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Articolo 11 della Legge 2 marzo 1963, n. 397
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Articolo 10
Legge 2 marzo 1963, n. 397
Articolo 11 della Legge 2 marzo 1963, n. 397
Versione
20 aprile 1963
Art. 11.
Il Consorzio e' autorizzato alla emissione di prestiti obbligazionari.
Entrata in vigore il 20 aprile 1963
Vedi fonte istituzionale