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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 09/02/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 452/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1307/2020 depositato il 13/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 4 - Sede Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2246/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 21/11/2019
Atti impositivi:
- IRROGAZIONE SAN n. PROT 15025-RU DEL 03.08.18 DOGANE-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano rispettivamente agli scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente proponeva ricorso avverso l'atto di irrogazione di sanzione amministrativa prot. N. 15025/
RU del 03.08.2018 notificato all'Agenzia delle Dogane di Lecce in data 13.08.2018, dell'importo pari ad €.
4.492.14.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane sostenendo la correttezza e la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso.
La CTP adita pronunciava la sentenza n. 2246/2019 depositata in Cancelleria il 11.11.2019 con la quale rigettava il ricorso, giudicando legittimo l'operato dell'Agenzia delle Dogane.
Proponeva gravame il contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere condivise le deduzioni di parte ricorrente secondo cui personale tecnico appartenente alla società Società_1, effettuava un sopralluogo in Indirizzo_1 snc per verificare il corretto funzionamento del contatore installato a servizio dell'utenza dello stesso ricorrente.
All'esito dei lavori di scavo, eseguiti lungo l'impianto di proprietà Società_1 S.p.a. veniva rinvenuto un allaccio
“diretto sulla presa” IN UNA PORZIONE DI TERRENO ESTRANEO ALLA PROPRIETÀ DEL
RICORRENTE. Le operazioni eseguite venivano riportate sul verbale di verifica DP3B 01153/15 sulla base del quale l'Agenzia delle Dogane di Lecce ha determinato nei confronti della ricorrente la sanzione per violazione dell'art. 59 comma 3 e dell'art. 60 del TUA sul presupposto che “sarebbe stata accertata la manomissione del contatore”, con alterazione della misura, dal 1.06.2010 al 4.06.2015, con utilizzo in frode di energia elettrica pari a kw/h 171.813 (fatt. n. 75161576022242 del 28.07.15 emessa da Enel servizio elettrico e n. 100/mm3008016 del 27.06.15 emessa da Società 2).
A parere di questa Corte, non vi è ragionevole certezza in ordine al presupposto dell'imposizione, vale a dire alla quantificazione dei kwh -in via presuntiva- addebitati alla società ricorrente.
Non vi è ragionevole certezza in ordine al soggetto che avrebbe usufruito di tale energia elettrica, perché sebbene realmente rinvenuto l'allaccio non conforme alle norme, altrettanto vero è che è rimasto non accertato l'effettivo fruitore della corrente elettrica indicato presuntivamente nella società ricorrente, giacché lo scavo veniva interrotto all'atto del reperimento del dispositivo di allaccio abusivo, non avendo i tecnici Società_1 effettuato alcuna ricognizione dello stesso ai fini della corretta attribuzione di responsabilità.
L'Agenzia delle Dogane, in data 03.08.2018 emetteva atto di irrogazione sanzioni per un periodo compreso dal 01.06.2010 al 04.06.2015 (il periodo di tempo massimo calcolabile senza incorrere nel decorso del termine prescrizionale di anni 5, previsto dalla legge) con un utilizzo in frode di e.e. pari a
171.183 kwh, basandosi sulle seguenti fatture: - fattura n. 75161576022242 del 28.07.2015 emessa da Società_1
- fattura n. 100/mm/3008016 del 270.6.2015 emessa da Società 2.
Tuttavia l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli è deputata ad irrogare la sanzione di cui all'art. 589 comma i D. lgs. 504/95 una volta che le società venditrici abbiano comunicato i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica.
Pertanto, il presupposto dell'imposizione nel caso di specie è la quantificazione dei kwh che si ACCERTA siano stati sottratti, in maniera fraudolenta, dal conteggio dei consumi.
E dunque, ciò che difetta nel caso in esame, è proprio l'avvenuto accertamento della quantità di energia elettrica sottratta ai conteggi ordinari.
Le spese si compensano in ragione della complessità fattuale della vicenda
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata annunalla gli atti impositivi.
Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1307/2020 depositato il 13/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 4 - Sede Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2246/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 21/11/2019
Atti impositivi:
- IRROGAZIONE SAN n. PROT 15025-RU DEL 03.08.18 DOGANE-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano rispettivamente agli scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente proponeva ricorso avverso l'atto di irrogazione di sanzione amministrativa prot. N. 15025/
RU del 03.08.2018 notificato all'Agenzia delle Dogane di Lecce in data 13.08.2018, dell'importo pari ad €.
4.492.14.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane sostenendo la correttezza e la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso.
La CTP adita pronunciava la sentenza n. 2246/2019 depositata in Cancelleria il 11.11.2019 con la quale rigettava il ricorso, giudicando legittimo l'operato dell'Agenzia delle Dogane.
Proponeva gravame il contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere condivise le deduzioni di parte ricorrente secondo cui personale tecnico appartenente alla società Società_1, effettuava un sopralluogo in Indirizzo_1 snc per verificare il corretto funzionamento del contatore installato a servizio dell'utenza dello stesso ricorrente.
All'esito dei lavori di scavo, eseguiti lungo l'impianto di proprietà Società_1 S.p.a. veniva rinvenuto un allaccio
“diretto sulla presa” IN UNA PORZIONE DI TERRENO ESTRANEO ALLA PROPRIETÀ DEL
RICORRENTE. Le operazioni eseguite venivano riportate sul verbale di verifica DP3B 01153/15 sulla base del quale l'Agenzia delle Dogane di Lecce ha determinato nei confronti della ricorrente la sanzione per violazione dell'art. 59 comma 3 e dell'art. 60 del TUA sul presupposto che “sarebbe stata accertata la manomissione del contatore”, con alterazione della misura, dal 1.06.2010 al 4.06.2015, con utilizzo in frode di energia elettrica pari a kw/h 171.813 (fatt. n. 75161576022242 del 28.07.15 emessa da Enel servizio elettrico e n. 100/mm3008016 del 27.06.15 emessa da Società 2).
A parere di questa Corte, non vi è ragionevole certezza in ordine al presupposto dell'imposizione, vale a dire alla quantificazione dei kwh -in via presuntiva- addebitati alla società ricorrente.
Non vi è ragionevole certezza in ordine al soggetto che avrebbe usufruito di tale energia elettrica, perché sebbene realmente rinvenuto l'allaccio non conforme alle norme, altrettanto vero è che è rimasto non accertato l'effettivo fruitore della corrente elettrica indicato presuntivamente nella società ricorrente, giacché lo scavo veniva interrotto all'atto del reperimento del dispositivo di allaccio abusivo, non avendo i tecnici Società_1 effettuato alcuna ricognizione dello stesso ai fini della corretta attribuzione di responsabilità.
L'Agenzia delle Dogane, in data 03.08.2018 emetteva atto di irrogazione sanzioni per un periodo compreso dal 01.06.2010 al 04.06.2015 (il periodo di tempo massimo calcolabile senza incorrere nel decorso del termine prescrizionale di anni 5, previsto dalla legge) con un utilizzo in frode di e.e. pari a
171.183 kwh, basandosi sulle seguenti fatture: - fattura n. 75161576022242 del 28.07.2015 emessa da Società_1
- fattura n. 100/mm/3008016 del 270.6.2015 emessa da Società 2.
Tuttavia l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli è deputata ad irrogare la sanzione di cui all'art. 589 comma i D. lgs. 504/95 una volta che le società venditrici abbiano comunicato i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica.
Pertanto, il presupposto dell'imposizione nel caso di specie è la quantificazione dei kwh che si ACCERTA siano stati sottratti, in maniera fraudolenta, dal conteggio dei consumi.
E dunque, ciò che difetta nel caso in esame, è proprio l'avvenuto accertamento della quantità di energia elettrica sottratta ai conteggi ordinari.
Le spese si compensano in ragione della complessità fattuale della vicenda
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata annunalla gli atti impositivi.
Spese compensate.