Ordinanza collegiale 4 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/06/2025, n. 5269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5269 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 05269/2025REG.PROV.COLL.
N. 06200/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6200 del 2024, proposto da NI EO, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AG ED e RI SA, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7357/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Dalila Satullo e uditi per le parti l’avvocato Carmine Medici e l’avvocato dello Stato Cecilia De Nicola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. NI EO ha partecipato al concorso pubblico per l’assunzione di 175 dirigenti di seconda fascia nel ruolo dell’Agenzia delle Entrate; essa è risultata vincitrice e ha preso servizio nel settembre 2021, ma il rapporto di lavoro dirigenziale è stato consensualmente risolto a decorrere dal 19 marzo 2022.
A seguito di un contenzioso vertente sulla legittimità dell’attribuzione dei punteggi per titoli, con provvedimento del 7 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha nominato una nuova commissione esaminatrice con il compito di provvedere ad una nuova valutazione dei titoli dei candidati in conformità a quanto previsto dalle sentenze del Tar Lazio n. 14858/2022 e 14859/2022 e del Consiglio di Stato n. 6237/2023 e 6238/2023.
All’esito della rivalutazione dei titoli, in data 11 gennaio 2024 è stata approvata la nuova graduatoria, nella quale NI EO è stata collocata al posto n. 162, con un punteggio pari a 80,81; tuttavia essa non è risultata vincitrice a causa della riserva dei posti prevista dall’art. 1, comma 2, del bando di concorso. In ogni caso, l’interessata non avrebbe potuto essere assunta in base a quanto previsto dal punto 3 del decreto di approvazione della graduatoria, secondo cui i candidati che tra la prima e la seconda graduatoria “hanno rinunciato in forma espressa o per fatti concludenti all’assunzione o non hanno superato il periodo di prova o per i quali il rapporto di lavoro è stato risolto, anche in via consensuale, non maturano il diritto all’assunzione”.
NI EO ha quindi proposto ricorso al Tar Lazio, chiedendo l’annullamento sia del citato punto 3 del decreto di approvazione della graduatoria del 2024 sia della graduatoria di merito per erronea valutazione del punteggio ad essa spettante.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all’impugnazione del punto 3 del decreto di approvazione della graduatoria, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad un controinteressato effettivo, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’imminente scorrimento della graduatoria, l’irricevibilità del ricorso per tardività con riguardo alla contestazione del punteggio attribuito e, comunque, l’infondatezza nel merito delle censure.
Il Tribunale, con riguardo all’impugnazione del punto 3 del decreto di approvazione della graduatoria, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ritenendo che la causa petendi fatta valere dall’interessata attenesse al diritto soggettivo all’assunzione; con riguardo alla contestazione del punteggio attribuito, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo che le censure attenessero alla valutazione dei titoli già svolta in occasione della graduatoria del 2021.
NI EO ha quindi impugnato la sentenza del Tribunale contestando preliminarmente (motivi 1 e 3) l’erroneità della dichiarazione di difetto di giurisdizione e di irricevibilità del ricorso per tardività e, in subordine (motivi 2 e 4), riproponendo i motivi non esaminati dal giudice di primo grado in conseguenza delle erronee dichiarazioni di difetto di giurisdizione e di irricevibilità.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, difendendo la correttezza della decisione di primo grado, riproponendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata notifica ad almeno un controinteressato e, in ogni caso, deducendo l’infondatezza dei motivi di ricorso non esaminati dal Tribunale e riproposti in appello.
All’udienza del 27 marzo 2025, a seguito del deposito di memorie, la causa è stata discussa ed è stata trattenuta in decisione.
2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica ad almeno un controinteressato, non esaminata dal giudice di primo grado e riproposta dall’Agenzia delle Entrate nel giudizio di appello.
L’eccezione è infondata.
Va al riguardo rilevato che, per costante giurisprudenza, “ In sede di impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, riveste la posizione di controinteressato, ai fini della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il concorrente meglio collocato in graduatoria il quale è destinato a ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso. Infatti, la qualifica di controinteressato, a cui il ricorso deve essere notificato, deve essere riconosciuta non a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato, bensì soltanto a chi riceva un vantaggio diretto e immediato dal provvedimento, mentre non può essere così qualificato il soggetto la cui posizione sia incisa solo in modo indiretto e riflesso, e tantomeno chi non può subire alcuna sorta di pregiudizio ” (v. tra le altre Cons. Stato, sez. VII, n. 3006/2024).
In applicazione di tale principio, è stata ritenuta l’inammissibilità del ricorso introduttivo quando la parte ricorrente aspira ad un punteggio comunque inferiore a quello ottenuto dal soggetto a cui è stato notificato il ricorso, la cui posizione non potrebbe essere quindi in alcun modo intaccata dall’accoglimento della domanda (è il caso esaminato dalla sentenza sopra citata, nonché dalla sentenza Cons. Stato, sez. II, n. 2574/2023 entrambe richiamate dall’amministrazione; anche la sentenza Cons. Stato n. 8595/2021 ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso, non perché il ricorso non era stato notificato all’ultimo della graduatoria dei vincitori ma in quanto non risultava che, a seguito dell’accoglimento della domanda, il ricorrente avrebbe superato la posizione in cui era collocato il destinatario della notifica del ricorso introduttivo).
Ciò premesso, nel caso in esame NI EO, con il ricorso introduttivo, ha contestato per diverse ragioni l’erroneità del punteggio attribuitole, che avrebbe dovuto essere pari a 100,26 anziché a 80,81 con conseguente sua collocazione alla posizione n. 15 anziché alla posizione n. 162 della graduatoria finale.
Pertanto, devono qualificarsi controinteressati ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., tutti i soggetti collocati in graduatoria tra la posizione n. 15 e la posizione n. 161, i quali, in caso di accoglimento, si troverebbero in una situazione deteriore rispetto a quella attuale, in quanto verrebbero collocati in una posizione più bassa in graduatoria o addirittura esclusi dai vincitori.
Da ciò consegue che la notifica effettuata dalla ricorrente ai soggetti collocati alla posizione n. 138 ed alla posizione n. 149 della graduatoria impugnata rende ammissibile il ricorso introduttivo di primo grado.
3. Il collegio, con ordinanza 4 aprile 2025, n. 2906, emessa ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti la questione, rilevata d’ufficio, relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, essendo stato il ricorso introduttivo notificato solo ad alcuni dei controinteressati.
Le parti hanno depositato memorie: l’amministrazione si è sostanzialmente limitata a riproporre l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, già esaminata al punto precedente della presente sentenza; parte appellante ha contestato la predetta eccezione di inammissibilità, rimettendosi al collegio per la valutazione della violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
A seguito del deposito delle predette memorie, il collegio ritiene che la sentenza impugnata vada annullata perché pronunciata senza che il contraddittorio fosse integro.
Infatti, il ricorso introduttivo è stato notificato solamente a due controinteressati (AG ED e RI SA) ma non anche a tutti gli altri soggetti inseriti in graduatoria che subirebbero un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso introduttivo.
La mancata integrazione del contraddittorio in primo grado costituisce violazione degli artt. 27, comma 1, e 49, comma 1, c.p.a., e comporta la remissione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
Secondo il collegio una diversa soluzione non può poi essere raggiunta valorizzando l’applicazione dell’art. 49, comma 2, c.p.a., che consente al giudice di primo grado di omettere l’integrazione del contraddittorio nel caso in cui ritenga il ricorso manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato.
In primo luogo, la sentenza impugnata non fa alcun riferimento alla citata disposizione normativa né impiega avverbi quali manifestamente e palesemente, circostanze che inducono a ritenere che la mancata integrazione del contraddittorio non abbia costituito esercizio della facoltà di cui all’art. 49, comma 2, c.p.a. L’esercizio di tale facoltà non può inoltre desumersi dalla sola adozione della sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., atteso che anche tale ultima disposizione prescrive, per la adozione della sentenza in forma semplificata, la previa verifica dell’integrità del contraddittorio.
In secondo luogo, è difficile ritenere che l’inammissibilità e irricevibilità del ricorso di primo grado fossero manifeste atteso che: la questione di giurisdizione non può ritenersi pacifica anche alla luce dell’orientamento espresso da questo Consiglio in una controversia analoga a quella in esame (v. Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2024, n. 9926); l’asserita irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività non risulta palese avuto comunque riguardo al carattere innovativo della graduatoria impugnata, in cui l’interessata è stata collocata in una posizione deteriore e meno satisfattiva di quella ricoperta nella prima graduatoria.
4. Per le ragioni esposte, conclusivamente, l’appello deve essere accolto e la sentenza impugnata va annullata con conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
5. L’esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annulla la sentenza impugnata per mancanza di contraddittorio e, per l’effetto, rinvia la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 27 marzo 2025 e 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO