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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 123 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Fontanelle n.14, CF: rappresentata e difesa in forza di procura a margine del C.F._1 ricorso introduttivo dall'avv. Maria Basile CF: ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio sito in Cosenza Viale Giacomo Mancini, Pal. Parte_2
Ricorrente
Nei confronti di
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_1
(RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato GILDA AVENA (C.F.: , C.F._3
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_1
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, Per_1
22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 13/01/2025, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “l'adito Tribunale dichiari la nullità della CTU Dr per le ragioni esposte e conseguentemente disponga la rinnovazione della CTU medico Persona_2 legale, dalla quale risulterà certamente l'effettivo stato di salute della ricorrente, come attestato dalla documentazione sanitaria, e con conseguente riconoscimento del diritto della stessa alla prestazione richiesta, con decorrenza dalla data della domanda”.
L' ha resistito al ricorso assumendone l'inammissibilità ovvero l'infondatezza. CP_1
Ammessa ed espletata CTU medico legale, la causa è stata decisa con la presente sentenza, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Valga premettere che dagli atti si evince che l'istante ha presentato domanda amministrativa in data
15.02.2024 e che nella seduta dell'11/04/2024 la competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile l'ha riconosciuta invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67 per cento.
La ricorrente ha pertanto introdotto giudizio per TP (iscritto al nr. 2042/2024 RGL) al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza (art. 13, legge n. 118/71).
Nella resistenza dell' , il giudice ha proceduto all'accertamento peritale nominando il dottor CP_1 che, sottoposta a visita la perizianda ed esaminata scrupolosamente la documentazione Persona_2 in atti, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Alla luce delle caratteristiche cliniche delle patologie riscontrate, applicando il calcolo riduzionistico previsto dalla normativa vigente, si può concludere affermando che la condizione di invalidità civile di è valutabile nella misura del Parte_1
68% (sessantottopercento) dalla data della domanda.
La ricorrente ha pertanto introdotto il presente giudizio, a seguito del deposito di atto di dissenso, sostenendo l'erroneità delle conclusioni del CTU per le ragioni esposte nell'allegata CTP a firma del dottor il quale premette di essere stato incaricato di redigere osservazioni critiche alla CTU Pt_3 del dottor (note critiche alla ctu nell'ATP n. 2042/2024 RGL, con indicazione del giudice Per_2 titolare del procedimento per TP). Valga evidenziare che parte ricorrente non ha ritenuto di trasmettere al CTU rilievi e osservazioni critiche nel sub procedimento ex art. 195 c.p.c., introducendo i rilievi critici a mezzo CTP (formulati in relazione alla consulenza svolta nel giudizio per TP) nel presente giudizio di opposizione.
Il giudice ha pertanto disposto che il CTU (dottor valutasse le argomentazioni critiche svolte – Per_2 soltanto – in questa sede a mezzo di CTP, valutando, quindi, la sussistenza o meno del requisito sanitario costitutivo del diritto all'invocata prestazione assistenziale (assegno mensile di assistenza, legge n. 118/71), precisando, in caso positivo, l'epoca di insorgenza di tale condizione, specificando i motivi dell'accertata decorrenza del requisito sanitario.
Orbene, l'ausiliare officiato dal Tribunale, previa scrupolosa disamina della documentazioni in atti e previa accurata visita della perizianda, con ampia discussione medico legale ha superato punto per punto i rilievi critici prospettati nella CTP, evidenziando l'errore metodologico del Ctp di parte attrice in punto di pretesa di sommare per analogia le percentuali relative alle singole patologie, posto che Si tratta tuttavia di un approccio non condivisibile, perché non tiene conto del principio di unitarietà funzionale e del divieto di sommatoria delle menomazioni concorrenti. Nel formulare la valutazione medico-legale si è ritenuto di ricorrere, per analogia, al codice 9303 del D.M. 5 febbraio 1992
(“Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni”), la cui fascia tabellare è compresa tra il 41% e il 50%. Tale voce è utilizzabile, per analogia, anche per le spondiloartriti sieronegative, tra cui l'artrite psoriasica, quando il quadro clinico determini una compromissione articolare cronica e bilaterale, analoga sotto il profilo funzionale a quella reumatoide. È stato pertanto attribuito il valore massimo (50%), riconoscendo che, pur trattandosi di una forma meno severa, la paziente presenta un quadro cronico e ingravescente, con limitazioni funzionali a carico delle piccole articolazioni di mani
e piedi e del rachide lombosacrale. Nel medesimo valore, inoltre, sono state comprese, in senso estensivo e favorevole, le complicanze rappresentate dalla crioglobulinemia mista e dalla sindrome fibromialgica, che concorrono a definire il quadro funzionale complessivo ma non determinano autonome menomazioni. È opportuno sottolineare che l'artrite reumatoide è una malattia autoimmune sistemica, cronica e deformante, caratterizzata da progressiva distruzione cartilaginea e ossea, possibile interessamento viscerale (cardiaco, polmonare, renale, oculare) e frequente disabilità permanente. Essa è quindi una patologia più grave rispetto all'artrite psoriasica, che ha decorso più variabile, andamento spesso asimmetrico e minor tendenza alla deformazione articolare. Utilizzare la voce 9303 per analogia significa dunque attribuire una maggiore severità alla patologia da cui risulta affetta la sig.ra , garantendo una valutazione prudente e favorevole. Nelle proprie note, il Pt_1 CTP ha assimilato la crioglobulinemia mista all'anemia emolitica autoimmune (codice 9302). Tale assimilazione è impropria, poiché le due patologie differiscono per natura e gravità. L'anemia emolitica autoimmune comporta infatti distruzione cronica dei globuli rossi con crisi emolitiche acute, ittero, splenomegalia e rischio di scompenso emodinamico, giustificando la valutazione massima della fascia 9302 (41–50%). La crioglobulinemia mista, in vece, è una vasculite immunocomplessa con manifestazioni prevalentemente cutanee e articolari, raramente viscerali, e nel caso di specie si presenta in forma lieve, in trattamento stabile e senza complicanze sistemiche. Essa è quindi correttamente ricompresa nella valuta zione complessiva di cui al codice 9303. Per quanto attiene alla documentazione esibita in sede di operazioni peritali (02/09/2025), si rileva che riguarda esclusivamente un quadro di incontinenza urinaria non stabilizzata, la quale rappresenta un sintomo o segno clinico, cioè la perdita involontaria di urina con modalità, frequenza e intensità variabili, che può insorgere in corso di differenti condizioni patologiche (neurologiche, urologiche, ginecologiche, post-chirurgiche, ecc.). Essa può essere transitoria o reversibile, ad esempio in presenza di infezioni urinarie, di sturbi funzionali del pavimento pelvico, esiti post-operatori recenti o terapie farmacologiche interferenti. Diversa è la “incontinenza urinaria stabilizzata”, la quale, ai fini dell'invalidità civile, si definisce come condizione cronica, persistente, non suscettibile di miglioramento significativo nel tempo, documentata da: • accertamenti urodinamici o strumentali
(cistomanometria, uroflussometria, ecc.) attestanti un deficit sfinterico permanente o una vescica neurologica stabilizzata;
• follow-up specialistico prolungato con stabilità clinica e terapeutica da almeno 6–12 mesi;
• assenza di potenzialità riabilitative o chirurgiche residue. Nel caso in esame, la documentazione sanitaria recentemente prodotta attesta episodi di incontinenza urinaria non stabilizzata, in fase ancora diagnostico-terapeutica e soggetta a potenziale miglioramento. Pertanto, allo stato, non è possibile attribuire alcuna percentuale di invalidità specifica, potendosi rivalutare la menomazione solo in presenza di una condizione consolidata, documentata nel tempo e refrattaria ai trattamenti. 8 Relativamente all'artrite psoriasica documentata nel certificato del 4 agosto 2025, si segnala che essa è stata già presa in considerazione nella valutazione e non presenta aggrava menti documentati. Alla luce delle considerazioni che precedono, si conferma integralmente la valutazione già espressa nella relazione depositata, pari al 68% di riduzione della capacità lavorativa.
Alla luce di tali conclusioni, pienamente condivise dal giudicante, deve ritenersi che parte ricorrente non versi nelle condizioni sanitarie utili ai fini del conseguimento della prestazione assistenziale
(assegno mensile di assistenza, art. 13 della legge n. 118/71 a tenore del quale compete un assegno mensile agli invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento).
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Le spese di lite sono poste a carico di parte ricorrente soccombente, rammentandosi che l'esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. incontra il limite dell'art. 96 c.p.c.
Invero, nel caso di specie, in assenza di aggravamenti sopravvenuti, parte ricorrente ha sostanzialmente trasposto nel presente nuovo giudizio il sub procedimento ex art. 195 c.p.c., muovendo rilievi critici alla CTU che ben avrebbe potuto sottoporre all'ausiliare nel procedimento per TP anziché introdurre un ulteriore giudizio nel quale il ctu ha sostanzialmente risposto alle osservazioni critiche non proposte nel precedente. Tuttavia, l'introduzione di un ulteriore giudizio – con esito peraltro atto a confermare il grado di invalidità già accertato – ha comportato un aggravio del carico di lavoro del
Tribunale nonché dell' sul quale, peraltro, dovrebbero gravare i costi di due consulenze, l'una CP_1 delle quali – cioè quella espletata nel presente giudizio – ben evitabile da comportamento di buona fede e lealtà processuale quale sarebbe stato quello atto ad instaurare il contraddittorio con il ctu a mezzo delle osservazioni critiche nel procedimento ex art. 195 c.p.c.
Nel caso di specie, quindi, il comportamento processuale di parte ricorrente oltre che la palese infondatezza dei motivi di opposizione sono tali da non consentire l'applicazione della clausola di esonero dal pagamento delle spese di lite che incontra il limite delle pretese palesemente infondate con violazione dei criteri di lealtà e buona fede processuale.
Pertanto, le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, sono poste a carico di parte ricorrente soccombente su cui graveranno anche le spese di ctu liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.815,15 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte ricorrente. Cosenza, il 11.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 123 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Fontanelle n.14, CF: rappresentata e difesa in forza di procura a margine del C.F._1 ricorso introduttivo dall'avv. Maria Basile CF: ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio sito in Cosenza Viale Giacomo Mancini, Pal. Parte_2
Ricorrente
Nei confronti di
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_1
(RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato GILDA AVENA (C.F.: , C.F._3
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_1
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, Per_1
22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 13/01/2025, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “l'adito Tribunale dichiari la nullità della CTU Dr per le ragioni esposte e conseguentemente disponga la rinnovazione della CTU medico Persona_2 legale, dalla quale risulterà certamente l'effettivo stato di salute della ricorrente, come attestato dalla documentazione sanitaria, e con conseguente riconoscimento del diritto della stessa alla prestazione richiesta, con decorrenza dalla data della domanda”.
L' ha resistito al ricorso assumendone l'inammissibilità ovvero l'infondatezza. CP_1
Ammessa ed espletata CTU medico legale, la causa è stata decisa con la presente sentenza, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Valga premettere che dagli atti si evince che l'istante ha presentato domanda amministrativa in data
15.02.2024 e che nella seduta dell'11/04/2024 la competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile l'ha riconosciuta invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67 per cento.
La ricorrente ha pertanto introdotto giudizio per TP (iscritto al nr. 2042/2024 RGL) al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza (art. 13, legge n. 118/71).
Nella resistenza dell' , il giudice ha proceduto all'accertamento peritale nominando il dottor CP_1 che, sottoposta a visita la perizianda ed esaminata scrupolosamente la documentazione Persona_2 in atti, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Alla luce delle caratteristiche cliniche delle patologie riscontrate, applicando il calcolo riduzionistico previsto dalla normativa vigente, si può concludere affermando che la condizione di invalidità civile di è valutabile nella misura del Parte_1
68% (sessantottopercento) dalla data della domanda.
La ricorrente ha pertanto introdotto il presente giudizio, a seguito del deposito di atto di dissenso, sostenendo l'erroneità delle conclusioni del CTU per le ragioni esposte nell'allegata CTP a firma del dottor il quale premette di essere stato incaricato di redigere osservazioni critiche alla CTU Pt_3 del dottor (note critiche alla ctu nell'ATP n. 2042/2024 RGL, con indicazione del giudice Per_2 titolare del procedimento per TP). Valga evidenziare che parte ricorrente non ha ritenuto di trasmettere al CTU rilievi e osservazioni critiche nel sub procedimento ex art. 195 c.p.c., introducendo i rilievi critici a mezzo CTP (formulati in relazione alla consulenza svolta nel giudizio per TP) nel presente giudizio di opposizione.
Il giudice ha pertanto disposto che il CTU (dottor valutasse le argomentazioni critiche svolte – Per_2 soltanto – in questa sede a mezzo di CTP, valutando, quindi, la sussistenza o meno del requisito sanitario costitutivo del diritto all'invocata prestazione assistenziale (assegno mensile di assistenza, legge n. 118/71), precisando, in caso positivo, l'epoca di insorgenza di tale condizione, specificando i motivi dell'accertata decorrenza del requisito sanitario.
Orbene, l'ausiliare officiato dal Tribunale, previa scrupolosa disamina della documentazioni in atti e previa accurata visita della perizianda, con ampia discussione medico legale ha superato punto per punto i rilievi critici prospettati nella CTP, evidenziando l'errore metodologico del Ctp di parte attrice in punto di pretesa di sommare per analogia le percentuali relative alle singole patologie, posto che Si tratta tuttavia di un approccio non condivisibile, perché non tiene conto del principio di unitarietà funzionale e del divieto di sommatoria delle menomazioni concorrenti. Nel formulare la valutazione medico-legale si è ritenuto di ricorrere, per analogia, al codice 9303 del D.M. 5 febbraio 1992
(“Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni”), la cui fascia tabellare è compresa tra il 41% e il 50%. Tale voce è utilizzabile, per analogia, anche per le spondiloartriti sieronegative, tra cui l'artrite psoriasica, quando il quadro clinico determini una compromissione articolare cronica e bilaterale, analoga sotto il profilo funzionale a quella reumatoide. È stato pertanto attribuito il valore massimo (50%), riconoscendo che, pur trattandosi di una forma meno severa, la paziente presenta un quadro cronico e ingravescente, con limitazioni funzionali a carico delle piccole articolazioni di mani
e piedi e del rachide lombosacrale. Nel medesimo valore, inoltre, sono state comprese, in senso estensivo e favorevole, le complicanze rappresentate dalla crioglobulinemia mista e dalla sindrome fibromialgica, che concorrono a definire il quadro funzionale complessivo ma non determinano autonome menomazioni. È opportuno sottolineare che l'artrite reumatoide è una malattia autoimmune sistemica, cronica e deformante, caratterizzata da progressiva distruzione cartilaginea e ossea, possibile interessamento viscerale (cardiaco, polmonare, renale, oculare) e frequente disabilità permanente. Essa è quindi una patologia più grave rispetto all'artrite psoriasica, che ha decorso più variabile, andamento spesso asimmetrico e minor tendenza alla deformazione articolare. Utilizzare la voce 9303 per analogia significa dunque attribuire una maggiore severità alla patologia da cui risulta affetta la sig.ra , garantendo una valutazione prudente e favorevole. Nelle proprie note, il Pt_1 CTP ha assimilato la crioglobulinemia mista all'anemia emolitica autoimmune (codice 9302). Tale assimilazione è impropria, poiché le due patologie differiscono per natura e gravità. L'anemia emolitica autoimmune comporta infatti distruzione cronica dei globuli rossi con crisi emolitiche acute, ittero, splenomegalia e rischio di scompenso emodinamico, giustificando la valutazione massima della fascia 9302 (41–50%). La crioglobulinemia mista, in vece, è una vasculite immunocomplessa con manifestazioni prevalentemente cutanee e articolari, raramente viscerali, e nel caso di specie si presenta in forma lieve, in trattamento stabile e senza complicanze sistemiche. Essa è quindi correttamente ricompresa nella valuta zione complessiva di cui al codice 9303. Per quanto attiene alla documentazione esibita in sede di operazioni peritali (02/09/2025), si rileva che riguarda esclusivamente un quadro di incontinenza urinaria non stabilizzata, la quale rappresenta un sintomo o segno clinico, cioè la perdita involontaria di urina con modalità, frequenza e intensità variabili, che può insorgere in corso di differenti condizioni patologiche (neurologiche, urologiche, ginecologiche, post-chirurgiche, ecc.). Essa può essere transitoria o reversibile, ad esempio in presenza di infezioni urinarie, di sturbi funzionali del pavimento pelvico, esiti post-operatori recenti o terapie farmacologiche interferenti. Diversa è la “incontinenza urinaria stabilizzata”, la quale, ai fini dell'invalidità civile, si definisce come condizione cronica, persistente, non suscettibile di miglioramento significativo nel tempo, documentata da: • accertamenti urodinamici o strumentali
(cistomanometria, uroflussometria, ecc.) attestanti un deficit sfinterico permanente o una vescica neurologica stabilizzata;
• follow-up specialistico prolungato con stabilità clinica e terapeutica da almeno 6–12 mesi;
• assenza di potenzialità riabilitative o chirurgiche residue. Nel caso in esame, la documentazione sanitaria recentemente prodotta attesta episodi di incontinenza urinaria non stabilizzata, in fase ancora diagnostico-terapeutica e soggetta a potenziale miglioramento. Pertanto, allo stato, non è possibile attribuire alcuna percentuale di invalidità specifica, potendosi rivalutare la menomazione solo in presenza di una condizione consolidata, documentata nel tempo e refrattaria ai trattamenti. 8 Relativamente all'artrite psoriasica documentata nel certificato del 4 agosto 2025, si segnala che essa è stata già presa in considerazione nella valutazione e non presenta aggrava menti documentati. Alla luce delle considerazioni che precedono, si conferma integralmente la valutazione già espressa nella relazione depositata, pari al 68% di riduzione della capacità lavorativa.
Alla luce di tali conclusioni, pienamente condivise dal giudicante, deve ritenersi che parte ricorrente non versi nelle condizioni sanitarie utili ai fini del conseguimento della prestazione assistenziale
(assegno mensile di assistenza, art. 13 della legge n. 118/71 a tenore del quale compete un assegno mensile agli invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento).
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Le spese di lite sono poste a carico di parte ricorrente soccombente, rammentandosi che l'esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. incontra il limite dell'art. 96 c.p.c.
Invero, nel caso di specie, in assenza di aggravamenti sopravvenuti, parte ricorrente ha sostanzialmente trasposto nel presente nuovo giudizio il sub procedimento ex art. 195 c.p.c., muovendo rilievi critici alla CTU che ben avrebbe potuto sottoporre all'ausiliare nel procedimento per TP anziché introdurre un ulteriore giudizio nel quale il ctu ha sostanzialmente risposto alle osservazioni critiche non proposte nel precedente. Tuttavia, l'introduzione di un ulteriore giudizio – con esito peraltro atto a confermare il grado di invalidità già accertato – ha comportato un aggravio del carico di lavoro del
Tribunale nonché dell' sul quale, peraltro, dovrebbero gravare i costi di due consulenze, l'una CP_1 delle quali – cioè quella espletata nel presente giudizio – ben evitabile da comportamento di buona fede e lealtà processuale quale sarebbe stato quello atto ad instaurare il contraddittorio con il ctu a mezzo delle osservazioni critiche nel procedimento ex art. 195 c.p.c.
Nel caso di specie, quindi, il comportamento processuale di parte ricorrente oltre che la palese infondatezza dei motivi di opposizione sono tali da non consentire l'applicazione della clausola di esonero dal pagamento delle spese di lite che incontra il limite delle pretese palesemente infondate con violazione dei criteri di lealtà e buona fede processuale.
Pertanto, le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, sono poste a carico di parte ricorrente soccombente su cui graveranno anche le spese di ctu liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.815,15 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte ricorrente. Cosenza, il 11.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti