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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6218/2023 tra le parti:
ATTORE
cf Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. GOZZI GIOVANNI, cf C.F._1
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
cf Controparte_1 P.IVA_2
- difesa: avv. CARUSO GIUSEPPE, cf C.F._2 avv. VISAGGI VALERIO ( ); C.F._3
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Decisa a Vicenza in data 28/05/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: IN VIA DI COGNIZIONE CAUTELARE IN VIA CAUTELARE E DI RITO
Si riserva la richiesta di concessione di misura di sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. non appena costituito il contraddittorio processuale e in attesa di verificare almeno sommariamente le ulteriori pretese degli organi di vigilanza sulle somme relative ai titoli retributivi e contributivi spettanti ai dipendenti di e imprese Controparte_1 collegate per l'attività svolta, pur se con grave inadempimento contrattuale, in favore di al fine di conservare la pretesa su dette somme e di scorporarle dall'eventuale Parte_1 credito vantato da nei confronti di salva l'azione di Controparte_1 Parte_1
regresso, oltre al riconoscimento di interesse sulle somme così individuate IN VIA DI
COGNIZIONE ORDINARIA
IN VIA PRELIMINARE E DI RITO
Non concedere la provvisoria esecuzione al Decreto ingiuntivo opposto “Trib. Vicenza n.
1962/23” del 31.10.2023
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
1) Accertarsi e dichiararsi che nulla deve a per i titoli e per i Parte_1 Controparte_1 motivi dedotti nella parte “In fatto” e in “In diritto”
2) Condannarsi a pagare a la somma di euro 25.000,00 a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno o quella maggiore o anche minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi dalla debenza al saldo effettivo
IN VIA SUBORDINATA E DI MERITO
Accertarsi i concreti e reali rapporti tra le parti, anche secondo le produzioni che saranno assicurate al giudizio, disponendosi la compensazione, anche parziale, dei reciproci crediti/debiti, dichiarando l'estinzione dei crediti di verso Controparte_1 Pt_1
[...]
IN OGNI CASO
1) Accertarsi e dichiararsi l'invalidità e l'inefficacia e, comunque, disporsi la revoca del
Decreto ingiuntivo opposto “Trib. Vicenza n. 1962/23” del 31.10.2023
2) Spese, competenze, rimborso spese al 15% completamente rifusi.
Convenuto: IN VIA PRELIMINARE
1. pur evidenziando la palese genericità della sin qui solo paventata domanda cautelare, per puro scrupolo difensivo e riservando ogni difesa all'atto dell'eventuale richiesta cautelare da parte della respingersi e/o rigettarsi comunque, per i motivi sin qui esplicitati la Parte_1 domanda proposta in via cautelare dall'attrice-opponente poiché allo stato appare de visu inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
NEL MERITO
2. respingersi e/o rigettarsi, per i motivi sin qui esplicitati, l'opposizione proposta da Pt_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile,
[...] improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1962/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 31 ottobre 2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 5164/2023 R.G., condannare la medesima opponente al pagamento in favore della odierna opposta della somma pari ad €
26.012,45, oltre interessi moratori ex d. lgs. N. 231/02, dal dovuto al saldo;
3. in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di un seppure parziale accoglimento delle avverse domande e/o comunque di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque e ad ogni modo la opponente al Parte_1 pagamento in favore della odierna opposta della somma pari ad € 26.012,45, oltre ad interessi moratori e/o della diversa, maggiore o minore, somma che risultasse comunque dovuta anche a seguito della procedenda istruttoria;
4. Rigettarsi tutte le domande formulate dall'opponente, in particolare la domanda di compensazione anche parziale e quella riconvenzionale di risarcimento danni all'immagine e/o perdita di chance, poiché generiche, indeterminate, oltre ad essere destituite di ogni fondamento giuridico-fattuale;
5. in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande spiegate da , limitare la liquidazione del danno nei limiti del provato e di quanto Pt_1
effettivamente imputabile alla disponendo eventualmente la compensazione con CP_1 le somme di cui quest'ultima risulta essere creditrice;
6. con vittoria di spese, compensi, I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che ne hanno fatto personale anticipazione.
La convenuta insiste, anche previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 2.7.2024, per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.
e non ammesse. Si oppone ancora una volta per puro scrupolo difensivo all'ammissione delle residue istanze istruttorie avversarie richiamando sul punto il contenuto della propria memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c.
Fatto e processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1962/2023, emesso in data 31.10.2023, con il quale il Tribunale di
Vicenza gli aveva ingiunto di pagare a favore di la somma di € Controparte_1
26.012,45, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per l'esecuzione del servizio di pulizia e riassetto camere, espletato da aprile 2023 sino ad agosto 2023 presso le strutture ricettive
“Pex Hotel” ” ed “Hotel Verdi”. Controparte_2
A sostegno della spiegata opposizione, ha contestato la debenza della somma Parte_1 azionata in monitorio, allegando l'inadempimento di consistente in Controparte_1
pluralità di disservizi, rispetto al servizio di pulizia e riordino delle camere, deducendo in particolare, che avrebbe ricevuto numerose lamentele da parte della clientela, con incisione del rating di cui godeva nelle piattaforme online.
Inoltre, ha dichiarato di aver contribuito in proprio al pagamento degli stipendi dei Parte_1
dipendenti della Cegalin s,p,a, di cui la si serviva e di aver dovuto Controparte_1 impiegare proprio personale per l'espletamento dei servizi di pulizia non assicurati o solo in parte assicurati da In particolare, ciò sarebbe avvenuto mediante Controparte_1
l'impiego del proprio dipendente , che sarebbe stata più volte contattata per Persona_1
“tappare i buchi” o “riparare i danni” compiuti dal personale di Controparte_1
Con Ha rappresentato, inoltre, che l' , con tre diversi verbali di accertamento (Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022004822/S54 del 20/07/2022”, Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023004955/S16 del 30/08/2023 e Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023006229/S06 del 14/09/2023”), aveva contestato l'erroneo inquadramento dei lavoratori impiegati, intimandogli il pagamento di € 24.493,93.
Ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, il ristoro del danno patito, per lesione dell'immagine e della reputazione della struttura alberghiera, che ha quantificato nella complessiva somma di € 25.000,00 come da conclusioni come sopra riportate. Ha, altresì, fatto riserva di avanzare richiesta di sequestro liberatorio in relazione alle somme
Con oggetto dei verbali di accertamento dell' .
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
In particolare, l'opposta ha dichiarato di essere una società che svolge attività di fornitura di servizi di pulizia e riassetto camere di strutture alberghiere;
di aver fornito detti servizi da aprile del 2023 sino al mese di agosto 2023 presso le strutture alberghiere denominate “Pex
Hotel” sita RM (PD), ” sita in Vicenza e “Hotel CP_2 Controparte_2
Verdi” sita in Vicenza, tutte di proprietà dell'odierna Opponente.
Ha, altresì, contestato le doglianze di controparte per la genericità delle stesse.
Ha, quindi, precisato che originariamente il credito vantato da ammontava ad € CP_1
103.040,79, di cui € 77.028,34 pagati in data 26.9.2023.
Con Quanto alla pretesa dell' di cui ai citati verbali di accertamento, ha dedotto che gli stessi avevano ad oggetto un mero differenziale contributivo, e non un mancato pagamento di retribuzioni;
ha osservato, inoltre, che le richieste di pagamento non sarebbero ad ogni modo più azionabili per intervenuta prescrizione biennale per quanto riguarda la posizione dei lavoratori impiegati nell'appalto e per intervenuta prescrizione quinquennale per quanto riguardava la posizione dell'Ente previdenziale.
Alla prima udienza del 2.7.2024, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale ed all'esito, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del
19/3/25, da tenersi per via documentale ex art. 127 ter cpc.
Precisate le conclusioni dalle parti con rispettive note di udienza, con decreto in data
20.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va disattesa la domanda di parte opponente relativa alla “riserva” di
“richiesta di concessione di misura di sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. non appena costituito il contraddittorio processuale e in attesa di verificare almeno sommariamente le ulteriori pretese degli organi di vigilanza sulle somme relative ai titoli retributivi e contributivi spettanti ai dipendenti di e imprese collegate per Controparte_1
l'attività svolta, pur se con grave inadempimento contrattuale, in favore di al Parte_1 fine di conservare la pretesa su dette somme e di scorporarle dall'eventuale credito vantato da nei confronti di salva l'azione di regresso, oltre al Controparte_1 Parte_1 riconoscimento di interesse sulle somme così individuate”.
La domanda è stata riproposta a varie riprese, ma appare una sorta di “preliminare” di domanda, laddove l'opponente si limita a riservarsi di richiedere la concessione di un sequestro liberatorio.
La domanda, se posta in questi termini non può essere disaminata in quanto non assurge ai presupposti per essere considerata tale.
2. Ancora in via preliminare, vanno rigettate le ulteriori istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, per i medesimi motivi di inammissibilità e irrilevanza già ritenuti in corso di causa, nonché in quanto superflue alla luce dell'istruttoria già espletata.
Quanto alla richiesta avanzata dall'opposta in sede di comparsa, relativa allo stralcio del doc.
13 di parte opponente, si evidenzia che l'istanza non è accoglibile, stante il fatto che il documento non è del tutto estraneo ai temi di causa.
3. Nel merito, l'opposizione è fondata per quanto di ragione e in tali termini va accolta.
Con il ricorso monitorio l'opposta ha chiesto il pagamento delle somme indicate nelle fatture azionate a titolo di corrispettivo per i servizi di pulizia erogati presso le strutture alberghiere
“Pex Hotel” ” ed “Hotel Verdi”, pretesa respinta da CP_2 Controparte_2
la quale ha, invece, lamentato l'inadeguatezza delle fatture a provare il credito Parte_1
avversario nonché i vizi relativi al servizio offerto oltre alla mancata prova da parte di circa il pagamento dei contributi e delle retribuzioni dei lavoratori Controparte_1
impiegati nel servizio.
Come è noto, le fatture costituiscono da sole titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse (tanto più che, nel caso di specie, sono risultate corredate dall'estratto autentico notarile di conformità delle scritture contabili), fermo ovviamente, l'assolvimento dell'onere probatorio in capo all'opposta secondo gli ordinari criteri di riparto vigenti nel giudizio di opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11/03/2011, n.
5915; Cass. civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. civ., Sez. II, 11/05/2007, n. 10860; Cass. civ., Sez. II, 08/06/2004, n. 10830).
Come noto, infatti, il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ora, è innegabile che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale. Inoltre, è incontestato che originariamente il credito fosse ben superiore e che quello di causa rappresenti in realtà il residuo.
Parte opponente ha eccepito l'inadempimento dell'opposta.
A tal fine, va osservato che in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., Cass., sez. un., n. 13533/2001).
Tuttavia, in materia di azione redibitoria, la giurisprudenza anche di legittimità, pur successivamente all'arresto delle SS.UU. sopra richiamato, ha valorizzato l'autonomo fondamento della garanzia per vizi e quindi ha ritenuto che spetta all'acquirente offrire la prova non solo della tempestività della denuncia, ma altresì della prova dei vizi dedotti (Cass.
13695/2007).
Ora mutatis mutandis, spetta quindi all'opponente dimostrare i vizi del servizio offerto.
Ebbene, le doglianze di parte opponente sono risultate, in realtà, alquanto generiche posto che di fatto ha contestato le singole voci contenute nelle fatture adducendo che si Parte_1
tratterebbe di voci non concordate.
Basta qui osservare che le fatture azionate con il d.i. sono solo 6 rispetto alle 24 complessivamente emesse da e le diciture contestate dall'opponente (“Riassetto CP_1 camera in fermata STD”, “Riassetto camera in partenza STD”, “Pulizia camera in fermata
STD”, “Pulizia camera in partenza STD”, “Pulizia Partenze STD”, “Pulizia fermate STD”,
“Pulizia Camera”, “Riassetto camera”, “Pulizia angolo cottura”, “Riassetto STD in Partenza”,
“Pulizia vetri”, “Pulizia terrazzini”, “Pulizia SPA”, “Carico e scarico biancheria”, oltre che a voci generiche quali “Servizi a richiesta” o “Rifacimento supplementi” o “Aggiunta supplementi”, “Aggiunta e rifacimento”) sono riportate anche nelle fatture regolarmente pagate.
Quante alle doglianze relative ai presunti disservizi, si osserva che l'opponente ha allegato solo tre contestazioni (di cui una per l'utilizzo indebito di un caricabatterie restituito), a fronte del fatto che il servizio era prestato presso tre realtà alberghiere afferenti l'opponente.
Inoltre, dalle testimonianze escusse, è emerso che il disservizio si è verificato cinque volte (si legga la testimonianza di ). Un numero esiguo, atteso il numero di camere Persona_1
da gestire.
D'altra parte, l'opponente non ha neanche dimostrato di aver rimborsato il costo della camera e, quindi, non è dato assumere che vi sia stato un pregiudizio economico, tanto meno nell'entità avanzata da Parte_1
Quanto alla pubblicità negativa, si evidenzia che i disservizi hanno avuto corso per un periodo breve (quattro mesi) e che, quindi, è inverosimile che l'immagine dei tre alberghi sia stata compromessa.
In particolare, non risulta sufficiente a tal fine la produzione di sole due recensioni negative riferibili a due delle tre strutture alberghiere in esame.
D'altra parte, dalle recensioni di siti analoghi, dimesse da parte opposta, relative ad un periodo per lo più coevo a quello relativo ai fatti per cui è causa si ricava come molti clienti delle strutture alberghiere abbiano segnalato, invece, la pulizia come elemento positivo.
(doc.2-3-4-fascicolo opposta).
4. Venendo ora al profilo relativo ai tre verbali di accertamento che l'opponente, quale soggetto committente ed obbligato in solido con ha ricevuto per complessivi € CP_1
24.493,93, si osserva quanto segue.
Come noto, l'art. 29 comma 2 del D.lgs. 276/2003, in tema di appalto, prevede la responsabilità solidale del committente nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, relativamente ai trattamenti retributivi e contributivi dovuti dall'appaltatore.
La giurisprudenza, coerentemente, ha sottolineato che “il tenore letterale e la ratio della norma appena indicata sono intesi ad incentivare il corretto utilizzo dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore (Cass. 7 dicembre 2018, n. 31768). Il è proprio uno dei documenti principali da esigere per capire se un'impresa di CP_4
pulizie è idonea ad operare all'interno del condominio. Il documento unico di regolarità contributiva costituisce, infatti, la certificazione che devono avere le aziende o i professionisti per comprovare l'effettività dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ragion per cui è solo dal suo regolare possesso che può desumersi la certezza che sia stato corrisposto tutto quanto dovuto, a tal titolo, all' e all .” (in CP_5 CP_6
termini Cass.
4.2.2022 n. 4079).
Coerentemente, la medesima giurisprudenza ha ritenuto legittima la sospensione del pagamento ex art. 1460 c.c. in assenza di fondando la propria argomentazione sul CP_4
carattere sinallagmatico del rapporto contrattuale (Cass. 4079/2022 cit.).
Ora mette conto rilevare che non ha dato prova di aver correttamente adempiuto CP_1
agli obblighi retributivi e contributivi di cui trattasi. D'altra parte, gli stessi verbali di accertamento fanno prova del contrario e non risulta che l'opposta abbia corrisposto quanto dovuto, essendosi limitata a far valere eccezioni di decadenza e prescrizione (che dovranno eventualmente essere fatte valere in altro giudizio di accertamento e che non possono essere qui vagliate per l'assorbente rilievo per cui l'Ente impositore non è parte del giudizio).
D'altra parte, in tema analogo la Cassazione ha evidenziato che “In caso di subappalto, il subcommittente non può eccepire, a fronte della richiesta di versamento del corrispettivo del contratto, l'inadempimento del subappaltatore per non aver dimostrato la regolarità retributiva e contributiva dei dipendenti ed ausiliari di quest'ultimo, in quanto la norma di cui all'art. 1676 c.c. presuppone che la relativa responsabilità solidale del subcommittente operi nei limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore, sicché, una volta versato il corrispettivo del contratto, viene meno anche la detta responsabilità solidale;
responsabilità, invece, che, malgrado il versamento del corrispettivo, non si estingue ai sensi dall'art. 29 D.Lgs.
276/2003, con il solo limite del decorso del termine di due anni decorrente dalla cessazione dell'appalto.”. Cassazione civile sez. II, 12/01/2024, n.1281.
La pronuncia fa riferimento all'azione diretta del lavoratore, ma è rilevante per il caso che ci occupa, laddove afferma che la relativa responsabilità solidale del subcommittente operi nei limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore, sicché, una volta versato il corrispettivo del contratto viene meno anche la detta responsabilità solidale.
Tutto ciò posto, atteso che il committente può sospendere il pagamento all'appaltatore (e del pari quest'ultimo nei confronti dei subappaltatori) fino a che non sia stata acquisita la documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento degli obblighi fiscali e atteso che la parte creditrice non ha prodotto tale documentazione, si deve concludere che legittima è la sospensione del pagamento da parte dell'odierna opponente e dunque il d.i. va revocato e l'opponente va condannata a corrispondere la minor somma di € 1.518,52 (= € 26.012,45 –
24.493,93) oltre interessi ex D Lgs. 231/2002 dal deposito della presente sentenza (che accerta la debenza della somma) al saldo.
5. Le spese di lite del presente giudizio sono poste a carico di parte opponente e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa (scaglione € 1.101,00 – 5-200,00), parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il d.i 1962/2023, emesso da questo
Tribunale il 31/10/2023;
CONDANNA a versare a la somma di Euro 1.518,52 oltre Parte_1 Controparte_1
interessi ex D. Lgs. 231/02 dal deposito della presente sentenza al saldo;
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che si Parte_1 Controparte_1 quantificano in € 1.278,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Vicenza, 28/05/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello