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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8108/2023 R.G.A.C.
Contr R E B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, I Sezione, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Nadia Zampogna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8108/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto: impugnazione di delibera assembleare, assegnata in decisione all'udienza del 4 novembre 2024 senza termini.
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f.: ), (c.f.: ) tutti
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ARDUO RAFFAELA dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti.
ATTRORI
E
(c.f.: ), sito in Villaricca alla via Bologna n 63, Controparte_2 P.IVA_1 in persona dell'amministratore p.t. , elettivamente domiciliato in Napoli alla via Gran Sasso n 27/b, presso lo studio dell'Avv. TRIGNANO VALERIA dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art 127 ter cpc riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta, senza lo svolgimento del processo, nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. (come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/2009) e dall'art. 118 disp. att. c.p.c.. Pertanto, per quanto di seguito non esposto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori premettendo di essere proprietari di unità immobiliari poste all'interno del parco “Condominio GI scala A” di Villaricca alla via Bologna
n 63, deducevano che: - con sentenza n. 1727/2023 pubblicata il 28/04/2023, resa dal Tribunale di
Napoli Nord, Giudice Dott. Giuseppe Lombardo, era stata confermata la scissione del Condominio
C GI Scala A, dal;
- in data 23/02/2023 veniva notificata ad CP_2 Parte_6
essi attori la delibera condominiale adottata dal del 12.10.2022, Controparte_4 avente all'ordine del giorno, tra l'altro, l'approvazione dei rendiconti consuntivi degli anni 2020,
2021 e 2022; - essi attori quali condomini del Condominio GI scala A erano completamente estranei alla gestione condominiale del Condominio GI , per cui la delibere Parte_7
adottate da detto ultimo Condominio non erano vincolanti nei confronti dei condomini della scala A nei cui confronti quindi dovevano considerarsi inefficaci e/o nulle;
- essi attori peraltro non erano neppure stati convocati alla assemblea conclusasi con la delibera del 12.10.2022, pertanto l'omesso avviso di convocazione determinava in ogni caso l'invalidità della costituzione assembleare e delle delibere consequenziali che, quindi, dovevano ritenersi nulle e/o annullabili;
- era stato esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, richiesto dalla legge quale requisito di procedibilità. Ciò premesso, citavano in giudizio dinnanzi a codesto Tribunale il , Controparte_5 in persona dell'amministratore p.t., al fine di sentir emettere i seguenti provvedimenti: - preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della delibera assembleare del 12/10/2022; - nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 12/10/2022 adottata dal in persona Controparte_6
del suo legale rapp.p.t nei confronti di essi attori. Con vittoria di spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto in Controparte_2 persona dell'amministratore p.t., il quale contestando quanto ex adverso dedotto, asseriva che: - la delibera del 12/10/2022 era valida ed efficace anche nei confronti degli attori in quanto all'epoca del deliberato gli stessi facevano parte del posto che la sentenza n. 1727/2023 pubblicata il CP_2
28.04.2023 pur avendo confermato la scissione tra i due condomini, era stata pubblicata successivamente alla data della delibera impugnata;
- gli attori erano stati regolarmente convocati per l'incontro del 12.10.2022, ma avevano rifiutato di ricevere la convocazione per aver incaricato l'amministratore, Sig. ; - la delibera era altresì valida in quanto la costituzione CP_7 dell'assemblea rispettava i requisiti relativi al quorum richiesto dall'art. 1136 c.c., e nel verbale erano indicati i millesimi di tutti i condomini intervenuti personalmente o per delega;
- non ricorrevano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora idonei a legittimare l'istanza di sospensione della esecuzione della delibera assembleare. Per detti motivi chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
All'udienza cartolare del 19.02.2024 il Giudice designato, dott.ssa Paola Odorino, rinviava la causa all'udienza del 4.11.2024 per conclusioni, assegnando alle parti termine per il deposito delle comparse conclusionali ex art. 189 c.p.c..
In data 06.09.2024 il procedimento veniva scardinato e riassegnato alla scrivente, la quale fissava termine per il deposito di note entro la data del 4.11.2024; quindi sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa era riservata in decisone.
Tanto premesso, preliminarmente questo giudice rileva l'ammissibilità della domanda attorea, in quanto la proposizione della stessa è stata preceduta, con esito negativo, dal procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito la domanda attorea risulta fondata e pertanto va accolta per quanto di ragione.
In primo luogo questo giudice rileva che la sentenza n. 1727/2023 pubblicata in data 28.04.2023 con la quale l'intestato Tribunale ha riconosciuto la validità e l'efficacia della delibera condominiale del
13/10/2020 con la quale veniva deciso il distacco del Condominio GI scala A (del quale fanno parte gli odierni attori) dal , ha natura dichiarativa, riconoscendo Controparte_5
l'efficacia della predetta delibera a far data dall'emissione della stessa. Da ciò deriva che le delibere adottate dal Condominio scala B, C, e D successive al predetto distacco, ovvero successive alla data del 13.10.2020, non possono di certo essere vincolanti per i condomini della scala A, in quanto estranei alla condominio deliberante;
pertanto la delibera oggetto della esaminanda impugnazione, non può ritenersi vincolante ai sensi dell'art. 1137, 2 comma c.c. anche nei confronti degli odierni attori, in quanto gli stessi all'epoca della delibere non ricoprivano più il ruolo di condomini del
Condominio deliberante.
Per tale motivo, in virtù del criterio della ragione più liquida, che consente di esaminare il motivo più evidente senza entrare nel merito delle altre questioni sollevate, la domanda attorea va accolta dichiarando l'inefficacia nei confronti degli attori la delibera adottata dal Controparte_6
, in data 12.10.2022.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo tenendo conto della natura dell'impegno professionale profuso nella controversia e dello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile (da € 26.000,01 a € 52.000,00) della tabella di cui all'allegato relativo ai parametri forensi del D.M. del 10.03.2014 n° 55 come modificato dal decreto n. 147/2022 operativo ratione temporis, con una riduzione del 50% delle fasi di giudizio, tenuto conto della non complessità della materia tratta e della breve durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
-accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara inefficace la delibera assunta dall'assemblea del nell'adunanza del 12.10.2022 nei Controparte_2 Controparte_4
confronti degli attori;
-condanna il in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_6
pagamento, in favore degli attori delle spese di giudizio che si liquidano euro 2.905,00 (e segnatamente euro 850,5 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro 1.452,5 per la fase decisionale) per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione, nonché IVA e CPA come per legge , nonché in euro 125,00 per esborsi con attribuzione all'Avv. Raffaela Arduo dichiaratasi anticipatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso il 03.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Gop Dott.ssa Elvira Lama.
Contr R E B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, I Sezione, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Nadia Zampogna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8108/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto: impugnazione di delibera assembleare, assegnata in decisione all'udienza del 4 novembre 2024 senza termini.
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f.: ), (c.f.: ) tutti
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ARDUO RAFFAELA dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti.
ATTRORI
E
(c.f.: ), sito in Villaricca alla via Bologna n 63, Controparte_2 P.IVA_1 in persona dell'amministratore p.t. , elettivamente domiciliato in Napoli alla via Gran Sasso n 27/b, presso lo studio dell'Avv. TRIGNANO VALERIA dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art 127 ter cpc riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta, senza lo svolgimento del processo, nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. (come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/2009) e dall'art. 118 disp. att. c.p.c.. Pertanto, per quanto di seguito non esposto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori premettendo di essere proprietari di unità immobiliari poste all'interno del parco “Condominio GI scala A” di Villaricca alla via Bologna
n 63, deducevano che: - con sentenza n. 1727/2023 pubblicata il 28/04/2023, resa dal Tribunale di
Napoli Nord, Giudice Dott. Giuseppe Lombardo, era stata confermata la scissione del Condominio
C GI Scala A, dal;
- in data 23/02/2023 veniva notificata ad CP_2 Parte_6
essi attori la delibera condominiale adottata dal del 12.10.2022, Controparte_4 avente all'ordine del giorno, tra l'altro, l'approvazione dei rendiconti consuntivi degli anni 2020,
2021 e 2022; - essi attori quali condomini del Condominio GI scala A erano completamente estranei alla gestione condominiale del Condominio GI , per cui la delibere Parte_7
adottate da detto ultimo Condominio non erano vincolanti nei confronti dei condomini della scala A nei cui confronti quindi dovevano considerarsi inefficaci e/o nulle;
- essi attori peraltro non erano neppure stati convocati alla assemblea conclusasi con la delibera del 12.10.2022, pertanto l'omesso avviso di convocazione determinava in ogni caso l'invalidità della costituzione assembleare e delle delibere consequenziali che, quindi, dovevano ritenersi nulle e/o annullabili;
- era stato esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, richiesto dalla legge quale requisito di procedibilità. Ciò premesso, citavano in giudizio dinnanzi a codesto Tribunale il , Controparte_5 in persona dell'amministratore p.t., al fine di sentir emettere i seguenti provvedimenti: - preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della delibera assembleare del 12/10/2022; - nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 12/10/2022 adottata dal in persona Controparte_6
del suo legale rapp.p.t nei confronti di essi attori. Con vittoria di spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto in Controparte_2 persona dell'amministratore p.t., il quale contestando quanto ex adverso dedotto, asseriva che: - la delibera del 12/10/2022 era valida ed efficace anche nei confronti degli attori in quanto all'epoca del deliberato gli stessi facevano parte del posto che la sentenza n. 1727/2023 pubblicata il CP_2
28.04.2023 pur avendo confermato la scissione tra i due condomini, era stata pubblicata successivamente alla data della delibera impugnata;
- gli attori erano stati regolarmente convocati per l'incontro del 12.10.2022, ma avevano rifiutato di ricevere la convocazione per aver incaricato l'amministratore, Sig. ; - la delibera era altresì valida in quanto la costituzione CP_7 dell'assemblea rispettava i requisiti relativi al quorum richiesto dall'art. 1136 c.c., e nel verbale erano indicati i millesimi di tutti i condomini intervenuti personalmente o per delega;
- non ricorrevano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora idonei a legittimare l'istanza di sospensione della esecuzione della delibera assembleare. Per detti motivi chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
All'udienza cartolare del 19.02.2024 il Giudice designato, dott.ssa Paola Odorino, rinviava la causa all'udienza del 4.11.2024 per conclusioni, assegnando alle parti termine per il deposito delle comparse conclusionali ex art. 189 c.p.c..
In data 06.09.2024 il procedimento veniva scardinato e riassegnato alla scrivente, la quale fissava termine per il deposito di note entro la data del 4.11.2024; quindi sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa era riservata in decisone.
Tanto premesso, preliminarmente questo giudice rileva l'ammissibilità della domanda attorea, in quanto la proposizione della stessa è stata preceduta, con esito negativo, dal procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito la domanda attorea risulta fondata e pertanto va accolta per quanto di ragione.
In primo luogo questo giudice rileva che la sentenza n. 1727/2023 pubblicata in data 28.04.2023 con la quale l'intestato Tribunale ha riconosciuto la validità e l'efficacia della delibera condominiale del
13/10/2020 con la quale veniva deciso il distacco del Condominio GI scala A (del quale fanno parte gli odierni attori) dal , ha natura dichiarativa, riconoscendo Controparte_5
l'efficacia della predetta delibera a far data dall'emissione della stessa. Da ciò deriva che le delibere adottate dal Condominio scala B, C, e D successive al predetto distacco, ovvero successive alla data del 13.10.2020, non possono di certo essere vincolanti per i condomini della scala A, in quanto estranei alla condominio deliberante;
pertanto la delibera oggetto della esaminanda impugnazione, non può ritenersi vincolante ai sensi dell'art. 1137, 2 comma c.c. anche nei confronti degli odierni attori, in quanto gli stessi all'epoca della delibere non ricoprivano più il ruolo di condomini del
Condominio deliberante.
Per tale motivo, in virtù del criterio della ragione più liquida, che consente di esaminare il motivo più evidente senza entrare nel merito delle altre questioni sollevate, la domanda attorea va accolta dichiarando l'inefficacia nei confronti degli attori la delibera adottata dal Controparte_6
, in data 12.10.2022.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo tenendo conto della natura dell'impegno professionale profuso nella controversia e dello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile (da € 26.000,01 a € 52.000,00) della tabella di cui all'allegato relativo ai parametri forensi del D.M. del 10.03.2014 n° 55 come modificato dal decreto n. 147/2022 operativo ratione temporis, con una riduzione del 50% delle fasi di giudizio, tenuto conto della non complessità della materia tratta e della breve durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
-accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara inefficace la delibera assunta dall'assemblea del nell'adunanza del 12.10.2022 nei Controparte_2 Controparte_4
confronti degli attori;
-condanna il in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_6
pagamento, in favore degli attori delle spese di giudizio che si liquidano euro 2.905,00 (e segnatamente euro 850,5 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro 1.452,5 per la fase decisionale) per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione, nonché IVA e CPA come per legge , nonché in euro 125,00 per esborsi con attribuzione all'Avv. Raffaela Arduo dichiaratasi anticipatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso il 03.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Gop Dott.ssa Elvira Lama.