Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 settembre 1862 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 aprile 1933 |
Commentari • 11
- 1. Il finalismo rieducativo di cui all’art. 27, comma 3, della Costituzione nell’attuale contesto degli istituti di penaAdriana Parlato · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Premessa – 2. La funzione della pena nella costituzione – 3. L' “essere” e il “dover essere” nell'esecuzione penale – 4. Le recenti modifiche alla disciplina dell'esecuzione penale e gli interventi normativi ancora in itinere – 5. Considerazioni conclusive. 1. Premessa. La presente pubblicazione si riallaccia ad alcuni dei temi trattati nel capitolo della memoria resa dal Procuratore Generale della Corte dei conti in occasione del giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2023, avente ad oggetto la gestione affidata al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria . Prima di addentrarsi nell'analisi, tuttavia, si vuole evidenziare l'esistenza di un …
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Giurisprudenza • 41
- 1. Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2271Provvedimento: TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 3674 /2023 vertente TRA Parte_1 , nato a [...]-DUCENTA (CE) il 03/01/1956, elettivamente domiciliata in VIA IPPOLITO NIEVO,13 81033 CASAL DI PRINCIPE unitamente all'avv. MARFELLA GIOVANNI dal quale è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE …Leggi di più...
- indebito su pensione·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione esclusiva·
- ripetizione indebito·
- compensazione spese·
- pensione dipendenti pubblici·
- giurisdizione Corte dei Conti·
- art. 127 ter c.p.c.·
- pensione superstiti
Versioni del testo
- Titolo I : Dell'istituzione e composizione della corte dei conti.
- Art. 1.
E' instituita la Corte dei conti del Regno d'Italia. - Art. 2.
La Corte ha sede nella citta' capitale del regno; e' divisa in tre sezioni e composta di
Un presidente;
Due presidenti di sezione;
Dodici consiglieri;
Un procuratore generale;
Un segretario generale;
Venti ragionieri.
Il procuratore generale rappresenta presso la Corte il pubblico ministero.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 9 luglio 1905, n. 361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla Corte dei conti, istituita con la legge del 14 agosto 1862, n. 800 , e' aggiunta una sezione composta di un presidente di sezione e di quattro consiglieri".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono aggiunti inoltre tre referendari".