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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE A SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA DI
DIVORZIO
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 132 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente: tra
- CF - nato a [...] il [...] - elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe MEGLIO – CF – che lo rappresenta C.F._2
e difende giusta procura alle liti in atti;
- parte ricorrente -
contro
– CF - nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicola Armando VENEZIANO – CF – che la C.F._4
rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 4 febbraio 2025, esponeva di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 24.04.1991, in Palermo e che dalla predetta unione Controparte_1 non nascevano figli;
che, dopo pochi anni di matrimonio, veniva meno l'affectio coniugalis e i coniugi, di fatto, vivevano separati da oltre trent'anni; che, i coniugi avevano intrattenuto altre relazioni sentimentali, tant'è che il ricorrente aveva avuto una figlia da
1 una nuova compagna;
che, vani erano risultati i tentativi di giungere ad una separazione consensuale;
che, i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di “
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e 2. Dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e,
[...] Controparte_1 pertanto, nulla sarà dovuto da ciascuno di essi all'altro a titolo di contributo al mantenimento e/o altro emolumento;
3. Con condanna del resistente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in data 19 maggio 2025, la quale, innanzitutto, precisava che dall'unione Controparte_1 tra i due coniugi era nata una figlia, , oggi maggiorenne ed economicamente indipendente;
Persona_1 in ogni caso, si associava alla richiesta di controparte circa la pronuncia di separazione.
Pertanto, concludeva chiedendo: “all'Ill.mo Tribunale di Lamezia Terme, che all'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti per il prescritto tentativo di conciliazione, pronunci con sentenza o - in ipotesi di consensuale accordo - omologhi la separazione legale dei coniugi senza necessarietà di ulteriori condizioni, con spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti”.
All'udienza del 20 maggio 2025, non comparivano le parti personalmente, ma solo i rispettivi difensori, i quali si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
A questo punto, il Presidente – in qualità di giudice istruttore della controversia in oggetto - tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, atteso che il PM aveva espresso parere favorevole alla separazione personale dei coniugi con provvedimento tempestivamente reso in data 12 marzo 2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi (da desumersi dalle dichiarazioni di parte ricorrente contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, nonché da quelle rese in udienza, e dalla contumacia di parte resistente) evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
2. Tanto premesso, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., la parte ricorrente ha anche chiesto - unitamente alla separazione personale, sempre in forma cumulativa – anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott.
Giovanni GAROFALO, affinché questi – una volta trascorso sei mesi dal passaggio in giudicato della presente
2 sentenza di separazione – provveda ad istruire la causa sulla domanda di cessazione del vincolo matrimoniale civile, con conferma o modifica delle condizioni attuali, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n.
898/1970.
3. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) PRONUNCIA la separazione personale tra sig. - CF Parte_1
- nato a [...] il [...], e sig.ra – CF C.F._1 Controparte_1
- nata a [...] il [...] – matrimonio concordatario celebrato in data C.F._3
24.04.1991 in Palermo - atto N. 108, P. II, S. A, anno 1991, Comune di Palermo;
2) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente per l'annotazione;
3) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
4) NULLA in punto di mantenimento;
5) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni GAROFALO, per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario cumulativamente avanzata;
6) DICHIARA che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso contenzioso e cumulativo per divorzio.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 20 maggio
2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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