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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/06/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2323/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2323/2018 R.G. vertente tra
Avv. (C.F.: ), rappresentato e Pt_1 Pt_2 C.F._1 difeso da sé medesimo e dall'Avv. Luigi Combariati;
appellante principale-appellato incidentale
e
ING. (P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Franzese;
appellata principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1119/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 14.05.2018, avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. Antonio Pacillo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, la Ing. al fine Controparte_1
1 di sentirla condannare al pagamento della somma di € 207.435,80 per compensi e di
€ 2.233,97 per spese esenti, oltre rimborso forfetario, cpa e iva, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per le attività professionali espletate in favore della stessa, nonché al pagamento del maggior danno ex art. 1224 c.c., da quantificare assumendo come parametro l'art. 2 co. 1 lett. e) del D.L.vo 231/02, dalla data della diffida e messa in mora del 29.1/3.2.14 al saldo, e, infine, al risarcimento del danno esistenziale e morale da quantificare in via equitativa.
La s.r.l. convenuta resisteva alla domanda.
Rigettate le richieste istruttorie, con sentenza n. 1119/2018 il Tribunale così statuiva: condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di
€ 45.107,50, oltre cpa e iva nella misura di legge sull'importo di € 42.878,88, ed interessi legali con le decorrenze indicate in parte motiva;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna la convenuta al rimborso della residua metà, che liquida in € 395,48 per esborsi ed €
3.627,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
14.12.2018, l'avv. Antonio Pacillo lamentandone l'ingiustizia per omessa valutazione analitica dello specifico valore e dell'importanza delle attività professionali svolte, per il mancato riconoscimento degli interessi di mora a decorrere dalla diffida stragiudiziale del 30.01/03.02.2014 e nella misura di cui al d.lgs. 231/02, per il rigetto delle ulteriori domande.
Con comparsa depositata in data 22.03.2019 si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e con appello incidentale chiedeva a sua volta la riforma della sentenza di primo grado con la riduzione delle somme liquidate per il lodo arbitrale, per il giudizio svoltosi innanzi al TAR
Calabria-Catanzaro, per le Attività stragiudiziali. Lamentava anche l'ingiustizia della pronuncia in punto di regolamentazione delle spese e ne chiedeva la modifica con la condanna dell'attore al pagamento della metà delle spese di lite ovvero con la loro compensazione integrale.
Con ordinanza del 13.07.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'14.05.2019, la Corte, disattendendo le richieste istruttorie formulate dall'appellante, fissava l'udienza del 14.12.2021 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
2 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
Preliminarmente va respinta l'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità/inutilizzabilità della compara conclusionale di replica depositata nell'interesse dell'avv. Pacillo. In proposito basta osservare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale (Sez. 3, n. 6439 del
17/03/2009; Sez. 3, n. 4211 del 25/03/2002, Sez. 2, 31/8/2011 n. 17895, in motivazione).
Parimenti infondata è l'eccezione, sollevata sempre da parte appellata, di inammissibilità/inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'appellante con le note conclusionali, trattandosi della documentazione contenuta nel fascicolo di parte di primo grado già presente in formato analogico agli atti del presente giudizio.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello principale e quello incidentale sono infondati nella parte in cui attingono criticamente la sentenza impugnata relativamente al quantum liquidato, avendo il giudice di primo grado attentamente vagliato la documentazione attestante l'attività difensiva svolta dall'avv. Pacillo e puntualmente motivato in ordine ai criteri di liquidazione adottati.
L'appellante principale non si confronta con la motivazione della sentenza gravata in cui il giudice di prime cure ha ben analizzato e valutato tutte le emergenze processuali, indicando dettagliatamente il contenuto dell'attività difensiva di volta in volta presa in esame.
3 In particolare, con riguardo al giudizio n. 12753/09-Tribunale di Bari, il Tribunale ha ripercorso, esattamente, tutte le fasi del procedimento in questione, ivi compresa quella stragiudiziale, correttamente ritenuta attività complementare e dipendente da quella per cui era stato conferito il mandato ad litem ed ha dato conto di tutti gli aspetti considerati ai fini della liquidazione. Non ha poi correttamente riconosciuto le spese forfettarie, non previste dal DM 120/12.
Riguardo alla predetta liquidazione si rivelano infondate anche le doglianze dell'appellante incidentale. Ed infatti, la censura attinente la violazione dell'art. 4
D.M. 120/12 non coglie nel segno non avendo il giudice di prime cure applicato la maggiorazione per la conciliazione, bensì per prestazioni stragiudiziali connesse e complementari con quelle giudiziali. La doglianza involgente l'erronea qualificazione della fattura n. 6/12 non si confronta con le specifiche ragioni poste a base di detta qualificazione.
Anche per il giudizio n. 5094/09-Tribunale di GG il giudice di prime cure ha puntualmente descritto l'oggetto e le fasi di svolgimento del processo, ha esplicitato i criteri di individuazione dello scaglione applicabile e le ragioni sottese alla liquidazione sulla base dei valori medi.
Parimenti ha fatto con riguardo all'arbitrato ove ha applicato i valori medi maggiorati del 60%. Quanto allo scaglione applicabile è del tutto errata e priva di appiglio normativo la tesi dell'appellante principale secondo cui il Giudice avrebbe dovuto assumere quale parametro di valore la somma domandata e non "la somma attribuita alla parte vincitrice", sol perché il lodo è stato emesso dopo la rinuncia al mandato. Appare, inoltre, corretta la riconosciuta maggiorazione del 60% fondata sulla natura ed importanza della controversia e delle questioni trattate, nonché del pregio degli atti difensivi, mentre non risulta dimostrato l'assunto dell'appellante incidentale secondo cui il risultato solo parziale del giudizio dell'arbitrato è da addebitare alla mancata tempestiva eccezione di inefficacia delle clausole del capitolato d'appalto.
Quanto al giudizio dinanzi al TAR Calabria - Catanzaro, il Giudice ha condivisibilmente ritenuto la causa di valore indeterminabile “in quanto avente come causa petendi la illegittimità della procedura e come petitum la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (cfr., tra le altre,
Cass. 20727/17), non potendosi, in particolare, commisurare il valore della controversia all'importo a base d'asta dell'appalto, considerato che dall'eventuale
4 accoglimento del ricorso e dalla ripetizione della gara non sarebbe conseguita, automaticamente, l'aggiudicazione del detto appalto in favore della s.r.l. istante, e, quindi, la certa soddisfazione dell'interesse economico di quest'ultima, ma solo una mera chance di una possibile, futura aggiudicazione (in questi termini la condivisibile motivazione della pronuncia di merito confermata da Cass. 20727/17 cit.)”. L'appellante principale si limita a censurare la decisione del Tribunale, sollecitando una riconsiderazione degli stessi elementi già utilizzati dallo stesso per superare i rilievi critici difensivi. Quanto al motivo di appello incidentale con cui si contesta la liquidazione dei diritti ai valori massimi, osserva la Corte che la censura fondata sul rigetto della domanda non appare di per sé sola idonea ad escludere il pregio dell'attività prestata.
Venendo alle attività stragiudiziali, con riferimento a: Offerta reale di riconsegna
TE - Trasferta Roma 26.7.10; Caserma Polfer Paola - Gara fabbricato Via Piave, il giudice di prime cure ha rilevato che “Per dette prestazioni l'avv. Pacillo ha emesso fattura n. 16 del 2010 (all. n. 5 del “faldone” 5), integralmente saldata dalla convenuta, recante la seguente descrizione delle attività: “Consulenza ed Assistenza stragiudiziale per TE GG (atto di diffida – conferenza di trattazione del 26 luglio 2010); per Caserma Polfer di Paola;
per Fabbricato Uffici di Cosenza”.
Considerato che la fattura è stata emessa quando le prestazioni erano già state espletate, che nel documento non compare la dicitura “acconto”, presente, invece, in altre fatture (n. 15 del 2009 e n. 7 del 2010 prodotte sub n. 17 del “faldone” 2- bis, n. 17 del 2009 e n. 6 del 2010, prodotte sub n. 25 del “faldone” 4), la stessa deve ritenersi emessa a saldo, non ravvisandosi elementi, quali quelli sopra evidenziati per la fattura n. 6 del 28.5.12, che depongano in senso diverso” (pag.
7-8 della sentenza). Anche per le seguenti pratiche: “Atto di compravendita TE adiacente”, “Richiesta Servizio Urbanistica Comune di GG”, “Imposta sostitutiva contratto di locazione Finanziaria immobiliare”, nulla è stato riconosciuto
“considerato che l'attore, neanche a seguito delle contestazioni sollevate dalla convenuta, ha illustrato l'attività svolta, non chiaramente evincibile dalla documentazione versata in atti” (pag. 8 della sentenza).
Anche in tal caso le doglianze dell'appellante principale non si confrontano con la motivazione della sentenza.
Quanto alla “Richiesta Servizio Urbanistica Regione Puglia”, deve ritenersi corretta la liquidazione ai minimi tariffari in ragione “del contenuto della sintetica
5 missiva e considerato che l'istante non ha offerto specifici elementi di valutazione circa la complessità della pratica e delle questioni affrontate”.
Parimenti per l'attività “Diffida Notaio e Ferrovie per Rettifica Trascrizione”, il giudice di prime cure ha applicato i minimi tariffari tenuto conto del contenuto della missiva e del fatto che neanche in questo caso l'istante ha offerto specifici elementi di valutazione circa la complessità della pratica e delle questioni affrontate. Elementi che neppure in questa sede vengono indicati.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata in punto di liquidazione dei compensi e spese spettanti all'avv. Pacillo.
3.2. Con riguardo agli interessi di mora sulle somme liquidate, l'appello principale è fondato in quanto l'affermazione del Tribunale non è corretta né in relazione al dies a quo del decorso degli interessi né in relazione alla loro misura.
In ordine al primo aspetto, l'orientamento giurisprudenziale applicato dal
Tribunale attraverso il richiamo a Cass. n. 2954/2016 è superato. Secondo l'indirizzo ormai prevalente della Suprema Corte, richiesto il cliente del pagamento di compensi per prestazioni professionali da parte dell'avvocato, gli interessi ex art. 1224
c.c. competono dal giorno della messa in mora, cioè dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento oppure della proposizione della domanda giudiziale, senza che sia necessaria la liquidazione giudiziale (né che rilevi il rito prescelto) (da ultimo Cass. n. 14755/2024; n. 17705/2023; nonché Cass. n. 8611/2022 e n.
24973/2022 contenenti la compiuta argomentazione delle ragioni, che fluiscono dalla considerazione che nell'ordinamento italiano non ha trovato riconoscimento il principio romanistico in illiquidis non fit mora;
quindi: (a) la liquidità del debito non
è necessaria alla messa in mora;
(b) se è vero che la mora presuppone la colpa del debitore, è vero anche che la colpa è esclusa dalla impossibilità di quantificare assolutamente l'entità della prestazione, non già quando il debitore possa ragionevolmente compierne una stima, in questo caso sulla base della quantificazione operata dall'avvocato con la richiesta di pagamento, restando salva la commisurazione concreta degli interessi alla cifra accertata all'esito dell'eventuale processo giurisdizionale).
Nella specie l'appellante ha provveduto a diffidare al pagamento la società appellata mediante lettera del 30.01.2014 a firma del legale avv. Francesco Funari inviata a mezzo pec e ricevuta in data 03.02.2014. Ne discende, quindi, che gli interessi sono dovuti dalla data di costituzione in mora.
6 Con riguardo alla misura, risulta applicabile ratione temporis (trattandosi di giudizio introdotto nel 2017) la previsione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, che prevede che, in caso di condanna giudiziale, il tasso di interessi sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (cfr. Cass. n. 8611/2022; n. 3457/2024).
La sentenza impugnata va, dunque, riformata disponendo la decorrenza degli interessi di mora dal 03.02.2014 e nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4 c.c.
a partire dalla data della domanda giudiziale (08.02.2017).
3.3. Non merita censure il rigetto della domanda di risarcimento dei danni morale ed esistenziale in quanto il dedotto pregiudizio è correlato ad interessi di natura economica la cui lesione può dar luogo al risarcimento del danno non patrimoniale allorquando vada ad incidere su valori della persona costituzionalmente protetti.
3.4. La sentenza impugnata va confermata anche con riguardo al rigetto della
“richiesta di “espunzione” del documento contenente l'articolo di giornale prodotto da parte convenuta nel termine ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c.”, trattandosi di misura non contemplata da alcuna norma processuale ed alla richiesta risarcitoria ex art. 89 c.p.c., non risultando neanche indicato il contenuto offensivo dello scritto.
§ 4. Le spese processuali
4.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, con riguardo al giudizio di primo grado, ritiene la Corte di dover confermare la regolamentazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata (che ha compensato per la metà e condannato la convenuta al pagamento della restante metà), in ragione dell'accoglimento, sia pure in misura ridotta, della domanda avanzata dall'avv. Pacillo.
Quanto al giudizio di secondo grado, poiché l'accoglimento del motivo di appello sugli interessi è frutto di un mutamento della giurisprudenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
7 Stante l'integrale rigetto del gravame incidentale, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Avv. Pacillo Antonio, nonché sull'appello incidentale proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1119/2018 pubblicata il 14.05.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dispone la decorrenza degli interessi di mora sulle somme liquidate nella misura di cui all'art. 1284 comma
1 c.c. dal 03.02.2014 e nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4 c.c. dall'08.02.2017 (data della domanda giudiziale);
b) rigetta l'appello incidentale;
c) conferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata;
d) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2323/2018 R.G. vertente tra
Avv. (C.F.: ), rappresentato e Pt_1 Pt_2 C.F._1 difeso da sé medesimo e dall'Avv. Luigi Combariati;
appellante principale-appellato incidentale
e
ING. (P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Franzese;
appellata principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1119/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 14.05.2018, avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. Antonio Pacillo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, la Ing. al fine Controparte_1
1 di sentirla condannare al pagamento della somma di € 207.435,80 per compensi e di
€ 2.233,97 per spese esenti, oltre rimborso forfetario, cpa e iva, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per le attività professionali espletate in favore della stessa, nonché al pagamento del maggior danno ex art. 1224 c.c., da quantificare assumendo come parametro l'art. 2 co. 1 lett. e) del D.L.vo 231/02, dalla data della diffida e messa in mora del 29.1/3.2.14 al saldo, e, infine, al risarcimento del danno esistenziale e morale da quantificare in via equitativa.
La s.r.l. convenuta resisteva alla domanda.
Rigettate le richieste istruttorie, con sentenza n. 1119/2018 il Tribunale così statuiva: condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di
€ 45.107,50, oltre cpa e iva nella misura di legge sull'importo di € 42.878,88, ed interessi legali con le decorrenze indicate in parte motiva;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna la convenuta al rimborso della residua metà, che liquida in € 395,48 per esborsi ed €
3.627,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
14.12.2018, l'avv. Antonio Pacillo lamentandone l'ingiustizia per omessa valutazione analitica dello specifico valore e dell'importanza delle attività professionali svolte, per il mancato riconoscimento degli interessi di mora a decorrere dalla diffida stragiudiziale del 30.01/03.02.2014 e nella misura di cui al d.lgs. 231/02, per il rigetto delle ulteriori domande.
Con comparsa depositata in data 22.03.2019 si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e con appello incidentale chiedeva a sua volta la riforma della sentenza di primo grado con la riduzione delle somme liquidate per il lodo arbitrale, per il giudizio svoltosi innanzi al TAR
Calabria-Catanzaro, per le Attività stragiudiziali. Lamentava anche l'ingiustizia della pronuncia in punto di regolamentazione delle spese e ne chiedeva la modifica con la condanna dell'attore al pagamento della metà delle spese di lite ovvero con la loro compensazione integrale.
Con ordinanza del 13.07.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'14.05.2019, la Corte, disattendendo le richieste istruttorie formulate dall'appellante, fissava l'udienza del 14.12.2021 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
2 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
Preliminarmente va respinta l'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità/inutilizzabilità della compara conclusionale di replica depositata nell'interesse dell'avv. Pacillo. In proposito basta osservare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale (Sez. 3, n. 6439 del
17/03/2009; Sez. 3, n. 4211 del 25/03/2002, Sez. 2, 31/8/2011 n. 17895, in motivazione).
Parimenti infondata è l'eccezione, sollevata sempre da parte appellata, di inammissibilità/inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'appellante con le note conclusionali, trattandosi della documentazione contenuta nel fascicolo di parte di primo grado già presente in formato analogico agli atti del presente giudizio.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello principale e quello incidentale sono infondati nella parte in cui attingono criticamente la sentenza impugnata relativamente al quantum liquidato, avendo il giudice di primo grado attentamente vagliato la documentazione attestante l'attività difensiva svolta dall'avv. Pacillo e puntualmente motivato in ordine ai criteri di liquidazione adottati.
L'appellante principale non si confronta con la motivazione della sentenza gravata in cui il giudice di prime cure ha ben analizzato e valutato tutte le emergenze processuali, indicando dettagliatamente il contenuto dell'attività difensiva di volta in volta presa in esame.
3 In particolare, con riguardo al giudizio n. 12753/09-Tribunale di Bari, il Tribunale ha ripercorso, esattamente, tutte le fasi del procedimento in questione, ivi compresa quella stragiudiziale, correttamente ritenuta attività complementare e dipendente da quella per cui era stato conferito il mandato ad litem ed ha dato conto di tutti gli aspetti considerati ai fini della liquidazione. Non ha poi correttamente riconosciuto le spese forfettarie, non previste dal DM 120/12.
Riguardo alla predetta liquidazione si rivelano infondate anche le doglianze dell'appellante incidentale. Ed infatti, la censura attinente la violazione dell'art. 4
D.M. 120/12 non coglie nel segno non avendo il giudice di prime cure applicato la maggiorazione per la conciliazione, bensì per prestazioni stragiudiziali connesse e complementari con quelle giudiziali. La doglianza involgente l'erronea qualificazione della fattura n. 6/12 non si confronta con le specifiche ragioni poste a base di detta qualificazione.
Anche per il giudizio n. 5094/09-Tribunale di GG il giudice di prime cure ha puntualmente descritto l'oggetto e le fasi di svolgimento del processo, ha esplicitato i criteri di individuazione dello scaglione applicabile e le ragioni sottese alla liquidazione sulla base dei valori medi.
Parimenti ha fatto con riguardo all'arbitrato ove ha applicato i valori medi maggiorati del 60%. Quanto allo scaglione applicabile è del tutto errata e priva di appiglio normativo la tesi dell'appellante principale secondo cui il Giudice avrebbe dovuto assumere quale parametro di valore la somma domandata e non "la somma attribuita alla parte vincitrice", sol perché il lodo è stato emesso dopo la rinuncia al mandato. Appare, inoltre, corretta la riconosciuta maggiorazione del 60% fondata sulla natura ed importanza della controversia e delle questioni trattate, nonché del pregio degli atti difensivi, mentre non risulta dimostrato l'assunto dell'appellante incidentale secondo cui il risultato solo parziale del giudizio dell'arbitrato è da addebitare alla mancata tempestiva eccezione di inefficacia delle clausole del capitolato d'appalto.
Quanto al giudizio dinanzi al TAR Calabria - Catanzaro, il Giudice ha condivisibilmente ritenuto la causa di valore indeterminabile “in quanto avente come causa petendi la illegittimità della procedura e come petitum la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (cfr., tra le altre,
Cass. 20727/17), non potendosi, in particolare, commisurare il valore della controversia all'importo a base d'asta dell'appalto, considerato che dall'eventuale
4 accoglimento del ricorso e dalla ripetizione della gara non sarebbe conseguita, automaticamente, l'aggiudicazione del detto appalto in favore della s.r.l. istante, e, quindi, la certa soddisfazione dell'interesse economico di quest'ultima, ma solo una mera chance di una possibile, futura aggiudicazione (in questi termini la condivisibile motivazione della pronuncia di merito confermata da Cass. 20727/17 cit.)”. L'appellante principale si limita a censurare la decisione del Tribunale, sollecitando una riconsiderazione degli stessi elementi già utilizzati dallo stesso per superare i rilievi critici difensivi. Quanto al motivo di appello incidentale con cui si contesta la liquidazione dei diritti ai valori massimi, osserva la Corte che la censura fondata sul rigetto della domanda non appare di per sé sola idonea ad escludere il pregio dell'attività prestata.
Venendo alle attività stragiudiziali, con riferimento a: Offerta reale di riconsegna
TE - Trasferta Roma 26.7.10; Caserma Polfer Paola - Gara fabbricato Via Piave, il giudice di prime cure ha rilevato che “Per dette prestazioni l'avv. Pacillo ha emesso fattura n. 16 del 2010 (all. n. 5 del “faldone” 5), integralmente saldata dalla convenuta, recante la seguente descrizione delle attività: “Consulenza ed Assistenza stragiudiziale per TE GG (atto di diffida – conferenza di trattazione del 26 luglio 2010); per Caserma Polfer di Paola;
per Fabbricato Uffici di Cosenza”.
Considerato che la fattura è stata emessa quando le prestazioni erano già state espletate, che nel documento non compare la dicitura “acconto”, presente, invece, in altre fatture (n. 15 del 2009 e n. 7 del 2010 prodotte sub n. 17 del “faldone” 2- bis, n. 17 del 2009 e n. 6 del 2010, prodotte sub n. 25 del “faldone” 4), la stessa deve ritenersi emessa a saldo, non ravvisandosi elementi, quali quelli sopra evidenziati per la fattura n. 6 del 28.5.12, che depongano in senso diverso” (pag.
7-8 della sentenza). Anche per le seguenti pratiche: “Atto di compravendita TE adiacente”, “Richiesta Servizio Urbanistica Comune di GG”, “Imposta sostitutiva contratto di locazione Finanziaria immobiliare”, nulla è stato riconosciuto
“considerato che l'attore, neanche a seguito delle contestazioni sollevate dalla convenuta, ha illustrato l'attività svolta, non chiaramente evincibile dalla documentazione versata in atti” (pag. 8 della sentenza).
Anche in tal caso le doglianze dell'appellante principale non si confrontano con la motivazione della sentenza.
Quanto alla “Richiesta Servizio Urbanistica Regione Puglia”, deve ritenersi corretta la liquidazione ai minimi tariffari in ragione “del contenuto della sintetica
5 missiva e considerato che l'istante non ha offerto specifici elementi di valutazione circa la complessità della pratica e delle questioni affrontate”.
Parimenti per l'attività “Diffida Notaio e Ferrovie per Rettifica Trascrizione”, il giudice di prime cure ha applicato i minimi tariffari tenuto conto del contenuto della missiva e del fatto che neanche in questo caso l'istante ha offerto specifici elementi di valutazione circa la complessità della pratica e delle questioni affrontate. Elementi che neppure in questa sede vengono indicati.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata in punto di liquidazione dei compensi e spese spettanti all'avv. Pacillo.
3.2. Con riguardo agli interessi di mora sulle somme liquidate, l'appello principale è fondato in quanto l'affermazione del Tribunale non è corretta né in relazione al dies a quo del decorso degli interessi né in relazione alla loro misura.
In ordine al primo aspetto, l'orientamento giurisprudenziale applicato dal
Tribunale attraverso il richiamo a Cass. n. 2954/2016 è superato. Secondo l'indirizzo ormai prevalente della Suprema Corte, richiesto il cliente del pagamento di compensi per prestazioni professionali da parte dell'avvocato, gli interessi ex art. 1224
c.c. competono dal giorno della messa in mora, cioè dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento oppure della proposizione della domanda giudiziale, senza che sia necessaria la liquidazione giudiziale (né che rilevi il rito prescelto) (da ultimo Cass. n. 14755/2024; n. 17705/2023; nonché Cass. n. 8611/2022 e n.
24973/2022 contenenti la compiuta argomentazione delle ragioni, che fluiscono dalla considerazione che nell'ordinamento italiano non ha trovato riconoscimento il principio romanistico in illiquidis non fit mora;
quindi: (a) la liquidità del debito non
è necessaria alla messa in mora;
(b) se è vero che la mora presuppone la colpa del debitore, è vero anche che la colpa è esclusa dalla impossibilità di quantificare assolutamente l'entità della prestazione, non già quando il debitore possa ragionevolmente compierne una stima, in questo caso sulla base della quantificazione operata dall'avvocato con la richiesta di pagamento, restando salva la commisurazione concreta degli interessi alla cifra accertata all'esito dell'eventuale processo giurisdizionale).
Nella specie l'appellante ha provveduto a diffidare al pagamento la società appellata mediante lettera del 30.01.2014 a firma del legale avv. Francesco Funari inviata a mezzo pec e ricevuta in data 03.02.2014. Ne discende, quindi, che gli interessi sono dovuti dalla data di costituzione in mora.
6 Con riguardo alla misura, risulta applicabile ratione temporis (trattandosi di giudizio introdotto nel 2017) la previsione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, che prevede che, in caso di condanna giudiziale, il tasso di interessi sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (cfr. Cass. n. 8611/2022; n. 3457/2024).
La sentenza impugnata va, dunque, riformata disponendo la decorrenza degli interessi di mora dal 03.02.2014 e nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4 c.c.
a partire dalla data della domanda giudiziale (08.02.2017).
3.3. Non merita censure il rigetto della domanda di risarcimento dei danni morale ed esistenziale in quanto il dedotto pregiudizio è correlato ad interessi di natura economica la cui lesione può dar luogo al risarcimento del danno non patrimoniale allorquando vada ad incidere su valori della persona costituzionalmente protetti.
3.4. La sentenza impugnata va confermata anche con riguardo al rigetto della
“richiesta di “espunzione” del documento contenente l'articolo di giornale prodotto da parte convenuta nel termine ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c.”, trattandosi di misura non contemplata da alcuna norma processuale ed alla richiesta risarcitoria ex art. 89 c.p.c., non risultando neanche indicato il contenuto offensivo dello scritto.
§ 4. Le spese processuali
4.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, con riguardo al giudizio di primo grado, ritiene la Corte di dover confermare la regolamentazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata (che ha compensato per la metà e condannato la convenuta al pagamento della restante metà), in ragione dell'accoglimento, sia pure in misura ridotta, della domanda avanzata dall'avv. Pacillo.
Quanto al giudizio di secondo grado, poiché l'accoglimento del motivo di appello sugli interessi è frutto di un mutamento della giurisprudenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
7 Stante l'integrale rigetto del gravame incidentale, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Avv. Pacillo Antonio, nonché sull'appello incidentale proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1119/2018 pubblicata il 14.05.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dispone la decorrenza degli interessi di mora sulle somme liquidate nella misura di cui all'art. 1284 comma
1 c.c. dal 03.02.2014 e nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4 c.c. dall'08.02.2017 (data della domanda giudiziale);
b) rigetta l'appello incidentale;
c) conferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata;
d) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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