Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/03/2025, n. 5969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5969 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05969/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04259/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4259 del 2021, proposto da TO MA e AN AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Ferabecoli e Francesco Colosimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tarquinia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza del responsabile del Settore 10 del Comune di Tarquinia, registro generale n. 13 del 26.1.2021, prot. gen. n. 2917 (notificata al signor MA, a mezzo racc. A.R., in data 5.2.2021, ed alla signora AN, a mezzo racc. A.R., in data 11.3.2021), con la quale è stato ordinato e ingiunto ai ricorrenti, quali intestatari dell’ordinanza di demolizione n. 95 del 4.6.2018, il pagamento della somma di 20.000,00 (ventimila) euro, nonché di ogni altro atto, anteriore e conseguente, del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 la dott.ssa Virginia Giorgini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato il 2 aprile 2021 e depositato il 21 aprile 2021, i sig.ri TO MA e AN AN sono insorti avverso l’ordinanza del Comune di Tarquinia n. 13 del 26 gennaio 2021, recante ingiunzione al pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria irrogata, ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 15, comma 3, della l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 15, in conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 95 del 4 giugno 2018 (per come accertata con verbale della Polizia Locale redatto a seguito di sopralluogo del 4 novembre 2020).
2. In fatto i ricorrenti espongono quanto segue: (i) in data 17 maggio 2004, il sig. MA ha presentato istanza di condono ai sensi del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e della l.r. Lazio 8 novembre 2004, n. 12, per la sanatoria dell’edificio ad uso abitativo con portico annesso realizzato in assenza di titolo edilizio sul terreno distinto in catasto al foglio 111, particella 1575 (ex 412-423), di cui egli è proprietario insieme alla sig.ra AN; (ii) l’istanza è stata respinta dal Comune di Tarquinia con provvedimento n. 33326 del 21 novembre 2017; (iii) tale provvedimento di diniego è stato impugnato dallo stesso sig. MA con ricorso dinnanzi a questo Tribunale R.G. n. 1605/2018, pendente al momento della proposizione dell’odierno ricorso; (iv) al diniego di condono ha fatto seguito l’ordine di demolizione n. 95 del 4 giugno 2018, rivolto ad entrambi i ricorrenti in quanto proprietari dell’area; (v) in esito all’accertamento dell’inottemperanza a tale ingiunzione, il Comune di Tarquinia ha infine adottato il gravato provvedimento sanzionatorio.
3. Il ricorso è affidato a quattro motivi di censura che possono essere così sintetizzati:
- “ I MOTIVO - Violazione e falsa applicazione degli artt. 134, 136, 142 e 146 D. Lgs. 22.1.2004, n. 42, nonché dell’art. 32 L. 28.2.1985, n. 47, dell'art. 32 D.L. 30.9.2003, n. 269 (conv. in legge con L. 326/2003) e dell'art. 3 L.R. Lazio n. 12/2004 - Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, contraddittorietà manifesta - Illegittimità derivata ”: illegittimità in via derivata dal diniego di condono, stante la contraddittorietà tra la nota della Soprintendenza n. 15375 del 26 giugno 2017, che si fonda sull’esistenza di un vincolo archeologico, e la determinazione comunale n. 732 del 10 agosto 2017, che si riferisce al vincolo paesaggistico imposto con il d.m. 19 gennaio 1977;
- “ II MOTIVO – Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 134, 136, 142 e 146 D. Lgs. 22.1.2004, n. 42, nonché dell’art. 32 L. 28.2.1985, n. 47 e dell'art. 32 D.L. 30.9.2003, n. 269 – Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria - Illegittimità derivata ”: illegittimità in via derivata dal diniego di condono, in quanto esso non è basato su una concreta e specifica valutazione dell’impatto dell’intervento edilizio sul contesto sottoposto a tutela;
- “ III MOTIVO – Violazione e falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, delle norme indicate nei precedenti motivi di ricorso – Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, contraddittorietà manifesta - Illegittimità derivata ”: illegittimità in via derivata dal diniego di condono, per essere questo motivato non solo con riferimento al parere paesaggistico non favorevole, ciò che di per sé dovrebbe essere sufficiente, ma anche in relazione ad una pretesa carenza documentale;
- “ IV MOTIVO – Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, comma 2, e 31, comma 4-bis, D.P.R.6.6.2001, n. 380, e degli artt. 134 e 136 D. Lgs. 42/2004 – Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà di motivazione ”: in via subordinata, illegittimità del gravato provvedimento sanzionatorio per avere il Comune di Tarquinia erroneamente ritenuto che, in ragione del vincolo paesaggistico gravante sull’area, la sanzione pecuniaria dovesse essere applicata necessariamente nella misura massima di cui all’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380 del 2001.
4. Il Comune di Tarquinia, benché regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
7. Occorre innanzitutto dare conto della circostanza per cui il ricorso R.G. n. 1605/2018 con cui il sig. MA aveva impugnato il provvedimento n. 33326 del 2017, recante rigetto dell’istanza di condono dallo stesso presentata, è stato respinto con sentenza di questo Tribunale, Sez. II stralcio, 2 ottobre 2024, n. 17041.
Ne consegue che tutti motivi dell’odierno ricorso imperniati sulla ritenuta illegittimità del gravato provvedimento sanzionatorio in via derivata dal provvedimento di diniego di condono – vale a dire, il primo, il secondo e il terzo – devono ritenersi infondati.
8. Non merita diversa sorte il quarto motivo, formulato in via subordinata, con cui viene dedotta, quale vizio proprio del provvedimento impugnato, la violazione dell’art. 27, comma 2, e dell’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380 del 2001 per avere il Comune di Tarquinia applicato la sanzione pecuniaria nella misura massima in assenza dei relativi presupposti.
8.1. Sostengono innanzitutto i ricorrenti che il citato comma 4- bis , nel prevedere, al secondo periodo, che la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione si applica nella misura massima ove si tratti di abusi realizzati “ sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27 ”, si riferisce esclusivamente alle aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, quale non è certamente l’area in cui ricade l’immobile di proprietà dei ricorrenti.
La tesi è priva di pregio.
L’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380 del 2001, dispone, al secondo periodo, che la sanzione amministrativa pecuniaria in questione – il cui importo, ai sensi del primo periodo, è compreso tra euro 2.000,00 ed euro 20.000,00 – “ in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima ”.
L’art. 27, comma 2, del medesimo decreto, a sua volta, richiama sia le “ aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità ” (primo periodo), sia, tra le altre, le “ aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ” (secondo periodo), ricomprendendo, dunque, con tale ultima locuzione, le aree gravate da vincolo paesaggistico ancorché non implicante inedificabilità assoluta (cfr. Cons. St., Sez. VI, 18 luglio 2024, n. 8107; T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 18 giugno 2024, n. 12494).
Nel caso di specie, è incontestato che l’area ove è stato realizzato l’edificio abusivo sia gravata da vincolo paesaggistico, giusta il disposto degli artt. 134, comma 1, lett. a), e 136 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto dichiarata di notevole interesse pubblico con d.m. del 19 gennaio 1977 (“Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera”), con conseguente correttezza dell’operato dell’amministrazione in relazione alla determinazione della sanzione pecuniaria nella misura massima.
8.2. Né può condividersi l’ulteriore argomento speso dai ricorrenti secondo cui, trattandosi di vincolo apposto ai sensi delle lettere c) e d) dell’art. 136 del d.lgs. n. 42 del 2004, tale determinazione avrebbe dovuto essere motivata illustrando le specifiche ragioni di incompatibilità dell’intervento edilizio con i valori paesaggistici espressi dall’area.
Il richiamato secondo periodo dell’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380 del 2001, infatti, come si desume chiaramente dall’uso dell’avverbio “ sempre ”, sottrae all’amministrazione qualunque discrezionalità in ordine alla determinazione del quantum dell’importo, trattandosi di valutazione effettuata a monte del Legislatore alla luce della particolare pregnanza degli interessi pubblici tutelati in caso di area vincolata (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. V, 7 ottobre 2024, n. 8017).
9. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.
10. Stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Tarquinia, nulla deve disporsi quanto alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario
Virginia Giorgini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Giorgini | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO