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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE PP SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 607/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229000217319 TARSU/TIA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110016379211 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 25.01.2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv, Difensore_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n.
29120229000217319, notificata il 17/01/2024, del complessivo importo di € 2.273,70 e avverso la cartella di pagamento n. 29120110016379211, non notificata.
In data 20.02.2024 il ricorrente si costituiva n giudizio ed eccepiva:
1) La nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, per mancata notifica delle sottese cartelle di pagamento.
2) L'illegittimità della procedura notificato, con la conseguente nullità dell'intimazione di pagamento, per mancata indicazione nella relata di notifica delle generalità del messo notificatore, della sua sottoscrizione e della data di notifica.
3) L'unitarietà dell'atto esattivo di intimazione di pagamento, denominato con un unico identificativo numerico, malgrado il credito fosse riferito a tre distinte cartelle di pagamento.
4) La nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, non essendo dato modo di conoscere le modalità di calcolo degli interessi di mora.
5) La nullità dell'atto per difetto di motivazione, non essendo rilevabile l'organo e le modalità presso cui potere impugnare l'atto medesimo.
6) L'omessa notifica della cartella di pagamento (non specificata).
7) Chiedeva la produzione della documentazione prevista dall'art. 26, 5° comma, DPR 602/73, ovvero la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, ovvero la documentazione prevista dalla circolare n. 1/DF del MEF del 04/07/2019, rilevando che l'inadempimento produrrebbe l'omesso raggiungimento della prova della contestata notificazione.
8) Deduceva l'inoperatività della sanatoria dei vizi di notificazione, per supposto “raggiungimento dello scopo”.
9) Chiedeva l'esame diretto degli elementi costitutivi della documentazione prodotta dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, non avendo quest'ultima la potestà di autenticazione degli atti formati dallo stesso.
10) Eccepiva l'inesistenza della pretesa creditoria.
11) Il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
12) La prescrizione della pretesa.
13) L'invalidità insanabile della notificazione della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, per essere stata effettuata da un soggetto privo di attribuzione dell'incarico da parte dell'organo competente.
14) La nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 25 del D.P.R. M°602/73.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento n.
29120110016379211 e la condanna alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In data 04.03.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, depositava controdeduzioni con le quali eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, non avendo la parte ricorrente provato il rispetto del termine perentorio di impugnazione e dichiarava la non accettazione del contraddittorio e la redazione della memoria depositata a solo scrupolo difensivo.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente;
deducendo che la sottesa cartella di pagamento n.
29120110016379211 era stata regolarmente notificata e non impugnata e che, conseguentemente,
l'intimazione di pagamento poteva essere impugnati solo per vizi propri.
Precisava che la parte ricorrente con ricorso avente RGR 1608/2016 aveva impugnato l'intimazione di pagamento n° 29120159003571211/000 e la sottesa cartella n° 29120110016379211000 e che, con sentenza N°729/01/2017 del 9.11.2016, depositata il 28.04.2017, divenuta definitiva, il ricorso era stato dichiarato inammissibile.
Contestava l'eccepita prescrizione ed insisteva nella legittimità degli atti impugnati e chiedeva in via principale, che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
in subordine, il suo rigetto e la condanna alle spese.
In data 02.01.2026 la parte ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nell'impugnabilità dell'intimazione di pagamento e rinunciava all'impugnazione della cartella di pagamento n.
2912011001637921100.
Assumeva che l'atto impugnato era stato recapitato mediante una busta in bianco sotto la porta del proprio domicilio con l'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale, mentre l'Agente della riscossione aveva prodotto una ricevuta di raccomandata a.r. di consegna dell'atto in data
01.02.2024 ed insisteva nella nullità della notifica dell'atto, non essendo stata fornita prova della regolare procedura notificatoria.
Contestava l'omessa sottoscrizione dell'agente postale e/o l'identificabilità del soggetto a cui riferire la paternità dell'atto ed eccepiva la nullità della notifica.
Eccepiva l'inammissibilità della difesa e rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione mediante avvocato del libero foro, per assenza delle ragioni di necessità di deroga rispetto al patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato.
Ancora eccepiva l'irregolare formazione del contraddittorio e l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione e la nullità della procura alla lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ritiene questo Giudice di doversi pronunciare sull'ammissibilità dell'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa da un avvocato del libero foro.
L'art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone quanto segue: «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
Sulla materia è intervenuta una norma di interpretazione autentica, l'art.
4-novies del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui «il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha approvato il regolamento di amministrazione, deliberato dal Comitato di gestione il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018 ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 300 del 1999; è stato stipulato il protocollo d'intesa del 22 giugno 2017 con l'Avvocatura dello Stato, attuativo dell'art. 1, comma 8, primo periodo, D.
L. n. 193 del 2016 e, con delibera N°1158 del 19.11.2019, N°30008, è stato approvato il regolamento- bando per la costituzione e la gestione dell'elenco degli avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 19/11/2019 n. 30008, hanno chiarito che, con l'introduzione della convenzione sopra richiamata, non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell'Avvocatura erariale e di Avvocati del libero foro, ma semplicemente l'applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, ovvero, le ipotesi in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre. Hanno specificato che: in caso di sussunzione della fattispecie entro la prima categoria, è normale l'avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l'avvalimento di Avvocato del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma;
in ogni altro caso, è normale invece l'avvalimento di avvocati del libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto dell'art. 1).
È stato, così, in modo del tutto condivisibile concluso che in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile avvalersi anche di Avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, in base al quale:
a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933
(cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;
b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici);
c) in tutti i casi è in facoltà dell'Agenzia di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso.
Nella Convezione stipulata tra l'Avvocatura Generale dello Stato e l'Agenzia delle entrate riscossione in data 22 giugno 2016 è previsto quanto segue: “L'Avvocatura assume il patrocinio dell'ente nei seguenti casi: azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al giudice di pace anche in fase di appello); azioni revocatorie di simulazione e di ogni altra azione ordinaria tutela dei crediti affidati in riscossione;
altre liti innanzi al tribunale civile e alla Corte di appello civile nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'avvocatura dello Stato;
liti innanzi alla Corte di Cassazione civile e tributaria. …
L'ente sta in giudizio direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco avvocati nelle controversie relative a liti innanzi al giudice di pace (compresa la fase di appello), liti innanzi alle sezioni lavoro di Tribunale e Corte di appello, liti innanzi alle commissioni tributarie”.
La successiva giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che l'Agenzia delle
Entrate–Riscossione si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario atteso che la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria (Cass. 01/04/2025, n. 8617, Cass. 31/10/2024,
n. 28199, Cass. 19/07/2023, n. 21370).
In adesione a quanto sancito dalla Suprema Corte, l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione è ammissibile.
Va ulteriormente osservato che le eccezioni di parte ricorrente relative ai vizi della procura speciale alle liti prodotta dalla parte resistente, nonché all'irregolare formazione del contraddittorio, della nullità della procura alla lite di parte resistente che sono stati formulati con la memoria depositata in data 02.01.2025, hanno natura e contenuto di nuovo argomento di impugnazione e che, come tale, non sono state ritualmente introdotte in giudizio.
Secondo le disposizioni dell'art.24 del D.Lgs. N°546/92, l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
La parte ricorrente, a seguito del deposito delle controdeduzioni della parte resistente, ha depositato motivi aggiunti di ricorso in data 02.01.2025, comprendenti le eccezioni sopra esposte.
Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
Quanto alle forme di rito, l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art.18 per quanto applicabile e nella specie opera il richiamo agli artt. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e
5, e 23, comma 3 del d.lgs n. 546/1992.
Nella specie la necessaria integrazione dei motivi di ricorso non è stata ritualmente introdotta in giudizio ed è pertanto inammissibile.
L'art.32, comma 1 del D.Lgs. N°546/92 dispone che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art.24, comma 1.
Nel caso di specie la parte ricorrente ha riportato nella memoria depositata la riproduzione di immagini relative ad una busta, che afferma avere contenuto l'intimazione di pagamento impugnata, di una relata di notifica, di un avviso di deposito nella casa comunale del 04.08.2023, di gran lunga antecedente alla data in cui la parte ricorrente afferma avere ricevuto l'atto impugnato (17/01/2024) ed una ricevuta di raccomandata a.r.. Detta riproduzione costituisce produzione documentale depositata oltre il termine di cui al citato art.32 ed è inammissibile.
L'intimazione di pagamento impugnata trae origine dal mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo e riportate nelle sottese cartelle di pagamento n. 29120110007002985000, notificata il 01/09/2011, n.
29120110016379211000, notificata il 16/12/2011 e n. 29120130009449659000, nоtificata il 05/09/2013.
La parte ricorrente non ha contestato la notifica delle cartelle n. 29120110007002985000 e n.
29120130009449659000, il cui credito è divenuto definitivo;
ha contestato la mancata notifica della cartella di pagamento n. 29120110016379211000.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto in giudizio copia della sentenza N°729/01/2017 del
9.11.2016, depositata il 28.04.2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, relativa al ricorso avente RGR 1608/2016, con il quale l'odierno ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n° 29120159003571211/000 e la sottesa cartella n° 29120110016379211000 e che con la citata sentenza il ricorso era stato dichiarato inammissibile. Ragione per cui la citata cartella
29120110016379211000 era già nota al ricorrente, per averla impugnata in precedenza.
Con la memoria depositata in data 02.01.2026 il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione della citata cartella di pagamento.
In ordine all'eccepita mancata notifica dell'intimazione di pagamento, va osservato che detta eccezione è priva di fondamento è va rigettata.
Come si rileva dalla copia della ricevuta di consegna in formato “EML” dell'avvenuta notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione, si rileva che detto ricorso è stato proposto in data 25.01.2024.
L'agente della riscossione ha prodotto in giudizio copia della ricevuta della raccomandata postale a.r. dalla quale si rileva che l'intimazione di pagamento è stata recapitata all'odierno mediante il servizio postale in data 01.02.2024; quindi, è stata recapitata in data successiva alla data di proposizione del ricorso ed il ricorrente non poteva contestare la mancanza o la nullità di una notifica che ancora doveva essere eseguita e che è stata regolarmente eseguita in data successiva a mezzo del servizio postale e non tramite messo notificatore.
In ordine all'eccepito difetto di motivazione, va osservato che l'intimazione di pagamento impugnata è stata redatta sul modello già approvato con decreto del Ministero delle finanze e per consolidata giurisprudenza, qualora il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa. (Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058, 28772 del 2021, Ord.
n.21065/2022).
Va, inoltre, osservato che nella pagina 4 dell'intimazione impugnata è riportato l'art.30 del D.P.R. N°
602/73, dettante disposizioni in materia del calcolo degli interessi di mora. Ragione per cui l'atto è sufficientemente motivato.
L'intimazione di pagamento impugnata non necessita dell'indicazione del responsabile del procedimento, essendo già stato indicato nelle sottese cartelle di pagamento già note al contribuente.
In ordine all'eccepita prescrizione dei crediti va osservato che la cartella di pagamento n.
29120130009449659000, nоtificata il 05/09/2013 contiene crediti per tasse auto per l'anno 2008 dell'importo di € 284,88, per i quali il termine prescrizionale è quello triennale e crediti per diritti camerali per l'anno 2010, per i quali il termine prescrizionale è quello quinquennale (Cass. 34890/2023).
Atteso che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 17.01.2024 e non è stata prodotta prova alcuna dell'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione, detti crediti sono prescritti.
La cartella di pagamento N°29120110016379211000, notificata il 16/12/2011 è stata oggetto di impugnazione e di conseguente decisione da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento con la sentenza N°729/01/2017 del 9.11.2016, depositata il 28.04.2017. Ragione per cui, in presenza di giudicato, il termine della prescrizione è quello decennale, che non è spirato.
La cartella di pagamento n. 29120110007002985000, notificata il 01/09/2011 è relativa a crediti per diritti camerali per l'anno 2008 e, per come già espresso, il relativo termine quinquennale della prescrizione è ampiamento spirato, non essendo stata fornita prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine.
Il ricorso va parzialmente accolto, annullando l'intimazione di pagamento limitatamente ai crediti di cui alle cartelle di pagamento 29120110007002985000 e 29120130009449659000, confermandone per il resto la legittimità.
Data la parziale soccombenza, sussistono fondate ragioni perché le spese di giudizio siano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente ai crediti di cui alle cartelle di pagamento 29120110007002985000 e 29120130009449659000. Ne conferma per il resto la legittimità e compensa tra le parti le spese di giudizio. Agrigento, 13.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (firmato digitalmente)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE PP SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 607/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229000217319 TARSU/TIA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110016379211 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 25.01.2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv, Difensore_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n.
29120229000217319, notificata il 17/01/2024, del complessivo importo di € 2.273,70 e avverso la cartella di pagamento n. 29120110016379211, non notificata.
In data 20.02.2024 il ricorrente si costituiva n giudizio ed eccepiva:
1) La nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, per mancata notifica delle sottese cartelle di pagamento.
2) L'illegittimità della procedura notificato, con la conseguente nullità dell'intimazione di pagamento, per mancata indicazione nella relata di notifica delle generalità del messo notificatore, della sua sottoscrizione e della data di notifica.
3) L'unitarietà dell'atto esattivo di intimazione di pagamento, denominato con un unico identificativo numerico, malgrado il credito fosse riferito a tre distinte cartelle di pagamento.
4) La nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, non essendo dato modo di conoscere le modalità di calcolo degli interessi di mora.
5) La nullità dell'atto per difetto di motivazione, non essendo rilevabile l'organo e le modalità presso cui potere impugnare l'atto medesimo.
6) L'omessa notifica della cartella di pagamento (non specificata).
7) Chiedeva la produzione della documentazione prevista dall'art. 26, 5° comma, DPR 602/73, ovvero la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, ovvero la documentazione prevista dalla circolare n. 1/DF del MEF del 04/07/2019, rilevando che l'inadempimento produrrebbe l'omesso raggiungimento della prova della contestata notificazione.
8) Deduceva l'inoperatività della sanatoria dei vizi di notificazione, per supposto “raggiungimento dello scopo”.
9) Chiedeva l'esame diretto degli elementi costitutivi della documentazione prodotta dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, non avendo quest'ultima la potestà di autenticazione degli atti formati dallo stesso.
10) Eccepiva l'inesistenza della pretesa creditoria.
11) Il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
12) La prescrizione della pretesa.
13) L'invalidità insanabile della notificazione della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, per essere stata effettuata da un soggetto privo di attribuzione dell'incarico da parte dell'organo competente.
14) La nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 25 del D.P.R. M°602/73.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento n.
29120110016379211 e la condanna alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In data 04.03.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, depositava controdeduzioni con le quali eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, non avendo la parte ricorrente provato il rispetto del termine perentorio di impugnazione e dichiarava la non accettazione del contraddittorio e la redazione della memoria depositata a solo scrupolo difensivo.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente;
deducendo che la sottesa cartella di pagamento n.
29120110016379211 era stata regolarmente notificata e non impugnata e che, conseguentemente,
l'intimazione di pagamento poteva essere impugnati solo per vizi propri.
Precisava che la parte ricorrente con ricorso avente RGR 1608/2016 aveva impugnato l'intimazione di pagamento n° 29120159003571211/000 e la sottesa cartella n° 29120110016379211000 e che, con sentenza N°729/01/2017 del 9.11.2016, depositata il 28.04.2017, divenuta definitiva, il ricorso era stato dichiarato inammissibile.
Contestava l'eccepita prescrizione ed insisteva nella legittimità degli atti impugnati e chiedeva in via principale, che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
in subordine, il suo rigetto e la condanna alle spese.
In data 02.01.2026 la parte ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nell'impugnabilità dell'intimazione di pagamento e rinunciava all'impugnazione della cartella di pagamento n.
2912011001637921100.
Assumeva che l'atto impugnato era stato recapitato mediante una busta in bianco sotto la porta del proprio domicilio con l'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale, mentre l'Agente della riscossione aveva prodotto una ricevuta di raccomandata a.r. di consegna dell'atto in data
01.02.2024 ed insisteva nella nullità della notifica dell'atto, non essendo stata fornita prova della regolare procedura notificatoria.
Contestava l'omessa sottoscrizione dell'agente postale e/o l'identificabilità del soggetto a cui riferire la paternità dell'atto ed eccepiva la nullità della notifica.
Eccepiva l'inammissibilità della difesa e rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione mediante avvocato del libero foro, per assenza delle ragioni di necessità di deroga rispetto al patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato.
Ancora eccepiva l'irregolare formazione del contraddittorio e l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione e la nullità della procura alla lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ritiene questo Giudice di doversi pronunciare sull'ammissibilità dell'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa da un avvocato del libero foro.
L'art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone quanto segue: «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
Sulla materia è intervenuta una norma di interpretazione autentica, l'art.
4-novies del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui «il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha approvato il regolamento di amministrazione, deliberato dal Comitato di gestione il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018 ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 300 del 1999; è stato stipulato il protocollo d'intesa del 22 giugno 2017 con l'Avvocatura dello Stato, attuativo dell'art. 1, comma 8, primo periodo, D.
L. n. 193 del 2016 e, con delibera N°1158 del 19.11.2019, N°30008, è stato approvato il regolamento- bando per la costituzione e la gestione dell'elenco degli avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 19/11/2019 n. 30008, hanno chiarito che, con l'introduzione della convenzione sopra richiamata, non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell'Avvocatura erariale e di Avvocati del libero foro, ma semplicemente l'applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, ovvero, le ipotesi in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre. Hanno specificato che: in caso di sussunzione della fattispecie entro la prima categoria, è normale l'avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l'avvalimento di Avvocato del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma;
in ogni altro caso, è normale invece l'avvalimento di avvocati del libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto dell'art. 1).
È stato, così, in modo del tutto condivisibile concluso che in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile avvalersi anche di Avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, in base al quale:
a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933
(cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;
b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici);
c) in tutti i casi è in facoltà dell'Agenzia di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso.
Nella Convezione stipulata tra l'Avvocatura Generale dello Stato e l'Agenzia delle entrate riscossione in data 22 giugno 2016 è previsto quanto segue: “L'Avvocatura assume il patrocinio dell'ente nei seguenti casi: azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al giudice di pace anche in fase di appello); azioni revocatorie di simulazione e di ogni altra azione ordinaria tutela dei crediti affidati in riscossione;
altre liti innanzi al tribunale civile e alla Corte di appello civile nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'avvocatura dello Stato;
liti innanzi alla Corte di Cassazione civile e tributaria. …
L'ente sta in giudizio direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco avvocati nelle controversie relative a liti innanzi al giudice di pace (compresa la fase di appello), liti innanzi alle sezioni lavoro di Tribunale e Corte di appello, liti innanzi alle commissioni tributarie”.
La successiva giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che l'Agenzia delle
Entrate–Riscossione si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario atteso che la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria (Cass. 01/04/2025, n. 8617, Cass. 31/10/2024,
n. 28199, Cass. 19/07/2023, n. 21370).
In adesione a quanto sancito dalla Suprema Corte, l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione è ammissibile.
Va ulteriormente osservato che le eccezioni di parte ricorrente relative ai vizi della procura speciale alle liti prodotta dalla parte resistente, nonché all'irregolare formazione del contraddittorio, della nullità della procura alla lite di parte resistente che sono stati formulati con la memoria depositata in data 02.01.2025, hanno natura e contenuto di nuovo argomento di impugnazione e che, come tale, non sono state ritualmente introdotte in giudizio.
Secondo le disposizioni dell'art.24 del D.Lgs. N°546/92, l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
La parte ricorrente, a seguito del deposito delle controdeduzioni della parte resistente, ha depositato motivi aggiunti di ricorso in data 02.01.2025, comprendenti le eccezioni sopra esposte.
Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
Quanto alle forme di rito, l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art.18 per quanto applicabile e nella specie opera il richiamo agli artt. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e
5, e 23, comma 3 del d.lgs n. 546/1992.
Nella specie la necessaria integrazione dei motivi di ricorso non è stata ritualmente introdotta in giudizio ed è pertanto inammissibile.
L'art.32, comma 1 del D.Lgs. N°546/92 dispone che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art.24, comma 1.
Nel caso di specie la parte ricorrente ha riportato nella memoria depositata la riproduzione di immagini relative ad una busta, che afferma avere contenuto l'intimazione di pagamento impugnata, di una relata di notifica, di un avviso di deposito nella casa comunale del 04.08.2023, di gran lunga antecedente alla data in cui la parte ricorrente afferma avere ricevuto l'atto impugnato (17/01/2024) ed una ricevuta di raccomandata a.r.. Detta riproduzione costituisce produzione documentale depositata oltre il termine di cui al citato art.32 ed è inammissibile.
L'intimazione di pagamento impugnata trae origine dal mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo e riportate nelle sottese cartelle di pagamento n. 29120110007002985000, notificata il 01/09/2011, n.
29120110016379211000, notificata il 16/12/2011 e n. 29120130009449659000, nоtificata il 05/09/2013.
La parte ricorrente non ha contestato la notifica delle cartelle n. 29120110007002985000 e n.
29120130009449659000, il cui credito è divenuto definitivo;
ha contestato la mancata notifica della cartella di pagamento n. 29120110016379211000.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto in giudizio copia della sentenza N°729/01/2017 del
9.11.2016, depositata il 28.04.2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, relativa al ricorso avente RGR 1608/2016, con il quale l'odierno ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n° 29120159003571211/000 e la sottesa cartella n° 29120110016379211000 e che con la citata sentenza il ricorso era stato dichiarato inammissibile. Ragione per cui la citata cartella
29120110016379211000 era già nota al ricorrente, per averla impugnata in precedenza.
Con la memoria depositata in data 02.01.2026 il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione della citata cartella di pagamento.
In ordine all'eccepita mancata notifica dell'intimazione di pagamento, va osservato che detta eccezione è priva di fondamento è va rigettata.
Come si rileva dalla copia della ricevuta di consegna in formato “EML” dell'avvenuta notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione, si rileva che detto ricorso è stato proposto in data 25.01.2024.
L'agente della riscossione ha prodotto in giudizio copia della ricevuta della raccomandata postale a.r. dalla quale si rileva che l'intimazione di pagamento è stata recapitata all'odierno mediante il servizio postale in data 01.02.2024; quindi, è stata recapitata in data successiva alla data di proposizione del ricorso ed il ricorrente non poteva contestare la mancanza o la nullità di una notifica che ancora doveva essere eseguita e che è stata regolarmente eseguita in data successiva a mezzo del servizio postale e non tramite messo notificatore.
In ordine all'eccepito difetto di motivazione, va osservato che l'intimazione di pagamento impugnata è stata redatta sul modello già approvato con decreto del Ministero delle finanze e per consolidata giurisprudenza, qualora il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa. (Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058, 28772 del 2021, Ord.
n.21065/2022).
Va, inoltre, osservato che nella pagina 4 dell'intimazione impugnata è riportato l'art.30 del D.P.R. N°
602/73, dettante disposizioni in materia del calcolo degli interessi di mora. Ragione per cui l'atto è sufficientemente motivato.
L'intimazione di pagamento impugnata non necessita dell'indicazione del responsabile del procedimento, essendo già stato indicato nelle sottese cartelle di pagamento già note al contribuente.
In ordine all'eccepita prescrizione dei crediti va osservato che la cartella di pagamento n.
29120130009449659000, nоtificata il 05/09/2013 contiene crediti per tasse auto per l'anno 2008 dell'importo di € 284,88, per i quali il termine prescrizionale è quello triennale e crediti per diritti camerali per l'anno 2010, per i quali il termine prescrizionale è quello quinquennale (Cass. 34890/2023).
Atteso che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 17.01.2024 e non è stata prodotta prova alcuna dell'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione, detti crediti sono prescritti.
La cartella di pagamento N°29120110016379211000, notificata il 16/12/2011 è stata oggetto di impugnazione e di conseguente decisione da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento con la sentenza N°729/01/2017 del 9.11.2016, depositata il 28.04.2017. Ragione per cui, in presenza di giudicato, il termine della prescrizione è quello decennale, che non è spirato.
La cartella di pagamento n. 29120110007002985000, notificata il 01/09/2011 è relativa a crediti per diritti camerali per l'anno 2008 e, per come già espresso, il relativo termine quinquennale della prescrizione è ampiamento spirato, non essendo stata fornita prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine.
Il ricorso va parzialmente accolto, annullando l'intimazione di pagamento limitatamente ai crediti di cui alle cartelle di pagamento 29120110007002985000 e 29120130009449659000, confermandone per il resto la legittimità.
Data la parziale soccombenza, sussistono fondate ragioni perché le spese di giudizio siano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente ai crediti di cui alle cartelle di pagamento 29120110007002985000 e 29120130009449659000. Ne conferma per il resto la legittimità e compensa tra le parti le spese di giudizio. Agrigento, 13.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (firmato digitalmente)