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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/12/2024, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 8612/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott..Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.07.2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...] con gli Avv.ti Pier Angelo Mainini e Manuela Oldani presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente a [...] con l'Avv. Luca Piero Castiglioni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO (MI) il 26.12.2000 iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di NO (anno 2000, atto n. 28, Reg. di stato civile, Parte
2 - Serie A)
In comunione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e sottostando agli obblighi di legge;
2) I ricorrenti danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento senza pretendere contributi dall'altro;
3) Le somme presenti sul conto corrente n. 07561/0000/07886194 cointestato tra i coniugi presso la
Banca Intesa SanPaolo – filiale di NO (MI) sono di esclusiva riconducibilità/spettanza della signora e, pertanto, verranno interamente trasferite sul conto corrente intestato Pt_1
esclusivamente alla signora Il signor dichiara di nulla avere a pretendere in Pt_1 CP_1
relazione alle somme ivi depositate e, in ogni caso, di rinunciarvi impegnandosi ed obbligandosi sin d'ora a rendersi disponibile e ad effettuare tutto quanto necessario e/o eventualmente richiesto dall'Istituto di credito per favorire il trasferimento delle suddette somme a favore della signora e a chiudere successivamente il conto;
Pt_1
4) Le somme investite presso l'Istituto di Credito IntesaSanpaolo di NO – deposito amministrato n. 3100/4092305, cointestato tra i coniugi, sono di esclusiva riconducibilità/spettanza della signora e, pertanto, verranno svincolate dai coniugi ed Pt_1
interamente trasferite su conto corrente intestato esclusivamente alla signora Tenuto conto Pt_1
della perdita che comporterebbe lo svincolo attuale e immediato di tutti gli importi, gli svincoli verranno effettuati sulla base delle tempistiche che verranno dettate dalla signora che avrà Pt_1
cura di riferire al signor con un preavviso di almeno 20 giorni. Il signor CP_1 CP_1
dichiara di nulla avere a pretendere in relazione ai predetti investimenti e, in ogni caso, di rinunciarvi impegnandosi ed obbligandosi espressamente a rendersi disponibile e ad effettuare tutto quanto necessario e / o eventualmente richiesto dall'Istituto di Credito per perfezionare lo svincolo ed il trasferimento su conto corrente intestato esclusivamente alla signora Pt_1
5) I ricorrenti hanno concordato di regolamentare e quindi di definire tutti i loro rapporti economici e patrimoniali con il trasferimento da parte del signor alla signora delle quote CP_1 Pt_1
di sua proprietà dei seguenti immobili: a) Casa coniugale - Proprietà per ½ in NO (MI), Via Gen. Dalla Chiesa n.
5 - Piano 1 -S1 –
Foglio 10 – Part. 414 – Sub. 13 – Cat. A/3 – Cl. 03 – R.C. € 433,82;
b) Proprietà per½ in NO (MI), Via Gen. Dalla Chiesa n.
7 - Piano S1 – Foglio 10 – Part. 414 –
Sub. 21 – Cat. C/6 – Cl. 05 – R.C. € 56,40;
c) Proprietà per ½ in NO (MI), Via Gen. Dalla Chiesa n.
7 - Piano S1 – Foglio 10 – Part. 414
– Sub. 23 – Cat. C/6 – Cl. 05 – R.C. € 52,06;
d) Proprietà per ½ in AT (BG), Via Amora n. 79 Piano S1 – T Foglio 5 – Part. 2957 – Sub. 2 –
Cat. A/3 – Cl. U – R.C. 162,68;
e) Proprietà per ½ in AT (BG), Via Amora n. 79 Piano S1 - Foglio 5 – Part. 2957 – Sub. 8 –
Cat. C/6 – Cl. U – R.C. 59,91; contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile di cessione delle quote sopra indicate, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione avanti il
Notaio – dott. con Studio in Corbetta (MI), Via A. Volta n. 30/32, la signora verserà Per_1 Pt_1
al signor la somma omnia di euro 80.000,00 (ottantamila) sulle seguenti coordinate CP_1
bancarie intestate al signor (IBAN [...]). CP_1
Il terreno agricolo sito in NO (MI), Via Carducci e cointestato tra i coniugi nella misura del
50% verrà trasferito dai coniugi, ognuno per quanto di sua spettanza, a favore del figlio
, che ha già dichiarato la volontà di accettare il trasferimento a suo favore. I costi Per_2
notarili verranno suddivisi equamente tra le Parti nella misura della metà;
6) Il signor ha già individuato un nuovo immobile sito in IG (MI), che si è impegnato CP_1
ad acquistare e ove trasferirà la propria residenza entro e non oltre la data del 31/01/2025;
7) Salvo diversi accordi tra le Parti, fintantochè il signor non si sarà trasferito Controparte_1 nell'immobile di IG, la signora autorizza il marito a fare rientro nella ex casa Parte_1
coniugale, anche in sua assenza, dalle ore 11,00 alle 13,00, al fine di permettere al padre di preparare il pranzo ad e di riordinare la cucina. Il signor una volta Per_2 Controparte_1
reperita la propria abitazione somministrerà il pranzo al figlio a casa propria;
8) Stante il trasferimento del Signor nel predetto immobile di IG, il medesimo CP_1
asporterà i beni di sua proprietà presenti nella casa coniugale ed i seguenti beni: mobile libreria e quanto ivi riposto: cd, dvd, cassette vhs, libri di cultura generale, enciclopedia della musica, spartiti musicali;
7 chitarre, 2 clarinetti, 1 pianola elettrica, amplificatori per la chitarra, 1 bici da corsa, 1 mountain bike, 1 Moto Guzzi 350 cc, 1 tapis roulant, 1 banca completa di bilanciere per la ginnastica, 1 asciugatrice, utensileria varia per bricolage, la catenina d'oro e l'orologio del defunto signor , 1 orologio a cipolla (da taschino), fotografie personali;
n.2 macchine Persona_3
fotografiche; macchina da cucire + taglia e cuci;
video camera mini DV;
effetti per chitarra;
testi in francese;
testi in inglese;
n. 1 robot da cucina completo;
n.1 bilancia da cucina;
n.1 sbattitore elettrico;
tortiera. Tutti gli arredi, suppellettili, beni non espressamente elencati e presenti nella ex casa coniugale rimarranno di esclusiva proprietà della signora Parte_1
9) La Chevrolet mod. KALOS targata DC976TZ e la targata DX848EW Parte_2
resteranno definitivamente assegnate alla signora Pt_1
La targata EC042DP e la FIAT BRAVA targata AR237JB resteranno Parte_2
definitivamente assegnate al signor , che concederà la in utilizzo al figlio Controparte_1 CP_2
. Per_2
10)Le Parti dichiarano di aver definito e risolto ogni e qualsivoglia questione di carattere economico- patrimoniale, comunque tra gli stessi intercorsa in costanza di matrimonio e di essere economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara la separazione personale dei coniugi (Cod. Fisc. Parte_1
) e (Cod. Fisc. C.F._1 Controparte_1
) che hanno contratto matrimonio in NO (MI) il 26.12.2000; C.F._2
Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
1) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 30.10.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG