TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., nell'udienza del 16/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4139 /2024 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. ORGIANA FEDERICO, che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Delibera dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari prot. n. 4114/2024 opponente
contro
elettivamente domiciliati in VIA Controparte_1
DELITALA 2 09127 CAGLIARI presso gli uffici dell'Avvocatura dell' , CP_2 rappresentato e difeso dall'avvocato FALQUI CAO MAURIZIO e dall'avvocato
STEFANIA SOTGIA, per procura generale alle liti
opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14 dicembre 2024, il Sig. ha Parte_1
1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2024 00016378 10 000 CP_ notificato dall' per richiedere il pagamento dei contributi IVS Gestione
Commercianti, relativi al periodo ottobre 2022-settembre 2023, somme aggiuntive per omesso versamento dei detti contributi I.V.S., interessi sanzioni e morosità.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente sostiene non dovute le somme richieste deducendo che la ditta individuale TRA MA TER di cui era titolare era cessata sin dal
08.02.2016, data in cui aveva chiuso la partita IVA e che da allora aveva cessato ogni attività lavorativa. Rilevava altresì l'anomalia dell'AVA emesso per un periodo in cui il ricorrente aveva già compiuto 80 anni, circostanza non considerata dall' . CP_2
CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria del 24 marzo 2024 rilevando che il ricorrente non aveva mai comunicato all' la chiusura della partita Iva e la CP_2
cessazione dell'attività e che non si era mai opposto a precedenti Avvisi di addebito emessi successivamente alla cessazione della Partita Iva. Assumeva quindi che, del tutto correttamente l' aveva emesso l'Ava opposto. Dava atto che, in ogni caso, l' CP_2 CP_2 rivalutata la posizione del ricorrente aveva provveduto allo sgravio dell'AVA opposto e anche dei pregressi AVA, benché non opposti. Concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese in considerazione del comportamento del ricorrente che aveva omesso la comunicazione della cessazione dell'attività commerciale.
All'esito della costituzione dell' l'opponente si associava alla richiesta CP_2
cessazione di materia del contendere e chiedeva la condanna alle spese rilevando che lo sgravio era stato effettuato solo dopo la notifica del ricorso.
All'udienza fissata per la discussione le parti hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessata materia del contendere confermando le rispettive conclusioni CP_ sulle spese e, quindi, per il ricorrente la condanna alle spese dell' stante la CP_ soccombenza virtuale, per l' compensazione delle stesse.
2. Poiché, stante quanto sopra, il ricorrente ha già ottenuto, nelle more del procedimento, quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse dello stesso ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La mancata attivazione del ricorrente per l'invio della comunicazione unica di cessazione dell'attività aziendale, che avrebbe dovuto presentare alla Camera di Commercio integrata con l'apposito modello valevole anche per l' , ai sensi del DPCM 6 maggio 2009, la CP_2
2 quale seppure non obbligatoria rappresenta uno strumento di leale collaborazione tra le imprese e la pubblica amministrazione, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, tanto più alla stregua della molteplicità di cartelle e avvisi di addebito che nel tempo erano stati comunicati al ricorrente medesimo (prod. 2 ), i quali, mai opposti, CP_2 rendevano evidente che l' non fosse a conoscenza dell'avvenuta cessazione CP_2 dell'attività aziendale e dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese delle società di cui il ricorrente era stato socio accomandatario e socio amministratore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Cagliari, 16/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
3