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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2065/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
Dott.ssa Maria Paduano Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...], VIA CASTELLETTI N. 14/B
con l'Avv. NICOLO' COLOMBO
contro
2) Parte_3
nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. C.F. CP_1 C.F._2
residente in [...], VIA G. DA VERRAZZANO N. 3
1
VISTE le conclusioni del Pubblico Ministero (visto agli atti);
RILEVATO che, nelle more del giudizio, prima dell'udienza di comparizione delle parti, queste ultime hanno raggiunto, anche attraverso un percorso di mediazione familiare, il seguente accordo per la definizione della controversia, nell'interesse del figlio minore, nato a [...]_1
il 22.9.2021 da relazione more uxorio:
1) disporre l'affidamento condiviso del minore , con collocazione dello stesso presso Persona_1
l'abitazione della madre in Merone (CO) alla via Giovanni Da Verrazzano n. 3;
2) disporre che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse – istruzione, educazione e salute - tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
Per_ 3) in considerazione del fatto che il figlio è ancora molto piccolo, i genitori, grazie anche al percorso di mediazione familiare esperito, quanto alle modalità di visita e di incontro padre - figlio, si sono determinati come segue:
a) i genitori si accorderanno in base ai turni di lavoro di entrambi i genitori, e più specificamente: nel corso
Per_ della settimana, quando il sig. non avrà il turno lavorativo pomeridiano, trascorrerà con il Parte_1 padre il martedì ed il venerdì pomeriggio, allorquando il sig. lo preleverà dall'asilo, cenerà presso Parte_1 il padre e resterà presso di lui sino alle ore 21.00, quando il sig. lo accompagnerà presso la casa Parte_1 Per_ Per_ materna;
il lunedì, il mercoledì e il venerdì resterà presso la madre. Durante i weekend, trascorrerà il sabato con il padre e la domenica con la madre.
Per_ Quando sarà più autonomo e comunque non oltre il compimento del quinto anno di età, salvo diverso accordo tra le Parti, inizieranno i pernottamenti presso la casa paterna durante il weekend, inizialmente solo il venerdì o il sabato, con possibilità di inserire gradualmente weekend alternati (da venerdì sera a domenica sera) nonché ulteriori pernotti infrasettimanali.
Le modalità di visita e di incontro di cui sopra potranno essere sempre derogate dall'accordo dei genitori, Per_ rispettando le esigenze lavorative di entrambi e gli impegni scolastici, ludici e di svago di .
Per_ Le parti concordano che continui a frequentare la scuola materna “ ”, con sede in Merone, Persona_2
Via G. Parini n. 6, luogo di residenza del minore e, nelle ore e nei giorni in cui la scuola materna sarà Per_ chiusa, per le ore strettamente necessarie e nei giorni non di competenza del padre, verrà accudito dalla baby sitter di fiducia Signora o, in alternativa, dai nonni se disponibili. Le parti concordano che il Pt_4 costo della baby-sitter sia a carico della madre.
b) Per le festività natalizie e pasquali e per le altre festività previste dal calendario corrente, i genitori si Per_ accorderanno di anno in anno. In ogni caso, per le feste natalizie, al momento le parti stabiliscono che
2 trascorrerà il giorno della vigilia con la madre e il giorno di Natale con il padre;
quanto alle festività pasquali, Per_
trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre, salvo sempre diverso Per_ accordo tra le Parti. I genitori si impegneranno ad accordarsi per i giorni e gli orari di visita del figlio , anche in considerazione dei programmi di festa previsti dalle rispettive famiglie di origine.
c) Per quanto riguarda le ferie estive, i genitori concorderanno tra loro i giorni di vacanza da trascorrere con Per_ il figlio , comunicandoseli con congruo anticipo, tenuto conto delle esigenze del figlio e compatibilmente ai rispettivi impegni lavorativi.
4) Le parti concordano che nel caso in cui i genitori abbiano dei nuovi partner di vita, gli stessi vengano Per_ introdotti e presentati al minore con gradualità e, in ogni caso, dopo aver previamente informato l'altro genitore della presenza di una nuova figura di riferimento sentimentale;
Per_ 5) le parti concordano sulla necessità che venga regolarmente sottoposto a tutti i vaccini richiesti per Per_ legge e quelli che verranno consigliati dalla pediatra di zona Dott.ssa che segue fin da piccolo Per_3
e che è medico di fiducia di entrambi i genitori.
Per_ 6) le parti concordano che , a tempo debito, segua le lezioni di catechismo presso la Parrocchia di residenza in Merone (CO);
Per_ 7) i genitori di si impegnano a rispettare le scelte educative dell'altro genitore e si impegnano a mantenere una comunicazione diretta e costante tra loro, al fine della migliore crescita del figlio, consentendo Per_ a la frequentazione delle rispettive famiglie di origine dei genitori;
8) i genitori si impegnano a concordare le migliori scelte per il figlio circa le occasioni festive più significative, Per_ quali i compleanni e le occasioni più conviviali anche scolastiche, in modo che le possa trascorrere con serenità e secondo i propri desideri;
9) a seguito del percorso di mediazione familiare, dopo la valutazione delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, gli stessi hanno concordato che il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Per_
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo di euro 250,00 Parte_3
(duecentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate della sig.ra (già note al sig. , con adeguamento automatico agli indici ISTAT a decorrere Pt_3 Parte_1 dall'anno successivo a quello del deposito delle presenti conclusioni;
10) le spese straordinarie per il figlio, saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Como, qui integralmente riportato e che le parti dichiarano di voler adottare:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche: c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Ticket sanitari;
e)
3 occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituiti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riportare i figli da scuola;
i) mensa scolastica;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre - scuola e post - scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche e/o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingua;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggio studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasposto dei figli.
g. Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta;
4 11) stante l'intervenuto accordo e l'impegno al reciproco rispetto tra genitori di , gli Persona_1 stessi chiedono al Giudice di valutare la revoca dell'incarico conferito al Servizio Tutela Minori del Comune Con di Merone in collaborazione con il del Comune di Erba, di monitoraggio del nucleo famigliare e di quanto previsto nel decreto di fissazione udienza del 24.07.2024.
12) Spese legali integralmente compensate.
RILEVATO che, dalla relazione depositata dai competenti Servizi Sociali in data 22.2.2025, risulta quanto Per_ segue: è apparso un bambino sorridente, attivo e sereno in linea con le tappe evolutive di sviluppo;
mostra un legame significativo con entrambe le figure genitoriali e si muove all'interno della propria abitazione con agio e spontaneità, ricercando la vicinanza sia della madre che del padre. L'organizzazione delle visite segue l'organizzazione dei turni di lavoro paterno e si intreccia con l'impegno del signor rispetto anche all'altro figlio ( , di anni sei, nato dalla relazione con la precedente Parte_1 Per_4 compagna, con la quale i rapporti sono descritti come estremamente sereni e amichevoli e improntati alla collaborazione e alla flessibilità)… Sia la signora che il sig. ritengono che il percorso di Pt_3 Parte_1 mediazione e di sostegno alla genitorialità avviato in autonomia dai genitori del minore - svolto lo scorso autunno con la dott.ssa presso il consultorio famigliare Don Caccia di Erba ha permesso loro di CP_3 individuare una modalità comunicativa più efficace nonché di ritrovare un rapporto più equilibrato e complice rispetto alle decisioni nell'interesse del figlio da assumere congiuntamente. …Si ritiene che nell'attualità il sistema famigliare non presenti elementi di criticità tali da motivare un progetto a sostegno del minore o di monitoraggio del nucleo e che l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre sia rispondente ai suoi bisogni di crescita;
all'interno della coppia genitoriale appare evidente la capacità di rendere l'altro genitore accessibile al figlio, elemento positivo e favorevole per una sua crescita armonica. (cfr. relazione in atti);
RITENUTO che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole possa dunque essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
RITENUTO che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, siano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di entrambi i genitori, per come rappresentata e documentata in atti e dagli stessi valutata;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
5
CONSIDERATO che
le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO, in considerazione dell'esito processuale e dell'accordo raggiunto sul punto, che le spese di lite debbano essere compensate;
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni soprariportate, che si intendono qui integralmente trascritte;
2. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 11.3.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao
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