Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 730/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA LUDOVICO ARIOSTO N. 16/C, presso lo studio dell'Avv. MARINO MANUELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, PIAZZA SAN FRANCESCO DI PAOLA,
47, presso lo studio dell'Avv. GALLUZZO ROSSANA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 12/2/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, l'8/7/2010).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidamento figli minori
I figli minori , e verranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 coniugi secondo le disposizioni sull'affido condiviso, fissando come residenza prevalente quella della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relativi all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e l'ispirazione degli stessi.
In relazione al diritto di visita del padre, il signor potrà tenere con Pt_1 sé i figli, nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi degli stessi, due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il mercoledì, salvo diverso accordo tra i coniugi, dalle ore 17,30 alle ore 21,30; il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 17,30 del venerdì sino alle ore 21,30 della domenica con pernottamento presso la residenza paterna;
nelle festività civili e religiose dalle ore 10,00 alle ore 19,00, a turno con l'altro genitore;
quattro giorni, comprensivi, ad anni alterni, della festività del Natale o di quella di
Capodanno con pernottamento presso la residenza paterna;
tre giorni, comprensivi, ad anni alterni, della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo con pernottamento presso la residenza paterna;
15 giorni, frazionabili in due distinti periodi, per le vacanze estive con pernottamento presso la residenza paterna, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta inteso che eventuali modifiche alle suindicate modalità, riguardanti il diritto di visita, dovranno essere prese di comune accordo tra i signori Pt_1
e CP_1
3) Assegnazione casa coniugale
2 La casa coniugale sita in Palermo in via Marabitti n. 4, di proprietà della signora resterà assegnata alla stessa, la quale continuerà a viverci CP_1 con i propri figli, facendosi carico delle spese di gestione dell'immobile (oneri condominiali, utenze domestiche).
In relazione al mutuo ipotecario acceso da entrambi i coniugi presso
[...] per l'acquisto della suddetta casa familiare, le parti Controparte_2 stabiliscono che la signora provvederà al pagamento delle rate mensili CP_1 del mutuo, fornendo mensilmente prova al signor dell'intervenuto Pt_1 pagamento.
In relazione ai mobili e agli arredi presenti all'interno della casa coniugale,
i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, fatta eccezione per un televisore da 65 pollici, marca Sky Glass, che la signora si impegna a restituire al signor non appena CP_1 Pt_1 quest'ultimo gliene avrà fatto richiesta.
4) Mantenimento figli minori
Il signor si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1 alla signora un assegno mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00), CP_1
a titolo di mantenimento ordinario per i tre figli (€ 166,66 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Lo stesso si obbliga inoltre a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative
– concordate o necessitate e documentate –, sostenute nell'interessedella figlia, secondo quanto stabilito dal protocollo del 02 luglio 2019 in uso presso il Tribunale di Palermo, al quale espressamente si rimanda anche per la individuazione delle anzidette spese straordinarie.
5) Assegno unico Inps
Il signor con il presente atto, dichiara di rinunciare al diritto allo Pt_1 stesso spettante a percepire la quota del 50% dell'assegno unico erogato dall'Inps a sostegno dei tre figli, autorizzando la signora a Controparte_1 percepire interamente il suddetto assegno unico, con ciò espressamente rinunciandovi in favore della CP_1
La presente dichiarazione dovrà valere quale nulla osta per l'autorità competente.
3 6) Mantenimento coniugi
I coniugi rinunciano per sé stessi a qualsiasi assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
7) Autovettura Opel Mokka
In relazione all'autovettura modello Opel Mokka, targata FG879CN, di proprietà della signora ma di fatto utilizzata dal signor , le CP_1 Pt_1 parti stabiliscono che la stessa rimarrà assegnata al signor il quale si Pt_1 impegnerà a sottoscriverne il passaggio di proprietà, a spese proprie, entro venti giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
8) Disposizioni finali
I coniugi con il presente regolamento si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio e si concedono sin d'ora nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero.
Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 19 P. 2, S. A, Anno 2010) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 13/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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