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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Pres. rel.
Dott. Francesca Coccoli Cons.
Dott. Mariangela Fuina Pt_1
ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. e 127 ter terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n.127/2025 R.G.A.C., promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Giancola, Parte_2
APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Cirillo;
CP_1
APPELLATA
per la riforma della sentenza n. 1019/2024 emessa dal Tribunale di Pescara pubblicata in data 19 agosto 2024.
All'udienza sostituita da note scritte con termini fino al 22 aprile 2025, le parti hanno discusso e rassegnato le conclusioni con il deposito delle predette note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed il Collegio ha deciso la causa con il deposito telematico della sentenza. CONCLUSIONI: Le parti concludono come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 1019/2024 pubblicata in data 19 agosto 2024 il Tribunale di Pescara decideva in merito a domanda proposta da con la quale la stessa, Parte_2
premettendo di essere proprietaria di unità immobiliare sita in Tocco da Casauria e di aver concesso tale immobile in comodato d'uso gratuito alla figlia per CP_1
esigenze abitative e familiari di quest'ultima con obbligo di conservarlo e custodirlo con diligenza, come da scrittura privata del 13 febbraio 2022, aveva citato per CP_1
dichiarare il recesso del comodante ex art. 1809 comma 2 c.c. per motivi di salute propria e del proprio coniuge, con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto e condanna della controparte alla restituzione dell'immobile, anche per occupazione sine titulo.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Svolta la prova documentale ed orale, la causa veniva decisa.
2)La sentenza impugnata. Con la sentenza appellata il Tribunale di Pescara rigettava la domanda.
2.1) Il primo giudice, rilevato che il contratto di comodato prevedeva una durata trentennale ed era da inquadrarsi nella fattispecie del comodato gratuito, ai sensi dell'art. 1803 c.c., rilevava come il comodante potesse chiedere la restituzione del bene prima della scadenza quando sopravvenga un bisogno imprevisto ed urgente ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c., riportando poi quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al significato e portata dei suddetti presupposti di bisogno imprevedibile ed urgente.
2.2) Nel caso di specie il bisogno imprevedibile ed urgente era stato rappresentato dalla in problemi di salute suoi e del coniuge tali da rendere necessario avvalersi di un Pt_2
ausilio di una badante incompatibile con le dimensioni dell'appartamento di abitazione di proprietà dell'altro figlio e composto solo di due vani, quali camera da letto e cucina.
Tuttavia il Tribunale rilevava come dagli atti fosse emerso che solo due mesi prima del contratto di comodato, in data 29 dicembre 2021, la aveva donato al figlio e Parte_2
fratello della resistente l'appartamento dove risiedeva con il coniuge, posto al piano terra e composto da ingresso salone con angolo cottura, due vani, ripostiglio e w.c., e pag. 2/7 che l'appartamento oggetto di comodato era posto al piano primo dello stesso immobile ed aveva la stessa ampiezza di quello allo stato abitato dalla ricorrente.
2.3) Inoltre, in ordine alla situazione di salute, verificava dagli atti il primo giudice che la situazione di salute era già presente prima del contratto di comodato e che nei certificati successivi non si ravvisava alcun peggioramento, cosicchè non poteva ritenersi che il bisogno rappresentato dalla fosse imprevisto nel senso di Pt_2
sopravvenuto rispetto alla stipula trentennale del comodato gratuito.
Pertanto non si ravvisavano gli estremi per un recesso del comodante prima della scadenza del termine, tenuto conto anche del breve lasso di tempo intercorso tra la donazione dell'appartamento di abitazione della e la stipula del comodato Pt_2
dell'appartamento sovrastante alla figlia resistente, risultando una situazione non incompatibile con le esigenze di salute della Pt_2
2.4) Da ultimo rappresentava il primo giudice che la comodataria che abitava nello stesso immobile con la propria famiglia sin dal 2007 non risultava ne avesse mai fatto un utilizzo improprio e diverso del bene da quanto pattuito.
2.5) Pertanto la domanda veniva rigettata e parte ricorrente condannata alle spese di lite.
3)Appello. Avverso la predetta decisione di primo grado proponeva appello Pt_2
per i seguenti motivi:
[...]
3.1) Errata interpretazione delle risultanze istruttorie. Omessa valutazione delle risultanze delle prove orali (punti 8 e 10 dei “motivi della decisione”).
In particolare parte appellante rilevava come dagli atti e dalle prove assunte risultava lo stato di salute della nel 2007, quello della coppia – al momento Pt_2 Pt_2 CP_1
della richiesta di recesso del comodato, alla necessità di assistenza continua ed alla inidoneità dell'attuale abitazione ad ospitare personale badante.
Si richiamavano le risultanze delle prove orali dalle quali emergeva sia il peggioramento della situazione di salute dei coniugi e – sia il bisogno di aiuto esterno, Pt_2 CP_1
oltre alle dimensioni piccole della casa di abitazione.
Si richiamava altresì la documentazione sanitaria depositata.
3.2) Mancata ammissione delle CTU richieste – Omessa motivazione.
pag. 3/7 Si duole l'appellante della mancata ammissione della CTU volta alla descrizione dell'immobile ed alla CTU volta alla verifica delle condizioni di salute del comodante e del di lei coniuge.
3.3) Errata, illogica e ingiustificata interpretazione dell'art. 1809 c.c. (vedi punto 6 dei
“motivi della decisione”).
Si richiamavano i motivi per i quali le condizioni di salute e l'avanzare dell'età della ricorrente e del coniuge di per sé integrerebbero i presupposti di bisogno imprevisto ed urgente per il recesso dal comodato, negato dal primo giudice.
3.4) Ultra petitum (vedi punto 9 dei “motivi della decisione”).
Appare secondo l'appellante ultra petita l'affermazione del primo giudice circa l'uso consono dell'immobile da parte della CP_1
3.5) Illogicità ed insufficienza della motivazione con particolare riferimento ai punti 6 e
8 dei “motivi della decisione”.
L'appellante torna con questo motivo di gravame a ribadire l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva negato la sussistenza di un bisogno imprevisto ed urgente anche mettendo in risalto il breve lasso di tempo intercorso tra la donazione dell'appartamento abitato dalla e la stipula del contratto di comodato. Pt_2
Si rilevava la estraneità dell'atto di donazione con la materia oggetto di causa ed il fatto che il comodato era iniziato di fatto dal 2007.
Si aggiungeva che la circostanza dedotta dalla resistente in ordine a lavori di ristrutturazione svolti sull'immobile non erano stati oggetto di alcuna prova.
3.6) Ingiusta e ingiustificata condanna alle spese.
Ci si doleva della condanna alle spese conseguente al rigetto della domanda e se ne chiedeva la riforma.
In conclusione in accoglimento del gravame l'appellante chiedeva l'accoglimento della domanda di primo grado con vittoria di spese del doppio grado.
4)Motivi della decisione. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Osserva la Corte come i motivi di gravame possano essere trattati congiuntamente risolvendosi principalmente nella doglianza in ordine alla ritenuta non ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1809 comma 2 c.c. sul bisogno imprevedibile ed urgente per il pag. 4/7 comodante e sulla erronea valutazione delle prove relative a tali presupposti da parte del primo giudice, con le conseguenze che ne sono derivate.
Ricostruita la vicenda in termini fattuali deve ritenersi emergente dagli atti che:
• l'immobile per cui è causa, di proprietà di risultava abitato da Parte_2
con la sua famiglia sin dal 2007, concesso dalla madre a titolo di CP_1
comodato precario senza determinazione di tempo e a titolo gratuito;
• in data 13 febbraio 2022 veniva stipulata scrittura privata con formale concessione del predetto immobile alla a titolo gratuito con durata CP_1
trentennale e con obbligo del comodatario di custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, così pattuendo un comodato gratuito sul bene disciplinato dalle norme di cui all'art. 1803 c.c. e seg.;
• in data 29 dicembre 2021 donava all'altro figlio, fratello della Parte_2
resistente, l'appartamento di propria abitazione;
• le due unità abitative, quella abitata dalla e ceduta al figlio, e quella Parte_2
oggetto di comodato, sono ubicate nella stessa palazzina, la prima posta al pian terreno e la seconda al primo piano;
• esercitava il recesso dal comodato per esigenze di salute proprie e Parte_2
del coniuge, quindi per un “bisogno imprevedibile ed urgente” ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c., quindi prima della scadenza, dichiarando di avere bisogno di assistenza di una bandante e non essendo a tal fine idonea l'abitazione in uso, composta da soli due vani;
• dalla planimetria catastale allegata all'atto di donazione al figlio, l'appartamento in uso alla risulta composto da ingresso salone con angolo cottura, due Pt_2
vani, ripostiglio e wc e posto a piano terreno.
In ordine alle condizioni di salute della e del coniuge risultano in atti Parte_2
documenti sanitari che attestano:
• sindrome di parkinson plus da cui risulta affetto con certificazione Persona_1
del 18 luglio 2020;
• certificazione del 5 maggio 2022 da cui emerge diagnosi di parkinson plus, sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado lieve;
pag. 5/7 • cardiopatia sclero degenerativa con insufficienza valvolare aortica moderata e lieve ectasia dell'aorta toracica ascendente. Ipertensione arteriosa sistemica mal contrapposta alla terapia in atto: certificazione del 25 gennaio 2022 per Pt_2
[...]
• piano terapeutico fattori di crescita granulocitari del 18 settembre 2022 per
. Parte_2
Oltre agli elementi di fatto come sopra riportati e documentati occorre osservare come dalle prove testimoniali svolte risulti come i due appartamenti di cui si discute, quello abitato dalla e quello concesso in comodato alla siano del tutto Pt_2 CP_1
speculari, delle stesse dimensioni, circostanza questa peraltro rimasta incontestata tra le parti, oltre ad essere il primo posto al pian terreno, quindi maggiormente adatto a persone con problemi di salute e di età avanzata, rispetto a quello abitato dalla resistente posto al primo piano.
Dalla documentazione sanitaria riportata emerge con evidenza che i problemi di salute sia della che del coniuge risalgono già a periodo precedente alla stipula del Pt_2
comodato gratuito trentennale del 13 febbraio 2022, risultando la documentazione successiva non certificare situazioni peggiorative di particolare rilievo e tali da giustificare la sussistenza di un bisogno imprevisto e urgente, trattandosi quindi di situazioni non sopravvenute né urgenti rispetto alla data di stipula del comodato.
Peraltro la asserita necessità di essere aiutati da badante (non pienamente dimostrata) non risulta incompatibile con l'attuale appartamento di abitazione, considerata la stessa dimensione dell'immobile oggetto di comodato e la oggettiva scomodità di quest'ultimo ubicato al primo piano, rispetto a quello attuale posto al pian terreno.
Né sotto altro profilo può farsi riferimento al periodo di occupazione dell'immobile precedente al contratto di comodato, trattandosi solo da tale stipula di comodato gratuito trentennale al quale può essere applicata la disciplina del recesso di cui all'art. 1809 comma 2 c.c.
Risulta pertanto corretta la decisione del primo giudice e sfornita dei presupposti giustificativi la domanda di parte appellante, su cui peraltro gravava il relativo onere probatorio.
pag. 6/7 Del tutto superflua ed inammissibile pertanto risultava e risulta la richiesta di CTU, che si paleserebbe solo di natura esplorativa, sia in ordine alla descrizione dell'immobile che alla situazione di salute dei genitori della resistente, risultando tali elementi già dimostrati in atti documentalmente, oltre che in parte incontestati.
Resta assorbita ogni altra doglianza.
L'appello deve pertanto esser rigettato.
Le spese di lite devono essere poste a carico del soccombente secondo liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , contro la Parte_2
sentenza resa dal Tribunale di Pescara n. 1019/2024 pubblicata in data 19 agosto 2024, nei confronti di : CP_1
• Rigetta l'appello;
• Condanna a rimborsare le spese di lite in favore dell'appellata Parte_2 liquidate in € 6.946 oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
• Dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 su relazione della
Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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