Accoglimento
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/06/2025, n. 5100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5100 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05100/2025REG.PROV.COLL.
N. 00363/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2023, proposto da IL Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bovegno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima) n. 01127/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società IL Costruzioni s.r.l. è stata incaricata di realizzare il nuovo immobile residenziale nell’area sita nel Comune di Bovegno, di proprietà del sig. ON AB, fratello del dott. Giuseppe AB, socio ed amministratore unico della società.
La medesima società ha provveduto poi al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione in favore del Comune per un importo pari ad € 15.363,64.
Tuttavia, non essendo mai iniziati i lavori, il titolo abilitativo è nel frattempo decaduto.
2. – Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società ha quindi agito contro il Comune chiedendo la restituzione dei suddetti importi, ma tale domanda monitoria è stata dichiarata inammissibile dal medesimo T.a.r. (decreto n. 95 del 4 maggio 2019) sia per la mancanza di prova della cessione del credito da parte del Sig. AB ON (proprietario dell’area oggetto di intervento) a favore della IL Costruzioni s.r.l. (amministrata dal fratello del proprietario) e sia per l’incertezza sul quantum stante la richiesta di compensazione avanzata dalla società con somme versate dalla stessa società per altra pratica edilizia.
3. – Pertanto, in conseguenza di tale statuizione giudiziale, con successiva raccomandata del 7 maggio 2019 la società ha chiesto al sig. ON AB di cedere il credito relativo agli oneri edilizi pagati da IL Costruzioni s.r.l. per conto dello stesso ON AB, senza tuttavia avere alcun riscontro.
4. – Con il ricorso di primo grado, la società IL Costruzioni s.r.l. ha agito contro il Comune di Bovegno chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo di contributo di costruzione (€ 15.363,64) stante l’intervenuta decadenza del titolo abilitativo per mancata esecuzione delle relative opere nei termini previsti.
5. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della società.
5.1. – In particolare, il primo giudice “ Premesso che non vi sono dubbi in merito all’obbligo del Comune di restituire al privato le somme versate a titolo di oneri edilizi quando l’intervento non sia stato realizzato e il titolo abilitativo sia scaduto, la questione pregiudiziale da affrontare nel presente giudizio attiene alla sussistenza o meno della legittimazione attiva della soc. IL a richiedere al Comune l’indennizzo a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 CC ” (punto 15 della sentenza).
5.2. – Ciò posto, il T.a.r. ha escluso la legittimazione della IL Costruzioni s.r.l. a richiedere al Comune l’indennizzo ex art. 2041 c.c. per il recupero delle somme versate a titolo di oneri edilizi per conto del sig. ON AB.
In particolare, ha ritenuto che tale legittimazione non sussista “ perché si basa sulla ipotesi, non sussistente nel caso di specie, che la ricorrente abbia agito come mero terzo pagatore ex art. 1180, in assenza di un rapporto negoziale intercorso con il sig. ON AB.
Senonché da quanto affermato in ricorso e da quanto risulta dai documenti versati in giudizio, si evince come, in realtà, tra IL e il sig. ON AB vi fosse – quantomeno - un rapporto di “delegatio solvendi” “titolata” in ragione dell’indicazione del rapporto di valuta (gli oneri edilizi).
In presenza della “delegatio solvendi” il pagamento da parte del “delegato” comporta l’estinzione dell’obbligazione (come avviene anche per il pagamento del terzo ex art. 1180 CC), ma non incide sull’imputazione del pagamento che rimane riferito al solo delegante (il sig. ON AB) nei confronti del delegatario (il Comune), con la conseguenza che la richiesta di restituzione degli oneri potrà essere avanzata unicamente dal delegante sig. ON e non dal delegato IL.
Ovviamente il delegato IL non rimarrà sfornito di tutela ma potrà far valere le proprie pretese derivanti dal rapporto di provvista nei confronti del solo sig. ON AB mediante un’azione restitutoria connessa alla natura del rapporto di provvista (presumibilmente un mandato).
IL, invece, non è legittimata ad agire ai sensi dell’art. 2041 nei confronti del Comune per due ragioni:
- in primo luogo essa, in quanto “delegato” non può agire nei confronti del Comune “delegatario”;
- in ogni caso, siccome essa è titolare di un’azione specifica nei confronti del “delegante” AB ON, non può agire ai sensi dell’art. 2041 CC giacché tale azione ha carattere sussidiario, nel senso che “non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito ” (punto 15.2 della sentenza).
6. – Con atto di appello, la società ha impugnato la sentenza.
6.1. – Con il primo motivo di appello (pag. 7-14), ha contestato la sentenza nella parte in cui ha qualificato la fattispecie in esame in termini di delegazione di pagamento e non già di pagamento del terzo ex art. 1180 c.c., non sussistendo alcuna delega di pagamento da parte del sig. ON AB nei confronti della società, la quale avrebbe agito spontaneamente.
6.2. – Con il secondo motivo di appello (pag. 14-15), ha contestato, in subordine, l’impossibilità di agire ex art. 2041 c.c. per difetto del carattere di sussidiarietà, richiamando sul punto l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12885 del 2021).
7. – Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, l’amministrazione non si è costituita.
8. – All’udienza pubblica del 16 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. – L’appello è fondato.
10. – Innanzitutto, la domanda proposta dalla parte ricorrente deve essere correttamente qualificata come una azione restitutoria ai sensi dell’art. 2033 c.c., alla luce dei suoi elementi essenziali desumibili dal complesso dell’atto introduttivo del giudizio (art. 32, comma 2, c.p.a.).
11. – Ciò posto, deve ritenersi pacifico in punto di fatto che i pagamenti in questione sono stati effettuati esclusivamente dalla società e non dal sig. ON AB.
In secondo luogo, deve ritenersi altrettanto pacifico che non sussiste in atti alcuna delegazione di pagamento.
12. – Da ciò ne consegue che la fattispecie in esame deve essere qualificata come adempimento del terzo ai sensi dell’art. 1180 c.c., avendo la società effettuato il pagamento in maniera spontanea, in mancanza di prova contraria.
Ne deriva, quindi, la possibilità per il terzo adempiente di agire per la restituzione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Sul punto, infatti, deve essere ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “ Nell’ipotesi di estinzione dell’obbligazione pecuniaria per effetto dell’adempimento spontaneo di un terzo, secondo la previsione dell’art. 1180 c.c., il pagamento resta riferibile a quest’ultimo, al quale soltanto, pertanto, spetta l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione ” (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31572).
13. – La sentenza impugnata ritiene invece sussistente un rapporto negoziale tra il proprietario dell’area e l’impresa costruttrice e ciò, secondo il primo giudice, sarebbe sufficiente ad escludere l’intervento della società in termini di terzo adempiente.
Tale assunto è infondato.
Invero, la generica sussistenza del rapporto negoziale (che ben può essere un contratto di appalto per la costruzione dell’opera) nulla prova in ordine alla sussistenza di una specifica delega di pagamento, solo ipotizzata ma non dimostrata.
Inoltre, la questione della legittimazione della società a richiedere la restituzione degli importi versati attiene alla titolarità del diritto di credito e non alla legittimazione ad agire in giudizio, per cui si tratta di una questione di merito e non di rito, con la conseguenza che l’onere della prova in ordine al difetto di titolarità del credito (dovuto alla presenza di una delegazione di pagamento) spettava al Comune in qualità di debitore.
14. – Pertanto, deve essere accolto il primo motivo di appello, con assorbimento del secondo motivo, posto espressamente in via subordinata.
15. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e, per l’effetto, deve disporsi la condanna del Comune di Bovegno alla restituzione della somma pari ad € 15.363,64, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo.
16. – Le spese di lite per il doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado con conseguente condanna del Comune di Bovegno alla restituzione della somma pari ad € 15.363,64, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo.
Condanna il Comune di Bovegno al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO