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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2025, n. 8386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8386 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1) BI NZ, nato il [...] a [...] 2) GI OL nato il [...] a [...] 3) Di MA NG, nata il [...] a San Felice a [...] 4) DA BI, nato il [...] a [...] g) NG ET, nata [...] a [...] 6) Lo ON NI, nato il [...] a [...] V) Lo ON GA, nato il [...] a [...] <8) RR NZ, nato il [...] a [...] 9) ER SE, nato il [...] a [...] (e) OM GI, nato il [...] a [...] 11.) SO CO nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/02g/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
ricorsi udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità per tutti i ricorsi;
1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 8386 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 24/01/2025 uditi l'Avvocato Filippo Maria Gallina del Foro di Palermo — in difesa di BI DA — l'Avvocato AN Turrisi del Foro di Palermo — in difesa di NI Lo ON, GA Lo ON, SE ER e, in sostituzione, tramite delega orale, dell'Avvocato Antonello D'Acquisto, in difesa di NG Di MA, dell'Avvocato Lidia Mastroianni del Foro di Napoli, in difesa di NZ BI, delITAvvocato Maria Teresa Nascè del Foro di Palermo, in difesa di CO SO, dell'Avvocato Massimo Spoto del Foro di Palermo, in difesa di ZI CH e NG ET, dell'Avvocato Maria Paola Polizzi del Foro di Palermo, in difesa di NZ MA e NZ BI, dell'Avvocato Roberto La Rosa del Foro di Palermo, in difesa di OL GI — e l'Avvocato Rosalia Zarcone del Foro di Palermo — in difesa di GI OM e NG Di MA — che insistono per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, ha confermato le pene inflitte a BI NZ, ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo Q), Di MA NG, ex art. 73 cit. (capi Q e R), NG ET, ex art. 73 cit. (capo H), ER SE, ex art. 73 cit. (capo W) e ex art. 489, in relazione agli artt. 476 e 482, cod. pen. (capo U), SO CO, ex art. 73 cit. (capo W), Lo ON NI, ex artt. 81, 476 e 482 cod. pen. (capo U) e 73 cit., (capo W), Lo ON GA, ex art. 73 cit. (capo W). Ha confermato anche la condanna GI OL, ex art. 73 cit. (capo H), DA BI, ex art. 73 cit. (capo Q), MA NZ, ex artt.81 cod. pen. e 73 cit. (capi H) e 3), OM GI, ex art. 73 cit. (capo Q), CH ZI, ex art. 81 cod. pen. e 73 cit. (capi G e M), ma riducendo loro le pene. 2. Nei ricorsi presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza. 2.1. Ricorso di BI NZ (capo Q) 2.1.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione, con travisamento della prova, nell'identificare in BI l'intermediario, non individuato nella immediatezza dei fatti, nella trattativa tra il gruppo napoletano e quello palermitano per lo scambio di droga nel porto di Napoli, sulla base del mero indizio costituito dall'intestazione del motociclo sul quale viaggiava colui che aveva consegnato la droga. Si osserva che non bastano a integrare la prova i contenuti delle dichiarazioni dei collaboranti con l'Autorità giudiziaria, perché non corroborati 2 da specifici riferimenti a un concreto contributo offerto da BI al gruppo criminale. 2.1.2. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nella mancata riqualificazione del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit., nonostante la marginalità della condotta del ricorrente. 2.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche, ancora trascurando la marginalità della condotta del ricorrente. 2.2. Ricorso di GI OL (capo H) 2.2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'affermare la responsabilità del ricorrente. Si argomenta che dai contenuti delle conversazioni intercettate, peraltro privi di riscontri, non risulta provato che GI detenesse cocaina per spacciarla, perché non sono stati individuati gli acquirenti, non è stata sequestrata la sostanza stupefacente, né sono stati rinvenuti strumenti per confezionarla. 2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nella mancata riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonostante che nelle conversazioni intercettate i riferimenti alla attività di spaccio siano solo verbali e manchino ulteriori elementi per determinare le caratteristiche dell'attività svolta. 2.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel negare le circostanze attenuanti generiche e nel determinare la pena in misura eccessiva, trascurando il buon comportamento processuale dell'imputato e il fatto che i suoi precedenti penali sono risalenti nel tempo. 2.3. Ricorso di Di MA NG (capi Q e R, il secondo non è oggetto di contestazione) Nel ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere affermato la responsabilità della ricorrente valorizzando ambigui dialoghi tra terze persone, considerando soltanto l'interpretazione delle conversazioni fornita dagli inquirenti, ma trascurando che le dichiarazioni dei collaboranti con l'autorità giudiziaria DA NI e LE GI non le corroborano, anche perché prive di riscontri esterni, e senza rispondere alle argomentazioni difensive. Specificamente, si osserva che la ricostruzione dei fatti tiene conto delle intercettazioni, dei servizi di osservazione e delle dichiarazioni rese dai collaboranti, ma non valuta le incompatibilità tra le due diverse ricostruzioni. 2.4. Ricorso di DA BI (capo Q) Nel ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, perché la Corte di appello ha disconosciuto la continuazione tra il reato di detenzione di chilogrammi6 1,2 di eroina, commesso 1'11/07/2008 e il reato di detenzione e 3 cessione di gr. 500 di eroina, commesso il 24/03/2011, per il quale DA è stato in precedenza condannato (con sentenza n.953/2013 emessa nell'ambito del procedimento 13432/2012 R.G.N., all. 1), ritenendo che, poiché egli espresse la volontà di agire per aiutare il fratello AN, non fu mosso dalla rappresentazione unitaria di più reati nell'ambito dello stesso disegno criminoso. Si osserva che la volontà espressa dal ricorrente non equivale all'assenza di volontà consapevole di realizzare il fatto tipico, ma è un mero motivo a delinquere, e che il dolo, quale volontà del fatto, può coincidere con varie motivazioni psicologiche, perfettamente compatibili con la identità di un disegno criminoso. Si argomenta che nella fattispecie l'identità del disegno criminoso si desume: dall'intento di coadiuvare DA AN;
dall'identica natura dei reati di acquisto e detenzione di eroina;
dalla reiterazione del modus operandi, (mettersi in contatto con gli altri correi per agevolare il fratello AN nell'acquisto della droga); dalla compartecipazione degli stessi soggetti in entrambi i fatti di reato. Si aggiunge che, peraltro, il Tribunale di Palermo, ha riconosciuto la continuazione, tra i medesimi reati contestati al ricorrente, al correo OM GI. 2.5. Ricorsi di ET NG e ZI CH (capi G e H). Nei due ricorsi congiunti si deducono violazione di legge e vizio della motivazione. Relativamente alla posizione di CH, si contesta di avere riconosciuto il vincolo della continuazione fra il reato, descritto nel capo G e quello per il quale egli è stato condannato con sentenza n. 1057/2008 del Tribunale di Palermo, ma valutando più grave quello oggetto del capo G), nonostante che con la sentenza del 2008 CH sia stato condannato per la detenzione di 100 grammi di cocaina, quantità superiore ai 70 grammi di eroina oggetto del capo G), sul presupposto che l'eroina è più pericolosa. Inoltre, si argomenta che la responsabilità per il reato oggetto del capo G) non è provata — perché fondata sui contenuti delle conversazioni intercettate e su un incontro fra CH e TU, dal quale poi derivò il ritrovamento di chilogrammi 70 di eroina in possesso del secondo — e non lo è neanche per il reato oggetto del capo H) — perché le conversazioni fra CH e GI mostrano solo che questi doveva del denaro a CH. Si aggiunge che neanche l'arresto di CH, perché colto nella detenzione di cocaina, dimostra che egli detenesse la droga per cederla. Relativamente al capo H, si argomenta che, nelle conversazioni fra CH e la moglie coimputata NG, il primo invitò la seconda a recuperare il credito nei confronti di GI e RR, al fine di pagare il difensore e le spese carcerarie, sicché tali conversazioni non riguardavano vendite di droga. In terzo luogo, si adduce che la sentenza è priva di motivazione circa il diniego (oggetto di motivo di appello) delle circostanze attenuanti generiche. 4 2.6. Ricorso di Lo ON NI (capo W) 2.6.1 Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, con travisamento della prova, nel ravvisare la responsabilità per il reato ex art. 73 d.P.R. cit. oggetto del capo W). Si argomenta che manca la prova di un accordo illecito tra le parti per una fornitura di sostanza stupefacente, che sia individuata per qualità, quantità e prezzo. 2.6.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Si osserva che, sebbene il dato ponderale del principio attivo ricavato dallo stupefacente in sequestro superi, seppure di poco, il limite indicato dalla giurisprudenza della Corte di cassazionei tuttaviao tale limite massimo ha valenza solo in senso negativo, perché indica la soglia minima al di sotto della quale non può in nessun caso ravvisarsi l'aggravante, sicché rimane ampia la discrezionalità dei giudicanti nel valutare, caso per caso, se, superatasi la soglia minima, il quantitativo vada valutato ingente, in relazione a tipologia, qualità e grado di saturazione del mercato di destinazione. 2.6.3. Con il terzo motivo di ricorso, si sviluppa articolata argomentazione a sostegno dell'assunto che il contenuto dell'art. 80, comma 2, d.P.R. cit. viola il principio di precisione delle norme penali e pone tale disposizione in contrasto con l'art. 25, comma Cost. non sanabile dalla sostanziale riscrittura della disposizione elaborata dalla giurisprudenza. 2.6.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel calcolare erroneamente — trascurando l'avvenuta prescrizione del reato oggetto del capo U — la riduzione dell'aumento per la recidiva, quantificato dal Tribunale in contrasto con il limite posto dall'art. 99, comma sesto, cod. pen. 2.7. Ricorso di RR NZ (capi H e J) 2.7.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione, con travisamento della prova, circa la responsabilità per i reati oggetto dei capi H) e J). Si osserva che la Corte di appello ha ritenuto che RR NZ abbia acquistato droga da CH ZI per poi smerciarla a sua volta a terzi (un episodio specifico riguarderebbe l'accordo circa l'acquisto di una partita di stupefacente, poi sequestrata a CH prima della consegna al RR), mentre nel capo J gli si contestano alcune cessioni a terzi sulla base dei criptici contenuti delle conversazioni intercettate, ma in assenza di osservazioni delle sue condotte o di sequestri di sostanza stupefacente o di dichiarazioni di collaboranti con l'Autorità giudiziaria che lo accusino. 2.7.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nella mancata riqualificazione ex artt. 56 cod. pen. e 73, comma 5 5, d.P.R., cit., del reato oggetto del capo H), trascurando che l'accordo sulla cessione della droga non fu raggiunto, ma vi fu soltanto una ipotetica volontà di acquisto subordinata a una verifica della qualità della sostanza della quale non vi è prova. 2.7.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nella mancata riqualificazione delle condotte ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit., riqualificazione che comporterebbe la prescrizione dei reati contestati a RR NZ, trascurando che: non vi fu una sistematica attività di spaccio in concorso con altri (tutti gli altri supposti spacciatori imputati nel capo 3 sono stati assolti) e che le eventuali cessioni effettuate da RR riguarderebbero comunque dosi esigue di droga. 2.7.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'applicare la recidiva reiterata specifica soltanto in ragione della «negativa personalità» desunta «dalle plurime condanne, anche per reati specifici», trascurando, peraltro, che i precedenti penali sono risalenti nel tempo e che, del resto, nel presente procedimento RR non è stato sottoposto a misura cautelare. 2.7.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena e gli aumenti (eccessivi) per la recidiva e per la continuazione. 2.7.6. Con il sesto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere il vincolo della continuazione fra i fatti contestati e quelli descritti nei capi di imputazione A) B) D) E) F) H) e I) della sentenza n. 517/2009 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, trascurando che le diverse condotte ascritte al RR afferiscono a un progetto criminoso unitario, consistente nello spacciare droga nel territorio di Partinico poco tempo prima rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio, che si snodano fra il dicembre del 2007 e il giugno del 2008. 2.8. Ricorso di ER SE. 2.8.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'affermare la responsabilità del ricorrente per il reato oggetto del capo W), ritenendo concluso l'accordo per la cessione della droga sulla base di un travisamento della dichiarazioni del testimone ispettore Mangogna, dalle quali si evince che le conversazioni intercettate si riferivano a una trattativa in realtà arenatasi. 2.8.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 perché la quantità 6 di sostanza sequestrata, con il principio attivo contenutovi, supera la soglia individuata dal giurisprudenza, ma trascurando che questa è la soglia minima al di sotto della quale l'aggravante non può ravvisarsi, sicché resta ampia la discrezionalità dei giudicanti nel valutare, caso per caso, anche la tipologia e la qualità della sostanza, oltre che il grado di saturazione del mercato di destinazione. Al riguardo, si osserva che la soglia è stata superata di poco e che la sostanza conteneva una bassa percentuale di principio attivo, sicché era di scarsa qualità, mentre le «relazioni pregresse», valorizzate dalla Corte di appello non rientrano tra i parametri rilevanti per valutare la ingente quantità. 2.8.3. Il terzo motivo di ricorso sviluppa articolata argomentazione a sostegno dell'assunto che il contenuto dell'art. 80, comma 2, d.P.R. cit. viola il principio di precisione delle norme penali e pone tale disposizione in un contrasto con l'art. 25 Cost. non sanabile dalla sostanziale riscrittura della disposizione elaborata dalla giurisprudenza. 2.9. Ricorso di GI OM (capo Q) 2.9.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione degli art. 110 e 378 cod. pen. e vizio della motivazione per avere escluso la riqualificazione della condotta come favoreggiamento personale, considerando il ruolo attivo di OM nella fase delle trattative finalizzate alla cessione della sostanza stupefacente e osservando che il reato di favoreggiamento non è configurabile nella costanza della detenzione della droga — perché nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, attuata prima che la sua condotta sia cessata, ordinariamente si risolve in un concorso nel reato, almeno a carattere morale — ma trascurando il ruolo del tutto passivo assunto da ricorrente, come si desume dai contenuti delle conversazioni intercettate. Si osserva che questa conclusione è confermata dalle dichiarazioni del collaborante con l'Autorità giudiziaria GI LE, il quale ha affermato che OM non partecipava alla conversazione quando egli e la Di MA parlavano dei loro affari. 2.9.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare l'elemento psicologico del reato, nonostante che non sia provato che OM conoscesse l'oggetto dei colloqui tra gli altri coimputati, o che abbia partecipato attivamente ai loro incontri. 2.10. Ricorso di SO CO (capo W) 2.10.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare la responsabilità di SO, fallacemente collegando l'unica conversazione intercettata, che lo vede coinvolto, alle vaghe e eterogenee conversazioni intercorse con gli altri coimputati, mentre, per altro verso, i servizi di osservazione e i pedinamenti effettuati per più di un anno, nonchè la 7 perquisizione, non consentono di delineare un ruolo attivo del SO all'interno del gruppo criminale. 2.10.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce una erronea applicazione dell'aggravante ex art. 80 comma 2 d.P.R. cit. fondata soltanto sulla quantità di sostanza smerciata senza valutare la capacità di saturazione dell'area di spaccio di riferimento, la determinazione del territorio di destinazione della sostanza, la definizione dei tempi di saturazione del mercato ipotizzato, il principio attivo, la qualità della sostanza e la valutazione globale della condotta accertata. 2.10.3. Con il terzo motivo del ricorso, si deducono violazione e di legge e vizio della motivazione nel disconoscere la fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5. d.P.R. cit., trascurando il carattere episodico della sua condotta. 2.10.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'applicare la recidiva, senza accertare in concreto la pericolosità sociale di SO, e nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche, pur concedibili nel caso concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di BI NZ è infondato. 1.1. La Corte di appello ha individuato BI come l'intermediario nello scambio di droga oggetto del capo W) delle imputazioni (questione oggetto del primo motivo di ricorso) sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, considerando che è certo che LE fu accompagnato da un tale "NZ" (così come si desume dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di DA NI), il quale disponeva di uno scooter intestato a BI NZ (come accertato dagli operanti). In particolare, confermando la sentenza di primo grado, la Corte ha evidenziato che: il testimone sovrintendente MA ha riferito che il 10/07/2008, durante il servizio di osservazione e controllo, il personale della squadra mobile vide LE prelevato da una persona a bordo di uno scooter targato AK00815e intestato a BI NZ (ma in quel frangente il conducente del mezzo non fu identificato); colui che aveva accompagnato LE, consegnò un sacchetto al Pancamo, che lo ripose nella cabina del camion;
DA NI ha riconosciuto in BI NZ colui che accompagnò al porto LE e consegnò la droga;
nella conversazione n. 1754 del 10/07/2008 — all'interno dell'autovettura BMW in cui DA NI si trovava con Di MA NG in attesa di LE — Di MA, chiese a DA se fosse il caso di chiamare «NZ», per mettersi d'accordo sull'orario e evitare che potesse aspettare fuori inutilmente e, sebbene DA glielo avesse sconsigliato, Di MA provò a chiamare (senza ricevere risposta). 8 1.2. Con adeguata motivazione la Corte d'appello ha escluso la lieve entità del fatto (oggetto del secondo motivo di ricorso), sulla base di una valutazione complessiva della condotta, evidenziando la quantità e natura della droga ceduta (1,2 chilogrammi di eroina) e il coinvolgimento nell'attività di diverse persone non dedite al piccolo spaccio. 1.3. Compiutamente motivato risulta anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche (oggetto del terzo motivo di ricorso), perché la Corte ha evidenziato non solo l'assenza di elementi favorevoli per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma anche la pregnanza causale della condotta di BI, che accompagnò il complice e personalmente consegnò la sostanza stupefacente a Pancamo, manifestando, così, non una generica disponibilità ma una sua attiva partecipazione alla commissione del reato. 2. Il ricorso di GI OL. 2.1. La Corte di appello ha riconosciuto, confermando la sentenza di primo grado, la responsabilità di GI (oggetto del primo motivo di ricorso) per il reato descritto nel capo H) delle imputazioni sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, osservando che: dalle conversazioni telefoniche tra CH ZI e GI OL e tra CH ZI e RR NZ — avvenute dal gennaio 2008 (con il GI) e nel settembre 2007 (con il RR) sino all'arresto del CH (3/03/2008) — e dai colloqui in carcere tra CH ZI e la moglie NG ET (successivi all'arresto) si desume che CH deteneva e cedeva cocaina, tra gli altri, a RR NZ, in favore del quale vantava un credito di euro 6.000 e a GI OL, in fav\ore del quale vantava un credito di euro 6.500. Nella sentenza sono sviluppatt,congrue argomentazioni a dimostrazione del fatto che la trattazione kli affari riguardò cessioni di droga, pur dissimulando (con un linguaggio criptico) altri accordi commerciali, anche perché gli imputati non hanno offerto valide interpretazioni alternative. 2.2. Con adeguata motivazione la Corte d'appello ha escluso la lieve entità del fatto (oggetto del secondo motivo di ricorso), sulla base di una valutazione complessiva della condotta, evidenziando la frequenza e la consistenza degli scambi (attestata dal sequestro effettuato in capo al CH) e l'oggetto degli stessi (droga pesante). 2.3. Compiutamente motivata risulta anche la determinazione della pena (oggetto del terzo motivo di ricorso). La Corte di appello, mentre ha ridotto la pena, in ragione dell'errato calcolo effettuato dal Tribunale nell'aumento per la recidiva, ha però confermato la pena-base (peraltro prossima al minimo edittale, di anni sei di reclusione e euro 27.000,00 di multa, così quantificandola in base 9 alla gravità del reato, desunta dalla quantità e qualità della sostanza stupefacente oggetto dei traffici illeciti e alla capacità a delinquere, desunta dai plurimi precedenti penali. Inoltre, ha negato le circostanze attenuanti generiche perché non sono emersi elementi di valutazione ì favorevoli e per i numerosi precedenti penali che risultano dal certificato del casellario giudiziale. 2.3. Il ricorso di Di MA NG è infondato. La Corte di appello ha riconosciuto, confermando la sentenza di primo grado, la responsabilità di Di MA (oggetto del primo motivo di ricorso) per il reato descritto nel capo Q) delle imputazioni sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, osservando che la figura di Di MA NG emerge sin dall'inizio delle trattative, come risulta dalle intercettazioni telefoniche a partire dal periodo fine giugno- luglio 2008; Di MA si avvalse del supporto offertole da OM GI, che la mise in contatto con gli acquirenti palermitani e le offrì un ausilio per i suoi spostamenti a Palermo finalizzati a definire i termini dell'accordo; Di MA condusse le trattative con LE GI e DA NI (il 9-10 luglio 2008) sino all'accordo conclusivo;
gli esiti delle attività di osservazione e controllo, riscontrano, a loro volta, le dichiarazioni etero-accusatorie, fra loro convergenti, dei collaboranti LE GI e DA NI. 2.4. Il ricorso di DA BI è infondato. L'accertamento del disegno criminoso (questione oggetto dell'unico motivo di ricorso) è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e risulta insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto. Nella fattispecie, la Corte d'appello ha adeguatamente chiarito come il programma criminoso (che dovrebbe connettere il reato di detenzione di 1,2 chilogrammi di eroina, commesso 1'11/07/2008, e il reato di detenzione e cessione di 500 grammi di eroina, commesso il 24/03/2011, per il quale il ricorrente è stato in precedenza condannato con sentenza n.953/2013 emessa nell'ambito del procedimento 13432/2012 R.G.N. all. 1) non potesse essere prefigurato da DA fin dalla consumazione del primo reato, perché, a prescindere dalla distanza temporale che li separa, i due reati furono, come affermato dallo stesso DA, occasionati dalla volontà di agire per aiutare il fratello AN e non sulla base di una rappresentazione unitaria di più reati nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, sicché DA agì sulla base di un atteggiamento psicologico diverso da quello del correo OM GI (al quale la continuazione è stata invece riconosciuta). 1 0 5. I ricorsi congiunti di ET NG e ZI CH sono entrambi infondati. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, desumendo le responsabilità dei ricorrenti — sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, relativamente al capo H (posizioni di CH e NG) — dai contenuti delle conversazioni telefoniche tra CH ZI e GI OL e tra CH ZI e RR NZ — avvenute da gennaio 2008 (con il GI) e nel settembre 2007 (con il RR) sino all'arresto del CH (3/03/2008), trovato in possesso di 100 grammi di cocaina) — e dai colloqui in carcere tra CH ZI e la moglie NG ET — che con il fratello NG MI continuò le attività di CH (su incarico di questi, suo marito) — successivi all'arresto, desumendone che CH deteneva e cedeva cocaina, tra gli altri, a RR NZ, in favore del quale vantava un credito di euro 6.000 e a GI OL, in favore del quale vantava un credito di euro 6.500 e che entrambi gli acquirenti si rifornivano di droga per immetterla nel mercato. Nella sentenza sono sviluppate analitiche argomentazioni a dimostrazione del fatto che la trattazione degli affari, pur, condotta con un linguaggio criptico, riguardò cessioni di droga (pur dissimulando altri accordi commerciali), anche perché gli imputati non hanno offerto valide prospettazioni alternative. Analogamente, la responsabilità di CH per il resto oggetto del capo G è stata fondata sui contenuti delle numerose conversazioni telefoniche tra lui e TU Luigi, nel periodo settembre/ dicembre 2007, dalle quali la Corte ha desunto: una assidua frequentazione tra i due (che fissavano, con cadenza regolare, degli appuntamenti fugaci utilizzando espressioni criptiche) per l'esecuzione di un rapporto commerciale (anche con riferimenti alla inadeguatezza della merce ); la preoccupazione di CH per la scarsa prudenza di TU in occasione dei loro incontri;
la programmazione di un incontro, oggetto di un servizio di osservazione e controllo da parte della Polizia giudiziaria, conclusosi con il sequestro di circa 70 grammi di eroina a TU, dopo che questi aveva ricevuto un pacchetto da CH. Non irragionevole, per altro verso, risulta la valutazione di maggiore gravità del reato oggetto del capo G), concernente la cessione di circa gr. 70 di eroina, rispetto al reato oggetto alla sentenza del 16/10/2008, riguardante la detenzione ai fini di spaccio di gr. 100 di cocaina, con l'argomento che l'eroina è «più pericolosa per l'alta dipendenza che induce, per le ricadute sociali negative del suo traffico e per gli effetti sul singolo utilizzatore», e che la cessione, con la immissione nel mercato, desta un maggiore allarme sociale della mera detenzione. Inoltre, la Corte ha considerato che in relazione al fatto oggetto della sentenza del 11 2008, sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la confessione resa dall'imputato, così mitigandosi ulteriormente la gravità del reato, mentre, per il reato oggetto capo G), le circostanze attenuanti generiche sono state negate non emergendo elementi di valutazione favorevoli all'imputato. 6. Il ricorso di Lo ON NI è infondato. 6.1. Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la Corte d'appello ha riconosciuto la responsabilità (oggetto del primo motivo di ricorso) di Lo ON sulla base: di una analitica disanima dei contenuti delle conversazioni intercettate, dalle quali è emerso che sin dai primi del mese di novembre 2008, iniziò una contrattazione tra DI SE e Lo ON, nell'ambito della quale Lo ON si recò a Napoli più volte, sino a incontrare DI, e controllò costantemente l'andamento della contrattazione fino a conclusione delle attività di osservazioni e controllo, alla perquisizione dell'autovettura, che fece rinvenire non droga ma un verbale di sequestro di denaro in contanti, già prima facie falso (le indagini rivelarono che esso serviva al gruppo palermitano per esibirlo ai fornitori napoletani, così da giustificare il ritardo nel pagamento del pregresso debito); del fatto che, dopo ulteriori contatti con Lo ON — in una successiva occasione — DI, AN, SA, furono colti nel possesso di 428 panetti di hashish, dal peso (lordo) di circa 100 grammi ciascuno;
delle dichiarazioni del collaborante con l'Autorità giudiziaria MA BI, che ha indicato Lo ON come soggetto (vicino al Lo Presti) che, seppure con un ruolo marginale, aveva degli incarichi fiduciari sia nel campo delle estorsioni, sia nel campo dello stupefacente (sia cocaina sia hashish). 6.2. La Corte di appello ha ravvisato la circostanza aggravante della ingente quantità (oggetto del secondo motivo di ricorso), tenendo conto non soltanto del peso (50 chilogrammi) dell' hashish sequestrato, ma anche del grado di purezza e quindi delle dosi singole aventi efficacia drogante ricavabili pari tenuto conto del principio attivo) a almeno 2 chilogrammi, con «una percentuale di principio attivo THC compresa tra il 5% e il 7%, cui corrispondeva, per ciascun reperto, un quantitativo di principio attivo compreso tra 5.092 mg e 6.902,20 mg., pari complessivamente a 2566.716,00 mg, ossia 2,5 chilogrammi di principio attivo THC, ben superiore dunque al principio attivo indicato dalle S.U. del 2020)». Inoltre, ha considerato la «negativa incidenza di un siffatto quantitativo sul mercato palermitano nel quale veniva immessa e alla circostanza che l'illecito commercio sì inseriva in relazioni pregresse come attesta la sussistenza del debito non ancora onorato tra criminalità campane e palermitane, connotando così di maggiore gravità il fatto». 12 6.3. Circa il terzo motivo di ricorso — concernente la legittimità costituzionale della disposizione che regola l'aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti — deve ribadirsi che, se è vero che un comportamento penalmente sanzionato deve essere descritto con precisione dalla disposizione che lo regola, pur tuttavia in particolari ipotesi sorge la necessità per il legislatore di lasciare al giudice la valutazione concreta della sussistenza dell'ipotesi aggravata che non è possibile predeterminare astrattamente (Sez. 6, n. 4524 del 01/12/1989, dep. 1990, Rv. 183897), perché il relativo giudizio è necessariamente condizionato di volta in volta dalla tipologia della sostanza stupefacente, dalla sua qualità, dalla situazione del mercato (Sez. 6, n. 3478 del 12/01/1989, Rv. 180704). 6.4. Il quarto motivo di ricorso risulta generico, perché non sviluppa la necessaria specifica argomentazione a sostegno di quanto assume, né allega quanto necessario per quantificare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo. 7. Il ricorso di RR NZ è infondato. 7.1. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in /7\ manifeste illogicità, la responsabilità (oggetto del primo motivo di ricorso) di RR per i reati per i quali è stato condannato. Relativamente al capo H, la Corte di appello ha tratto gli elementi di valutazione dai contenuti delle conversazioni telefoniche di CH ZI con GI OL e con RR NZ — avvenute dal gennaio 2008 (con il GI) e dal settembre 2007 (con il RR) sino all'arresto del CH (3/03/2008) — e dai colloqui in carcere tra CH e sua moglie NG ET, successivi all'arresto, desumendone che CH deteneva e cedeva cocaina, tra gli altri, a RR in favore del quale vantava un credito di euro 6.000. Inoltre, ha sviluppato argomentazioni a dimostrazione del fatto che la trattazione gli affari, condotta con un linguaggio criptico, pur dissimulando altri accordi commerciali, riguardò cessioni di droga, anche perché gli imputati non ne hanno offerto valide interpretazioni alternative. Relativamente al capo 3, la Corte di appello ha osservato che la difesa si è limitata a negare la natura illecita dei rapporti tra RR, GI e CA, non confrontandosi con la logica e congruente ricostruzione delle ragioni dei loro incontri, compatibili, per interlocuzioni e durata, con la consegna da parte del RR della sostanza stupefacente poi trovata nella disponibilità di GI e CA. 7.2. Correttamente la Corte di appello ha escluso che i fatti oggetto del capo H) possano essere qualificati come tentativo (questione oggetto del secondo 13 motivo di ricorso), argomentando che il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio si può configurare quando l' iter criminis si è interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore circa la quantità, la qualità e il prezzo della sostanza, «mentre nella fattispecie non risulta che vi sia stata alcuna interruzione dell'iter, perché, anzi, si è discusso di pagamenti e di difficoltà del RR a adempiere, non di mancate consegne, e dopo gli accordi intervenuti tra le parti, per l'ultima delle condotte del CH nelle quali era coinvolto il AZ, è mancata soltanto la traditio». 7.3. Con adeguata motivazione la Corte d'appello ha escluso la lieve entità del fatto (oggetto del terzo motivo di ricorso), sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze del fatto, evidenziando la frequenza e la consistenza degli scambi (attestata dal sequestro effettuato in capo al CH) e l'oggetto degli stessi (droga pesante). 7.4. Circa l'applicazione della recidiva (oggetto del quarto motivo di ricorso) la Corte di appello non si è limitata a rilevare le plurime condanne, anche per reati specifici, di RR, ma ha considerato che questi non ha manifestato alcun sintomo di resipiscenza e ha rivelato l'ingravescenza della sua pericolosità con una «ricaduta nel reato non occasionale ma frutto di una devianza di vita.» 7.5. Circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche (oggetto del quinto motivo di ricorso), la Corte di appello ha rilevato il difetto di elementi da valorizzare, del resto non specificamente addotti dal ricorrente, come non sono precisate le ragioni che dovrebbero giustificare una riduzione della pena nelle sue varie articolazioni. 7.6. La Corte di appello ha esercitato non irragionevolmente il suo potere discrezionale nel disconoscere la continuazione (oggetto del sesto motivo di ricorso) fra i reati oggetto del presente processo (commessi nel 2007-2008) e quelli oggetto della pretente sentenza (irrevocabile) della Corte di appello di Palermo, (commessi dal novembre 2004 fino all'agosto del 2005), rimarcando la distanza temporale e la mancanza di prova che i reati siano stati concepiti e eseguiti con un unico programma criminoso, anche osservando correttamente, al riguardo, che questo non va confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire, perché, in tal caso, «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"». 14 8. Il ricorso di ER SE è infondato. 8.1. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità. la responsabilità (oggetto del primo motivo di ricorso) di ER per il reato descritto nel capo W delle imputazioni, evidenziando che dalle conversazioni intercettate è emerso che: nell'ambito della trattativa per la compravendita di droga, ER SE e SO CO, persone vicine ai Lo ON, fornirono un supporto logistico;
Lo ON NI, attraverso ER (a questo scopo recatosi a Napoli) mostrò a DI SE (che era il maggiore esponente del gruppo napoletano) il falso verbale di sequestro prima citato;
successivamente, ER svolse un ruolo attivo mantenendo il contatto fra Lo ON e DI;
la perquisizione dei veicoli utilizzati da DI e dagli altri trasportatori fece rinvenire 50 chilogrammi di hashish destinati ai Lo ON, a ER SE e a SO. 8.2. Per il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso vale quanto prima osservato sub 6.2. e sub 6.3. in relazione alla posizione di Lo ON NI. 9. Il ricorso di GI OM è infondato. I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente. Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, Corte di appello ha argomentato che dalle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali (delle quali ha richiamato i contenuti salienti) si desume che OM era solito attivarsi per agevolare le comunicazioni tra la Di MA e DA NI e che era pienamente consapevole dei traffici delittuosi in cui la Di MA (con la quale intratteneva una relazione) era coinvolta. Ha aggiunto che dalle dichiarazioni del collaborante LE GI risulta che egli, pur non partecipando agli affari con un interesse economico, fu comunque a disposizione dei partecipanti, offrendo un contributo logistico alla Di MA, e svolse una funzione di mediazione. Inoltre, la Corte di appello ha correttamente escluso la riqualificazione della condotta ex art. 378 cod. pen., considerando il ruolo attivo del OM nella fase delle trattative finalizzate alla cessione della sostanza stupefacente e che il reato di favoreggiamento non è configurabile nel perdurare di una detenzione illecita, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, attuata prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve (salvo che non sia diversamente previsto) in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024). 15 10. Il ricorso di SO CO è infondato. 10.1. la Corte d'appello, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità di SO (oggetto del primo motivo di ricorso) per il reato a lui ascritto nel capo W) delle imputazioni, evidenziando che: nell'ambito della trattativa per la compravendita di droga oggetto del capo W) Oliveti SE e SO CO, persone vicine ai Lo ON, fornirono un supporto logistico;
Lo ON NI, tramite ER SE (a questo scopo recatosi a Napoli), mostrò a DI il falso verbale di sequestro prima citato;
il 5/01/2009, i fratelli Lo ON decisero di incaricare SO CO della prosecuzione delle trattative con i napoletani;
Lo ON NI comunicò a SO di avere avvisato DI del suo imminente arrivo a Napoli e gli ricordò di presentarsi a questi come il "cugino"; successivamente, sulla base delle conversazioni intercettate nelle quali ER svolse un ruolo attivo, mantenendo il contatto fra Lo ON e DI, la perquisizione dei veicoli utilizzati da DI e dagli altri trasportatori fece rinvenire 50 chilogrammi di hashish destinati a Lo ON NI, Lo ON GA, ER SE e SO CO. 10.2. Per il secondo motivo, concernente l'applicazione dell'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, vale quanto osservato sub 6.2. e sub 8.2. in relazione alle posizioni dei coimputati. 10.3. Circa l'applicazione della recidiva, il disconoscimento della lieve entità del fatto e il diniego delle circostanze attenuanti generiche (questioni oggetto del terzo e del quarto motivo di ricorso), la Corte di appello non irragionevolmente ha evidenziato che le modalità professionali con cui è stato realizzato il reato palesano che i fatti per i quali si procede sono espressione di una pericolosità sociale spiccata e che i diversi e gravi precedenti penali, anche specifici, mostrano come SO abbia stabilmente tratto dallo svolgimento di attività illecite le proprie fonti di sostentamento. 11. Dal rigetto dei ricorsi deriva, ex art. 416 cod. proc pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/01/2025 Cancelleria
ricorsi udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità per tutti i ricorsi;
1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 8386 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 24/01/2025 uditi l'Avvocato Filippo Maria Gallina del Foro di Palermo — in difesa di BI DA — l'Avvocato AN Turrisi del Foro di Palermo — in difesa di NI Lo ON, GA Lo ON, SE ER e, in sostituzione, tramite delega orale, dell'Avvocato Antonello D'Acquisto, in difesa di NG Di MA, dell'Avvocato Lidia Mastroianni del Foro di Napoli, in difesa di NZ BI, delITAvvocato Maria Teresa Nascè del Foro di Palermo, in difesa di CO SO, dell'Avvocato Massimo Spoto del Foro di Palermo, in difesa di ZI CH e NG ET, dell'Avvocato Maria Paola Polizzi del Foro di Palermo, in difesa di NZ MA e NZ BI, dell'Avvocato Roberto La Rosa del Foro di Palermo, in difesa di OL GI — e l'Avvocato Rosalia Zarcone del Foro di Palermo — in difesa di GI OM e NG Di MA — che insistono per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, ha confermato le pene inflitte a BI NZ, ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo Q), Di MA NG, ex art. 73 cit. (capi Q e R), NG ET, ex art. 73 cit. (capo H), ER SE, ex art. 73 cit. (capo W) e ex art. 489, in relazione agli artt. 476 e 482, cod. pen. (capo U), SO CO, ex art. 73 cit. (capo W), Lo ON NI, ex artt. 81, 476 e 482 cod. pen. (capo U) e 73 cit., (capo W), Lo ON GA, ex art. 73 cit. (capo W). Ha confermato anche la condanna GI OL, ex art. 73 cit. (capo H), DA BI, ex art. 73 cit. (capo Q), MA NZ, ex artt.81 cod. pen. e 73 cit. (capi H) e 3), OM GI, ex art. 73 cit. (capo Q), CH ZI, ex art. 81 cod. pen. e 73 cit. (capi G e M), ma riducendo loro le pene. 2. Nei ricorsi presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza. 2.1. Ricorso di BI NZ (capo Q) 2.1.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione, con travisamento della prova, nell'identificare in BI l'intermediario, non individuato nella immediatezza dei fatti, nella trattativa tra il gruppo napoletano e quello palermitano per lo scambio di droga nel porto di Napoli, sulla base del mero indizio costituito dall'intestazione del motociclo sul quale viaggiava colui che aveva consegnato la droga. Si osserva che non bastano a integrare la prova i contenuti delle dichiarazioni dei collaboranti con l'Autorità giudiziaria, perché non corroborati 2 da specifici riferimenti a un concreto contributo offerto da BI al gruppo criminale. 2.1.2. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nella mancata riqualificazione del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit., nonostante la marginalità della condotta del ricorrente. 2.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche, ancora trascurando la marginalità della condotta del ricorrente. 2.2. Ricorso di GI OL (capo H) 2.2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'affermare la responsabilità del ricorrente. Si argomenta che dai contenuti delle conversazioni intercettate, peraltro privi di riscontri, non risulta provato che GI detenesse cocaina per spacciarla, perché non sono stati individuati gli acquirenti, non è stata sequestrata la sostanza stupefacente, né sono stati rinvenuti strumenti per confezionarla. 2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nella mancata riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonostante che nelle conversazioni intercettate i riferimenti alla attività di spaccio siano solo verbali e manchino ulteriori elementi per determinare le caratteristiche dell'attività svolta. 2.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel negare le circostanze attenuanti generiche e nel determinare la pena in misura eccessiva, trascurando il buon comportamento processuale dell'imputato e il fatto che i suoi precedenti penali sono risalenti nel tempo. 2.3. Ricorso di Di MA NG (capi Q e R, il secondo non è oggetto di contestazione) Nel ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere affermato la responsabilità della ricorrente valorizzando ambigui dialoghi tra terze persone, considerando soltanto l'interpretazione delle conversazioni fornita dagli inquirenti, ma trascurando che le dichiarazioni dei collaboranti con l'autorità giudiziaria DA NI e LE GI non le corroborano, anche perché prive di riscontri esterni, e senza rispondere alle argomentazioni difensive. Specificamente, si osserva che la ricostruzione dei fatti tiene conto delle intercettazioni, dei servizi di osservazione e delle dichiarazioni rese dai collaboranti, ma non valuta le incompatibilità tra le due diverse ricostruzioni. 2.4. Ricorso di DA BI (capo Q) Nel ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, perché la Corte di appello ha disconosciuto la continuazione tra il reato di detenzione di chilogrammi6 1,2 di eroina, commesso 1'11/07/2008 e il reato di detenzione e 3 cessione di gr. 500 di eroina, commesso il 24/03/2011, per il quale DA è stato in precedenza condannato (con sentenza n.953/2013 emessa nell'ambito del procedimento 13432/2012 R.G.N., all. 1), ritenendo che, poiché egli espresse la volontà di agire per aiutare il fratello AN, non fu mosso dalla rappresentazione unitaria di più reati nell'ambito dello stesso disegno criminoso. Si osserva che la volontà espressa dal ricorrente non equivale all'assenza di volontà consapevole di realizzare il fatto tipico, ma è un mero motivo a delinquere, e che il dolo, quale volontà del fatto, può coincidere con varie motivazioni psicologiche, perfettamente compatibili con la identità di un disegno criminoso. Si argomenta che nella fattispecie l'identità del disegno criminoso si desume: dall'intento di coadiuvare DA AN;
dall'identica natura dei reati di acquisto e detenzione di eroina;
dalla reiterazione del modus operandi, (mettersi in contatto con gli altri correi per agevolare il fratello AN nell'acquisto della droga); dalla compartecipazione degli stessi soggetti in entrambi i fatti di reato. Si aggiunge che, peraltro, il Tribunale di Palermo, ha riconosciuto la continuazione, tra i medesimi reati contestati al ricorrente, al correo OM GI. 2.5. Ricorsi di ET NG e ZI CH (capi G e H). Nei due ricorsi congiunti si deducono violazione di legge e vizio della motivazione. Relativamente alla posizione di CH, si contesta di avere riconosciuto il vincolo della continuazione fra il reato, descritto nel capo G e quello per il quale egli è stato condannato con sentenza n. 1057/2008 del Tribunale di Palermo, ma valutando più grave quello oggetto del capo G), nonostante che con la sentenza del 2008 CH sia stato condannato per la detenzione di 100 grammi di cocaina, quantità superiore ai 70 grammi di eroina oggetto del capo G), sul presupposto che l'eroina è più pericolosa. Inoltre, si argomenta che la responsabilità per il reato oggetto del capo G) non è provata — perché fondata sui contenuti delle conversazioni intercettate e su un incontro fra CH e TU, dal quale poi derivò il ritrovamento di chilogrammi 70 di eroina in possesso del secondo — e non lo è neanche per il reato oggetto del capo H) — perché le conversazioni fra CH e GI mostrano solo che questi doveva del denaro a CH. Si aggiunge che neanche l'arresto di CH, perché colto nella detenzione di cocaina, dimostra che egli detenesse la droga per cederla. Relativamente al capo H, si argomenta che, nelle conversazioni fra CH e la moglie coimputata NG, il primo invitò la seconda a recuperare il credito nei confronti di GI e RR, al fine di pagare il difensore e le spese carcerarie, sicché tali conversazioni non riguardavano vendite di droga. In terzo luogo, si adduce che la sentenza è priva di motivazione circa il diniego (oggetto di motivo di appello) delle circostanze attenuanti generiche. 4 2.6. Ricorso di Lo ON NI (capo W) 2.6.1 Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, con travisamento della prova, nel ravvisare la responsabilità per il reato ex art. 73 d.P.R. cit. oggetto del capo W). Si argomenta che manca la prova di un accordo illecito tra le parti per una fornitura di sostanza stupefacente, che sia individuata per qualità, quantità e prezzo. 2.6.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Si osserva che, sebbene il dato ponderale del principio attivo ricavato dallo stupefacente in sequestro superi, seppure di poco, il limite indicato dalla giurisprudenza della Corte di cassazionei tuttaviao tale limite massimo ha valenza solo in senso negativo, perché indica la soglia minima al di sotto della quale non può in nessun caso ravvisarsi l'aggravante, sicché rimane ampia la discrezionalità dei giudicanti nel valutare, caso per caso, se, superatasi la soglia minima, il quantitativo vada valutato ingente, in relazione a tipologia, qualità e grado di saturazione del mercato di destinazione. 2.6.3. Con il terzo motivo di ricorso, si sviluppa articolata argomentazione a sostegno dell'assunto che il contenuto dell'art. 80, comma 2, d.P.R. cit. viola il principio di precisione delle norme penali e pone tale disposizione in contrasto con l'art. 25, comma Cost. non sanabile dalla sostanziale riscrittura della disposizione elaborata dalla giurisprudenza. 2.6.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel calcolare erroneamente — trascurando l'avvenuta prescrizione del reato oggetto del capo U — la riduzione dell'aumento per la recidiva, quantificato dal Tribunale in contrasto con il limite posto dall'art. 99, comma sesto, cod. pen. 2.7. Ricorso di RR NZ (capi H e J) 2.7.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione, con travisamento della prova, circa la responsabilità per i reati oggetto dei capi H) e J). Si osserva che la Corte di appello ha ritenuto che RR NZ abbia acquistato droga da CH ZI per poi smerciarla a sua volta a terzi (un episodio specifico riguarderebbe l'accordo circa l'acquisto di una partita di stupefacente, poi sequestrata a CH prima della consegna al RR), mentre nel capo J gli si contestano alcune cessioni a terzi sulla base dei criptici contenuti delle conversazioni intercettate, ma in assenza di osservazioni delle sue condotte o di sequestri di sostanza stupefacente o di dichiarazioni di collaboranti con l'Autorità giudiziaria che lo accusino. 2.7.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nella mancata riqualificazione ex artt. 56 cod. pen. e 73, comma 5 5, d.P.R., cit., del reato oggetto del capo H), trascurando che l'accordo sulla cessione della droga non fu raggiunto, ma vi fu soltanto una ipotetica volontà di acquisto subordinata a una verifica della qualità della sostanza della quale non vi è prova. 2.7.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nella mancata riqualificazione delle condotte ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit., riqualificazione che comporterebbe la prescrizione dei reati contestati a RR NZ, trascurando che: non vi fu una sistematica attività di spaccio in concorso con altri (tutti gli altri supposti spacciatori imputati nel capo 3 sono stati assolti) e che le eventuali cessioni effettuate da RR riguarderebbero comunque dosi esigue di droga. 2.7.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'applicare la recidiva reiterata specifica soltanto in ragione della «negativa personalità» desunta «dalle plurime condanne, anche per reati specifici», trascurando, peraltro, che i precedenti penali sono risalenti nel tempo e che, del resto, nel presente procedimento RR non è stato sottoposto a misura cautelare. 2.7.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena e gli aumenti (eccessivi) per la recidiva e per la continuazione. 2.7.6. Con il sesto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere il vincolo della continuazione fra i fatti contestati e quelli descritti nei capi di imputazione A) B) D) E) F) H) e I) della sentenza n. 517/2009 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, trascurando che le diverse condotte ascritte al RR afferiscono a un progetto criminoso unitario, consistente nello spacciare droga nel territorio di Partinico poco tempo prima rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio, che si snodano fra il dicembre del 2007 e il giugno del 2008. 2.8. Ricorso di ER SE. 2.8.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'affermare la responsabilità del ricorrente per il reato oggetto del capo W), ritenendo concluso l'accordo per la cessione della droga sulla base di un travisamento della dichiarazioni del testimone ispettore Mangogna, dalle quali si evince che le conversazioni intercettate si riferivano a una trattativa in realtà arenatasi. 2.8.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 perché la quantità 6 di sostanza sequestrata, con il principio attivo contenutovi, supera la soglia individuata dal giurisprudenza, ma trascurando che questa è la soglia minima al di sotto della quale l'aggravante non può ravvisarsi, sicché resta ampia la discrezionalità dei giudicanti nel valutare, caso per caso, anche la tipologia e la qualità della sostanza, oltre che il grado di saturazione del mercato di destinazione. Al riguardo, si osserva che la soglia è stata superata di poco e che la sostanza conteneva una bassa percentuale di principio attivo, sicché era di scarsa qualità, mentre le «relazioni pregresse», valorizzate dalla Corte di appello non rientrano tra i parametri rilevanti per valutare la ingente quantità. 2.8.3. Il terzo motivo di ricorso sviluppa articolata argomentazione a sostegno dell'assunto che il contenuto dell'art. 80, comma 2, d.P.R. cit. viola il principio di precisione delle norme penali e pone tale disposizione in un contrasto con l'art. 25 Cost. non sanabile dalla sostanziale riscrittura della disposizione elaborata dalla giurisprudenza. 2.9. Ricorso di GI OM (capo Q) 2.9.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione degli art. 110 e 378 cod. pen. e vizio della motivazione per avere escluso la riqualificazione della condotta come favoreggiamento personale, considerando il ruolo attivo di OM nella fase delle trattative finalizzate alla cessione della sostanza stupefacente e osservando che il reato di favoreggiamento non è configurabile nella costanza della detenzione della droga — perché nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, attuata prima che la sua condotta sia cessata, ordinariamente si risolve in un concorso nel reato, almeno a carattere morale — ma trascurando il ruolo del tutto passivo assunto da ricorrente, come si desume dai contenuti delle conversazioni intercettate. Si osserva che questa conclusione è confermata dalle dichiarazioni del collaborante con l'Autorità giudiziaria GI LE, il quale ha affermato che OM non partecipava alla conversazione quando egli e la Di MA parlavano dei loro affari. 2.9.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare l'elemento psicologico del reato, nonostante che non sia provato che OM conoscesse l'oggetto dei colloqui tra gli altri coimputati, o che abbia partecipato attivamente ai loro incontri. 2.10. Ricorso di SO CO (capo W) 2.10.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare la responsabilità di SO, fallacemente collegando l'unica conversazione intercettata, che lo vede coinvolto, alle vaghe e eterogenee conversazioni intercorse con gli altri coimputati, mentre, per altro verso, i servizi di osservazione e i pedinamenti effettuati per più di un anno, nonchè la 7 perquisizione, non consentono di delineare un ruolo attivo del SO all'interno del gruppo criminale. 2.10.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce una erronea applicazione dell'aggravante ex art. 80 comma 2 d.P.R. cit. fondata soltanto sulla quantità di sostanza smerciata senza valutare la capacità di saturazione dell'area di spaccio di riferimento, la determinazione del territorio di destinazione della sostanza, la definizione dei tempi di saturazione del mercato ipotizzato, il principio attivo, la qualità della sostanza e la valutazione globale della condotta accertata. 2.10.3. Con il terzo motivo del ricorso, si deducono violazione e di legge e vizio della motivazione nel disconoscere la fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5. d.P.R. cit., trascurando il carattere episodico della sua condotta. 2.10.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'applicare la recidiva, senza accertare in concreto la pericolosità sociale di SO, e nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche, pur concedibili nel caso concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di BI NZ è infondato. 1.1. La Corte di appello ha individuato BI come l'intermediario nello scambio di droga oggetto del capo W) delle imputazioni (questione oggetto del primo motivo di ricorso) sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, considerando che è certo che LE fu accompagnato da un tale "NZ" (così come si desume dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di DA NI), il quale disponeva di uno scooter intestato a BI NZ (come accertato dagli operanti). In particolare, confermando la sentenza di primo grado, la Corte ha evidenziato che: il testimone sovrintendente MA ha riferito che il 10/07/2008, durante il servizio di osservazione e controllo, il personale della squadra mobile vide LE prelevato da una persona a bordo di uno scooter targato AK00815e intestato a BI NZ (ma in quel frangente il conducente del mezzo non fu identificato); colui che aveva accompagnato LE, consegnò un sacchetto al Pancamo, che lo ripose nella cabina del camion;
DA NI ha riconosciuto in BI NZ colui che accompagnò al porto LE e consegnò la droga;
nella conversazione n. 1754 del 10/07/2008 — all'interno dell'autovettura BMW in cui DA NI si trovava con Di MA NG in attesa di LE — Di MA, chiese a DA se fosse il caso di chiamare «NZ», per mettersi d'accordo sull'orario e evitare che potesse aspettare fuori inutilmente e, sebbene DA glielo avesse sconsigliato, Di MA provò a chiamare (senza ricevere risposta). 8 1.2. Con adeguata motivazione la Corte d'appello ha escluso la lieve entità del fatto (oggetto del secondo motivo di ricorso), sulla base di una valutazione complessiva della condotta, evidenziando la quantità e natura della droga ceduta (1,2 chilogrammi di eroina) e il coinvolgimento nell'attività di diverse persone non dedite al piccolo spaccio. 1.3. Compiutamente motivato risulta anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche (oggetto del terzo motivo di ricorso), perché la Corte ha evidenziato non solo l'assenza di elementi favorevoli per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma anche la pregnanza causale della condotta di BI, che accompagnò il complice e personalmente consegnò la sostanza stupefacente a Pancamo, manifestando, così, non una generica disponibilità ma una sua attiva partecipazione alla commissione del reato. 2. Il ricorso di GI OL. 2.1. La Corte di appello ha riconosciuto, confermando la sentenza di primo grado, la responsabilità di GI (oggetto del primo motivo di ricorso) per il reato descritto nel capo H) delle imputazioni sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, osservando che: dalle conversazioni telefoniche tra CH ZI e GI OL e tra CH ZI e RR NZ — avvenute dal gennaio 2008 (con il GI) e nel settembre 2007 (con il RR) sino all'arresto del CH (3/03/2008) — e dai colloqui in carcere tra CH ZI e la moglie NG ET (successivi all'arresto) si desume che CH deteneva e cedeva cocaina, tra gli altri, a RR NZ, in favore del quale vantava un credito di euro 6.000 e a GI OL, in fav\ore del quale vantava un credito di euro 6.500. Nella sentenza sono sviluppatt,congrue argomentazioni a dimostrazione del fatto che la trattazione kli affari riguardò cessioni di droga, pur dissimulando (con un linguaggio criptico) altri accordi commerciali, anche perché gli imputati non hanno offerto valide interpretazioni alternative. 2.2. Con adeguata motivazione la Corte d'appello ha escluso la lieve entità del fatto (oggetto del secondo motivo di ricorso), sulla base di una valutazione complessiva della condotta, evidenziando la frequenza e la consistenza degli scambi (attestata dal sequestro effettuato in capo al CH) e l'oggetto degli stessi (droga pesante). 2.3. Compiutamente motivata risulta anche la determinazione della pena (oggetto del terzo motivo di ricorso). La Corte di appello, mentre ha ridotto la pena, in ragione dell'errato calcolo effettuato dal Tribunale nell'aumento per la recidiva, ha però confermato la pena-base (peraltro prossima al minimo edittale, di anni sei di reclusione e euro 27.000,00 di multa, così quantificandola in base 9 alla gravità del reato, desunta dalla quantità e qualità della sostanza stupefacente oggetto dei traffici illeciti e alla capacità a delinquere, desunta dai plurimi precedenti penali. Inoltre, ha negato le circostanze attenuanti generiche perché non sono emersi elementi di valutazione ì favorevoli e per i numerosi precedenti penali che risultano dal certificato del casellario giudiziale. 2.3. Il ricorso di Di MA NG è infondato. La Corte di appello ha riconosciuto, confermando la sentenza di primo grado, la responsabilità di Di MA (oggetto del primo motivo di ricorso) per il reato descritto nel capo Q) delle imputazioni sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, osservando che la figura di Di MA NG emerge sin dall'inizio delle trattative, come risulta dalle intercettazioni telefoniche a partire dal periodo fine giugno- luglio 2008; Di MA si avvalse del supporto offertole da OM GI, che la mise in contatto con gli acquirenti palermitani e le offrì un ausilio per i suoi spostamenti a Palermo finalizzati a definire i termini dell'accordo; Di MA condusse le trattative con LE GI e DA NI (il 9-10 luglio 2008) sino all'accordo conclusivo;
gli esiti delle attività di osservazione e controllo, riscontrano, a loro volta, le dichiarazioni etero-accusatorie, fra loro convergenti, dei collaboranti LE GI e DA NI. 2.4. Il ricorso di DA BI è infondato. L'accertamento del disegno criminoso (questione oggetto dell'unico motivo di ricorso) è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e risulta insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto. Nella fattispecie, la Corte d'appello ha adeguatamente chiarito come il programma criminoso (che dovrebbe connettere il reato di detenzione di 1,2 chilogrammi di eroina, commesso 1'11/07/2008, e il reato di detenzione e cessione di 500 grammi di eroina, commesso il 24/03/2011, per il quale il ricorrente è stato in precedenza condannato con sentenza n.953/2013 emessa nell'ambito del procedimento 13432/2012 R.G.N. all. 1) non potesse essere prefigurato da DA fin dalla consumazione del primo reato, perché, a prescindere dalla distanza temporale che li separa, i due reati furono, come affermato dallo stesso DA, occasionati dalla volontà di agire per aiutare il fratello AN e non sulla base di una rappresentazione unitaria di più reati nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, sicché DA agì sulla base di un atteggiamento psicologico diverso da quello del correo OM GI (al quale la continuazione è stata invece riconosciuta). 1 0 5. I ricorsi congiunti di ET NG e ZI CH sono entrambi infondati. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, desumendo le responsabilità dei ricorrenti — sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, relativamente al capo H (posizioni di CH e NG) — dai contenuti delle conversazioni telefoniche tra CH ZI e GI OL e tra CH ZI e RR NZ — avvenute da gennaio 2008 (con il GI) e nel settembre 2007 (con il RR) sino all'arresto del CH (3/03/2008), trovato in possesso di 100 grammi di cocaina) — e dai colloqui in carcere tra CH ZI e la moglie NG ET — che con il fratello NG MI continuò le attività di CH (su incarico di questi, suo marito) — successivi all'arresto, desumendone che CH deteneva e cedeva cocaina, tra gli altri, a RR NZ, in favore del quale vantava un credito di euro 6.000 e a GI OL, in favore del quale vantava un credito di euro 6.500 e che entrambi gli acquirenti si rifornivano di droga per immetterla nel mercato. Nella sentenza sono sviluppate analitiche argomentazioni a dimostrazione del fatto che la trattazione degli affari, pur, condotta con un linguaggio criptico, riguardò cessioni di droga (pur dissimulando altri accordi commerciali), anche perché gli imputati non hanno offerto valide prospettazioni alternative. Analogamente, la responsabilità di CH per il resto oggetto del capo G è stata fondata sui contenuti delle numerose conversazioni telefoniche tra lui e TU Luigi, nel periodo settembre/ dicembre 2007, dalle quali la Corte ha desunto: una assidua frequentazione tra i due (che fissavano, con cadenza regolare, degli appuntamenti fugaci utilizzando espressioni criptiche) per l'esecuzione di un rapporto commerciale (anche con riferimenti alla inadeguatezza della merce ); la preoccupazione di CH per la scarsa prudenza di TU in occasione dei loro incontri;
la programmazione di un incontro, oggetto di un servizio di osservazione e controllo da parte della Polizia giudiziaria, conclusosi con il sequestro di circa 70 grammi di eroina a TU, dopo che questi aveva ricevuto un pacchetto da CH. Non irragionevole, per altro verso, risulta la valutazione di maggiore gravità del reato oggetto del capo G), concernente la cessione di circa gr. 70 di eroina, rispetto al reato oggetto alla sentenza del 16/10/2008, riguardante la detenzione ai fini di spaccio di gr. 100 di cocaina, con l'argomento che l'eroina è «più pericolosa per l'alta dipendenza che induce, per le ricadute sociali negative del suo traffico e per gli effetti sul singolo utilizzatore», e che la cessione, con la immissione nel mercato, desta un maggiore allarme sociale della mera detenzione. Inoltre, la Corte ha considerato che in relazione al fatto oggetto della sentenza del 11 2008, sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la confessione resa dall'imputato, così mitigandosi ulteriormente la gravità del reato, mentre, per il reato oggetto capo G), le circostanze attenuanti generiche sono state negate non emergendo elementi di valutazione favorevoli all'imputato. 6. Il ricorso di Lo ON NI è infondato. 6.1. Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la Corte d'appello ha riconosciuto la responsabilità (oggetto del primo motivo di ricorso) di Lo ON sulla base: di una analitica disanima dei contenuti delle conversazioni intercettate, dalle quali è emerso che sin dai primi del mese di novembre 2008, iniziò una contrattazione tra DI SE e Lo ON, nell'ambito della quale Lo ON si recò a Napoli più volte, sino a incontrare DI, e controllò costantemente l'andamento della contrattazione fino a conclusione delle attività di osservazioni e controllo, alla perquisizione dell'autovettura, che fece rinvenire non droga ma un verbale di sequestro di denaro in contanti, già prima facie falso (le indagini rivelarono che esso serviva al gruppo palermitano per esibirlo ai fornitori napoletani, così da giustificare il ritardo nel pagamento del pregresso debito); del fatto che, dopo ulteriori contatti con Lo ON — in una successiva occasione — DI, AN, SA, furono colti nel possesso di 428 panetti di hashish, dal peso (lordo) di circa 100 grammi ciascuno;
delle dichiarazioni del collaborante con l'Autorità giudiziaria MA BI, che ha indicato Lo ON come soggetto (vicino al Lo Presti) che, seppure con un ruolo marginale, aveva degli incarichi fiduciari sia nel campo delle estorsioni, sia nel campo dello stupefacente (sia cocaina sia hashish). 6.2. La Corte di appello ha ravvisato la circostanza aggravante della ingente quantità (oggetto del secondo motivo di ricorso), tenendo conto non soltanto del peso (50 chilogrammi) dell' hashish sequestrato, ma anche del grado di purezza e quindi delle dosi singole aventi efficacia drogante ricavabili pari tenuto conto del principio attivo) a almeno 2 chilogrammi, con «una percentuale di principio attivo THC compresa tra il 5% e il 7%, cui corrispondeva, per ciascun reperto, un quantitativo di principio attivo compreso tra 5.092 mg e 6.902,20 mg., pari complessivamente a 2566.716,00 mg, ossia 2,5 chilogrammi di principio attivo THC, ben superiore dunque al principio attivo indicato dalle S.U. del 2020)». Inoltre, ha considerato la «negativa incidenza di un siffatto quantitativo sul mercato palermitano nel quale veniva immessa e alla circostanza che l'illecito commercio sì inseriva in relazioni pregresse come attesta la sussistenza del debito non ancora onorato tra criminalità campane e palermitane, connotando così di maggiore gravità il fatto». 12 6.3. Circa il terzo motivo di ricorso — concernente la legittimità costituzionale della disposizione che regola l'aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti — deve ribadirsi che, se è vero che un comportamento penalmente sanzionato deve essere descritto con precisione dalla disposizione che lo regola, pur tuttavia in particolari ipotesi sorge la necessità per il legislatore di lasciare al giudice la valutazione concreta della sussistenza dell'ipotesi aggravata che non è possibile predeterminare astrattamente (Sez. 6, n. 4524 del 01/12/1989, dep. 1990, Rv. 183897), perché il relativo giudizio è necessariamente condizionato di volta in volta dalla tipologia della sostanza stupefacente, dalla sua qualità, dalla situazione del mercato (Sez. 6, n. 3478 del 12/01/1989, Rv. 180704). 6.4. Il quarto motivo di ricorso risulta generico, perché non sviluppa la necessaria specifica argomentazione a sostegno di quanto assume, né allega quanto necessario per quantificare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo. 7. Il ricorso di RR NZ è infondato. 7.1. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in /7\ manifeste illogicità, la responsabilità (oggetto del primo motivo di ricorso) di RR per i reati per i quali è stato condannato. Relativamente al capo H, la Corte di appello ha tratto gli elementi di valutazione dai contenuti delle conversazioni telefoniche di CH ZI con GI OL e con RR NZ — avvenute dal gennaio 2008 (con il GI) e dal settembre 2007 (con il RR) sino all'arresto del CH (3/03/2008) — e dai colloqui in carcere tra CH e sua moglie NG ET, successivi all'arresto, desumendone che CH deteneva e cedeva cocaina, tra gli altri, a RR in favore del quale vantava un credito di euro 6.000. Inoltre, ha sviluppato argomentazioni a dimostrazione del fatto che la trattazione gli affari, condotta con un linguaggio criptico, pur dissimulando altri accordi commerciali, riguardò cessioni di droga, anche perché gli imputati non ne hanno offerto valide interpretazioni alternative. Relativamente al capo 3, la Corte di appello ha osservato che la difesa si è limitata a negare la natura illecita dei rapporti tra RR, GI e CA, non confrontandosi con la logica e congruente ricostruzione delle ragioni dei loro incontri, compatibili, per interlocuzioni e durata, con la consegna da parte del RR della sostanza stupefacente poi trovata nella disponibilità di GI e CA. 7.2. Correttamente la Corte di appello ha escluso che i fatti oggetto del capo H) possano essere qualificati come tentativo (questione oggetto del secondo 13 motivo di ricorso), argomentando che il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio si può configurare quando l' iter criminis si è interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore circa la quantità, la qualità e il prezzo della sostanza, «mentre nella fattispecie non risulta che vi sia stata alcuna interruzione dell'iter, perché, anzi, si è discusso di pagamenti e di difficoltà del RR a adempiere, non di mancate consegne, e dopo gli accordi intervenuti tra le parti, per l'ultima delle condotte del CH nelle quali era coinvolto il AZ, è mancata soltanto la traditio». 7.3. Con adeguata motivazione la Corte d'appello ha escluso la lieve entità del fatto (oggetto del terzo motivo di ricorso), sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze del fatto, evidenziando la frequenza e la consistenza degli scambi (attestata dal sequestro effettuato in capo al CH) e l'oggetto degli stessi (droga pesante). 7.4. Circa l'applicazione della recidiva (oggetto del quarto motivo di ricorso) la Corte di appello non si è limitata a rilevare le plurime condanne, anche per reati specifici, di RR, ma ha considerato che questi non ha manifestato alcun sintomo di resipiscenza e ha rivelato l'ingravescenza della sua pericolosità con una «ricaduta nel reato non occasionale ma frutto di una devianza di vita.» 7.5. Circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche (oggetto del quinto motivo di ricorso), la Corte di appello ha rilevato il difetto di elementi da valorizzare, del resto non specificamente addotti dal ricorrente, come non sono precisate le ragioni che dovrebbero giustificare una riduzione della pena nelle sue varie articolazioni. 7.6. La Corte di appello ha esercitato non irragionevolmente il suo potere discrezionale nel disconoscere la continuazione (oggetto del sesto motivo di ricorso) fra i reati oggetto del presente processo (commessi nel 2007-2008) e quelli oggetto della pretente sentenza (irrevocabile) della Corte di appello di Palermo, (commessi dal novembre 2004 fino all'agosto del 2005), rimarcando la distanza temporale e la mancanza di prova che i reati siano stati concepiti e eseguiti con un unico programma criminoso, anche osservando correttamente, al riguardo, che questo non va confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire, perché, in tal caso, «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"». 14 8. Il ricorso di ER SE è infondato. 8.1. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità. la responsabilità (oggetto del primo motivo di ricorso) di ER per il reato descritto nel capo W delle imputazioni, evidenziando che dalle conversazioni intercettate è emerso che: nell'ambito della trattativa per la compravendita di droga, ER SE e SO CO, persone vicine ai Lo ON, fornirono un supporto logistico;
Lo ON NI, attraverso ER (a questo scopo recatosi a Napoli) mostrò a DI SE (che era il maggiore esponente del gruppo napoletano) il falso verbale di sequestro prima citato;
successivamente, ER svolse un ruolo attivo mantenendo il contatto fra Lo ON e DI;
la perquisizione dei veicoli utilizzati da DI e dagli altri trasportatori fece rinvenire 50 chilogrammi di hashish destinati ai Lo ON, a ER SE e a SO. 8.2. Per il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso vale quanto prima osservato sub 6.2. e sub 6.3. in relazione alla posizione di Lo ON NI. 9. Il ricorso di GI OM è infondato. I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente. Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, Corte di appello ha argomentato che dalle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali (delle quali ha richiamato i contenuti salienti) si desume che OM era solito attivarsi per agevolare le comunicazioni tra la Di MA e DA NI e che era pienamente consapevole dei traffici delittuosi in cui la Di MA (con la quale intratteneva una relazione) era coinvolta. Ha aggiunto che dalle dichiarazioni del collaborante LE GI risulta che egli, pur non partecipando agli affari con un interesse economico, fu comunque a disposizione dei partecipanti, offrendo un contributo logistico alla Di MA, e svolse una funzione di mediazione. Inoltre, la Corte di appello ha correttamente escluso la riqualificazione della condotta ex art. 378 cod. pen., considerando il ruolo attivo del OM nella fase delle trattative finalizzate alla cessione della sostanza stupefacente e che il reato di favoreggiamento non è configurabile nel perdurare di una detenzione illecita, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, attuata prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve (salvo che non sia diversamente previsto) in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024). 15 10. Il ricorso di SO CO è infondato. 10.1. la Corte d'appello, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità di SO (oggetto del primo motivo di ricorso) per il reato a lui ascritto nel capo W) delle imputazioni, evidenziando che: nell'ambito della trattativa per la compravendita di droga oggetto del capo W) Oliveti SE e SO CO, persone vicine ai Lo ON, fornirono un supporto logistico;
Lo ON NI, tramite ER SE (a questo scopo recatosi a Napoli), mostrò a DI il falso verbale di sequestro prima citato;
il 5/01/2009, i fratelli Lo ON decisero di incaricare SO CO della prosecuzione delle trattative con i napoletani;
Lo ON NI comunicò a SO di avere avvisato DI del suo imminente arrivo a Napoli e gli ricordò di presentarsi a questi come il "cugino"; successivamente, sulla base delle conversazioni intercettate nelle quali ER svolse un ruolo attivo, mantenendo il contatto fra Lo ON e DI, la perquisizione dei veicoli utilizzati da DI e dagli altri trasportatori fece rinvenire 50 chilogrammi di hashish destinati a Lo ON NI, Lo ON GA, ER SE e SO CO. 10.2. Per il secondo motivo, concernente l'applicazione dell'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, vale quanto osservato sub 6.2. e sub 8.2. in relazione alle posizioni dei coimputati. 10.3. Circa l'applicazione della recidiva, il disconoscimento della lieve entità del fatto e il diniego delle circostanze attenuanti generiche (questioni oggetto del terzo e del quarto motivo di ricorso), la Corte di appello non irragionevolmente ha evidenziato che le modalità professionali con cui è stato realizzato il reato palesano che i fatti per i quali si procede sono espressione di una pericolosità sociale spiccata e che i diversi e gravi precedenti penali, anche specifici, mostrano come SO abbia stabilmente tratto dallo svolgimento di attività illecite le proprie fonti di sostentamento. 11. Dal rigetto dei ricorsi deriva, ex art. 416 cod. proc pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/01/2025 Cancelleria