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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6887 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 27678/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 27678/2017
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Fabio Pagano
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(società incorporante Codice Fiscale, iscrizione Controparte_1 Controparte_2
Registro Imprese di e Partita IVA di gruppo ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pastore in virtù di mandato in atti
CONVENUTA
Oggetto: accertamento negativo del credito. Azione di ripetizione.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale dell'udienza del 14 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 2 ottobre 2017, la Parte_1
(breviter, ), premesso di intrattenere fin dal 23 febbraio 1998 con il
[...] Pt_1 Controparte_2
il rapporto di conto corrente ordinario rapporto n. 1000/32289, (già n. 25199300183 presso
[...]
NC Commerciale IAna prima e NC Intesa Spa poi), sul quale era regolata, sin dall'accensione del rapporto e senza soluzione di continuità, un' apertura di credito superiore ad €
5.000.00, cessata nel mese di aprile 2016, lamentava che durante i predetti rapporti, mai regolamentati in forma scritta, l'istituto di credito aveva applicato interessi in misura usuraria (o, comunque, ultralegali ma in assenza di pattuizione), addebitato la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) e altri oneri, benchè non pattuiti specificamente, e aveva provveduto, altresì, all'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi oltre che a variazioni in peius non precedute da idonea comunicazione.
L'attrice chiedeva, dunque, che il Tribunale, accertata la sussistenza delle denunciate pratiche illegittime, determinasse il corretto rapporto di dare avere tra la correntista e la convenuta banca condannando quest'ultima alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute, da quantificarsi in corso di causa.
Si costituiva la convenuta (di seguito: NC) la quale, sul presupposto dell'avvenuta regolamentazione in forma scritta tanto del rapporto di conto corrente n. 1000/32289, che degli affidamenti variamente concessi alla correntista nelle forme dell'apertura di credito, chiedeva il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza e, prima ancora, l'inammissibilità in considerazione del fatto che, alla data di introduzione del giudizio, il rapporto di conto corrente risultava ancora in essere.
In ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle rimesse di natura solutoria poste in essere dalla correntista nei dieci anni precedenti la notifica dell'atto di citazione.
All'udienza dell'8 ottobre 2019, preso atto del decesso dell'avvocato costituito nell'interesse del il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio, che veniva Controparte_2
tempestivamente riassunto dell'attrice.
Si costituiva in riassunzione società incorporante Controparte_1 Controparte_2
reiterando le difese già spiegate dall'originaria convenuta.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento di c.t.u. contabile, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 gennaio 2025, questo giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osservi in diritto.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che di seguito si espongono.
1. Occorre preliminarmente precisare che, secondo quanto eccepito dalla NC, rilevato dal consulente nominato dal Tribunale e non smentito per tabulas dall'attrice, risulta che il conto corrente n. 1000/32289, fosse ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio.
Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità dell'azione di ripetizione proposta dalla . Pt_1 Vengono in rilievo, al riguardo, gli insegnamenti dispiegati dalle SS.UU. nel noto arresto
24418/2010 secondo cui, a fronte delle annotazioni registrate in conto, il correntista che si avvede della loro illegittimità può naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso, "ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo".
Ciò in quanto l'azione di ripetizione nell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. è esperibile in presenza di una duplicità di elementi costitutivi rappresentati dal pagamento, da intendersi qui come lo spostamento patrimoniale che ha luogo dal solvens all'accipiens, e dall'inesistenza di una causa debendi in ragione della quale il pagamento avviene.
Orbene, l'art. 1283 co. 1 c.c., disciplinante i rapporti bancari regolati in conto corrente, testualmente recita: "il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto": ciò significa che le partite di dare ed avere che si avvicendano nel conto corrente bancario si compensano gradualmente, determinando in ogni momento il saldo giornaliero, attivo o passivo che sia. Non si tratta, però, di una compensazione in senso tecnico ma dell'effetto puramente contabile dell'esercizio del diritto che spetta al correntista di variare continuamente la disponibilità con prelievi e versamenti.
Consegue da quanto detto che, poiché l'azione di ripetizione postula l'esecuzione di un pagamento, nei rapporti bancari che ubbidiscono alle regole del conto corrente un pagamento non può avere luogo prima della chiusura del conto in quanto sino ad allora le relative poste non sono esigibili.
Ciò non di meno, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “il correntista, legittimato a promuovere un'azione di mero accertamento negativo, ha certo interesse a che sia determinato, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto,
l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione;
interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile "in almeno tre direzioni": quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito” (Cass. n. 13586/2024 nonché Cass. n. 3310/24 ivi richiamata).
In definitiva, la domanda proposta dall'attrice, una volta riqualificata come azione di mero accertamento, deve ritenersi ammissibile anche in costanza di rapporto, dovendo ritenersi implicitamente contenuta in quella di ripetizione dell'indebito (Cfr. Corte di Appello di Napoli n.
375/2018).
Milita in tal senso, in primo luogo, l'identità di causa petendi tra le due domande, di ripetizione dell'indebito versamento in conto corrente e di rideterminazione del saldo di conto corrente - rappresentata, in ambo i casi, dall'assenza di una valida causa debendi delle annotazioni negative effettuate dalla NC - e, in secondo luogo, la considerazione per cui la domanda di restituzione contiene in sé la domanda del previo accertamento e, dunque, ha un petitum sostanziale più ampio nel quale è ricompreso l'accertamento (il bene della vita perseguito dal correntista è, infatti, quello di ottenere la reintegrazione del proprio patrimonio, da intendersi questa sia come in termini di riduzione dell'eventuale debito che di aumento dell'eventuale credito che egli possa avere sul proprio conto corrente previo accertamento della reale situazione).
2. Chiarito, dunque, che la domanda attorea può essere valutata dal Tribunale nei limiti in cui venga qualificata quale domanda di rideterminazione del saldo, vanno ora vagliate le censure fatte valere dalla parte.
2.1. Occorre premettere che nelle azioni di ripetizione di indebito, nel cui alveo è da ricondurre la domanda in esame, l'onere di produrre i documenti contrattuali relativi ai rapporti bancari in contestazione, al fine di verificare la dedotta mancanza o nullità di talune clausole, grava sulla parte che tali domande propone.
Tuttavia, qualora il correntista deduca che il contratto non sia mai stato stipulato in forma scritta, grava sull'istituto di credito dimostrare l'infondatezza della pretesa avversa.
Infatti, da un lato, l'attore, rispetto ad un fatto negativo (la mancanza di un contratto scritto) può chiaramente limitarsi ad una mera allegazione, non potendo, in altro modo, fornire la prova di esso. Dall'altro, la banca, qualora abbia concluso il contratto per iscritto, deve necessariamente custodire il documento firmato dal correntista e, pertanto, se ometta di produrlo in giudizio, soggiace, sul piano processuale, alla conseguenza, per essa pregiudizievole, della sostituzione alle clausole pattizie dei criteri sostitutivi dettati dalla legge.
Pertanto, a fronte della specifica deduzione della in ordine all'omessa regolamentazione Pt_1
in forma scritta dei rapporti tra le parti, era onere della convenuta depositare i documenti contrattuali. Ebbene, deve darsi atto che la NC ha correttamente adempiuto all'onere di cui era gravata provvedendo alla produzione del contratto di conto corrente n. 25199300183 stipulato con l'allora
NC Commerciale IAna in data 24.2.1998 e successivamente rinegoziato, in data 18.10.2002 con Intesa BCI Spa.
Sono stati depositati, inoltre, copia di tutti i contratto di apertura di credito a valere sul conto corrente de quo che si sono susseguiti nel tempo e i relativi atti integrativi (cfr. doc. da 4 a 28 allegati alla comparsa di costituzione in riassunzione).
2.1.1. Quanto all'eccezione con cui la ha dedotto la nullità dei contratti depositati ex art. Pt_1
117 t.u.b. per il difetto di sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito, essa è infondata.
La questione, invero, può ormai ritenersi superata alla luce del più recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 898/2018) le quali, intervenute a disciplinare un caso di contratto di intermediazione finanziaria, hanno espresso un principio evidentemente applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a norma dei quali "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti".
Alla base del ragionamento svolto dai giudici di legittimità vi è l'individuazione della ratio ispiratrice della norma di cui all'art. 23 T.U.F. (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti...") la quale, ad avviso degli Ermellini, va ravvisata nell'esigenza di assicurare al cliente, da parte dell'intermediario, tutte le informazioni necessarie per sottoscrivere in maniera consapevole il contratto (indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, etc..).
Tale essendo la ratio della norma, allora, è evidente che la nullità per difetto di forma non può che avere natura di nullità di protezione in quanto posta nell'interesse esclusivo del cliente.
La sottoscrizione da parte della banca, invece, rileva solo ai fini della attribuibilità alla stessa di quelle disposizioni contrattuali. Va da sè che nel caso in cui il contratto sia stato predisposto unilateralmente dall'istituto di credito e, nel corso dell'esecuzione del rapporto, lo stesso abbia regolarmente tenuto il conto corrente del cliente o abbia effettivamente concesso un'apertura di credito, alcun dubbio può sorgere in ordine alla riferibilità di quel contratto a quella banca, anche se dovesse mancare la sottoscrizione della stessa. Invero, come ha osservato la Corte, appare "difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo (avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro. Ed infatti, atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito della forma ex art. 1325 n.4 cod. civ. va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall' investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo di comportamenti concludenti".
Continua, al riguardo la Suprema Corte, che "la specificità della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua finalità, consente di scindere i due profili, del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell'accordo, rimanendo assorbito
l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe
a svolgere alcuna specifica funzione".
Nè, concludono i giudici di legittimità, le considerazioni che precedono possono indurre a ravvisare nella specie una figura anomala di contratto "a forma scritta obbligatoria per una sola delle parti e con effetti obbligatori solo per l'altra parte che nulla ha invece sottoscritto"; e ciò, in considerazione della già richiamata natura di nullità di protezione - eccepibile, cioè, solo dall'investitore - dell'invalidità prevista dalla disposizione in commento.
Secondo i su esposti principi di diritto, dunque, i contratti oggetto di giudizio vanno ritenuto pienamente valido perchè sottoscritti dalla correntista e a questa certamente consegnati dalla banca.
Come si può evincere dalla lettura del documento contrattuale datato 24.2.1998 (doc. 1) contenuto nella produzione della convenuta, infatti, il contratto di conto corrente n. 25199300183 si è perfezionato con l'invio alla NC da parte della della proposta contenente le Pt_1
condizioni di contratto, pedissequamente riportate per iscritto, e con la successiva accettazione delle medesime da parte dell'istituto di credito. Entrambi i documenti (ossia, proposta e accettazione) risultano sottoscritti dalle parti. Di analogo tenore è, poi, l'atto di rinegoziazione del rapporto, datato 18.10.2002 (doc. 2), il quale risulta sottoscritto dalla correntista per ricezione dell'accettazione della controparte, oltre che per avvenuta consegna di una copia del documento contrattuale (cfr. pag. 8 del contratto).
Ancora con specifico riferimento al rapporto di conto corrente, poi, sono stati depositati gli atti di
“modifica consensuale di condizioni economiche” datati, rispettivamente, 1.4.2015, 29.9.2015 e
15.2.2016, tutti recanti le firme di ambedue i contraenti e la dichiarazione, sottoscritta, della correntista di aver ricevuto un esemplare del documento.
Quanto al contratto di apertura di credito del 9.10.2006, esso si è perfezionato in seguito all'incontro di proposta e accettazione delle parti, che hanno regolarmente sottoscritto il documento. Anche in questo caso, la ha firmato per ricezione di una copia del contratto. Pt_1
Analoghe considerazioni valgono per tutti gli altri documenti contrattuali relativi agli affidamenti di volta in volta concessi (e alle modifiche consensuali agli stessi intervenuti nel corso dei rapporti) i quali, in ogni caso, recano anche la sottoscrizione della correntista per avvenuta consegna di una copia del documento contrattuale (docc.11-28).
Né coglie nel segno la censura sollevata dall'istante, la quale ha evidenziato che il documento contrattuale relativo all'apertura di credito concessa dalla NC in data 9.10.2006, non sarebbe univocamente riferibile al rapporto di conto corrente n. 25199300183, in quanto privo della specifica indicazione proprio del conto corrente nel quale sarebbe stata regolata.
Basta rilevare, al riguardo, che il contratto in commento reca l'espressa e inequivocabile intestazione all'odierna attrice, sicchè nessun dubbio può legittimamente residuare in ordine al fatto che, per volontà delle parti, l'affidamento in parola sia stato regolato sul conto corrente in questione, posto che, per un verso, non risulta agli atti (né la circostanza è stata allegata) che la fosse titolare, presso la NC convenuta, di altro conto corrente e, per altro concorrente Pt_1
verso, la correntista non ha mai specificamente disconosciuto le sottoscrizioni ivi apposte e ad essa attribuite.
D'altro canto, come è già stato evidenziato, la previsione dell'art. 127 t.u.b. rientra fra le cd. nullità di protezione, ossia tra quelle eccezioni che “operano solo a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice”.
Va allora ribadito che, poiché “la forma scritta dovrebbe assicurare la piena presa di conoscenza da parte del cliente (e non certo della banca) delle clausole e delle condizioni che vengono predisposte dalla banca nel rapporto con il cliente, essa è dunque posta a presidio dell'interesse della parte debole del rapporto bancario. Anche la relativa sottoscrizione risponde evidentemente, sotto questo profilo, alla esigenza di una piena consapevolezza da parte del cliente circa il tipo e il contenuto dell'impegno che egli assume nei confronti della banca”.
In tale prospettiva, come è stato condivisibilmente osservato, “la deduzione di nullità dell'intero rapporto per difetto di sottoscrizione della controparte non costituisce utilizzo della situazione giuridica soggettiva concessa (nel suo riflesso processuale) per lo scopo per cui essa è stata prevista e offerta dall'ordinamento. In altri termini, la nullità viene dedotta non tanto perché difetti il requisito formale a presidio del quale viene concessa la tutela nei confronti del contraente debole, ma per farla divenire strumento con il quale contestare gli aspetti del contratto bancario che non vengono reputati (per questioni diverse) legittimi. Si tratta di un eccesso di mezzo rispetto al fine, ovvero di uno sviamento dallo schema funzionale tipico per il quale viene concessa la eccezione di nullità; eccesso che configura, quindi, un abuso del diritto non meritevole di tutela”
(cfr. Tribunale di Cuneo n. 760/2021).
2.1.2. Quanto all'eccezione con cui la convenuta ha invocato il proprio difetto di legittimazione con riferimento al conto corrente n. 25199300183, essa può dirsi superata dal tenore complessivo delle difese, ove si consideri che è stato lo stesso istituto di credito ad aver depositato i documenti contrattuali del suddetto conto, peraltro in originale, e a discorrere dei due conti correnti, ossia il n. 25199300183 e il n. 1000/32289, in termini di un unico rapporto, operativo fin dal 1998.
2.2. Sgombrato il campo da profili di invalidità formale dei contratti per cui è causa, può passarsi alla disamina delle singole censure sollevate dalla correntista.
Occorre premettere, a questo punto, che, secondo il granitico insegnamento della Suprema Corte, nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (per tutte, Cass. n. 30000/2018).
2.2.1. Orbene, l'istante ha in primo luogo lamentato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Sul punto appare utile ripercorrere brevemente le fasi del noto dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia, prendendo le mosse dall'intervento della Suprema Corte con le note sentenze del 1999 (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374 che ha chiarito: “Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusa poi nel TU delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”) con le quali è stata riconosciuta la natura negoziale e non normativa degli usi bancari in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente e, quindi, la nullità delle relative clausole apposte nei contratti di conto corrente.
L'arresto della giurisprudenza di legittimità ha reso necessario l'intervento del legislatore che con l'art. 25 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 342 ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (cd. “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”), conferendo al C.I.C.R. il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione C.I.C.R. Del 9 febbraio 2000 deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che nell'ambito dello stesso conto corrente sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Con riferimento agli effetti della declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale,
è necessario stabilire se, nella riliquidazione del saldo di conto corrente, l'interesse debba essere capitalizzato con diversa scadenza (semestrale o annuale), ovvero debba computarsi sul capitale puro.
Secondo una prima opinione giurisprudenziale sarebbe applicabile la cadenza annuale di capitalizzazione, in conformità alla cadenza temporale degli interessi ex art. 1284, primo comma,
c.c. (“il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno”), che sarebbe applicata dalle banche a favore della clientela ed anche contemplata dalla delibera del C.I.C.R.
Secondo l'impostazione preferibile, di contro, in conseguenza della nullità della clausola, contenuta in un contratto di conto corrente bancario, con cui si prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, non sussiste un diritto della banca all'anatocismo semestrale o annuale, non sussistendo alcuna possibilità di sostituzione legale o inserzione automatica di clausole che dispongano una capitalizzazione degli interessi passivi con una diversa periodicità.
Deve ribadirsi, in particolare, che il ricorso all'applicazione analogica di altre disposizioni, previste in materia di chiusura di conto o di saggio di interessi, non è invocabile nel caso di specie.
Va infatti in via generale osservato che l'art. 1831 c.c., che prevede la chiusura semestrale del contratto di conto corrente ordinario, non è applicabile al conto corrente bancario, sia in ragione del tenore letterale dell'art. 1857 c.c., che non richiama l'art. 1831 c.c., per il conto corrente bancario, sia in considerazione della profonda diversità di struttura tra il conto corrente bancario - che prevede l'esigibilità a vista del saldo ex art. 1852 c.c.. - e il conto corrente ordinario, che prevede l'inesigibilità delle prestazioni ex art. 1823 c.c..
Il conto corrente ordinario è infatti un contratto con durata limitata alla periodicità stabilita convenzionalmente fra le parti;
scaduto il termine, il contratto ha esaurito la sua normale operatività e si conclude con la richiesta di pagamento da parte di colui che alla chiusura del conto risulta avere una posizione a credito. Il conto corrente bancario, invece, è un contratto di durata, in cui il rapporto non si rinnova ad ogni chiusura di conto;
la chiusura, cioè, non è prodromica al saldo ed alla conclusione del contratto, ma è una mera operazione contabile che non è richiesta dal tipo negoziale (tanto da non essere prevista nelle norme che regolano i conti correnti bancari).
Va poi osservato che l'art. 1284 c.c. disciplina il saggio degli interessi, cioè l'entità del tasso e la decorrenza degli interessi legali, non derogando in alcun modo all'art. 1283 c.c., che è l'unica che stabilisce le condizioni per la produzione degli interessi sugli interessi (anatocistici) e della quale indubbia è la natura imperativa (contrariamente all'art. 1284 c.c., la cui natura dispositiva giustifica la derogabilità con la pattuizione di interessi convenzionali).
Tale impostazione ha peraltro trovato recente riscontro nella citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010, per la quale, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
In conclusione, deve ritenersi che alla nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto non consegua alcuna capitalizzazione, sino all'eventuale adeguamento della banca alle disposizioni di cui alla delibera Pt_2 In particolare, l'art. 7 della citata delibera prevede che "qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
IAna. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entroil30/12/00".
La delibera, dunque, consentiva l'adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche a determinate condizioni: se l'adeguamento non comportava un peggioramento delle condizioni applicate in precedenza, la banca poteva provvedere unilateralmente all'adeguamento della clausola mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna entro il termine del 30 giugno 2000, dandone comunicazione scritta al correntista alla prima occasione utile e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Nel caso, invece, in cui per effetto dell'adeguamento la clausola anatocistica comportasse effetti peggiorativi per il correntista, non era più sufficiente il meccanismo di adeguamento di cui sopra, ma la banca avrebbe dovuto rinegoziare le clausole, ottenendo una specifica approvazione da parte del cliente.
Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR, può ritenersi consentita solo per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti (sempre che, comunque, vi sia la stessa periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori); per i contratti già in essere è prevista la possibilità di adeguamento contrattuale, ma senza effetti retroattivi.
In tal modo si delinea la questione sopra prospettata, occorrendo appunto stabilire se i contratti in essere, come quello in esame, al momento dell'entrata in vigore della delibera CICR potevano essere adeguati con atto unilaterale della banca (come sembra suggerire la lettera della delibera), ovvero se fosse necessario l'accordo espresso del correntista.
Ritiene il Tribunale che quest'ultima opzione ermeneutica deve essere decisamente preferita, militando a suo supporto la ratio sottesa all'intervento normativo attuato con la predetta delibera.
In primo luogo, come dinanzi rimarcato, la delibera CICR considerava profilo determinante per la sopravvivenza delle vecchie clausole quello relativo al giudizio comparativo tra i loro effetti e gli effetti di quelle risultanti dall'adeguamento operato dalla banca.
Ora, appare congruo ritenere che il giudizio comparativo non possa essere condotto in via formale tra le vecchie e le nuove clausole, bensì - trattandosi di norma evidentemente posta a tutela del cliente - tra gli effetti concreti che esse determinavano per il correntista.
Posto che prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova,
e non semplice adeguamento di una clausola precedente.
Considerato, poi, che il correntista era costantemente a debito, la previsione di una capitalizzazione trimestrale era da considerarsi sicuramente peggiorativa (anche se bilaterale), in quanto producente effetti negativi (aumento dell'esposizione debitoria complessiva).
Rispetto alla situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene rispondente ai requisiti previsti dal CICR) doveva, dunque, considerarsi peggiorativa;
pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente, cosa che nel caso in esame non è mai avvenuta.
L'istituto di credito, infatti, non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinegoziazione della clausola de qua, mediante l'esplicita previsione, per il periodo successivo di durata del rapporto, della capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che di quelli passivi, vale a dire con l'espressa pattuizione di una periodicità paritetica banca-correntista.
In particolare, ferma la pattuizione nell'originario documento contrattuale del 2000 di una capitalizzazione annuale per gli interessi creditori e trimestrale per quelli debitori, nessuna disciplina della capitalizzazione degli interessi, invece, è contenuta nella successiva integrazione datata 27.6.2013.
Sicchè, in virtù dei principi sopra chiariti, il rapporto di conto corrente per cui è causa deve essere epurato da qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi.
Ciò, certamente, fino al 1 gennaio 2014.
Per il periodo successivo, deve rammentarsi che l'art. 1, comma 629, della L. n. 147/13 al ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB nei seguenti termini : «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Quanto all'immediata applicabilità della norma in adesione a diverse pronunce di merito ( cfr. Tribunale di Milano, ordinanze del 3 aprile e del 25 maggio 2015 ) deve sostenersi l'immediata applicabilità dell'art. 120, comma 2, TUB sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
Segnatamente, ad avviso degli indicati precedenti, cui si presta adesione, “la verifica deve articolarsi su due versanti, dovendosi, da un lato, rilevare il grado di pretesa oscurità della nuova disposizione legislativa e, dall'altro, eventuali direttive impartite o circolari emanate da NC
d'IA. Quanto al primo profilo, si osserva che la disposizione di legge, pur con un'indiscutibile ambiguità quanto al significato ed alla portata del riferimento alla capitalizzazione degli interessi di cui al punto a), è comunque chiara nell'escludere ogni forma di anatocismo, per quanto sopra detto con riguardo al punto b). Né ragionevolmente emerge una qualche forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo ad un successivo intervento regolamentare del CICR.
Quanto al secondo profilo, il Collegio osserva come nessuna circolare o raccomandazione sia stata emanata a tale proposito dalla NC d'IA, che, come Autorità di Vigilanza, si occupa ex art. 5
TUB, dell'osservanza delle disposizioni normative in materia di trasparenza e correttezza, mediante richiesta di documentazione, ispezioni, monitoraggio dei siti internet, interventi di sensibilizzazione
e richiami, irrogazione di sanzioni. Una volta eliminato ogni plausibile intervento di raccomandazione dell'Organo di Vigilanza - alla luce del quale potrebbe essere diversa la valutazione circa la non scorrettezza della condotta della banca - è agevole concludere come, sulla scorta della mera interpretazione letterale del dato normativo de quo, gli istituti di credito ben possano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere, sia per quelli ancora da stipulare” ( sul punto ancora si veda Trib. Cuneo, 29 giugno 2015;
Trib. Biella, 7 luglio 2015; Trib. Roma, 20 ottobre 2015; ABF, decisione n. 7854 dell'8 CP_3
ottobre 2015).
Vale osservare che la pattuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi è, nei rapporti di cui si discorre, invalida anche sotto un altro profilo.
Come già rammentato, l'art. 120, comma 2, t.u.b., nel testo vigente ratione temporis, successivo alla modifica introdotta col D.Lgs. n. 242 del 1999, ha disposto: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
L'art. 1 delib. CICR del 9 febbraio 2000 recita: “Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono".
Il successivo art. 3, dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori".
L'art. 6 della stessa delibera ha, infine, il seguente tenore: "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato.
Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto".
La delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di fissare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi" nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione
- e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo. E infatti, le condizioni in presenza delle quali, a mente dell'art. 120, comma 2, t.u.b., può operarsi la capitalizzazione degli interessi passivi sono indicate dal CICR e la cit. delib. del 9 febbraio 2000, dopo aver stabilito che gli interessi possono produrre a loro volta interessi "secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono" (art. 1 cit.), ha precisato che la capitalizzazione infrannuale esige l'indicazione del "valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione" (art. 6 cit.). Una volta chiarito che l'indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) che non evidenzi l'incremento determinato dalla capitalizzazione non soddisfa quest'ultima condizione, è agevole comprendere che in una siffatta evenienza non risulta integrato uno dei presupposti cui l'art. 1 delib. CICR, in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo
In definitiva, la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR
9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (cfr. Cass. n.
4321/2022 e Cass. n. 18664/2024).
Ebbene, coerentemente con quanto appena detto, l'ausiliario ha epurato i conti parola da ogni forma di capitalizzazione, anche per il periodo successivo al 1 gennaio 2014.
2.2.2. Parte attrice lamenta ancora l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto.
Anche tale deduzione merita adesione.
In primo luogo occorre premettere che la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) costituisce la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione in favore del cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione (con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa).
Siffatta commissione ha, dunque, funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (Cass. n. 870/2006).
La causa giustificativa della si rinviene, pertanto, nell'obbligazione del cliente di Pt_3
corrispondere alla banca un ulteriore compenso per la messa a disposizione dei fondi meglio indicati con l'apertura di credito. Siffatto onere può, dunque, concorrere con gli interessi debitori pattuiti, i quali assolvono ad una funzione diversa rispetto alla commissione di massimo scoperto, volta a remunerare il rischio della banca per il recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria del cliente.
La ritenuta legittimità sotto il profilo causale della C.M.S. trae, poi, maggior conferma dagli interventi del legislatore in materia, in particolare con la l. n. 2/2009 (di conversione del d.l. n.
185/2008) e n. 6/2011 di introduzione del novellato art. 117 bis t.u.b..
La liceità causale dell'indicata clausola contrattuale non esime, in ogni caso, il Tribunale dal verificare - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. - che l'oggetto della stessa sia adeguatamente determinato, con precisa indicazione della misura, della modalità e della periodicità di calcolo.
Sul punto, ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nominato ad avviso del quale la determinatezza della clausola pattuita dalle parti sia da escludere attesa la mancata previsione di due elementi fondamentali quali la base e la modalità di calcolo della commissione medesima.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il rapporto di conto corrente per cui è causa deve essere epurato, in virtù dei principi sopra chiariti, da qualsiasi addebito a titolo di c.m.s.
Per il periodo successivo, poi, risulta accertato che la banca abbia applicato, in sostituzione della
CMS, gli oneri previsti dalla L. n. 2/09, senza dare regolare comunicazione scritta alla correntista dell'avvenuto adeguamento del rapporto alle innovazioni introdotte dalla predetta L. n. 2/09 e, successivamente, dal DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché alla disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12, in difformità a quanto previsto da tali disposizioni normative.
Pertanto, i conti in parola vanno epurati anche dagli addebiti effettuati a titolo di oneri sostitutivi.
2.2.3. Risultano, invece, regolarmente pattuiti gli interessi. Sicchè, ai fini della rideterminazione del saldo, si terrà conto del tasso convenzionale non essendo stato specificamente contestato dalla che nel corso del rapporto l'istituto di credito abbia fatto applicazione degli stessi nella Pt_1
misura pattuita.
2.2.4. Per quanto concerne le date delle valute, in presenza di specifica pattuizione al riguardo, va fatta applicazione della valuta bancaria.
Analoga considerazione va operata con riguardo alle spese di tenuta del conto, per le quali le parti hanno previsto specifica disciplina, puntualmente applicata dall'istituto convenuto. 2.2.5. Risulta accertato, poi, che le condizioni contrattuali originariamente pattuite sono state variate in senso sfavorevole al cliente senza che la facoltà di variare le condizioni contrattuali fosse prevista in contratto con clausola specificamente approvata.
Sicchè l'ausiliario nominato dal Tribunale, nella rideterminazione del saldo, ha provveduto all'applicazione degli interessi contrattuali senza considerare le variazioni sfavorevoli e, viceversa, all'addebito degli interessi al tasso diverso ove più favorevole.
2.2.6. Quanto alla censura di usurarietà, invece, essa è infondata.
Come noto, ai fini dell'accertamento della nullità degli interessi usurari occorre procedere alla comparazione tra il TEG - il tasso effettivamente praticato in contratto - e il TEGM - il Tasso
Effettivo Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla NC d'IA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze -.
La determinazione del TEGM, dunque, costituisce antecedente imprescindibile nell'accertamento dell'usura in quanto esso costituisce la base di calcolo del cd. tasso soglia, ossia il tasso oltre il quale la legge considera l'interesse usurario.
Esso trova il proprio fondamento nella legge, essendo stato previsto dall'art. 2 L. 108/1996 allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà e superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario.
E infatti, l'art. 644 co. 3 c.p. prevede che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e l'art. 2 co. 4 l. 108/1996 precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall'art. 8 d.l. n. 70/2011, applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011, il quale stabilisce che il tasso soglia è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali).
Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del Ministro del tesoro, sentita la NC d'IA (cfr. comma 2).
Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla NC d'IA la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Inoltre, i vari i d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m,
22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla NC d'IA. È quindi coerente con l'ordinamento bancario e con l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la NC d'IA abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEGM, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in riodo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio.
Analogamente, quando occorre confrontare il TEG applicato da una NC ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con una modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una modalità differente. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia.
Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare ed hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa antiusura.
In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle istruzioni della NC d'IA quali fonti di diritto ma occorre essere consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in snodo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.
Quanto alla questione della computabilità della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usura di cui all'art. 644 co. 3 primo periodo c.p., essa è stata affrontata dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 16303/2018 la quale ha enunciato il seguente principio di diritto:" in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del
2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il
"tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".
In sostanza, il richiamato principio di diritto è nel senso che l'art. 2 bis d.l. 185/2008 non ha carattere interpretativo e retroattivo, sicchè va escluso che per il periodo antecedente la sua entrata in vigore possa tenersi della c.m.s. ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia usura, mentre occorrerà effettuare una doppia verifica, l'una con riguardo al tasso soglia usurario e l'altra alla c.m.s., che è dunque oggetto di rilevazione separata.
Ebbene, applicando le coordinate ermeneutiche appena esposte alla fattispecie concreta, all'esito dell'indagine tecnica, l'ausiliario ha escluso che il tasso di interesse pattuito tra le parti fosse, al momento delle singole convenzioni, superiore al tasso soglia.
Non vi sono motivi per disattendere le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nel suo elaborato, redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico e che, per questo motivo, il Tribunale ritiene di condividere.
2.3. Deve essere valutata, a questo punto, l'ammissibilità e la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta al fine di espungere dalla corretta rideterminazione del saldo le poste eventualmente già prescritte.
Al riguardo, è noto che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61,
d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 (comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011 n.
10), - che stabiliva che « in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935
c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa » - di cui alla nota pronuncia n. 78/12 della
Consulta, l'eccezione debba essere esaminata alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24418/2010.
Ed invero, innovando l'orientamento previgente, almeno a livello di giurisprudenza di legittimità, secondo il quale a prescrizione decorre dalla chiusura del conto, in detta sentenza la S.C. ha affermato che: "se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista (cioè della apertura di credito), dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (...) Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e
l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (dell'apertura di credito =della somma messa a disposizione dalla banca al correntista)”, mentre se i versamenti si mantengono nei limiti dell'accreditamento non sono pagamenti ma atti ripristinatori.
Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova, poi, aderendo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene il Tribunale che gravi sul cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato (e, quindi, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati etc.), mentre la banca che eccepisca quale fatto estintivo della pretesa la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, ha solo l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata.
In definitiva, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (da ultimo,
Cass. n. 4372/2018, Cass. n. 27704/2018 e Cass. n. 27705/2018).
A fronte di una tale eccezione, poi, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo (della causa estintiva costituita dalla prescrizione), consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto.
Orbene, passando al caso concreto, opina questo giudice che l'eccezione di prescrizione, così come sollevata dalla parte in sede di comparsa di costituzione, sia stata validamente formulata. Vale osservare che la convenuta, non solo ha allegato nella comparsa di costituzione l'inerzia della correntista ma, sostanzialmente supplendo all'onere probatorio della controparte, ha altresì dato prova della concessione di diverse aperture di credito a favore della correntista a decorrere dal 9 ottobre 2006, provvedendo a offrire in giudizio i relativi contratti i quali, nei limiti e per i motivi ampiamente esposti supra, devono ritenersi validi.
Quanto al periodo precedente, deve sottolinearsi la carenza della difesa attorea sul punto laddove non ha neppure allegato, prima ancora che provato (ancorchè in via presuntiva), l'esistenza della concessione di linee di credito ante 2006.
Ebbene, come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, “per potersi rigettare l'eccezione di prescrizione della banca sull'assunto del carattere ripristinatorio delle rimesse del correntista, non
è sufficiente l'accertamento dell'esistenza di un generico affidamento, privo dell'indicazione del suo limite massimo, perché solo i versamenti affluiti sul conto, il cui limite di affidamento non sia stato superato, possono definirsi ripristinatori della provvista e non già solutori. dal che deriva, altresì, che al correntista - cui incombe, per contrastare l'eccezione di prescrizione della banca, la prova del carattere ripristinatorio delle proprie rimesse (Cass. 27704/2018, 2660/2019 e successive conformi)
- non è sufficiente dedurre e dimostrare la presenza di una generica apertura di credito, ma è indispensabile che egli deduca e dimostri anche il limite massimo della stessa, solo superato il quale una rimessa potrebbe qualificarsi meramente ripristinatoria della provvista, la quale in tanto può essere "ripristinata" in quanto sia appunto limitata” (Cass. n. 15228/2024).
Per tutti le osservazioni che precedono, dunque, deve escludersi che il conto corrente per cui è causa sia stato affidato prima del 2006.
Né, si badi, la dichiarata inammissibilità dell'azione di ripetizione osta all'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
Come ha avuto modo di osservare, anche di recente, la Suprema Corte in una fattispecie analoga, infatti, nel rapporto di conto corrente, “qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela,
a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione. Non interessa che la controversia, in esito alla ritenuta inammissibilità … della domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, non abbia più a oggetto, in appello, una simile domanda. Il punto fondamentale è invece che a fronte di oneri del genere di quelli impugnati dalla correntista è comunque essenziale stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione” (Cass. n. 16113/2024, nonché Cass. n.
9756/2024 ivi richiamata).
6. Orbene, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in conformità con le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nell'elaborato peritale, che il Tribunale ritiene di condividere perchè redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico, alla data dell'ultimo estratto conto in atti, il 30.4.2016, il conto corrente n. 1000/32289, (già n. 25199300183) presentava un saldo a credito dell'istante di €
106.408,91.
Ne consegue che la domanda proposta dalla va accolta nel senso che il saldo del c.c. n. Pt_1
1000/32289 (già n. 25199300183), al netto delle poste prescritte (ossia, quelle risolutorie poste in essere nei dieci anni precedenti al primo atto di costituzione in mora, datato 10.5.2016), va rideterminato alla data del 30.4.2016 in € 106.408,91.
7. L'accoglimento solo parziale della domanda proposta dall'attrice (in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità della domanda di ripetizione), unitamente alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, giustificano la compensazione per metà delle spese di lite che, per la restante metà, seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
7.1. Quanto alle spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, esse, a norma dell'art. 91 c.p.c., esse vanno poste a definitivo carico della NC, con vincolo di solidarietà di tutte le parti nel rapporto esterno con il consulente tecnico d'ufficio (cfr. Cass. n. 23586/08 e n. 6199/96).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 27678/2017, così provvede:
A. In accoglimento parziale della domanda proposta dall'attrice, avente a oggetto il contratto di conto corrente n. 1000/32289 (già n. 25199300183), ridetermina il saldo del predetto conto, alla data del 30.4.2016, in € 106.408,91;
B. Compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della restante metà, che liquida in complessivi € 8.102,00 (di cui € 7.502,00 per compensi ed € 600,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv.
Fabio Pagano dichiaratosi antistatario;
C. Pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con decreto del 19.8.2023, a carico definitivo della parte convenuta.
Così deciso in Napoli, 7 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 27678/2017
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Fabio Pagano
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(società incorporante Codice Fiscale, iscrizione Controparte_1 Controparte_2
Registro Imprese di e Partita IVA di gruppo ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pastore in virtù di mandato in atti
CONVENUTA
Oggetto: accertamento negativo del credito. Azione di ripetizione.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale dell'udienza del 14 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 2 ottobre 2017, la Parte_1
(breviter, ), premesso di intrattenere fin dal 23 febbraio 1998 con il
[...] Pt_1 Controparte_2
il rapporto di conto corrente ordinario rapporto n. 1000/32289, (già n. 25199300183 presso
[...]
NC Commerciale IAna prima e NC Intesa Spa poi), sul quale era regolata, sin dall'accensione del rapporto e senza soluzione di continuità, un' apertura di credito superiore ad €
5.000.00, cessata nel mese di aprile 2016, lamentava che durante i predetti rapporti, mai regolamentati in forma scritta, l'istituto di credito aveva applicato interessi in misura usuraria (o, comunque, ultralegali ma in assenza di pattuizione), addebitato la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) e altri oneri, benchè non pattuiti specificamente, e aveva provveduto, altresì, all'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi oltre che a variazioni in peius non precedute da idonea comunicazione.
L'attrice chiedeva, dunque, che il Tribunale, accertata la sussistenza delle denunciate pratiche illegittime, determinasse il corretto rapporto di dare avere tra la correntista e la convenuta banca condannando quest'ultima alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute, da quantificarsi in corso di causa.
Si costituiva la convenuta (di seguito: NC) la quale, sul presupposto dell'avvenuta regolamentazione in forma scritta tanto del rapporto di conto corrente n. 1000/32289, che degli affidamenti variamente concessi alla correntista nelle forme dell'apertura di credito, chiedeva il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza e, prima ancora, l'inammissibilità in considerazione del fatto che, alla data di introduzione del giudizio, il rapporto di conto corrente risultava ancora in essere.
In ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle rimesse di natura solutoria poste in essere dalla correntista nei dieci anni precedenti la notifica dell'atto di citazione.
All'udienza dell'8 ottobre 2019, preso atto del decesso dell'avvocato costituito nell'interesse del il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio, che veniva Controparte_2
tempestivamente riassunto dell'attrice.
Si costituiva in riassunzione società incorporante Controparte_1 Controparte_2
reiterando le difese già spiegate dall'originaria convenuta.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento di c.t.u. contabile, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 gennaio 2025, questo giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osservi in diritto.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che di seguito si espongono.
1. Occorre preliminarmente precisare che, secondo quanto eccepito dalla NC, rilevato dal consulente nominato dal Tribunale e non smentito per tabulas dall'attrice, risulta che il conto corrente n. 1000/32289, fosse ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio.
Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità dell'azione di ripetizione proposta dalla . Pt_1 Vengono in rilievo, al riguardo, gli insegnamenti dispiegati dalle SS.UU. nel noto arresto
24418/2010 secondo cui, a fronte delle annotazioni registrate in conto, il correntista che si avvede della loro illegittimità può naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso, "ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo".
Ciò in quanto l'azione di ripetizione nell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. è esperibile in presenza di una duplicità di elementi costitutivi rappresentati dal pagamento, da intendersi qui come lo spostamento patrimoniale che ha luogo dal solvens all'accipiens, e dall'inesistenza di una causa debendi in ragione della quale il pagamento avviene.
Orbene, l'art. 1283 co. 1 c.c., disciplinante i rapporti bancari regolati in conto corrente, testualmente recita: "il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto": ciò significa che le partite di dare ed avere che si avvicendano nel conto corrente bancario si compensano gradualmente, determinando in ogni momento il saldo giornaliero, attivo o passivo che sia. Non si tratta, però, di una compensazione in senso tecnico ma dell'effetto puramente contabile dell'esercizio del diritto che spetta al correntista di variare continuamente la disponibilità con prelievi e versamenti.
Consegue da quanto detto che, poiché l'azione di ripetizione postula l'esecuzione di un pagamento, nei rapporti bancari che ubbidiscono alle regole del conto corrente un pagamento non può avere luogo prima della chiusura del conto in quanto sino ad allora le relative poste non sono esigibili.
Ciò non di meno, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “il correntista, legittimato a promuovere un'azione di mero accertamento negativo, ha certo interesse a che sia determinato, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto,
l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione;
interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile "in almeno tre direzioni": quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito” (Cass. n. 13586/2024 nonché Cass. n. 3310/24 ivi richiamata).
In definitiva, la domanda proposta dall'attrice, una volta riqualificata come azione di mero accertamento, deve ritenersi ammissibile anche in costanza di rapporto, dovendo ritenersi implicitamente contenuta in quella di ripetizione dell'indebito (Cfr. Corte di Appello di Napoli n.
375/2018).
Milita in tal senso, in primo luogo, l'identità di causa petendi tra le due domande, di ripetizione dell'indebito versamento in conto corrente e di rideterminazione del saldo di conto corrente - rappresentata, in ambo i casi, dall'assenza di una valida causa debendi delle annotazioni negative effettuate dalla NC - e, in secondo luogo, la considerazione per cui la domanda di restituzione contiene in sé la domanda del previo accertamento e, dunque, ha un petitum sostanziale più ampio nel quale è ricompreso l'accertamento (il bene della vita perseguito dal correntista è, infatti, quello di ottenere la reintegrazione del proprio patrimonio, da intendersi questa sia come in termini di riduzione dell'eventuale debito che di aumento dell'eventuale credito che egli possa avere sul proprio conto corrente previo accertamento della reale situazione).
2. Chiarito, dunque, che la domanda attorea può essere valutata dal Tribunale nei limiti in cui venga qualificata quale domanda di rideterminazione del saldo, vanno ora vagliate le censure fatte valere dalla parte.
2.1. Occorre premettere che nelle azioni di ripetizione di indebito, nel cui alveo è da ricondurre la domanda in esame, l'onere di produrre i documenti contrattuali relativi ai rapporti bancari in contestazione, al fine di verificare la dedotta mancanza o nullità di talune clausole, grava sulla parte che tali domande propone.
Tuttavia, qualora il correntista deduca che il contratto non sia mai stato stipulato in forma scritta, grava sull'istituto di credito dimostrare l'infondatezza della pretesa avversa.
Infatti, da un lato, l'attore, rispetto ad un fatto negativo (la mancanza di un contratto scritto) può chiaramente limitarsi ad una mera allegazione, non potendo, in altro modo, fornire la prova di esso. Dall'altro, la banca, qualora abbia concluso il contratto per iscritto, deve necessariamente custodire il documento firmato dal correntista e, pertanto, se ometta di produrlo in giudizio, soggiace, sul piano processuale, alla conseguenza, per essa pregiudizievole, della sostituzione alle clausole pattizie dei criteri sostitutivi dettati dalla legge.
Pertanto, a fronte della specifica deduzione della in ordine all'omessa regolamentazione Pt_1
in forma scritta dei rapporti tra le parti, era onere della convenuta depositare i documenti contrattuali. Ebbene, deve darsi atto che la NC ha correttamente adempiuto all'onere di cui era gravata provvedendo alla produzione del contratto di conto corrente n. 25199300183 stipulato con l'allora
NC Commerciale IAna in data 24.2.1998 e successivamente rinegoziato, in data 18.10.2002 con Intesa BCI Spa.
Sono stati depositati, inoltre, copia di tutti i contratto di apertura di credito a valere sul conto corrente de quo che si sono susseguiti nel tempo e i relativi atti integrativi (cfr. doc. da 4 a 28 allegati alla comparsa di costituzione in riassunzione).
2.1.1. Quanto all'eccezione con cui la ha dedotto la nullità dei contratti depositati ex art. Pt_1
117 t.u.b. per il difetto di sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito, essa è infondata.
La questione, invero, può ormai ritenersi superata alla luce del più recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 898/2018) le quali, intervenute a disciplinare un caso di contratto di intermediazione finanziaria, hanno espresso un principio evidentemente applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a norma dei quali "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti".
Alla base del ragionamento svolto dai giudici di legittimità vi è l'individuazione della ratio ispiratrice della norma di cui all'art. 23 T.U.F. (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti...") la quale, ad avviso degli Ermellini, va ravvisata nell'esigenza di assicurare al cliente, da parte dell'intermediario, tutte le informazioni necessarie per sottoscrivere in maniera consapevole il contratto (indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, etc..).
Tale essendo la ratio della norma, allora, è evidente che la nullità per difetto di forma non può che avere natura di nullità di protezione in quanto posta nell'interesse esclusivo del cliente.
La sottoscrizione da parte della banca, invece, rileva solo ai fini della attribuibilità alla stessa di quelle disposizioni contrattuali. Va da sè che nel caso in cui il contratto sia stato predisposto unilateralmente dall'istituto di credito e, nel corso dell'esecuzione del rapporto, lo stesso abbia regolarmente tenuto il conto corrente del cliente o abbia effettivamente concesso un'apertura di credito, alcun dubbio può sorgere in ordine alla riferibilità di quel contratto a quella banca, anche se dovesse mancare la sottoscrizione della stessa. Invero, come ha osservato la Corte, appare "difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo (avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro. Ed infatti, atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito della forma ex art. 1325 n.4 cod. civ. va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall' investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo di comportamenti concludenti".
Continua, al riguardo la Suprema Corte, che "la specificità della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua finalità, consente di scindere i due profili, del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell'accordo, rimanendo assorbito
l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe
a svolgere alcuna specifica funzione".
Nè, concludono i giudici di legittimità, le considerazioni che precedono possono indurre a ravvisare nella specie una figura anomala di contratto "a forma scritta obbligatoria per una sola delle parti e con effetti obbligatori solo per l'altra parte che nulla ha invece sottoscritto"; e ciò, in considerazione della già richiamata natura di nullità di protezione - eccepibile, cioè, solo dall'investitore - dell'invalidità prevista dalla disposizione in commento.
Secondo i su esposti principi di diritto, dunque, i contratti oggetto di giudizio vanno ritenuto pienamente valido perchè sottoscritti dalla correntista e a questa certamente consegnati dalla banca.
Come si può evincere dalla lettura del documento contrattuale datato 24.2.1998 (doc. 1) contenuto nella produzione della convenuta, infatti, il contratto di conto corrente n. 25199300183 si è perfezionato con l'invio alla NC da parte della della proposta contenente le Pt_1
condizioni di contratto, pedissequamente riportate per iscritto, e con la successiva accettazione delle medesime da parte dell'istituto di credito. Entrambi i documenti (ossia, proposta e accettazione) risultano sottoscritti dalle parti. Di analogo tenore è, poi, l'atto di rinegoziazione del rapporto, datato 18.10.2002 (doc. 2), il quale risulta sottoscritto dalla correntista per ricezione dell'accettazione della controparte, oltre che per avvenuta consegna di una copia del documento contrattuale (cfr. pag. 8 del contratto).
Ancora con specifico riferimento al rapporto di conto corrente, poi, sono stati depositati gli atti di
“modifica consensuale di condizioni economiche” datati, rispettivamente, 1.4.2015, 29.9.2015 e
15.2.2016, tutti recanti le firme di ambedue i contraenti e la dichiarazione, sottoscritta, della correntista di aver ricevuto un esemplare del documento.
Quanto al contratto di apertura di credito del 9.10.2006, esso si è perfezionato in seguito all'incontro di proposta e accettazione delle parti, che hanno regolarmente sottoscritto il documento. Anche in questo caso, la ha firmato per ricezione di una copia del contratto. Pt_1
Analoghe considerazioni valgono per tutti gli altri documenti contrattuali relativi agli affidamenti di volta in volta concessi (e alle modifiche consensuali agli stessi intervenuti nel corso dei rapporti) i quali, in ogni caso, recano anche la sottoscrizione della correntista per avvenuta consegna di una copia del documento contrattuale (docc.11-28).
Né coglie nel segno la censura sollevata dall'istante, la quale ha evidenziato che il documento contrattuale relativo all'apertura di credito concessa dalla NC in data 9.10.2006, non sarebbe univocamente riferibile al rapporto di conto corrente n. 25199300183, in quanto privo della specifica indicazione proprio del conto corrente nel quale sarebbe stata regolata.
Basta rilevare, al riguardo, che il contratto in commento reca l'espressa e inequivocabile intestazione all'odierna attrice, sicchè nessun dubbio può legittimamente residuare in ordine al fatto che, per volontà delle parti, l'affidamento in parola sia stato regolato sul conto corrente in questione, posto che, per un verso, non risulta agli atti (né la circostanza è stata allegata) che la fosse titolare, presso la NC convenuta, di altro conto corrente e, per altro concorrente Pt_1
verso, la correntista non ha mai specificamente disconosciuto le sottoscrizioni ivi apposte e ad essa attribuite.
D'altro canto, come è già stato evidenziato, la previsione dell'art. 127 t.u.b. rientra fra le cd. nullità di protezione, ossia tra quelle eccezioni che “operano solo a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice”.
Va allora ribadito che, poiché “la forma scritta dovrebbe assicurare la piena presa di conoscenza da parte del cliente (e non certo della banca) delle clausole e delle condizioni che vengono predisposte dalla banca nel rapporto con il cliente, essa è dunque posta a presidio dell'interesse della parte debole del rapporto bancario. Anche la relativa sottoscrizione risponde evidentemente, sotto questo profilo, alla esigenza di una piena consapevolezza da parte del cliente circa il tipo e il contenuto dell'impegno che egli assume nei confronti della banca”.
In tale prospettiva, come è stato condivisibilmente osservato, “la deduzione di nullità dell'intero rapporto per difetto di sottoscrizione della controparte non costituisce utilizzo della situazione giuridica soggettiva concessa (nel suo riflesso processuale) per lo scopo per cui essa è stata prevista e offerta dall'ordinamento. In altri termini, la nullità viene dedotta non tanto perché difetti il requisito formale a presidio del quale viene concessa la tutela nei confronti del contraente debole, ma per farla divenire strumento con il quale contestare gli aspetti del contratto bancario che non vengono reputati (per questioni diverse) legittimi. Si tratta di un eccesso di mezzo rispetto al fine, ovvero di uno sviamento dallo schema funzionale tipico per il quale viene concessa la eccezione di nullità; eccesso che configura, quindi, un abuso del diritto non meritevole di tutela”
(cfr. Tribunale di Cuneo n. 760/2021).
2.1.2. Quanto all'eccezione con cui la convenuta ha invocato il proprio difetto di legittimazione con riferimento al conto corrente n. 25199300183, essa può dirsi superata dal tenore complessivo delle difese, ove si consideri che è stato lo stesso istituto di credito ad aver depositato i documenti contrattuali del suddetto conto, peraltro in originale, e a discorrere dei due conti correnti, ossia il n. 25199300183 e il n. 1000/32289, in termini di un unico rapporto, operativo fin dal 1998.
2.2. Sgombrato il campo da profili di invalidità formale dei contratti per cui è causa, può passarsi alla disamina delle singole censure sollevate dalla correntista.
Occorre premettere, a questo punto, che, secondo il granitico insegnamento della Suprema Corte, nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (per tutte, Cass. n. 30000/2018).
2.2.1. Orbene, l'istante ha in primo luogo lamentato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Sul punto appare utile ripercorrere brevemente le fasi del noto dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia, prendendo le mosse dall'intervento della Suprema Corte con le note sentenze del 1999 (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374 che ha chiarito: “Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusa poi nel TU delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”) con le quali è stata riconosciuta la natura negoziale e non normativa degli usi bancari in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente e, quindi, la nullità delle relative clausole apposte nei contratti di conto corrente.
L'arresto della giurisprudenza di legittimità ha reso necessario l'intervento del legislatore che con l'art. 25 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 342 ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (cd. “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”), conferendo al C.I.C.R. il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione C.I.C.R. Del 9 febbraio 2000 deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che nell'ambito dello stesso conto corrente sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Con riferimento agli effetti della declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale,
è necessario stabilire se, nella riliquidazione del saldo di conto corrente, l'interesse debba essere capitalizzato con diversa scadenza (semestrale o annuale), ovvero debba computarsi sul capitale puro.
Secondo una prima opinione giurisprudenziale sarebbe applicabile la cadenza annuale di capitalizzazione, in conformità alla cadenza temporale degli interessi ex art. 1284, primo comma,
c.c. (“il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno”), che sarebbe applicata dalle banche a favore della clientela ed anche contemplata dalla delibera del C.I.C.R.
Secondo l'impostazione preferibile, di contro, in conseguenza della nullità della clausola, contenuta in un contratto di conto corrente bancario, con cui si prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, non sussiste un diritto della banca all'anatocismo semestrale o annuale, non sussistendo alcuna possibilità di sostituzione legale o inserzione automatica di clausole che dispongano una capitalizzazione degli interessi passivi con una diversa periodicità.
Deve ribadirsi, in particolare, che il ricorso all'applicazione analogica di altre disposizioni, previste in materia di chiusura di conto o di saggio di interessi, non è invocabile nel caso di specie.
Va infatti in via generale osservato che l'art. 1831 c.c., che prevede la chiusura semestrale del contratto di conto corrente ordinario, non è applicabile al conto corrente bancario, sia in ragione del tenore letterale dell'art. 1857 c.c., che non richiama l'art. 1831 c.c., per il conto corrente bancario, sia in considerazione della profonda diversità di struttura tra il conto corrente bancario - che prevede l'esigibilità a vista del saldo ex art. 1852 c.c.. - e il conto corrente ordinario, che prevede l'inesigibilità delle prestazioni ex art. 1823 c.c..
Il conto corrente ordinario è infatti un contratto con durata limitata alla periodicità stabilita convenzionalmente fra le parti;
scaduto il termine, il contratto ha esaurito la sua normale operatività e si conclude con la richiesta di pagamento da parte di colui che alla chiusura del conto risulta avere una posizione a credito. Il conto corrente bancario, invece, è un contratto di durata, in cui il rapporto non si rinnova ad ogni chiusura di conto;
la chiusura, cioè, non è prodromica al saldo ed alla conclusione del contratto, ma è una mera operazione contabile che non è richiesta dal tipo negoziale (tanto da non essere prevista nelle norme che regolano i conti correnti bancari).
Va poi osservato che l'art. 1284 c.c. disciplina il saggio degli interessi, cioè l'entità del tasso e la decorrenza degli interessi legali, non derogando in alcun modo all'art. 1283 c.c., che è l'unica che stabilisce le condizioni per la produzione degli interessi sugli interessi (anatocistici) e della quale indubbia è la natura imperativa (contrariamente all'art. 1284 c.c., la cui natura dispositiva giustifica la derogabilità con la pattuizione di interessi convenzionali).
Tale impostazione ha peraltro trovato recente riscontro nella citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010, per la quale, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
In conclusione, deve ritenersi che alla nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto non consegua alcuna capitalizzazione, sino all'eventuale adeguamento della banca alle disposizioni di cui alla delibera Pt_2 In particolare, l'art. 7 della citata delibera prevede che "qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
IAna. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entroil30/12/00".
La delibera, dunque, consentiva l'adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche a determinate condizioni: se l'adeguamento non comportava un peggioramento delle condizioni applicate in precedenza, la banca poteva provvedere unilateralmente all'adeguamento della clausola mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna entro il termine del 30 giugno 2000, dandone comunicazione scritta al correntista alla prima occasione utile e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Nel caso, invece, in cui per effetto dell'adeguamento la clausola anatocistica comportasse effetti peggiorativi per il correntista, non era più sufficiente il meccanismo di adeguamento di cui sopra, ma la banca avrebbe dovuto rinegoziare le clausole, ottenendo una specifica approvazione da parte del cliente.
Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR, può ritenersi consentita solo per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti (sempre che, comunque, vi sia la stessa periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori); per i contratti già in essere è prevista la possibilità di adeguamento contrattuale, ma senza effetti retroattivi.
In tal modo si delinea la questione sopra prospettata, occorrendo appunto stabilire se i contratti in essere, come quello in esame, al momento dell'entrata in vigore della delibera CICR potevano essere adeguati con atto unilaterale della banca (come sembra suggerire la lettera della delibera), ovvero se fosse necessario l'accordo espresso del correntista.
Ritiene il Tribunale che quest'ultima opzione ermeneutica deve essere decisamente preferita, militando a suo supporto la ratio sottesa all'intervento normativo attuato con la predetta delibera.
In primo luogo, come dinanzi rimarcato, la delibera CICR considerava profilo determinante per la sopravvivenza delle vecchie clausole quello relativo al giudizio comparativo tra i loro effetti e gli effetti di quelle risultanti dall'adeguamento operato dalla banca.
Ora, appare congruo ritenere che il giudizio comparativo non possa essere condotto in via formale tra le vecchie e le nuove clausole, bensì - trattandosi di norma evidentemente posta a tutela del cliente - tra gli effetti concreti che esse determinavano per il correntista.
Posto che prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova,
e non semplice adeguamento di una clausola precedente.
Considerato, poi, che il correntista era costantemente a debito, la previsione di una capitalizzazione trimestrale era da considerarsi sicuramente peggiorativa (anche se bilaterale), in quanto producente effetti negativi (aumento dell'esposizione debitoria complessiva).
Rispetto alla situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene rispondente ai requisiti previsti dal CICR) doveva, dunque, considerarsi peggiorativa;
pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente, cosa che nel caso in esame non è mai avvenuta.
L'istituto di credito, infatti, non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinegoziazione della clausola de qua, mediante l'esplicita previsione, per il periodo successivo di durata del rapporto, della capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che di quelli passivi, vale a dire con l'espressa pattuizione di una periodicità paritetica banca-correntista.
In particolare, ferma la pattuizione nell'originario documento contrattuale del 2000 di una capitalizzazione annuale per gli interessi creditori e trimestrale per quelli debitori, nessuna disciplina della capitalizzazione degli interessi, invece, è contenuta nella successiva integrazione datata 27.6.2013.
Sicchè, in virtù dei principi sopra chiariti, il rapporto di conto corrente per cui è causa deve essere epurato da qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi.
Ciò, certamente, fino al 1 gennaio 2014.
Per il periodo successivo, deve rammentarsi che l'art. 1, comma 629, della L. n. 147/13 al ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB nei seguenti termini : «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Quanto all'immediata applicabilità della norma in adesione a diverse pronunce di merito ( cfr. Tribunale di Milano, ordinanze del 3 aprile e del 25 maggio 2015 ) deve sostenersi l'immediata applicabilità dell'art. 120, comma 2, TUB sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
Segnatamente, ad avviso degli indicati precedenti, cui si presta adesione, “la verifica deve articolarsi su due versanti, dovendosi, da un lato, rilevare il grado di pretesa oscurità della nuova disposizione legislativa e, dall'altro, eventuali direttive impartite o circolari emanate da NC
d'IA. Quanto al primo profilo, si osserva che la disposizione di legge, pur con un'indiscutibile ambiguità quanto al significato ed alla portata del riferimento alla capitalizzazione degli interessi di cui al punto a), è comunque chiara nell'escludere ogni forma di anatocismo, per quanto sopra detto con riguardo al punto b). Né ragionevolmente emerge una qualche forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo ad un successivo intervento regolamentare del CICR.
Quanto al secondo profilo, il Collegio osserva come nessuna circolare o raccomandazione sia stata emanata a tale proposito dalla NC d'IA, che, come Autorità di Vigilanza, si occupa ex art. 5
TUB, dell'osservanza delle disposizioni normative in materia di trasparenza e correttezza, mediante richiesta di documentazione, ispezioni, monitoraggio dei siti internet, interventi di sensibilizzazione
e richiami, irrogazione di sanzioni. Una volta eliminato ogni plausibile intervento di raccomandazione dell'Organo di Vigilanza - alla luce del quale potrebbe essere diversa la valutazione circa la non scorrettezza della condotta della banca - è agevole concludere come, sulla scorta della mera interpretazione letterale del dato normativo de quo, gli istituti di credito ben possano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere, sia per quelli ancora da stipulare” ( sul punto ancora si veda Trib. Cuneo, 29 giugno 2015;
Trib. Biella, 7 luglio 2015; Trib. Roma, 20 ottobre 2015; ABF, decisione n. 7854 dell'8 CP_3
ottobre 2015).
Vale osservare che la pattuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi è, nei rapporti di cui si discorre, invalida anche sotto un altro profilo.
Come già rammentato, l'art. 120, comma 2, t.u.b., nel testo vigente ratione temporis, successivo alla modifica introdotta col D.Lgs. n. 242 del 1999, ha disposto: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
L'art. 1 delib. CICR del 9 febbraio 2000 recita: “Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono".
Il successivo art. 3, dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori".
L'art. 6 della stessa delibera ha, infine, il seguente tenore: "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato.
Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto".
La delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di fissare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi" nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione
- e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo. E infatti, le condizioni in presenza delle quali, a mente dell'art. 120, comma 2, t.u.b., può operarsi la capitalizzazione degli interessi passivi sono indicate dal CICR e la cit. delib. del 9 febbraio 2000, dopo aver stabilito che gli interessi possono produrre a loro volta interessi "secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono" (art. 1 cit.), ha precisato che la capitalizzazione infrannuale esige l'indicazione del "valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione" (art. 6 cit.). Una volta chiarito che l'indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) che non evidenzi l'incremento determinato dalla capitalizzazione non soddisfa quest'ultima condizione, è agevole comprendere che in una siffatta evenienza non risulta integrato uno dei presupposti cui l'art. 1 delib. CICR, in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo
In definitiva, la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR
9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (cfr. Cass. n.
4321/2022 e Cass. n. 18664/2024).
Ebbene, coerentemente con quanto appena detto, l'ausiliario ha epurato i conti parola da ogni forma di capitalizzazione, anche per il periodo successivo al 1 gennaio 2014.
2.2.2. Parte attrice lamenta ancora l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto.
Anche tale deduzione merita adesione.
In primo luogo occorre premettere che la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) costituisce la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione in favore del cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione (con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa).
Siffatta commissione ha, dunque, funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (Cass. n. 870/2006).
La causa giustificativa della si rinviene, pertanto, nell'obbligazione del cliente di Pt_3
corrispondere alla banca un ulteriore compenso per la messa a disposizione dei fondi meglio indicati con l'apertura di credito. Siffatto onere può, dunque, concorrere con gli interessi debitori pattuiti, i quali assolvono ad una funzione diversa rispetto alla commissione di massimo scoperto, volta a remunerare il rischio della banca per il recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria del cliente.
La ritenuta legittimità sotto il profilo causale della C.M.S. trae, poi, maggior conferma dagli interventi del legislatore in materia, in particolare con la l. n. 2/2009 (di conversione del d.l. n.
185/2008) e n. 6/2011 di introduzione del novellato art. 117 bis t.u.b..
La liceità causale dell'indicata clausola contrattuale non esime, in ogni caso, il Tribunale dal verificare - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. - che l'oggetto della stessa sia adeguatamente determinato, con precisa indicazione della misura, della modalità e della periodicità di calcolo.
Sul punto, ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nominato ad avviso del quale la determinatezza della clausola pattuita dalle parti sia da escludere attesa la mancata previsione di due elementi fondamentali quali la base e la modalità di calcolo della commissione medesima.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il rapporto di conto corrente per cui è causa deve essere epurato, in virtù dei principi sopra chiariti, da qualsiasi addebito a titolo di c.m.s.
Per il periodo successivo, poi, risulta accertato che la banca abbia applicato, in sostituzione della
CMS, gli oneri previsti dalla L. n. 2/09, senza dare regolare comunicazione scritta alla correntista dell'avvenuto adeguamento del rapporto alle innovazioni introdotte dalla predetta L. n. 2/09 e, successivamente, dal DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché alla disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12, in difformità a quanto previsto da tali disposizioni normative.
Pertanto, i conti in parola vanno epurati anche dagli addebiti effettuati a titolo di oneri sostitutivi.
2.2.3. Risultano, invece, regolarmente pattuiti gli interessi. Sicchè, ai fini della rideterminazione del saldo, si terrà conto del tasso convenzionale non essendo stato specificamente contestato dalla che nel corso del rapporto l'istituto di credito abbia fatto applicazione degli stessi nella Pt_1
misura pattuita.
2.2.4. Per quanto concerne le date delle valute, in presenza di specifica pattuizione al riguardo, va fatta applicazione della valuta bancaria.
Analoga considerazione va operata con riguardo alle spese di tenuta del conto, per le quali le parti hanno previsto specifica disciplina, puntualmente applicata dall'istituto convenuto. 2.2.5. Risulta accertato, poi, che le condizioni contrattuali originariamente pattuite sono state variate in senso sfavorevole al cliente senza che la facoltà di variare le condizioni contrattuali fosse prevista in contratto con clausola specificamente approvata.
Sicchè l'ausiliario nominato dal Tribunale, nella rideterminazione del saldo, ha provveduto all'applicazione degli interessi contrattuali senza considerare le variazioni sfavorevoli e, viceversa, all'addebito degli interessi al tasso diverso ove più favorevole.
2.2.6. Quanto alla censura di usurarietà, invece, essa è infondata.
Come noto, ai fini dell'accertamento della nullità degli interessi usurari occorre procedere alla comparazione tra il TEG - il tasso effettivamente praticato in contratto - e il TEGM - il Tasso
Effettivo Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla NC d'IA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze -.
La determinazione del TEGM, dunque, costituisce antecedente imprescindibile nell'accertamento dell'usura in quanto esso costituisce la base di calcolo del cd. tasso soglia, ossia il tasso oltre il quale la legge considera l'interesse usurario.
Esso trova il proprio fondamento nella legge, essendo stato previsto dall'art. 2 L. 108/1996 allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà e superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario.
E infatti, l'art. 644 co. 3 c.p. prevede che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e l'art. 2 co. 4 l. 108/1996 precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall'art. 8 d.l. n. 70/2011, applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011, il quale stabilisce che il tasso soglia è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali).
Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del Ministro del tesoro, sentita la NC d'IA (cfr. comma 2).
Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla NC d'IA la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Inoltre, i vari i d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m,
22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla NC d'IA. È quindi coerente con l'ordinamento bancario e con l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la NC d'IA abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEGM, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in riodo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio.
Analogamente, quando occorre confrontare il TEG applicato da una NC ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con una modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una modalità differente. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia.
Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare ed hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa antiusura.
In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle istruzioni della NC d'IA quali fonti di diritto ma occorre essere consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in snodo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.
Quanto alla questione della computabilità della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usura di cui all'art. 644 co. 3 primo periodo c.p., essa è stata affrontata dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 16303/2018 la quale ha enunciato il seguente principio di diritto:" in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del
2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il
"tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".
In sostanza, il richiamato principio di diritto è nel senso che l'art. 2 bis d.l. 185/2008 non ha carattere interpretativo e retroattivo, sicchè va escluso che per il periodo antecedente la sua entrata in vigore possa tenersi della c.m.s. ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia usura, mentre occorrerà effettuare una doppia verifica, l'una con riguardo al tasso soglia usurario e l'altra alla c.m.s., che è dunque oggetto di rilevazione separata.
Ebbene, applicando le coordinate ermeneutiche appena esposte alla fattispecie concreta, all'esito dell'indagine tecnica, l'ausiliario ha escluso che il tasso di interesse pattuito tra le parti fosse, al momento delle singole convenzioni, superiore al tasso soglia.
Non vi sono motivi per disattendere le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nel suo elaborato, redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico e che, per questo motivo, il Tribunale ritiene di condividere.
2.3. Deve essere valutata, a questo punto, l'ammissibilità e la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta al fine di espungere dalla corretta rideterminazione del saldo le poste eventualmente già prescritte.
Al riguardo, è noto che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61,
d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 (comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011 n.
10), - che stabiliva che « in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935
c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa » - di cui alla nota pronuncia n. 78/12 della
Consulta, l'eccezione debba essere esaminata alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24418/2010.
Ed invero, innovando l'orientamento previgente, almeno a livello di giurisprudenza di legittimità, secondo il quale a prescrizione decorre dalla chiusura del conto, in detta sentenza la S.C. ha affermato che: "se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista (cioè della apertura di credito), dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (...) Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e
l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (dell'apertura di credito =della somma messa a disposizione dalla banca al correntista)”, mentre se i versamenti si mantengono nei limiti dell'accreditamento non sono pagamenti ma atti ripristinatori.
Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova, poi, aderendo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene il Tribunale che gravi sul cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato (e, quindi, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati etc.), mentre la banca che eccepisca quale fatto estintivo della pretesa la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, ha solo l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata.
In definitiva, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (da ultimo,
Cass. n. 4372/2018, Cass. n. 27704/2018 e Cass. n. 27705/2018).
A fronte di una tale eccezione, poi, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo (della causa estintiva costituita dalla prescrizione), consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto.
Orbene, passando al caso concreto, opina questo giudice che l'eccezione di prescrizione, così come sollevata dalla parte in sede di comparsa di costituzione, sia stata validamente formulata. Vale osservare che la convenuta, non solo ha allegato nella comparsa di costituzione l'inerzia della correntista ma, sostanzialmente supplendo all'onere probatorio della controparte, ha altresì dato prova della concessione di diverse aperture di credito a favore della correntista a decorrere dal 9 ottobre 2006, provvedendo a offrire in giudizio i relativi contratti i quali, nei limiti e per i motivi ampiamente esposti supra, devono ritenersi validi.
Quanto al periodo precedente, deve sottolinearsi la carenza della difesa attorea sul punto laddove non ha neppure allegato, prima ancora che provato (ancorchè in via presuntiva), l'esistenza della concessione di linee di credito ante 2006.
Ebbene, come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, “per potersi rigettare l'eccezione di prescrizione della banca sull'assunto del carattere ripristinatorio delle rimesse del correntista, non
è sufficiente l'accertamento dell'esistenza di un generico affidamento, privo dell'indicazione del suo limite massimo, perché solo i versamenti affluiti sul conto, il cui limite di affidamento non sia stato superato, possono definirsi ripristinatori della provvista e non già solutori. dal che deriva, altresì, che al correntista - cui incombe, per contrastare l'eccezione di prescrizione della banca, la prova del carattere ripristinatorio delle proprie rimesse (Cass. 27704/2018, 2660/2019 e successive conformi)
- non è sufficiente dedurre e dimostrare la presenza di una generica apertura di credito, ma è indispensabile che egli deduca e dimostri anche il limite massimo della stessa, solo superato il quale una rimessa potrebbe qualificarsi meramente ripristinatoria della provvista, la quale in tanto può essere "ripristinata" in quanto sia appunto limitata” (Cass. n. 15228/2024).
Per tutti le osservazioni che precedono, dunque, deve escludersi che il conto corrente per cui è causa sia stato affidato prima del 2006.
Né, si badi, la dichiarata inammissibilità dell'azione di ripetizione osta all'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
Come ha avuto modo di osservare, anche di recente, la Suprema Corte in una fattispecie analoga, infatti, nel rapporto di conto corrente, “qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela,
a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione. Non interessa che la controversia, in esito alla ritenuta inammissibilità … della domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, non abbia più a oggetto, in appello, una simile domanda. Il punto fondamentale è invece che a fronte di oneri del genere di quelli impugnati dalla correntista è comunque essenziale stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione” (Cass. n. 16113/2024, nonché Cass. n.
9756/2024 ivi richiamata).
6. Orbene, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in conformità con le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nell'elaborato peritale, che il Tribunale ritiene di condividere perchè redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico, alla data dell'ultimo estratto conto in atti, il 30.4.2016, il conto corrente n. 1000/32289, (già n. 25199300183) presentava un saldo a credito dell'istante di €
106.408,91.
Ne consegue che la domanda proposta dalla va accolta nel senso che il saldo del c.c. n. Pt_1
1000/32289 (già n. 25199300183), al netto delle poste prescritte (ossia, quelle risolutorie poste in essere nei dieci anni precedenti al primo atto di costituzione in mora, datato 10.5.2016), va rideterminato alla data del 30.4.2016 in € 106.408,91.
7. L'accoglimento solo parziale della domanda proposta dall'attrice (in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità della domanda di ripetizione), unitamente alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, giustificano la compensazione per metà delle spese di lite che, per la restante metà, seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
7.1. Quanto alle spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, esse, a norma dell'art. 91 c.p.c., esse vanno poste a definitivo carico della NC, con vincolo di solidarietà di tutte le parti nel rapporto esterno con il consulente tecnico d'ufficio (cfr. Cass. n. 23586/08 e n. 6199/96).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 27678/2017, così provvede:
A. In accoglimento parziale della domanda proposta dall'attrice, avente a oggetto il contratto di conto corrente n. 1000/32289 (già n. 25199300183), ridetermina il saldo del predetto conto, alla data del 30.4.2016, in € 106.408,91;
B. Compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della restante metà, che liquida in complessivi € 8.102,00 (di cui € 7.502,00 per compensi ed € 600,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv.
Fabio Pagano dichiaratosi antistatario;
C. Pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con decreto del 19.8.2023, a carico definitivo della parte convenuta.
Così deciso in Napoli, 7 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi