcimento danni, a come Persona_1 concordato mediante l'atto di transazione tra loro intercorso;
b) per la pretesa erronea valutazione degli esisti istruttori testimoniali, i quali, interpretati correttamente, corroborerebbero l'assunto difensivo di parte attrice;
c) per la pretesa illogicità e contraddittorietà della motivazione;
d) per la pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 96 c.p.c., la cui corretta interpretazione avrebbe dovuto indurre all'accoglimento della domanda risarcitoria della parte istante.
4 3.3. - Con il terzo motivo di gravame lamentava la pretesa violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2704 c.c. da parte del giudice di primo grado, oltre che la pretesa erronea ricostruzione da parte di quest'ultimo dei fatti di causa, per avere accolto l'eccezione sollevata dall'Agenzia convenuta a proposito dell'eccepito difetto della data certa inerente al contratto preliminare di compravendita, di cui non sarebbe stata provata l'anteriorità della sua formazione rispetto alla data della contestata iscrizione ipotecaria.
3.4. - I tre motivi di lamentela possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della loro connessione.
3.5. - Il primo motivo è destituito di fondamento logico-giuridico, per cui va respinto, avendo il giudice di primo grado espressamente evidenziato sul punto che rientra, ai sensi degli artt. 2 e 19
D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario la domanda di cancellazione dell'ipoteca per l'asserita insussistenza della pretesa tributaria sottostante all'iscrizione ipotecaria, che presuppone, aggiunge questa Corte, ad integrazione della motivazione della decisione impugnata, la valutazione da parte del giudicante della legittimità o meno dell'iscrizione ipotecaria, in considerazione della natura dei crediti de quibus ovvero dell'asserita sussistenza della pretesa tributaria sottostante a tale iscrizione ipotecaria.
Ad ogni buon conto, pur non rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione circa la legittimità o meno dell'iscrizione ipotecaria de qua, i cui ruoli sottesi alla stessa concernono i tributi, con conseguente giurisdizione del giudice tributario, il Collegio rileva che, nella fattispecie in esame, il comportamento del concessionario per la riscossione dei tributi debba essere considerato illecito, essendo pacifico in atti che l'ipoteca in questione fosse stata iscritta il 29 aprile 2015 ovvero allorquando era già intervenuto il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecutività, reso dalla
Commissione tributaria provinciale di Avellino con l'ordinanza del 13 aprile 2015, del presupposto preavviso d'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 29/09/1973, n. 602, notificato il 12 dicembre 2014, confermato dalla sentenza n. 632 del 18 maggio 2015, con la quale tale organo giurisdizionale accoglieva il presupposto ricorso concernente l'impugnazione del preavviso de quo.
3.6. - In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante nel secondo e nel terzo motivo di censura e coerentemente al convincimento del primo giudice, la Corte ritiene che, pur in presenza della rilevata illecita condotta dell'originaria società convenuta, , gli Controparte_6
acquisiti esiti istruttori, documentali e testimoniali, non corroborino affatto la pretesa risarcitoria della parte attrice-appellante.
Infatti, non solo non v'è la prova documentale dell'avvenuto versamento della complessiva somma di € 8.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, che avrebbe versato la promissaria acquirente,
nelle mani del promittente venditore, , in esecuzione del contratto Persona_1 Parte_1
5 preliminare di compravendita apparentemente sottoscritto il 13 novembre 2014, ma pure il pagamento del complessivo importo di € 17.000,00, che sarebbe avvenuto in esecuzione dell'atto transattivo del
9 marzo 2016, col quale le parti avrebbero risolto tale preliminare, prevedendo la restituzione a cura del secondo, in favore della prima, della duplicata caparra confirmatoria in ragione di € 16.000,00, oltre alla somma di € 1.000,00 a titolo di interessi e spese, mediante l'emissione di quattro assegni bancari tratti sul conto corrente bancario intestato all'attore-appellante, risulta essere verosimilmente frutto di un complessivo accordo simulatorio assoluto, caratterizzante sia l'originario contratto preliminare di compravendita sia il successivo atto transattivo, entrambi non registrati e sforniti di data certa opponibile alla Agenzia appellata, in assenza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dal comma 1 dell'art. 2704 c.c., non essendo stato dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del contratto preliminare di compravendita rispetto alla data della contestata iscrizione ipotecaria, che, comunque, per le ragioni sopra evidenziate, non sarebbe dovuta essere iscritta.
Invero, dai due estratti conto bancari trimestrali in atti, relativi al conto corrente bancario intestato all'attore-appellante, acceso presso l'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, filiale di
Nola, si ricava che, a fronte di ogni singolo assegno, specificamente richiamato nel citato negozio transattivo, poi, rispettivamente versato il 14 marzo 2016 (incorporante € 5.000,00), il 6 aprile 2016
(incorporante € 3.500,00), il 6 maggio 2016 (incorporante € 3.500,00) ed il giorno 11 maggio 2016
(incorporante € 5.000,00) ed annotato sotto la voce uscita, corrisponde sotto la voce entrata sempre l'accredito dei medesimi importi avvenuto nella stessa data o in quella prossima rispetto al giorno dell'eseguito versamento di tali titoli di credito.
Pertanto, tali carenze e riscontri documentali inducono a ritenere del tutto inattendibili le propalazioni rese dall'unica testimone escussa all'udienza del 30 maggio 2018, secondo la quale le somme di cui innanzi sarebbero state effettivamente versate in esecuzione delle due scritture private innanzi richiamate, per cui, pur non trovando applicazione nella specie l'antico brocardo romanistico, secondo il quale “unus testis, nullus testis”, in quanto condivisibilmente superato dalla tralatizia giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, non può non evidenziarsi che le dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale da parte dell'unica testimone, collidono con tutti gli Persona_1
altri elementi di carattere oggettivo emergenti dagli atti di causa e con le varie argomentazioni di ordine logico e presuntivo testé indicate, tanto da non poter essere poste in alcun modo a fondamento di un giudizio di responsabilità risarcitoria.
Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, deve ritenersi, come correttamente rilevato dal
Tribunale, che l'attore non avesse dato sufficiente ed adeguata dimostrazione del fondamento della sua pretesa risarcitoria, per cui la stessa veniva correttamente respinta.
6 4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, assorbito ogni altro motivo di lamentela circa la pretesa risarcitoria attrice a titolo di lucro cessante, oltre che per colpa grave ex art. 96 c.p.c., la sentenza appellata resiste alle critiche della parte impugnante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1 - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico di , in favore Parte_1
della società appellata, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione di 1/3, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare.
5.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2183/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata Parte_1
il 19 novembre 2019, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali della presente
[...] fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 6.660,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 24 aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Giuseppe De Tullio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Giuseppe De Tullio - Presidente dr. Massimo Sensale - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2742/2020/CC, avverso la sentenza n. 2183/2019 del
Tribunale di Avellino, pubblicata il 19 novembre 2019,
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
ove risiede in Via Sant'Angelo n. 6/8, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Izzo (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Avellino, come da procura C.F._2 Email_1
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello; APPELLANTE
E CP_
(C.F.: ), pubblico Controparte_1 P.IVA_1
economico, quale successore ex lege a titolo universale della società, Controparte_3
, incorporante le società , ed in
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma in Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ruggiero (C.F.: PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Nola, come da procura speciale ad litem apposta su Email_2
documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello. APPELLANTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 14 giugno 2016, Parte_1
chiedeva al Tribunale di Avellino la condanna della società al risarcimento dei Controparte_6
pretesi danni asseritamente subiti in ragione della complessiva somma di € 34.682,16, comprensiva
1 dell'importo pari ad € 17.000,00 versato a titolo di restituzione della duplicata caparra confirmatoria, degli interessi e delle spese, oltre che di € 17.682,16 preteso a titolo di mancato guadagno, calcolato secondo l'operazione aritmetica derivante dalla sottrazione del costo di costruzione dal prezzo di compravendita, come da allegata perizia estimativa, previa declaratoria, in via incidentale, dell'illegittimità della condotta della resistente, per aver provveduto ad iscrivere ipoteca su CP_1
di un cespite immobiliare di proprietà del ricorrente, nonostante fosse stato precedentemente adottato dalla Commissione tributaria provinciale competente il provvedimento di sospensione dell'esecutività del presupposto preavviso di iscrizione ipotecaria.
A sostegno della propria domanda, la parte istante allegava che: a) aveva sottoscritto il 13 novembre 2014 il contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto due unità immobiliari, di sua proprietà, al complessivo prezzo d'acquisto di € 89.000,00, ricevendo dalla promissaria acquirente, a titolo di caparra confirmatoria, l'acconto nella misura di € 8.000,00, Persona_1
di cui € 3.000,00 alla data della stipulazione di tale preliminare ed ulteriori € 5.000,00 entro il 15 dicembre 2014, mentre il saldo gli sarebbe dovuto essere versato in sede di stipulazione del contratto definitivo, da formalizzare entro il 31 maggio 2015; b) a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali, la società il 12 dicembre 2014 gli recapitava la comunicazione Controparte_6
di preavviso di iscrizione ipotecaria su uno dei due immobili, oggetto del citato contratto preliminare di compravendita;
c) tale provvedimento veniva impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino, che, dapprima, in data 13 aprile 2015, in via cautelare, sospendeva l'esecuzione dell'atto impugnato, poi, nel merito, accoglieva il ricorso contenente l'impugnazione in questione mediante la sentenza n. 632 del 18 maggio 2015; d) a causa della ipoteca iscritta il 29 aprile
2015 dalla società sul locale adibito a garage, oggetto del contratto preliminare di Controparte_6
compravendita, non si sarebbe perfezionato il consequenziale contratto definitivo, per cui in forza del conseguente atto di transazione del 9 marzo 2016 aveva dovuto corrispondere mediante quattro assegni bancari alla promissaria acquirente la somma complessiva di € 17.000,00, di cui € 16.000,00,
a titolo di duplicata caparra confirmatoria, ed € 1.000,00, a titolo di interessi e spese;
c) il danno complessivamente subito ammonterebbe ad € 34.682,16, comprensivo di € 17.682,16 per l'asserito mancato guadagno.
1.2. - Col decreto reso il 29 giugno 2016 veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 18 gennaio 2017, cui seguiva la rituale notificazione del medesimo unitamente al libello introduttivo, oltre che il deposito della comparsa di risposta, risalente al 17 gennaio 2017, con la quale si costituiva tardivamente in giudizio la società eccependo Controparte_3
l'inammissibilità della domanda risarcitoria e il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore di quella tributaria, deducendo che dall'allegato estratto di ruolo il ricorrente
2 risultava debitore di numerosi crediti, di natura tributaria, e che la domanda risarcitoria proposta presupponeva espressamente l'accertamento e/o la declaratoria dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, essendo inibito al giudice ordinario adito di annullare tale iscrizione;
rilevando, nel merito, il difetto dei presupposti per il riconoscimento del danno, la carenza della data certa inerente al contratto preliminare ed all'atto di transazione, da ritenere caratterizzati da simulazione assoluta, oltre che l'inesistenza del nesso etiologico e dei danni asseritamente subiti.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
escussa una sola testimone addotta dall'attore ed ammessa;
precisate le conclusioni;
a seguito della discussione orale disposta ex art. 281- sexies c.p.c., la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2183/2019, resa all'udienza del 19 novembre 2019 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Avellino respingeva la domanda attrice, condannando la parte istante al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali e testimoniali, decideva nei termini di cui innanzi, avendo ritenuto:
a) sussistere la giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla domanda di risarcimento dei danni subiti per l'asserita illegittima iscrizione ipotecaria per i pretesi crediti tributari, trattandosi di una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario;
b) sfornita di prova la domanda risarcitoria ovvero la pretesa del paventato pregiudizio economico, che sarebbe stato subito a seguito della iscrizione dell'ipoteca del 29 aprile 2015, peraltro, non impugnata, in considerazione della rilevata: I) inattendibilità dell'unica testimone escussa;
II) incertezza circa il preteso, intervenuto pagamento della caparra confirmatoria nella misura complessiva di € 8.000,00, di cui non venivano neppure allegate le modalità di corresponsione e la sua tracciabilità; III) carenza di qualsivoglia causale inerente alla documentazione prodotta in fotocopia, tendente alla dimostrazione dell'avvenuta corresponsione della complessiva somma di €
17.000,00 che sarebbe stata corrisposta dall'attore, promittente venditore, alla promissaria acquirente,
a seguito dell'atto di transazione del 9 marzo 2016; IV) non provata l'anteriorità della formazione del contratto preliminare di compravendita per la rilevata carenza di data certa della sua creazione.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 21 luglio 2020, Parte_1
proponeva appello innanzi a questa Corte, sulla base di tre motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “- accertare e/o dichiarare la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria;
- per l'effetto condannarsi parte appellata al pagamento della somma di
€. 39.686,16 (17.000,00 + 17.686,16 + 5.000,00) ovvero, se liquidato in via equitativa il lucro cessante in €. 30.900,00 (17.000,00 + 8.900,00 + 5.000,00) ovvero nell'importo di €. 17.000,00 a cui aggiungere ancora la diversa somma ritenuta equitativamente in giustizia sia per lucro cessante che
3 per colpa grave ex art. 96 c.p.c. in uno alle competenze di lite;
- vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
2.2. -Con la comparsa di risposta depositata il giorno 11 novembre 2020, si costituiva in giudizio la , riportandosi alle sue difese rassegnate nel corso del Controparte_1
primo grado, contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione, chiedendone il rigetto, con la contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi della presente fase del giudizio.
2.3. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 31 dicembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del
21 gennaio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 22 gennaio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censurava la sentenza gravata per il preteso vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., in cui sarebbe incorso il primo giudice, per avere omesso di dichiarare l'illegittimità dell'ipoteca iscritta il 29 aprile 2015 dalla società nonostante precedentemente Controparte_6
fosse intervenuto il provvedimento di sospensione dell'esecutività, reso dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino con l'ordinanza del 13 aprile 2015, del presupposto preavviso d'iscrizione ipotecaria notificato il 12 dicembre 2014.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello la parte impugnante criticava la decisione gravata: a) per la pretesa erronea ricostruzione fattuale della vicenda processuale da parte del giudice di prime cure, il cui convincimento sarebbe sfociato nel rigetto della domanda risarcitoria-attrice per l'erroneo rilevato difetto di prova, inerente al pagamento non solo della somma di € 8.000,00, che sarebbe stata versata dalla promissaria acquirente, a titolo di caparra confirmatoria, al promittente venditore, ma anche dell'importo di € 17.000,00, che sarebbe stato corrisposto da , a titolo di Parte_1
restituzione della duplicata caparra confirmatoria e di risarcimento danni, a come Persona_1 concordato mediante l'atto di transazione tra loro intercorso;
b) per la pretesa erronea valutazione degli esisti istruttori testimoniali, i quali, interpretati correttamente, corroborerebbero l'assunto difensivo di parte attrice;
c) per la pretesa illogicità e contraddittorietà della motivazione;
d) per la pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 96 c.p.c., la cui corretta interpretazione avrebbe dovuto indurre all'accoglimento della domanda risarcitoria della parte istante.
4 3.3. - Con il terzo motivo di gravame lamentava la pretesa violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2704 c.c. da parte del giudice di primo grado, oltre che la pretesa erronea ricostruzione da parte di quest'ultimo dei fatti di causa, per avere accolto l'eccezione sollevata dall'Agenzia convenuta a proposito dell'eccepito difetto della data certa inerente al contratto preliminare di compravendita, di cui non sarebbe stata provata l'anteriorità della sua formazione rispetto alla data della contestata iscrizione ipotecaria.
3.4. - I tre motivi di lamentela possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della loro connessione.
3.5. - Il primo motivo è destituito di fondamento logico-giuridico, per cui va respinto, avendo il giudice di primo grado espressamente evidenziato sul punto che rientra, ai sensi degli artt. 2 e 19
D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario la domanda di cancellazione dell'ipoteca per l'asserita insussistenza della pretesa tributaria sottostante all'iscrizione ipotecaria, che presuppone, aggiunge questa Corte, ad integrazione della motivazione della decisione impugnata, la valutazione da parte del giudicante della legittimità o meno dell'iscrizione ipotecaria, in considerazione della natura dei crediti de quibus ovvero dell'asserita sussistenza della pretesa tributaria sottostante a tale iscrizione ipotecaria.
Ad ogni buon conto, pur non rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione circa la legittimità o meno dell'iscrizione ipotecaria de qua, i cui ruoli sottesi alla stessa concernono i tributi, con conseguente giurisdizione del giudice tributario, il Collegio rileva che, nella fattispecie in esame, il comportamento del concessionario per la riscossione dei tributi debba essere considerato illecito, essendo pacifico in atti che l'ipoteca in questione fosse stata iscritta il 29 aprile 2015 ovvero allorquando era già intervenuto il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecutività, reso dalla
Commissione tributaria provinciale di Avellino con l'ordinanza del 13 aprile 2015, del presupposto preavviso d'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 29/09/1973, n. 602, notificato il 12 dicembre 2014, confermato dalla sentenza n. 632 del 18 maggio 2015, con la quale tale organo giurisdizionale accoglieva il presupposto ricorso concernente l'impugnazione del preavviso de quo.
3.6. - In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante nel secondo e nel terzo motivo di censura e coerentemente al convincimento del primo giudice, la Corte ritiene che, pur in presenza della rilevata illecita condotta dell'originaria società convenuta, , gli Controparte_6
acquisiti esiti istruttori, documentali e testimoniali, non corroborino affatto la pretesa risarcitoria della parte attrice-appellante.
Infatti, non solo non v'è la prova documentale dell'avvenuto versamento della complessiva somma di € 8.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, che avrebbe versato la promissaria acquirente,
nelle mani del promittente venditore, , in esecuzione del contratto Persona_1 Parte_1
5 preliminare di compravendita apparentemente sottoscritto il 13 novembre 2014, ma pure il pagamento del complessivo importo di € 17.000,00, che sarebbe avvenuto in esecuzione dell'atto transattivo del
9 marzo 2016, col quale le parti avrebbero risolto tale preliminare, prevedendo la restituzione a cura del secondo, in favore della prima, della duplicata caparra confirmatoria in ragione di € 16.000,00, oltre alla somma di € 1.000,00 a titolo di interessi e spese, mediante l'emissione di quattro assegni bancari tratti sul conto corrente bancario intestato all'attore-appellante, risulta essere verosimilmente frutto di un complessivo accordo simulatorio assoluto, caratterizzante sia l'originario contratto preliminare di compravendita sia il successivo atto transattivo, entrambi non registrati e sforniti di data certa opponibile alla Agenzia appellata, in assenza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dal comma 1 dell'art. 2704 c.c., non essendo stato dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del contratto preliminare di compravendita rispetto alla data della contestata iscrizione ipotecaria, che, comunque, per le ragioni sopra evidenziate, non sarebbe dovuta essere iscritta.
Invero, dai due estratti conto bancari trimestrali in atti, relativi al conto corrente bancario intestato all'attore-appellante, acceso presso l'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, filiale di
Nola, si ricava che, a fronte di ogni singolo assegno, specificamente richiamato nel citato negozio transattivo, poi, rispettivamente versato il 14 marzo 2016 (incorporante € 5.000,00), il 6 aprile 2016
(incorporante € 3.500,00), il 6 maggio 2016 (incorporante € 3.500,00) ed il giorno 11 maggio 2016
(incorporante € 5.000,00) ed annotato sotto la voce uscita, corrisponde sotto la voce entrata sempre l'accredito dei medesimi importi avvenuto nella stessa data o in quella prossima rispetto al giorno dell'eseguito versamento di tali titoli di credito.
Pertanto, tali carenze e riscontri documentali inducono a ritenere del tutto inattendibili le propalazioni rese dall'unica testimone escussa all'udienza del 30 maggio 2018, secondo la quale le somme di cui innanzi sarebbero state effettivamente versate in esecuzione delle due scritture private innanzi richiamate, per cui, pur non trovando applicazione nella specie l'antico brocardo romanistico, secondo il quale “unus testis, nullus testis”, in quanto condivisibilmente superato dalla tralatizia giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, non può non evidenziarsi che le dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale da parte dell'unica testimone, collidono con tutti gli Persona_1
altri elementi di carattere oggettivo emergenti dagli atti di causa e con le varie argomentazioni di ordine logico e presuntivo testé indicate, tanto da non poter essere poste in alcun modo a fondamento di un giudizio di responsabilità risarcitoria.
Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, deve ritenersi, come correttamente rilevato dal
Tribunale, che l'attore non avesse dato sufficiente ed adeguata dimostrazione del fondamento della sua pretesa risarcitoria, per cui la stessa veniva correttamente respinta.
6 4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, assorbito ogni altro motivo di lamentela circa la pretesa risarcitoria attrice a titolo di lucro cessante, oltre che per colpa grave ex art. 96 c.p.c., la sentenza appellata resiste alle critiche della parte impugnante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1 - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico di , in favore Parte_1
della società appellata, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione di 1/3, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare.
5.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2183/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata Parte_1
il 19 novembre 2019, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali della presente
[...] fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 6.660,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 24 aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Giuseppe De Tullio
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