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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/10/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1221/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1221/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 24.9.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv.
GIUDITTA LA (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._2 elettivamente domiciliata in Potenza alla via Livorno n. 131 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA LORENZO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4 elettivamente domiciliato in Potenza alla via Pienza n. 74 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
1 R.G. N. 1221/2025
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da verbale d'udienza del 24.9.2025; per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Alla prima udienza, la quale è stata celebrata il 24.9.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale, depositato nel fascicolo telematico il 23.9.2025, alla luce del quale hanno chiesto la decisione della causa.
Sicché, il Giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alle condizioni convenute dalle parti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
II Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni:
2 R.G. N. 1221/2025
3 R.G. N. 1221/2025
4 R.G. N. 1221/2025
5 R.G. N. 1221/2025
III Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minorenne (1.2.2012), sia in Persona_1 riferimento all'aspetto relazionale attinente all'esercizio del diritto alla bigenitorialità, sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale concernente il mantenimento della prole rispetto alle capacità reddituali afferenti a ciascun genitore, e che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla spese di lite per assenza di questioni in merito, essendo stata prevista su accordo la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1221 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
6 R.G. N. 1221/2025
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._3 matrimonio concordatario in Potenza il 14.9.2002;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto N. 212, P.
II, S. A);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni di cui in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1221/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 24.9.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv.
GIUDITTA LA (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._2 elettivamente domiciliata in Potenza alla via Livorno n. 131 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA LORENZO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4 elettivamente domiciliato in Potenza alla via Pienza n. 74 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
1 R.G. N. 1221/2025
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da verbale d'udienza del 24.9.2025; per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Alla prima udienza, la quale è stata celebrata il 24.9.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale, depositato nel fascicolo telematico il 23.9.2025, alla luce del quale hanno chiesto la decisione della causa.
Sicché, il Giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alle condizioni convenute dalle parti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
II Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni:
2 R.G. N. 1221/2025
3 R.G. N. 1221/2025
4 R.G. N. 1221/2025
5 R.G. N. 1221/2025
III Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minorenne (1.2.2012), sia in Persona_1 riferimento all'aspetto relazionale attinente all'esercizio del diritto alla bigenitorialità, sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale concernente il mantenimento della prole rispetto alle capacità reddituali afferenti a ciascun genitore, e che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla spese di lite per assenza di questioni in merito, essendo stata prevista su accordo la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1221 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
6 R.G. N. 1221/2025
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._3 matrimonio concordatario in Potenza il 14.9.2002;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto N. 212, P.
II, S. A);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni di cui in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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