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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1442/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1442/2024 R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Alessandrini, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Scotti, _1 C.F._2
elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale in sede.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.3.2025, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] I procuratori delle parti e queste ultime si riportano all'accordo di separazione depositato in data 14.3.25, che chiedono al Tribunale di omologare. […] Il Giudice interroga liberamente le parti, le quali confermano la volontà di addivenire alla separazione coniugale alle condizioni di cui all'accordo depositato il 14.3.25 […]”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. e si unirono in matrimonio civile in Pescara (PE), in Parte_1 _1
data 9.9.2023, optando per il regime della separazione dei beni (atto di matrimonio annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pescara dell'anno 2023, N. 73, P. II, Serie C, Uff. 1); dalla loro unione sono nate le figlie (il 21.5.23) e (il 15.6.24). Persona_1 Persona_2
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 23.12.24, la ha chiesto al Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione coniugale, con addebito della stessa al marito (per violazione del dovere di fedeltà), alle seguenti condizioni: “[…] 2) stabilire l'affidamento condiviso in favore di entrambi i coniugi con collocamento dei minori presso la madre;
3) disporre l'assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 200 e dei figli pari ad € 250,00 ciascuno;
4) disporre che l'assegno unico universale sia versato interamente alla moglie;
5) attribuire il diritto di abitazione della casa coniugale in favore della SI.ra ”. Parte_1
3. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 1.3.25 – ha chiesto _1 anch'egli una pronuncia di separazione, alle seguenti: “[…] 1) […] omologare le condizioni sopra proposte con affidamento ad entrambi i genitori delle figlie, con collocamento presso la madre disciplinando tempi e modi di visita come sopra proposto;
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente mentre il SI. trasferirà altrove la propria residenza;
3) fissarsi _1
che il resistente versi ogni mese a titolo di contributo al mantenimento di ogni figlia minore la somma di € 200,00 da accreditarsi sul conto corrente della SInora tramite bonifico Parte_1
pagina 2 di 6 bancario;
4) disporre contributo di mantenimento in favore della ricorrente di € 200,00 mensili fino a quando la stessa non diventerà economicamente indipendente;
5) disporre assegno unico alla ricorrente;
6) disporre la carta acquisti sempre in favore della stessa;
7) disporre le spese straordinarie suddivise tra i coniugi nella misura del 50%; In subordine, determinare le condizioni della separazione tenendo conto delle proposte formulate;
Disporre la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale, qualora vi sia l'accordo della ricorrente sulle condizioni proposte”.
4. Nelle more della prima udienza - fissata per il giorno 17.3.25 - i procuratori dei coniugi hanno depositato telematicamente l'accordo raggiunto il 14.3.25 da questi ultimi per la disciplina della separazione.
5. All'udienza di comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 17.3.25, le parti - interrogate liberamente dal Presidente Istruttore - hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione coniugale alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 14.3.25.
6. La causa è stata trattenuta – di conseguenza – alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il Tribunale ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la separazione personale dei coniugi.
7.1 In primo luogo, l'intervenuta ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, nei rispettivi atti processuali.
7.2 In secondo luogo e ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di
“irrecuperabilità” della “affectio coniugalis”, milita la domanda di addebito della separazione originariamente avanzata dalla ricorrente a carico del resistente.
7.3 In terzo luogo, i coniugi, anche nel corso della udienza di comparizione innanzi al Presidente
Istruttore, hanno espressamente confermato la loro volontà di separarsi.
8. Per quel che riguarda l'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi nel corso del giudizio, esso prevede quanto segue: “[…] 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2) Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad Persona_3 Persona_4
pagina 3 di 6 entrambi i genitori, che eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale, con l'impegno a concordare le decisioni importanti per la vita delle stesse e a darsi reciprocamente ogni comunicazione che le riguardi. 3) Le figlie minori vivranno con la madre presso l'abitazione condotta in locazione, ubicata in San Giovanni Teatino alla Via Cellini n.13. 4) La casa coniugale è costituita da appartamento e posto auto, entrambi siti in San Giovanni Teatino via Cellini n. 13, rispettivamente collocati al piano terzo, interno 11, in catasto al foglio 4, part. 504, sub. 40, Cat. Cat A/2 e piano terra, foglio 4, part. 504, sub. 19, Cat C/6; l'unità immobiliare suddetta è locata ad entrambi i coniugi, alle condizioni meglio descritte nel contratto di locazione sottoscritto il 12 marzo 2024 versato in atti e viene assegnata alla SI. ra che si farà carico in via esclusiva di tutte le relative Parte_1
spese incluso il canone di locazione;
5) L'autovettura attualmente in uso alla SInora Parte_1
permarrà alla medesima che ne assumerà le relative spese in proprio mentre la moto usata
[...]
acquistata di recente dal SI. per raggiungere il posto di lavoro permarrà al medesimo;
_1
6) [disciplina del diritto di visita: ndr] Al fine di permettere ad entrambi i genitori di partecipare alla quotidianità dei figli, si concorda che: a) le figlie trascorreranno con il padre il week end, a fine settimana alternati, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
il genitore che dovesse eventualmente essere impossibilitato a tenere i figli nel week end (o parte del week end) di sua spettanza, dovrà darne comunicazione all'altro con almeno due giorni di anticipo al fine di consentire a quest'ultimo di organizzarsi per tempo;
b) nel corso della settimana, le figlie trascorreranno con il padre il pomeriggio del martedì e del giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:30; c) nelle festività natalizie, le minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il periodo che va dal pomeriggio del 24 dicembre alla mattina del 30 dicembre e con l'altro il periodo che va dal 30 dicembre alle ore 19,00 del 6 gennaio, con pernottamento;
d) per le vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di tenere con sé le figlie 14 giorni consecutivi da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive e le eSIenze di entrambi i genitori;
e) in ogni caso, le modalità di frequentazione di cui ai precedenti punti dovranno considerarsi “minime”, con l'impegno di entrambi i genitori ad agevolare una frequentazione il più possibile equilibrata dei figli, in considerazione delle loro eSIenze ed in accordo con l'altro genitore. 7) Il SI. provvederà a corrispondere alla SI.ra _1
, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma di € 200,00 per ciascuna figlia, Parte_1
con accredito sul conto corrente della SI.ra . 8) Il SI. provvederà Parte_1 _1
inoltre a corrispondere alla SI.ra , a titolo di mantenimento, la somma di € Parte_1
pagina 4 di 6 200,00 fino a quando la stessa non diventerà economicamente indipendente 9) La complessiva somma di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat famiglie ed impiegati, verrà corrisposta anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che la SI.ra comunicherà al SI. 10) L'assegno universale spetterà per Parte_1 _1
l'intero alla SI.ra , collocataria delle figlie, così come spetterà alla SI.ra Parte_1 [...]
la carta acquisti. 11) Le spese straordinarie faranno carico ad ambo i genitori nella Parte_1
misura del 50% e saranno rimborsabili previa esibizione di idonea documentazione contabile. 12) I coniugi si danno reciprocamente consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. 13) Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
9. Il Collegio ritiene omologabile l'accordo di separazione summenzionato, in quanto le condizioni della separazione ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, per altro verso, risultano conformi tanto alle dichiarate condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, quanto alla tutela dei rapporti non patrimoniali tra costoro e la loro prole.
10. Le spese di lite vanno compensate, come da accordo delle parti.
11. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1442/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 _1
matrimonio civile a Pescara (PE) il 9.9.2023 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Pescara dell'anno 2023, N. 73, P. II, Serie C, Uff. 1).
pagina 5 di 6 DISPONE che la disciplina della separazione sia quella concordata tra le parti con l'accordo consensuale di separazione del 14.3.25, depositato in pari data nel fascicolo telematico del giudizio.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Chieti il 18.3.2025.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 18 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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