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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1141/23 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile letti gli atti della causa iscritta al n. 1141/23 R.G.; dato atto che l'udienza del 19 giugno 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127 ter e 429 c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 1141/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Siderno (RC), in Via P. Romeo n. 64, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Paolo Speziale, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ATTORI
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in UL AR (RC), Via Alfonso Rendano C.F._4
Pag. 1 a 5 n. 3, presso lo studio dell'Avv. Domenico Albanese, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 19 giugno 2025 depositate in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato nei confronti dei convenuti in data 22.11.2023, i coniugi e convenivano in giudizio e Parte_1 Parte_2 _3
, chiedendo che fosse accertata la nullità del contratto di locazione, relativo Controparte_2 all'immobile sito in UL AR (RC), in via Brooklyn n. 1, stipulato in forma orale tra le parti, con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate, a titolo di canoni, nel periodo intercorrente tra il 3.10.2011 ed il 18.5.2023, per un importo complessivo di € 46.240,00, o comunque, della somma maggiore o minore ritenuta provata ad esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 5.2.2024, si costituivano tempestivamente in giudizio e i quali eccepivano, preliminarmente, _3 Controparte_2
l'improcedibilità della domanda avanzata dagli attori atteso l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010; nel merito, chiedevano che fosse disposta l'estromissione dal giudizio di non essendo titolare di alcun diritto _3 sull'immobile per cui è causa, e il rigetto dell'avversa domanda;
formulavano, inoltre, domanda riconvenzionale volta all'accertamento del diritto di ad ottenere un equo Controparte_2 indennizzo, quantificato in € 46.240,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per l'indebito utilizzo dell'immobile da parte degli attori, al fine di opporlo in compensazione con le somme eventualmente riconosciute come dovute, subordinando espressamente una tale domanda all'accoglimento delle pretese avanzate dalle controparti.
Riassegnato il procedimento alla scrivente giudicante, celebrata la prima udienza, dato l'oggetto del giudizio, era disposta la conversione del rito da ordinario a speciale locatizio e le parti erano onerate
Pag. 2 a 5 dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. n. 28/10. Alla successiva udienza, verificato il mancato assolvimento del detto incombente, il procedimento, istruito mediante la produzione documentale versata in atti dalle parti, era rinviato all'udienza del 19 giugno 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la discussione e la decisione, previa concessione di termine per il deposito di eventuali note difensive.
RITENUTO IN DIRITTO
Le domande proposte da e sono improcedibili stante Parte_1 Parte_2
l'omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
In punto di diritto, giova considerare che la presente controversia, avendo ad oggetto, in base alla stessa prospettazione delle parti che hanno agito in giudizio, un rapporto di locazione, è sottoposta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
L'articolo in questione, in particolare, dispone che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di … locazione… è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo;
2. Nelle controversie di cui al comma 1
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita
o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
La formulazione ampia della norma (“in materia di locazione”) induce a ritenere che nel suo ambito di applicazione rientri ogni tipologia di azione che afferisca ad un rapporto locatizio (cfr., mutatis mutandis, Cass. n. 581 del 16/01/2003); vi rientrano, pertanto, certamente le domande avanzate nel presente giudizio da e atteso che esse vertono Parte_1 Parte_2 sull'invalidità del contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'immobile sito in UL
AR (RC), in via Brooklyn n. 1 e sugli effetti restitutori conseguenti.
Nel caso di specie, è pacifico che la procedura di mediazione non è stata esperita prima dell'introduzione del giudizio.
In conformità al disposto dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/10, è stato, quindi, rilevato dal Tribunale
l'omesso esperimento della procedura di mediazione, oltretutto tempestivamente eccepito dai convenuti, e, conseguentemente, disposto il rinvio della causa al fine verificare il soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda. Alla successiva udienza, celebrata il 23 gennaio
Pag. 3 a 5 2025, è pacificamente emerso che, ancora una volta, era stato del tutto omesso l'avvio del procedimento di mediazione.
Poiché nelle azioni per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n.
28/10, la figura processuale interessata ad attivarsi è quella che avrebbe dovuto, in limine litis, provvedervi, la carenza della condizione di procedibilità non può che ridondare a carico di e che hanno introdotto il giudizio. Parte_1 Parte_2
Sul punto, è bene precisare che non è apparsa meritevole di accoglimento l'istanza avanzata dalla difesa delle stesse parti volta all'assegnazione di un nuovo termine per l'introduzione della procedura de qua, formulata all'udienza già fissata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs 28/10 (e, invero, non riproposta), non essendo stata neppure allegata l'esistenza di qualsivoglia impedimento oggettivo o dipendente da cause non imputabili idoneo a giustificare il contegno inerte tenuto. Non sussiste, dunque, alcuna ragione per derogare alla regola chiaramente imposta dal legislatore secondo cui, all'udienza di rinvio, il giudice “accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Alla luce del disposto dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, deve, quindi, essere dichiarata l'improcedibilità delle domande avanzate in giudizio da e Parte_1 Parte_2
[...]
Le ulteriori questioni, eccezioni, difese e domande, ivi inclusa quella proposta nell'interesse di in via riconvenzionale (e, oltretutto, formulata solo in subordine all'accoglimento Controparte_2 delle pretese delle controparti), devono intendersi assorbite nella declaratoria di improcedibilità, anche in applicazione del principio della “ragione più liquida”.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di e in solido. Esse vanno liquidate in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e , entrambi aventi la medesima posizione processuale ed assistiti in CP_3 Controparte_2 giudizio dal medesimo procuratore, nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento in base al valore della domanda, applicando i parametri minimi, tenuto conto della decisione in rito della controversia, della sostanziale identità delle questioni in fatto e diritto affrontate per la difesa e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così decide:
Pag. 4 a 5 - dichiara l'improcedibilità delle domande avanzate da e Parte_1 Parte_2
per le ragioni esposte in parte motiva;
[...]
- condanna e in solido al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2 in favore di e che liquida in € 518,00, per esborsi, ed € _3 Controparte_2
2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 28 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 5 a 5
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile letti gli atti della causa iscritta al n. 1141/23 R.G.; dato atto che l'udienza del 19 giugno 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127 ter e 429 c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 1141/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Siderno (RC), in Via P. Romeo n. 64, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Paolo Speziale, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ATTORI
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in UL AR (RC), Via Alfonso Rendano C.F._4
Pag. 1 a 5 n. 3, presso lo studio dell'Avv. Domenico Albanese, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 19 giugno 2025 depositate in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato nei confronti dei convenuti in data 22.11.2023, i coniugi e convenivano in giudizio e Parte_1 Parte_2 _3
, chiedendo che fosse accertata la nullità del contratto di locazione, relativo Controparte_2 all'immobile sito in UL AR (RC), in via Brooklyn n. 1, stipulato in forma orale tra le parti, con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate, a titolo di canoni, nel periodo intercorrente tra il 3.10.2011 ed il 18.5.2023, per un importo complessivo di € 46.240,00, o comunque, della somma maggiore o minore ritenuta provata ad esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 5.2.2024, si costituivano tempestivamente in giudizio e i quali eccepivano, preliminarmente, _3 Controparte_2
l'improcedibilità della domanda avanzata dagli attori atteso l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010; nel merito, chiedevano che fosse disposta l'estromissione dal giudizio di non essendo titolare di alcun diritto _3 sull'immobile per cui è causa, e il rigetto dell'avversa domanda;
formulavano, inoltre, domanda riconvenzionale volta all'accertamento del diritto di ad ottenere un equo Controparte_2 indennizzo, quantificato in € 46.240,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per l'indebito utilizzo dell'immobile da parte degli attori, al fine di opporlo in compensazione con le somme eventualmente riconosciute come dovute, subordinando espressamente una tale domanda all'accoglimento delle pretese avanzate dalle controparti.
Riassegnato il procedimento alla scrivente giudicante, celebrata la prima udienza, dato l'oggetto del giudizio, era disposta la conversione del rito da ordinario a speciale locatizio e le parti erano onerate
Pag. 2 a 5 dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. n. 28/10. Alla successiva udienza, verificato il mancato assolvimento del detto incombente, il procedimento, istruito mediante la produzione documentale versata in atti dalle parti, era rinviato all'udienza del 19 giugno 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la discussione e la decisione, previa concessione di termine per il deposito di eventuali note difensive.
RITENUTO IN DIRITTO
Le domande proposte da e sono improcedibili stante Parte_1 Parte_2
l'omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
In punto di diritto, giova considerare che la presente controversia, avendo ad oggetto, in base alla stessa prospettazione delle parti che hanno agito in giudizio, un rapporto di locazione, è sottoposta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
L'articolo in questione, in particolare, dispone che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di … locazione… è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo;
2. Nelle controversie di cui al comma 1
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita
o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
La formulazione ampia della norma (“in materia di locazione”) induce a ritenere che nel suo ambito di applicazione rientri ogni tipologia di azione che afferisca ad un rapporto locatizio (cfr., mutatis mutandis, Cass. n. 581 del 16/01/2003); vi rientrano, pertanto, certamente le domande avanzate nel presente giudizio da e atteso che esse vertono Parte_1 Parte_2 sull'invalidità del contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'immobile sito in UL
AR (RC), in via Brooklyn n. 1 e sugli effetti restitutori conseguenti.
Nel caso di specie, è pacifico che la procedura di mediazione non è stata esperita prima dell'introduzione del giudizio.
In conformità al disposto dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/10, è stato, quindi, rilevato dal Tribunale
l'omesso esperimento della procedura di mediazione, oltretutto tempestivamente eccepito dai convenuti, e, conseguentemente, disposto il rinvio della causa al fine verificare il soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda. Alla successiva udienza, celebrata il 23 gennaio
Pag. 3 a 5 2025, è pacificamente emerso che, ancora una volta, era stato del tutto omesso l'avvio del procedimento di mediazione.
Poiché nelle azioni per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n.
28/10, la figura processuale interessata ad attivarsi è quella che avrebbe dovuto, in limine litis, provvedervi, la carenza della condizione di procedibilità non può che ridondare a carico di e che hanno introdotto il giudizio. Parte_1 Parte_2
Sul punto, è bene precisare che non è apparsa meritevole di accoglimento l'istanza avanzata dalla difesa delle stesse parti volta all'assegnazione di un nuovo termine per l'introduzione della procedura de qua, formulata all'udienza già fissata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs 28/10 (e, invero, non riproposta), non essendo stata neppure allegata l'esistenza di qualsivoglia impedimento oggettivo o dipendente da cause non imputabili idoneo a giustificare il contegno inerte tenuto. Non sussiste, dunque, alcuna ragione per derogare alla regola chiaramente imposta dal legislatore secondo cui, all'udienza di rinvio, il giudice “accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Alla luce del disposto dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, deve, quindi, essere dichiarata l'improcedibilità delle domande avanzate in giudizio da e Parte_1 Parte_2
[...]
Le ulteriori questioni, eccezioni, difese e domande, ivi inclusa quella proposta nell'interesse di in via riconvenzionale (e, oltretutto, formulata solo in subordine all'accoglimento Controparte_2 delle pretese delle controparti), devono intendersi assorbite nella declaratoria di improcedibilità, anche in applicazione del principio della “ragione più liquida”.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di e in solido. Esse vanno liquidate in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e , entrambi aventi la medesima posizione processuale ed assistiti in CP_3 Controparte_2 giudizio dal medesimo procuratore, nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento in base al valore della domanda, applicando i parametri minimi, tenuto conto della decisione in rito della controversia, della sostanziale identità delle questioni in fatto e diritto affrontate per la difesa e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così decide:
Pag. 4 a 5 - dichiara l'improcedibilità delle domande avanzate da e Parte_1 Parte_2
per le ragioni esposte in parte motiva;
[...]
- condanna e in solido al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2 in favore di e che liquida in € 518,00, per esborsi, ed € _3 Controparte_2
2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 28 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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