Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/2004, n. 6854
CASS
Sentenza 7 aprile 2004

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In tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di violazioni al codice della strada, la tempestività della opposizione proposta ai sensi degli artt. 22, 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere provata, indipendentemente dalle contestazioni dell'Amministrazione, da chi propone l'opposizione, che è tenuto ad allegare copia del verbale di contestazione, per rendere possibile il controllo della tempestività dell'opposizione. Ove il verbale medesimo sia stato comunicato a mezzo posta, non rechi in sè la relata di notifica e non vi sia certezza che la busta contenesse riferimenti al provvedimento in questione, la mancata produzione della busta non può comportare la pronuncia di inammissibilità del ricorso ove in atti risulti con certezza la data di arrivo all'ufficio postale del plico, dalla quale desumere la tempestività del ricorso stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/2004, n. 6854
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6854
    Data del deposito : 7 aprile 2004

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