Sentenza 31 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 31/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00077/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Rosanna Norcia e dall’avv. stab. Valeria Norcia, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Cassino, via T. Piano 16 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. rosannanorcia@pec.it;
contro
Ministero dell’interno e Questura di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi 12;
per
A) l’annullamento:
1) del decreto della Questura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 1° novembre 2023, notificato il successivo giorno 21, con il quale è stata revocata la licenza di porto d’armi per uso sportivo di cui è titolare il ricorrente;
2) delle presupposte note prot. n. -OMISSIS- del 12 luglio 2023 e -OMISSIS- dell’11 settembre 2023;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
B) l’accertamento della sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti per il possesso della licenza di porto d’armi per uso sportivo;
C) il risarcimento del danno subito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ER RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS- è stato titolare della licenza di porto d’armi per uso sportivo n. -OMISSIS- del 20 novembre 2017, per la quale la Questura di -OMISSIS- ha una prima volta adottato un provvedimento di revoca, giusto decreto cat.-OMISSIS-del 29 ottobre 2018, che è stato annullato da questa sezione staccata con sentenza 29 marzo 2023 n. -OMISSIS-, passata in giudicato. In particolare, detta decisione giurisdizionale ha valorizzato il fatto che la situazione di forte conflittualità famigliare con il figlio, indicata dall’autorità quale ragione determinante la revoca, non è stata in alcun modo comprovata in atti. In conseguenza del favorevole esito del suddetto contenzioso, -OMISSIS-. in data 22 giugno 2023 ha domandato la restituzione della licenza in parola.
La Questura di -OMISSIS-, quindi, con nota prot. n. -OMISSIS- del 12 luglio 2023, integrata con nota prot. n. -OMISSIS- dell’11 settembre 2023, ha avviato un secondo procedimento di revoca della citata licenza di polizia fondato sull’esistenza di due procedimenti penali in materia lavoristica e previdenziale oltre che della perdurante esistenza di una grave situazione di conflittualità con il figlio -OMISSIS- riferita dai carabinieri del Comando stazione di Sant’Apollinare, che hanno anche assistito in prima persona a un episodio in tal senso significativo, nel contesto del quale -OMISSIS-. avrebbe gridato al figlio “ ricordati che ti porterò in tribunale fino alla morte, sei un uomo di merda ”.
Non ritenendo gli elementi forniti dall’interessato sufficienti a superare il quadro ostativo sopra delineato, la Questura di -OMISSIS- con decreto prot. n. -OMISSIS- del 1° novembre 2023, notificato il successivo giorno 21 ha nuovamente revocato la licenza di porto d’armi di cui è titolare il ricorrente. In particolare, la ragione principale addotta dall’autorità di pubblica sicurezza a sostegno della determinazione assunta consiste, in primo luogo, nella situazione di grave conflittualità familiare che si sarebbe tradotta anche in minacce di morte a mezzo delle armi da fuoco; in aggiunta a ciò, la questura procedente ha valorizzato l’esistenza di procedimenti penali per violazioni contravvenzionali in materia di lavoro, assunte quale indice sintomatico di una personalità non incline al rispetto delle regole e, quindi, non affidabile rispetto agli obblighi di custodia e maneggio delle armi.
Con il ricorso all’esame, notificato il 20 gennaio 2024 e depositato il successivo giorno 22, -OMISSIS-. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe lamentando:
I) violazione degli artt. 97 Cost., 3, 7, 8 e 10, l. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere, perché la questura si è fondata sulle dichiarazioni rese da -OMISSIS-. ai Carabinieri di Sant’Apollinare il 5 settembre 2023 – “ Ci sono stati dei momenti in cui ho temuto per l’incolumità della mia intera famiglia, se possibile non intendo specificare gli episodi. Intendo riferire che come ho già denunciato mio padre mi disse che se mi fossi recato da alcuni clienti mi avrebbe sparato ” – che però sono state confutate nel contributo partecipativo e non sono state oggetto di alcuna particolare istruttoria, trattandosi di una vicenda che si inscrive in un quadro conflittuale già valutato come non sufficientemente attendibile dalla citata sentenza del 29 marzo 2023;
II) violazione degli artt. 3 e 6, l. n. 241 del 1990, 11 e 43, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, delle circolari ministeriali n. 6454 del 17 marzo 2003 e n. 557/LEG/225.00/3826 del 28 novembre 2014, oltre ad eccesso di potere, dato che: a) il decreto di citazione a giudizio per violazione delle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dunque inconferente alla materia delle armi, è stato ritenuto irrilevante come carico pendente nella predetta sentenza del 29 marzo 2023 ed è stato archiviato per prescrizione, senza che ciò consenta alla questura resistente di poter automaticamente desumere la fondatezza delle accuse; b) la qualificazione in termini di gravità dello stato di tensione tra padre e figlio è priva di adeguato supporto, atteso che la minaccia di ricorrere all’autorità giudiziaria non può mai essere ritenuta ingiusta e che la fondatezza delle dichiarazioni rese da -OMISSIS-. non è mai stata oggetto di particolari accertamenti; c) le considerazioni della questura sul fatto che le accuse di violazioni della normativa giuslavoristica denoterebbero più in generale una scarsa affidabilità e diligenza dell’interessato rispetto agli obblighi di custodia e maneggio delle armi sarebbero del tutto arbitrarie; d) la sola presentazione di una denuncia-querela non può da sola comportare un giudizio di inaffidabilità rispetto alla detenzione di armi da fuoco.
Si è costituita con memoria di puro stile l’amministrazione dell’interno.
In vista della discussione del merito del ricorso, parte ricorrente ha depositato un estratto del casellario giudiziario aggiornato al 12 maggio 2025, in merito al quale ha sottolineato che, pur evincendosi la presenza di vari procedimenti penali per reati in materia tributaria e previdenziale, nulla risulta circa le minacce che egli avrebbe asseritamente rivolto al figlio -OMISSIS-
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato e da rigettare ed i motivi di gravame proposti, a causa della loro intrinseca connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
2.1 Si premette che il provvedimento impugnato è un atto plurimotivato, fondato cioè su diverse ragioni indipendenti, ciascuna delle quali astrattamente idonea a sorreggerlo, che dunque è legittimo anche se solo una sola di esse risulti conforme alla legge ( ex multis : TAR Lazio, Latina, sez. I, 23 dicembre 2025 n. 1136; sez. I, 26 novembre 2025 n. 1012; sez. I, 17 settembre 2025 n. 732; sez. I, 4 giugno 2024 n. 415; sez. I, 22 gennaio 2024 n. 53; sez. I, 13 luglio 2023 nn. 538 e 540; sez. I, 10 marzo 2023 n. 145). Infatti, la decisione contestata è stata determinata, da un lato, per la ritenuta presenza di un forte stato di conflittualità famigliare che, come tale, è controindicato rispetto al possesso di armi da fuoco e, dall’altro, per la negativa considerazione dei carichi pendenti gravanti su -OMISSIS-. i quali, pur non afferendo alla materia delle armi, a giudizio dell’autorità di polizia denotano comunque una personalità incline a non rispettare la normativa vigente e, quindi, fanno insorgere dubbi sulla sua idoneità ad ottemperare scrupolosamente agli obblighi di custodia e maneggio delle armi.
Difatti, parte ricorrente si è diligentemente soffermata su ambo le suddette ragioni, confutando la sussistenza di una situazione di tensione famigliare tale da far temere per un improprio uso delle armi e, dall’altro, sottolineando l’estraneità delle vicende penali che lo vedono coinvolto rispetto alla specifica materia delle armi.
2.2 Quanto alla situazione di conflittualità famigliare, il collegio non ritiene vi siano elementi utili a discostarsi dalla valutazione di irrilevanza già operata nella citata sentenza del 29 marzo 2023.
Infatti, allo stato degli atti versati in giudizio, ancora oggi è valido quanto ivi accertato e ciò che “ non consta che tali minacce siano state con certezza proferite, né vi è evidenza in atti degli accertamenti eseguiti dagli organi di polizia per valutare l’attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dal figlio di -OMISSIS-., che di certo non è avvalorata dal fatto stesso che, nonostante sia elasso un considerevole lasso temporale, il ricorrente non risulti essere stato condannato né sottoposto a procedimento penale per tali fatti, che peraltro integrano un reato procedibile d’ufficio e non a querela di parte, ai sensi degli artt. 339 e 612, commi 2 e 3, cod. pen. ”. In tal senso, ciò che è avvenuto dinnanzi ai Carabinieri di Sant’Apollinare il 5 settembre 2023 non è utile a dimostrare che l’indubbia situazione di tensione abbia travalicato i limiti della civile convivenza, dal momento che in quel frangente -OMISSIS-. si è limitato, sia pur con un linguaggio acceso, a far presente al figlio che lo avrebbe convenuto in giudizio per veder riconosciute le proprie ragioni; il che ovviamente non supera in alcun modo la soglia della minaccia penalmente rilevante né quella di una situazione di conflittualità preoccupante ai fini del possesso di armi. Del resto, ancora al 12 maggio 2025 non v’è alcuna evidenza tra i carichi pendenti di un procedimento penale avviato nei confronti di -OMISSIS-. per le minacce in discorso che riguarderebbero una realtà esistente ormai da anni.
2.3 In merito alla rilevanza dei procedimenti penali de quibus , invece, la valutazione della questura appare immune dai vizi calendati ed è idonea a sorreggere la legittimità del provvedimento assunto nei confronti del ricorrente.
A tal riguardo, si osserva che in tema di detenzione e porto d’armi, l’autorità amministrativa gode di un’ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle stesse a tutela della pubblica incolumità, stante l’assenza di un diritto soggettivo alla detenzione ed al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110 (TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 giugno 2025 n. 532; sez. I, 1° luglio 2024 n. 456; sez. I, 18 dicembre 2023 n. 873; sez. I, 31 marzo 2023 n. 219; sez. I, 27 febbraio 2023 n. 124). Inoltre, la revoca della licenza di polizia, come pure il suo diniego o il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, non richiedono un oggettivo e accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che il titolare non dia affidamento di non abusarne e tale valutazione può fondarsi anche su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus (TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 giugno 2025 n. 532; sez. I, 1° luglio 2024 n. 456; Roma, sez. I-stralcio, 26 marzo 2024 n. 5969; in termini v.: Cons. Stato, sez. I, 10 marzo 2022 n. 559; sez. I, 21 gennaio 2022 n. 117; sez. I, parere 29 dicembre 2021 n. 2006; sez. III, 17 gennaio 2020 n. 435; TAR Lazio, Roma, sez. I, 26 marzo 2024 n. 5969).
Nella specie, dalla lettura del certificato dei carichi pendenti prodotto da -OMISSIS-. con situazione aggiornata al 12 maggio 2025 risulta che il ricorrente è stato deferito all’autorità giudiziaria per i seguenti illeciti:
1) proc. n. -OMISSIS- – GIP -OMISSIS- con decreto di rinvio a giudizio del-OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 8, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, 38, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, 3, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, 2, l. 11 novembre 1983 n. 638, accertati il 3 maggio 2021, il 6 giugno 2021, il 19 ottobre 2021, il 24 maggio 2022;
2) proc. n. -OMISSIS- – DI -OMISSIS- con decreto di citazione diretta a giudizio del 20 luglio 2023, per il reato di cui all’art. 2, l. n. 638 del 1983 il 2 agosto 2018, il 25 marzo 2019, il 22 novembre 2019, il 9 e 10 novembre 2022;
3) proc. n. -OMISSIS- – GIP -OMISSIS- con decreto penale di condanna alla multa del 7 febbraio 2025, per il reato di cui all’art. 2, l. n. 638 cit., accertato in due episodi il 17 gennaio 2024.
Ebbene, la rilevanza dei suddetti carichi pendenti al 1° novembre 2023, data di assunzione del provvedimento oggi impugnato, è assai maggiore di quella apprezzabile al 29 ottobre 2018, data alla quale era stato adottato il primo provvedimento di revoca poi annullato con la più volte citata sentenza del 29 marzo 2023. In tal senso, è sufficiente soffermarsi sulla molteplicità di episodi (otto su un totale di nove) contestati dal 29 ottobre 2018 al 1° novembre 2023 i quali, come ben ha evidenziato dall’autorità di polizia, restituiscono il quadro di una personalità quantomeno disinteressata al puntuale rispetto della normativa fiscale e previdenziale e che non appare dissuasa dal mantenere un simile atteggiamento neppure dalla presenza di sanzioni penali e/o dalla pendenza dei relativi procedimenti. Atteggiamento che è ulteriormente confermato dal fatto che, anche dopo la proposizione del presente ricorso, il ricorrente è stato attinto da un decreto penale di condanna per due fatti della medesima natura accertati il 17 gennaio 2024.
Alla stregua di un giudizio prognostico che non appare manifestamente irragionevole, irrazionale o travisato, la valorizzazione dei numerosi carichi pendenti esistenti appare elemento idoneo a disvelare una potenziale inaffidabilità del ricorrente rispetto alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni che sovrintendono alla custodia ed al maneggio delle armi da fuoco, con susseguente immunità del provvedimento dalle censure rivoltegli e rigetto del ricorso.
3. – Ritenuto che, nondimeno, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della ridotta attività difensiva svolta dalla parte pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli artt. 52, commi1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 5 e 6, reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
LA SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
ER RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RA | LA SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.