Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di violazioni al codice della strada, la tempestività della opposizione proposta ai sensi degli artt. 22, 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere provata, indipendentemente dalle contestazioni dell'Amministrazione, da chi propone l'opposizione, che è tenuto ad allegare copia del verbale di contestazione, per rendere possibile il controllo della tempestività dell'opposizione. Ove il verbale medesimo sia stato comunicato a mezzo posta, non rechi in sè la relata di notifica e non vi sia certezza che la busta contenesse riferimenti al provvedimento in questione, la mancata produzione della busta non può comportare la pronuncia di inammissibilità del ricorso ove in atti risulti con certezza la data di arrivo all'ufficio postale del plico, dalla quale desumere la tempestività del ricorso stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/2004, n. 6854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6854 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n^. 1075 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2002 proposto da:
ZI NA, elettivamente domiciliata in Roma, V. Giuseppe Pisanelli n. 2, presso l'avv. Vincenzo Pompa, che la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEGLI INTERNI, Dipartimento Polizia di Stato, Sezione Polizia Stradale di Roma, in persona del Prefetto di Roma, con sede in Roma, alla Via Ostiense n. 131, L. ed ex lege domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, del 24 - 26 ottobre 2001. Udita, all'udienza del 12 dicembre 2003, la relazione del Consigliere Dott. Fabrizio Forte.
Sentito il P.M. Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 ottobre 2001, il Giudice di Pace di Roma dichiarava inammissibile l'opposizione di IA AR al verbale n. 932519 L del 7 febbraio 2001 della locale Polstrada, che irrogava la sanzione di L. 635.040 per violazione dell'art. 176, comma 1 a 20, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per avere circolato sulle corsie di emergenza del raccordo anulare di Roma, senza necessità.
L'opponente aveva dedotto che, quale medico chirurgo, si stava recando d'urgenza a Viterbo per un intervento chirurgico all'Ospedale Belcolle, come risultava da certificazione del Primario di detto Ospedale;
per l'opposto Ministero s'è costituito il Prefetto di Roma, a mezzo di un funzionario delegato, che ha chiesto di respingere il ricorso di controparte. Il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione per non essersi provata la tempestività della stessa, non avendo l'opponente dimostrato la data di notifica del provvedimento oggetto d'opposizione e di avere presentato ricorso contro di esso nel termine di "trenta" giorni dalla notifica del verbale, pur essendo stata invitata a adempiere detto onere probatorio. Ha proposto ricorso, per la cassazione di questa sentenza, con due motivi, la AR e il Ministero dell'Interno non si è difeso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Il P.G. in udienza ha richiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per essere affette da nullità assoluta le due notificazioni di esso entrambe al Ministero dell'Interno, Dipartimento della Polizia di Stato, Sezione Polizia stradale di Roma, alla V. Ostiense n. 131 L, in persona del Prefetto di Roma che ha difeso l'Amministrazione dinanzi al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689, presso lo stesso Prefetto e presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ex art. 9 della L. 3 aprile 1979 n. 103. Nel giudizio di merito, l'indicato Prefetto s'è costituito dinanzi al Giudice di pace a mezzo del suo delegato Dott. Manlio Francica, Vice Prefetto Ispettore che ha difeso il Ministero dell'Interno, al quale la notifica del ricorso introduttivo, disposta dal Giudice di Pace, esattamente è avvenuta, ai sensi della L.689/81, quale Autorità che, in base al verbale di contestazione opposto, risulta aver emesso l'atto che ha irrogato la sanzione, attraverso il suo Dipartimento della Polizia di Stato, Sezione Polizia Stradale di Roma con sede in Roma, Via Magnasco n. 60. Deve quindi ritenersi che nel caso il Ministero è stato in giudizio nella fase del merito personalmente col Prefetto di Roma, che s'è costituito come organo periferico dell'Amministrazione evocata in causa e non come preposto all'Ufficio Territoriale del Governo (D.L. 30 luglio 1999 n. 300), non avendo a oggetto l'opposizione una sua ordinanza ingiunzione, ma un verbale di accertamento e contestazione della Polstrada. Come chiarito da questa Corte, "in tema di sanzioni amministrative, il ricorso per Cassazione contro la sentenza che decide sull'opposizione al processo verbale di contestazione dell'infrazione, così come l'atto di opposizione, vanno notificati all'organo gerarchicamente sovraordinato agli agenti accertatori, che nel caso della Polstrada, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del C.d.S. è il Ministro dell'Interno", (Cass. 3 dicembre 2001 n. 15245, 15 gennaio 1999 n. 387, 11 giugno 1998 n. 582 7); l'errore di identificazione della persona a cui il ricorso per Cassazione doveva notificarsi (Prefetto di Roma in luogo del Ministro), quando sia correttamente indicata l'Amministrazione destinataria di essa, non causa nullità ma mera irregolarità della notificazione, ai sensi dell'art. 4 L. 25 marzo 1958 n. 260 (così, Cass. 23 maggio 2003 n. 16304, con riferimento a fattispecie diversa nella stessa materia). Comunque, la notifica dell'impugnazione è da ritenere validamente eseguita al Ministero dell'Interno, che ha irrogato la sanzione o presso il Prefetto, che, quale organo periferico dell'Amministrazione, si è costituito come procuratore di essa nella fase di merito, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., o presso l'Avvocatura Generale dello Stato secondo la L. n. 103 del 1979, non costituendo causa di nullità o inesistenza della notificazione l'errata identificazione del Prefetto, come organo che rappresenta il Ministero.
2. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza per errata e contraddittoria motivazione, in relazione all'affermazione che l'opponente avrebbe omesso di documentare, ex art. 23 della L.689/81, la data di notifica del provvedimento oggetto d'opposizione.
Il Giudice di Pace afferma che l'opponente non ha prodotto alcun documento dal quale rilevare la data della notificazione del verbale oggetto di opposizione e la tempestività di quest'ultima, mentre il processo verbale di contestazione risulta depositato in atti prima della decisione dall'attestazione di conformità della Cancelleria del giudice a quo.
In detto verbale non era contenuta la relata di notifica, perché spedito a mezzo posta, come prova l'allegata busta verde di spedizione, sulla quale è apposto il timbro d'arrivo del 14 maggio 2001, data che si deve presumere essere stata quella di ricezione della contestazione e che fu espressamente richiamata dall'opponente nell'opposizione depositata presso il Giudice di Pace di Roma il 6 giugno successivo. La mancanza d'ogni eccezione di decadenza dell'opposizione dall'Amministrazione opposta conferma l'inesistente violazione del termine affermata dal Giudice di Pace di Roma, sulla quale nulla aveva potuto chiarire l'odierna ricorrente, per essere stata scritta una data dell'udienza di discussione diversa da quella fissata nella comunicazione di cancelleria pervenuta alla ricorrente. Comunque l'unica produzione documentale per comprovare la notifica del verbale oggetto di opposizione era nel caso la busta verde con la data di arrivo, anche se in realtà unico documento idoneo a provare la data di ricezione dell'atto sarebbe stato l'avviso di ricevimento della raccomandata, che solo controparte avrebbe potuto esibire;
la data di cui alla busta prova comunque la tempestività del ricorso, depositato nei sessanta giorni dalla notifica del provvedimento opposto.
Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e omessa, erronea e contraddittoria motivazione in ordine all'affermata impossibilità dell'accertamento della tempestività dell'opposizione.
Secondo la ricorrente, nessun obbligo vi sarebbe stato per il Giudice di merito di accertare l'ammissibilità e tempestività del ricorso, per non aver dichiarato inammissibile l'opposizione con l'ordinanza di cui al 1 comma dell'art. 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689. Nel caso non esisteva un elemento idoneo a evidenziare che il ricorso era stato proposto oltre i termini di legge e anzi, rilevato che il verbale era pervenuto a mezzo posta con una busta che indicava la data di arrivo al 14 maggio 2001, cui logicamente era da ritenere contestuale o successivo l'avviso di ricevimento mai prodotto da controparte, non poteva che affermarsi la tempestività dell'opposizione.
Risulta comunque dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte (la ricorrente cita Cass. 8 agosto 1997 n. 7385 e 6 settembre 1999 n. 9399) che non è sufficiente l'omessa allegazione della notifica del provvedimento sanzionatolo impugnato, per dar luogo alla dichiarazione d'inammissibilità.
1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione, avendo erroneamente e illogicamente la sentenza impugnata affermato la tardività dell'opposizione, perché, secondo il Giudice di Pace di Roma, non vi è la prova che essa sia stata proposta, nei "trenta giorni dalla notifica" del verbale di contestazione.
In effetti, già prima della previsione espressa dell'art. 204 bis del C.d.S., introdotto dal D.L. 27 giugno 2003 n. 151 convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2003 n. 214, si è ritenuto che il termine d'opposizione contro il verbale di accertamento fosse di sessanta giorni, come emerge nel caso dallo stesso atto della Polstrada, opponibile per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 255 e 311 del 1994; detto tempo è necessario, perché in esso il trasgressore può estinguere la sanzione, con il pagamento di essa in misura ridotta, ex art. 202 C.d.S. e ricorrere al Prefetto in via amministrativa (cfr. Cass. 29 settembre 1999 n. 10768). Ha comunque ritenuto questa Corte che "il principio per il quale la tempestività dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione deve essere provata, indipendentemente dalle contestazioni dell'Amministrazione, da chi propone l'opposizione, che è tenuto ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato
(nel caso quindi del verbale), al fine di rendere possibile il controllo della tempestività dell'opposizione, non toglie che, se l'atto sia stato comunicato a mezzo posta e non rechi in sè la relata di notifica e non vi sia certezza che la busta contenesse riferimenti al provvedimento in questione, la mancata produzione della busta non può comportare la pronuncia di inammissibilità del ricorso" (Cass. 25 agosto 1997 n. 7952). Peraltro, dal verbale di contestazione allegato, risulta l'uso di una modulistica con la quale si indicano i termini del ricorso al Prefetto e dell'opposizione da proporre al Giudice di Pace di Roma (con la correzione manuale dello stampato, da "trenta" a "sessanta" giorni), ma non risulta la relata di notifica con la verbalizzazione della data in cui avvenne. Che il verbale sia stato notificato a mezzo posta è di conseguenza certo ed è sicuro che la busta che lo conteneva fu depositata, con l'atto opposto, nella Cancelleria del Giudice di Pace di Roma insieme al ricorso, essendo altrimenti inspiegabile l'attestazione, da parte del Cancelliere dell'Ufficio a quo della conformità all'originale della fotocopia di tale busta, dalla quale risulta la data di arrivo all'Ufficio Postale addetto alla distribuzione in data 14 maggio 2001, logicamente contestuale o anteriore a quella della ricezione dalla sua destinataria, con conseguente tempestività incontestabile dell'opposizione, proposta il 6 giugno successivo dalla AR.
La sentenza di merito è pertanto violativa degli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689 in ordine alla dichiarata inammissibilità dell'opposizione, non avendo il Giudice di Pace rilevato il deposito, presso la Cancelleria, dalla ricorrente, dell'indicata busta, comprovante una data di spedizione del verbale opposto che, avendo dato luogo alla ricezione dopo il 14 maggio 2001 per l'opponente, logicamente impone di ritenere avvenuto nei sessanta giorni da tale ricevimento il deposito dell'opposizione nella Cancelleria avvenuto il 6 giugno successivo.
La rilevata violazione della normativa processuale sul giudizio di opposizione e di quella sui termini per la proposizione del ricorso avverso la sanzione irrogata, determina la fondatezza del ricorso della AR, per quanto di ragione, e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato onorario, pure per la disciplina delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, e cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato, anche per le spese di questa fase. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2004