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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/12/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 02/12/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
TT NI, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dagli avvocati Lucia Orsingher e Marcella Mattia
nonché
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e CP_2 difeso dall'avvocato CARACUTA ROSALBA resistenti
oggetto: infortunio sul lavoro
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/11/2022, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, avvenuto in data 09.03.2013, con conseguente condanna dell' al riconoscimento dei benefici economici connessi, nonché CP_2 alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
in subordine in caso di mancato riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, accertare nei confronti di il diritto all'indennità di malattia per il periodo dal 10.3.2013 al CP_1
12.9.2013. Nello specifico, parte istante ha dedotto: - di aver lavorato presso la
, con la qualifica di pasticcere;
- che il giorno Controparte_3
9.3.2013 alle ore 14.20 scivolava all'interno della cella frigorifera, a causa del ghiaccio presente sul pavimento;
- che, essendogli stata diagnosticata in data 10.3.2013, presso il P.S. dell'Ospedale di Lecce, una
“infrazione del grande trocantere”, denunciava all' l'infortunio il CP_2
12.3.2013; - che il datore di lavoro, ritenendo la ricostruzione dei fatti denunciati non veritiera, invitava l' ad effettuare accertamenti;
- CP_2 che l'Istituto dopo aver aperto la pratica di infortunio n. 511328248 ed averlo sottoposto a varie visite di controllo, il 28.3.2013 comunicava che non poteva essere riconosciuta alcuna indennità, non risultando l'infortunio avvenuto per rischio lavorativo bensì conseguente al rischio generico incombente su tutti i cittadini;
- che con nota del 12.10.2013
comunicava nuovamente le motivazioni del rigetto;
- che egli, CP_2 nonostante il provvedimento di diniego continuava ad essere sottoposto a visita, con conseguente certificazione di inabilità sino al 12.9.2013, data in cui veniva dichiarato guarito;
- che in data 30.5.2013 il datore di lavoro faceva pervenire all' di Lecce una nota in cui dichiarava che CP_2
l'incidente sarebbe potuto essere notato solo dagli altri lavoratori e non anche dai testimoni esterni, invitando l'istituto ad effettuare ulteriori accertamenti;
- che , inviava una comunicazione al datore di lavoro CP_2 osservando che la pratica in questione era stata definita negativamente e che avrebbe provveduto ad effettuare una segnalazione all'Istituto previdenziale;
-che, conseguentemente alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro, essendo stato sottoposto a procedimento penale per denuncia del falso infortunio, con sentenza n. 513 del 24.3.2021, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Lecce lo assolveva dal reato di cui all'art. 483 e 61 n. 2 c.p., nonché dal reato di cui agli artt. 56 e 640 comma 2 c.p. perché il fatto non sussiste;
-che il procedimento penale, a proprio dire, aveva sospeso la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ex art. 2947 c.c.; - che in data 6.2.2014 comunicava quanto segue: “non sono state CP_2 erogate le prestazioni economiche per errore materiale nell'invio della
2 certificazione”; - di non aver ricevuto ad oggi le indennità previste a titolo di malattia per il periodo del denunciato infortunio sul lavoro (dal 10.03.2013 al 12.09.2013). Costituitosi in giudizio ha preliminarmente eccepito CP_1
l'improponibilità dell'azione e la carenza di legittimazione passiva, nonché carenza di interesse ad agire, non essendo stata inoltrata alcuna domanda per qualsivoglia prestazione collegata all'incidente accorso il 9.3.2013. Ha eccepito, altresì, la prescrizione annuale dell'indennità di malattia ex art. 6, VI comma L. 11.1.1998 n.138. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del CP_2 ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione per decorso del termine di tre anni e 150 giorni ex. art. 112 DPR 1124/65 per mancata opposizione dei provvedimenti negativi dell' del 28.3.2013 e del 12.10.2013. CP_2
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Per infortunio sul lavoro si intende l'evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente (assoluta o parziale) o l'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (artt. 2 e 2 10 n.11 24/ 1965). La ''causa violenta" è un evento che con forza concentrata nel tempo e fuori dall 'ordinario sia capace di vincere la resistenza dell 'organismo umano o di compromettere l'equilibrio organico provocando una lesione: tale causa deve solitamente essere fortuita ed esterna, proveniente dall'ambiente di lavoro, ed i suoi caratteri peculiari sono la rapidità e l'immediatezza della successione cronologica tra causa e lesione e l'efficienza lesiva vale a dire l'idoneità a produrre isolatamente o in concorso con altri fattori l'evento lesivo. Altro requisito prescritto dalla legge ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio è l'occasione di lavoro che, secondo un condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale “… … è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio cosiddetto improprio, il quale cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni. In particolare quindi l'occasione di lavoro è configurabile in caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro, compreso il percorso compiuto per raggiungere il proprio posto di lavoro all'inizio
3 della giornata lavorativa, come confermato dalla ormai espressamente prevista indennizzabilità degli infortuni occorsi durante i normali percorsi abitazione - posto di lavoro e, a certe condizioni, posto di lavoro
- luogo di consumazione dei pasti”(cfr. Cass. n.253/2001; Cass. n. 32473/21). Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall' , è da ritenersi fondata. CP_2
A norma dell'art. 112 D.P.R. n. 1124/1965, l'azione volta al conseguimento delle prestazioni assicurative è soggetta alla prescrizione triennale, che decorre dal giorno dell'infortunio o da quello in cui si è manifestata la malattia professionale. Quanto alla natura del termine triennale in questione, le Sezioni Unite della Cassazione nel 1999 ne hanno definitivamente affermato la portata di termine (breve) di prescrizione con conseguenziale applicabilità allo stesso del regime generale codicistico, ivi compresi gli istituti della interruzione e della sospensione (così, Cass. S.U. n. 783/1999). Tale configurazione giuridica del termine triennale ha consentito di superare l'orientamento giurisprudenziale che, in base ad una interpretazione letterale dell'art. 112 D.P.R. n. 1124/1965 (nel quale si fa espresso riferimento alla “azione” per conseguire le prestazioni previdenziali), individuava quale unico possibile atto interruttivo di tale termine la proposizione dell'azione giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni nei confronti dell'istituto. Viceversa, in conseguenza del definitivo riconoscimento della natura prescrizionale di tale termine (e della applicabilità allo stesso del regime generale codicistico della prescrizione), si è affermato che la prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni di cui all'art. 112 del DPR n. 1124 del 1965 può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell'azione in giudizio, ma anche con atti stragiudiziali. La disposizione di cui all'art. 112 va messa, poi, in relazione, con l'art. 111 del T.U., il quale recita: “Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità. La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione amministrativa dell'indennità”.
La decorrenza del termine di prescrizione durante la fase di liquidazione amministrativa resta limitata ai soli termini di esaurimento di tale fase, fissati dall'art. 111 dello stesso D.P.R. in centocinquanta o duecentodieci giorni, a seconda che si versi in materia di prima costituzione ovvero di revisione della rendita;
decorsi detti termini, se la liquidazione non avviene, l'interessato ha quindi facoltà di proporre azione giudiziaria.
4 Tale assunto è stato ribadito di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno affermato che “il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso d.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 111, comma 3, del d.P.R. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata” (in tal senso, Cass., S.U., 7 maggio 2019, n. 11928). La condotta inerte va qualificata, quindi, come mero inadempimento e non come espressione di un silenzio-rigetto. Pertanto, la Corte ha ritenuto di dover dare continuità all'orientamento secondo il quale l'efficacia interruttiva permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione anche ove questo non si concluda nel termine (omissis)orni previsto dalla legge. Tanto premesso, nel caso di specie il ricorrente denunciava l'infortunio in data 12.3.2013 e disponeva, in data 28.3.2013 il CP_2 rigetto della domanda, portando a conoscenza il ricorrente del relativo esito. Osservando pertanto il principio costante della Suprema Corte, (per tutte Cassazione civile sez. lav., 11/10/2022, n.29532)secondo cui: “Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
tale termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell' e, in particolare, dal momento in cui CP_4 tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato”. Ciò detto, per ciò che riguarda l'asserita interruzione della prescrizione a causa dei procedimenti penali volti ad accertare l'evento dannoso, gioverà rammentare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “la prescrizione dell'azione diretta al conseguimento delle prestazioni dovute dall' prescinde dal reato ove questo sussista CP_2
(cfr. Cass. n. 12020-98) e, più esattamente, dalla conclusione del procedimento penale relativa all'accertamento dell'eventuale reato, la cui
5 pendenza non pregiudica la possibilità di richiedere la prestazione previdenziale (cfr. Cass. n. 7373-2000), potendo l'interessato richiedere giudizialmente nelle competenti sedi civili l'accertamento del proprio diritto al conseguimento delle cennate prestazioni (cfr. Cass. n. 12187-1993).”. (Cassazione civile sez. lav., 01/06/2002, n.7972). Pertanto, la pendenza di un procedimento penale per un reato, la cui cognizione può influire sulla decisione del giudizio civile (nella specie avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità per inabilità temporanea a seguito di infortunio sul lavoro) da instaurare per la tutela di un diritto, non sospende il decorso della prescrizione di quest'ultimo, non rientrando tale circostanza tra le cause di sospensione del termine prescrizionale tassativamente indicate dagli art. 2941-2942 c.c.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti, deve, pertanto, ritenersi che all'epoca della notifica del ricorso in sede giudiziaria il termine triennale di prescrizione era già ampiamente maturato. È evidente che, nell'ipotesi in esame, non può rilevare l'ulteriore termine previsto dall'art. 111 del T.U. n. 1124 del 1965, di 150 o 210 giorni, in quanto il procedimento amministrativo si è concluso con un provvedimento espresso dell , l'adozione del quale determina il CP_2 cessare dell'effetto sospensivo e l'inizio della decorrenza del (nuovo) termine triennale di prescrizione. Per i medesimi motivi deve ritenersi maturata la prescrizione della domanda nei confronti dell' CP_1
Giova rammentare che ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dall'art. 1 della legge n. 33/1980, l' è l'unico soggetto obbligato a CP_1 erogare le indennità di malattia, mentre il datore di lavoro è tenuto solo ad anticiparla, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all . CP_4
Ne consegue che la domanda del lavoratore, riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2110 c.c. in tema di tutela della malattia, deve essere proposta nei confronti dell' . CP_1
L'affermazione della legittimazione passiva dell in tali CP_1 controversie è consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ha recentemente ribadito quanto segue: "è incontroverso che l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene corrisposta all'avente CP_1 diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 11296/2000), tanto che, qualora l'indennità stessa, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l e non il CP_1 datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 19316/2021; Cass. n. 4274/2017) e solo nel caso di domanda di
6 restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa" (così Cass. Sez. L, ordinanza 01.02.2022, n. 3076, che ha cassato la pronuncia di merito per avere erroneamente ritenuto legittimato passivo rispetto alla domanda di pagamento dell'indennità di malattia il datore di lavoro e non l . CP_1
Tuttavia, per le ragioni sopra ampiamente esposte deve ritenersi maturato il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 6 l. n. 138 del 1943, in ogni caso decorso, stante l'assenza di qualsivoglia domanda ad precedentemente alla notifica del presente ricorso, anche qualora CP_1 si dovesse individuare come dies a quo la data della sentenza di assoluzione del ricorrente (24.3.2021). Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 08/11/2022 da nei confronti di e , così provvede: Parte_1 CP_2 CP_1
- rigetta il ricorso;
- Spese irripetibili. Brindisi, 02/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
TT NI, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dagli avvocati Lucia Orsingher e Marcella Mattia
nonché
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e CP_2 difeso dall'avvocato CARACUTA ROSALBA resistenti
oggetto: infortunio sul lavoro
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/11/2022, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, avvenuto in data 09.03.2013, con conseguente condanna dell' al riconoscimento dei benefici economici connessi, nonché CP_2 alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
in subordine in caso di mancato riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, accertare nei confronti di il diritto all'indennità di malattia per il periodo dal 10.3.2013 al CP_1
12.9.2013. Nello specifico, parte istante ha dedotto: - di aver lavorato presso la
, con la qualifica di pasticcere;
- che il giorno Controparte_3
9.3.2013 alle ore 14.20 scivolava all'interno della cella frigorifera, a causa del ghiaccio presente sul pavimento;
- che, essendogli stata diagnosticata in data 10.3.2013, presso il P.S. dell'Ospedale di Lecce, una
“infrazione del grande trocantere”, denunciava all' l'infortunio il CP_2
12.3.2013; - che il datore di lavoro, ritenendo la ricostruzione dei fatti denunciati non veritiera, invitava l' ad effettuare accertamenti;
- CP_2 che l'Istituto dopo aver aperto la pratica di infortunio n. 511328248 ed averlo sottoposto a varie visite di controllo, il 28.3.2013 comunicava che non poteva essere riconosciuta alcuna indennità, non risultando l'infortunio avvenuto per rischio lavorativo bensì conseguente al rischio generico incombente su tutti i cittadini;
- che con nota del 12.10.2013
comunicava nuovamente le motivazioni del rigetto;
- che egli, CP_2 nonostante il provvedimento di diniego continuava ad essere sottoposto a visita, con conseguente certificazione di inabilità sino al 12.9.2013, data in cui veniva dichiarato guarito;
- che in data 30.5.2013 il datore di lavoro faceva pervenire all' di Lecce una nota in cui dichiarava che CP_2
l'incidente sarebbe potuto essere notato solo dagli altri lavoratori e non anche dai testimoni esterni, invitando l'istituto ad effettuare ulteriori accertamenti;
- che , inviava una comunicazione al datore di lavoro CP_2 osservando che la pratica in questione era stata definita negativamente e che avrebbe provveduto ad effettuare una segnalazione all'Istituto previdenziale;
-che, conseguentemente alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro, essendo stato sottoposto a procedimento penale per denuncia del falso infortunio, con sentenza n. 513 del 24.3.2021, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Lecce lo assolveva dal reato di cui all'art. 483 e 61 n. 2 c.p., nonché dal reato di cui agli artt. 56 e 640 comma 2 c.p. perché il fatto non sussiste;
-che il procedimento penale, a proprio dire, aveva sospeso la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ex art. 2947 c.c.; - che in data 6.2.2014 comunicava quanto segue: “non sono state CP_2 erogate le prestazioni economiche per errore materiale nell'invio della
2 certificazione”; - di non aver ricevuto ad oggi le indennità previste a titolo di malattia per il periodo del denunciato infortunio sul lavoro (dal 10.03.2013 al 12.09.2013). Costituitosi in giudizio ha preliminarmente eccepito CP_1
l'improponibilità dell'azione e la carenza di legittimazione passiva, nonché carenza di interesse ad agire, non essendo stata inoltrata alcuna domanda per qualsivoglia prestazione collegata all'incidente accorso il 9.3.2013. Ha eccepito, altresì, la prescrizione annuale dell'indennità di malattia ex art. 6, VI comma L. 11.1.1998 n.138. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del CP_2 ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione per decorso del termine di tre anni e 150 giorni ex. art. 112 DPR 1124/65 per mancata opposizione dei provvedimenti negativi dell' del 28.3.2013 e del 12.10.2013. CP_2
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Per infortunio sul lavoro si intende l'evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente (assoluta o parziale) o l'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (artt. 2 e 2 10 n.11 24/ 1965). La ''causa violenta" è un evento che con forza concentrata nel tempo e fuori dall 'ordinario sia capace di vincere la resistenza dell 'organismo umano o di compromettere l'equilibrio organico provocando una lesione: tale causa deve solitamente essere fortuita ed esterna, proveniente dall'ambiente di lavoro, ed i suoi caratteri peculiari sono la rapidità e l'immediatezza della successione cronologica tra causa e lesione e l'efficienza lesiva vale a dire l'idoneità a produrre isolatamente o in concorso con altri fattori l'evento lesivo. Altro requisito prescritto dalla legge ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio è l'occasione di lavoro che, secondo un condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale “… … è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio cosiddetto improprio, il quale cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni. In particolare quindi l'occasione di lavoro è configurabile in caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro, compreso il percorso compiuto per raggiungere il proprio posto di lavoro all'inizio
3 della giornata lavorativa, come confermato dalla ormai espressamente prevista indennizzabilità degli infortuni occorsi durante i normali percorsi abitazione - posto di lavoro e, a certe condizioni, posto di lavoro
- luogo di consumazione dei pasti”(cfr. Cass. n.253/2001; Cass. n. 32473/21). Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall' , è da ritenersi fondata. CP_2
A norma dell'art. 112 D.P.R. n. 1124/1965, l'azione volta al conseguimento delle prestazioni assicurative è soggetta alla prescrizione triennale, che decorre dal giorno dell'infortunio o da quello in cui si è manifestata la malattia professionale. Quanto alla natura del termine triennale in questione, le Sezioni Unite della Cassazione nel 1999 ne hanno definitivamente affermato la portata di termine (breve) di prescrizione con conseguenziale applicabilità allo stesso del regime generale codicistico, ivi compresi gli istituti della interruzione e della sospensione (così, Cass. S.U. n. 783/1999). Tale configurazione giuridica del termine triennale ha consentito di superare l'orientamento giurisprudenziale che, in base ad una interpretazione letterale dell'art. 112 D.P.R. n. 1124/1965 (nel quale si fa espresso riferimento alla “azione” per conseguire le prestazioni previdenziali), individuava quale unico possibile atto interruttivo di tale termine la proposizione dell'azione giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni nei confronti dell'istituto. Viceversa, in conseguenza del definitivo riconoscimento della natura prescrizionale di tale termine (e della applicabilità allo stesso del regime generale codicistico della prescrizione), si è affermato che la prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni di cui all'art. 112 del DPR n. 1124 del 1965 può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell'azione in giudizio, ma anche con atti stragiudiziali. La disposizione di cui all'art. 112 va messa, poi, in relazione, con l'art. 111 del T.U., il quale recita: “Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità. La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione amministrativa dell'indennità”.
La decorrenza del termine di prescrizione durante la fase di liquidazione amministrativa resta limitata ai soli termini di esaurimento di tale fase, fissati dall'art. 111 dello stesso D.P.R. in centocinquanta o duecentodieci giorni, a seconda che si versi in materia di prima costituzione ovvero di revisione della rendita;
decorsi detti termini, se la liquidazione non avviene, l'interessato ha quindi facoltà di proporre azione giudiziaria.
4 Tale assunto è stato ribadito di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno affermato che “il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso d.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 111, comma 3, del d.P.R. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata” (in tal senso, Cass., S.U., 7 maggio 2019, n. 11928). La condotta inerte va qualificata, quindi, come mero inadempimento e non come espressione di un silenzio-rigetto. Pertanto, la Corte ha ritenuto di dover dare continuità all'orientamento secondo il quale l'efficacia interruttiva permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione anche ove questo non si concluda nel termine (omissis)orni previsto dalla legge. Tanto premesso, nel caso di specie il ricorrente denunciava l'infortunio in data 12.3.2013 e disponeva, in data 28.3.2013 il CP_2 rigetto della domanda, portando a conoscenza il ricorrente del relativo esito. Osservando pertanto il principio costante della Suprema Corte, (per tutte Cassazione civile sez. lav., 11/10/2022, n.29532)secondo cui: “Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
tale termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell' e, in particolare, dal momento in cui CP_4 tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato”. Ciò detto, per ciò che riguarda l'asserita interruzione della prescrizione a causa dei procedimenti penali volti ad accertare l'evento dannoso, gioverà rammentare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “la prescrizione dell'azione diretta al conseguimento delle prestazioni dovute dall' prescinde dal reato ove questo sussista CP_2
(cfr. Cass. n. 12020-98) e, più esattamente, dalla conclusione del procedimento penale relativa all'accertamento dell'eventuale reato, la cui
5 pendenza non pregiudica la possibilità di richiedere la prestazione previdenziale (cfr. Cass. n. 7373-2000), potendo l'interessato richiedere giudizialmente nelle competenti sedi civili l'accertamento del proprio diritto al conseguimento delle cennate prestazioni (cfr. Cass. n. 12187-1993).”. (Cassazione civile sez. lav., 01/06/2002, n.7972). Pertanto, la pendenza di un procedimento penale per un reato, la cui cognizione può influire sulla decisione del giudizio civile (nella specie avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità per inabilità temporanea a seguito di infortunio sul lavoro) da instaurare per la tutela di un diritto, non sospende il decorso della prescrizione di quest'ultimo, non rientrando tale circostanza tra le cause di sospensione del termine prescrizionale tassativamente indicate dagli art. 2941-2942 c.c.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti, deve, pertanto, ritenersi che all'epoca della notifica del ricorso in sede giudiziaria il termine triennale di prescrizione era già ampiamente maturato. È evidente che, nell'ipotesi in esame, non può rilevare l'ulteriore termine previsto dall'art. 111 del T.U. n. 1124 del 1965, di 150 o 210 giorni, in quanto il procedimento amministrativo si è concluso con un provvedimento espresso dell , l'adozione del quale determina il CP_2 cessare dell'effetto sospensivo e l'inizio della decorrenza del (nuovo) termine triennale di prescrizione. Per i medesimi motivi deve ritenersi maturata la prescrizione della domanda nei confronti dell' CP_1
Giova rammentare che ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dall'art. 1 della legge n. 33/1980, l' è l'unico soggetto obbligato a CP_1 erogare le indennità di malattia, mentre il datore di lavoro è tenuto solo ad anticiparla, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all . CP_4
Ne consegue che la domanda del lavoratore, riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2110 c.c. in tema di tutela della malattia, deve essere proposta nei confronti dell' . CP_1
L'affermazione della legittimazione passiva dell in tali CP_1 controversie è consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ha recentemente ribadito quanto segue: "è incontroverso che l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene corrisposta all'avente CP_1 diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 11296/2000), tanto che, qualora l'indennità stessa, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l e non il CP_1 datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 19316/2021; Cass. n. 4274/2017) e solo nel caso di domanda di
6 restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa" (così Cass. Sez. L, ordinanza 01.02.2022, n. 3076, che ha cassato la pronuncia di merito per avere erroneamente ritenuto legittimato passivo rispetto alla domanda di pagamento dell'indennità di malattia il datore di lavoro e non l . CP_1
Tuttavia, per le ragioni sopra ampiamente esposte deve ritenersi maturato il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 6 l. n. 138 del 1943, in ogni caso decorso, stante l'assenza di qualsivoglia domanda ad precedentemente alla notifica del presente ricorso, anche qualora CP_1 si dovesse individuare come dies a quo la data della sentenza di assoluzione del ricorrente (24.3.2021). Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 08/11/2022 da nei confronti di e , così provvede: Parte_1 CP_2 CP_1
- rigetta il ricorso;
- Spese irripetibili. Brindisi, 02/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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