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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/05/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatrice
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3015/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI STEFANO Parte_1 C.F._1
MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliato in Pisa, Vicolo del Poschi n. 15 presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. CASAROSA Controparte_1 C.F._2
GRAZIANA, elettivamente domiciliata in Pisa, Via Fucini n. 49 presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 il sig. hiedeva fosse pronunciato, alle Parte_1
condizioni meglio specificate in ricorso, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 5.10.1996 con la sig.ra. dalla cui unione nasceva il figlio (8.09.2001), Controparte_1 Per_1
maggiorenne non ancora autosufficiente.
La separazione tre le parti veniva omologata dal tribunale di Pisa in data 7.12.2010.
Si costituiva parte resistente in data 13.01.2025 contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Con istanza del 14.02.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo. Con note di trattazione scritta in funzione di partecipazione all'udienza del 18.03.2025 le parti depositavano il testo del raggiunto accordo circa le condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con provvedimento del 21.03.2024 la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza, anche col comportamento processuale, di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione.
Le condizioni del divorzio concordate tra le parti regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie all'interesse dei figli o a nome imperative;
quindi, devono essere recepite dal Tribunale come da dispositivo.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Giuliano Terme (PI) il 5.10.1996 tra trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1
civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) al n° 22, Parte 1, anno 1996, alle seguenti condizioni concordate:
➢ Porre a carico del sig. l'obbligo di provvedere all'integrale Parte_1
mantenimento ordinario del figlio, fino all'indipendenza economica dello stesso;
➢ Porre a carico del sig. l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese Parte_1
straordinari del figlio fino alla misura del 100%;
➢ Le parti rinunciano reciprocamente al contributo al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatrice
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3015/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI STEFANO Parte_1 C.F._1
MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliato in Pisa, Vicolo del Poschi n. 15 presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. CASAROSA Controparte_1 C.F._2
GRAZIANA, elettivamente domiciliata in Pisa, Via Fucini n. 49 presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 il sig. hiedeva fosse pronunciato, alle Parte_1
condizioni meglio specificate in ricorso, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 5.10.1996 con la sig.ra. dalla cui unione nasceva il figlio (8.09.2001), Controparte_1 Per_1
maggiorenne non ancora autosufficiente.
La separazione tre le parti veniva omologata dal tribunale di Pisa in data 7.12.2010.
Si costituiva parte resistente in data 13.01.2025 contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Con istanza del 14.02.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo. Con note di trattazione scritta in funzione di partecipazione all'udienza del 18.03.2025 le parti depositavano il testo del raggiunto accordo circa le condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con provvedimento del 21.03.2024 la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza, anche col comportamento processuale, di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione.
Le condizioni del divorzio concordate tra le parti regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie all'interesse dei figli o a nome imperative;
quindi, devono essere recepite dal Tribunale come da dispositivo.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Giuliano Terme (PI) il 5.10.1996 tra trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1
civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) al n° 22, Parte 1, anno 1996, alle seguenti condizioni concordate:
➢ Porre a carico del sig. l'obbligo di provvedere all'integrale Parte_1
mantenimento ordinario del figlio, fino all'indipendenza economica dello stesso;
➢ Porre a carico del sig. l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese Parte_1
straordinari del figlio fino alla misura del 100%;
➢ Le parti rinunciano reciprocamente al contributo al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori