TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 03/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott. Gabriele Bordiga Giudice Relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 974 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021 promossa da
, nato Santa OC IN (RG) il 18.08.1950 e residente in [...]
Giovenale Ancina n. 39, Codice Fiscale , elettivamente domiciliato in C.F._1
Bosa, Corso Vittorio Emanuele n. 65 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Campus, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso introduttivo, sottoscritta in data 9.02.2021 avanti il Notaio di Montezemolo, Notaio in Rivarolo Canavese Persona_1
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], residente in [...], Codice Controparte_1
Fiscale , elettivamente domiciliata in Oristano, Via Scirocco, 4 presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Anna Rita Violante che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni
Nell'interesse della parte ricorrente:
“- Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, contratto tra i sigg. e debitamente trascritto come in premessa Parte_1 Controparte_1
- Statuire che niente debba essere corrisposto a titolo di mantenimento tra marito e moglie;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bosa, di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza”
Nell'interesse della parte resistente:
“1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
e . Parte_1 Controparte_1
2) rideterminare la misura dell'assegno di mantenimento dovuto alla in euro Controparte_1
300.00, con ricalcolo delle somme arretrate e non versate, a far data dall'anno 2000, dovute a titolo di mantenimento della moglie dei figli e tenuto conto della condizione Per_2 Per_3
economica della CP_1
3) rigettare l'avversa istanza con la quale si chiede che niente debba essere corrisposto a titolo di mantenimento della moglie.
4) con vittoria di diritti ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 3.8.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente ha Parte_1
adito questo Tribunale richiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Bosa con la resistente il 15.09.1974 (atto trascritto nel registro degli Controparte_1
Atti di matrimonio di detto Comune per l'anno 1974 al numero 28, parte II, serie A, ufficio 1), senza nulla prevedere a titolo di contributi economici tra i coniugi.
A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto che:
• dal matrimonio erano nati i figli nel 1975, nel 1979, nel Per_4 Per_5 Per_6
1980 e nel 1984; Per_3
• in data 13.7.1999 il Tribunale di Oristano aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore resterà Per_3
affidata alla madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé previo
pagina 2 di 14 accordo con la madre;
3) Il sig. verserà a titolo di mantenimento dei figli Pt_1 Per_5
e , nonché della moglie Sig.ra l'assegno mensile complessivo di £ Per_3 CP_1
1.000.000 (£ 250.000 per ciascun figlio e £ 500.000 per la moglie); 4) l'abitazione dell'alloggio coniugale sito in Bosa, via Scala Portella 7, resterà assegnato alla moglie, con l'arredo ivi contenuto;
5) I coniugi si danno d'ora il reciproco assenso per il rilascio dei passaporti”
• a seguito di detta separazione i due i coniugi avevano vissuto separati e non vi era stata riconciliazione, i figli erano diventati tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, creandosi loro stessi delle proprie famiglie con rispettiva prole;
• egli era pensionato e percepiva la somma mensile di € 1.300,00, non era proprietario di alcun immobile e viveva in Torino presso un immobile condotto in locazione per il quale versava un canone mensile di euro 350,00;
• la sig.ra rispetto al momento della separazione allorquando era disoccupata, CP_1
era adesso in pensione avendo dopo la separazione dal coniuge trovato stabile occupazione presso una pizzeria ove aveva lavorato per oltre vent'anni;
• ella, inoltre, era proprietaria in Bosa di 2 immobili di civile abitazione ed un fondo agricolo.
All'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente, non è comparsa. Controparte_1
Conseguentemente il Presidente, dichiarata l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per la mancata comparizione della resistente nonostante la regolarità della notifica, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “revoca l'assegno di mantenimento già previsto per entrambi gli ultimi due figli;
conferma allo stato l'assegno già statuito per la moglie;
riserva al prosieguo del giudizio l'adozione di ogni altro provvedimento anche di natura economica”.
Con memoria integrativa dell'11.1.2022, il ricorrente ha precisato che l'importo della pensione percepita ammontava a euro 1.350,00, che il canone di locazione mensile per l'abitazione era di euro 450,00 e ha allegato di pagare anche una rata per la restituzione di un prestito pari a euro
240,00 mensili.
Mediante comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.2.2022, si è costituita la resistente, la quale non si è opposta alla domanda di divorzio e, per il resto, ha contestato quanto avversariamente dedotto, eccependo che:
pagina 3 di 14 • ella, compatibilmente con le proprie risorse economiche, si era sempre occupata esclusivamente del mantenimento dei propri figli, non ricevendo mai nulla dal il Pt_1
quale si era trasferito in altra città e aveva intrapreso altra relazione sentimentale;
• dopa la separazione era stata costretta a trovare un lavoro per poter mantenere i propri figli presso la pizzeria del paese di origine, percependo un salario mensile netto di circa 900,00 euro mensili, certamente insufficiente a far fronte a tutte le spese familiari;
• attualmente era in pensione e percepiva un importo mensile di 890.00- 950.00 euro, sostenendo una spesa mensile di euro 449,00 per il mutuo contratto per la ristrutturazione dell'abitazione familiare sita in Bosa nella Via Passino, 40;
• non possedeva alcuna autovettura ed era titolare di conto corrente con relativo bancomat, ove veniva accreditato mensilmente l'importo della pensione;
• posto che il percepiva mensilmente la pensione di euro 1.350,00 oltre un assegno Pt_1
mensile di circa euro 600,00 per un infortunio sul lavoro avvenuto nel 1999, doveva essere confermato l'assegno in proprio favore, da stabilire nella misura di euro 300.00 oltre al riconoscimento di tutti gli assegni arretrati dovuti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dall'anno 2000, sia per sé che per i figli Per_5
affetto da patologia psichiatrica e non indipendente economicamente, e Per_3
Con le note scritte per l'udienza del 12.9.2022 il ricorrente ha dato atto che la aveva CP_1
attivato un procedimento di ingiunzione nei suoi confronti in forza di un precetto di circa euro
27.000,00 e che, avendo promosso un pignoramento presso terzi presso l'Inps, egli stava subendo dal mese di agosto 2022 la trattenuta di euro 200,00 mensili.
All'udienza del 4.5.2023, il procuratore di parte resistente ha ulteriormente chiarito che la domanda di contributo al mantenimento dei figli doveva essere limitata a , il quale affetto Per_5
da disabilità psichiche e asseritamente non economicamente indipendente, allo stato viveva da solo a Bosa nella via Ultima Costa n. 31, ove prima conviveva con la madre, posto che quest'ultima pur continuando a mantenerlo si era trasferita a Piacenza presso la figlia Per_4
per assisterla alla luce di gravi problemi di salute.
Ella ha rappresentato che non era attualmente percettore di alcun emolumento da parte Per_5 dell'INPS e che era stata presentata domanda di pensione di invalidità, mentre invece percepiva il contribuito della Legge Regionale 20/97 di minimo importo.
pagina 4 di 14 La causa è stata istruita mediante sole produzioni documentali, giungendo a decisione sulle conclusioni delle parti come sopra trascritte.
***
La domanda di divorzio formulata dal ricorrente – e alla quale la ricorrente non si è opposta – è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separati e che dalla data dell'omologa delle condizioni di separazione consensuale (il
13.7.199) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (3.8.2021) sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
*
Con riguardo alle residue questioni controverse, in primo luogo deve valutarsi la richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente.
La disciplina di riferimento va ricercata prioritariamente nell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970
(così come riformato dalla L. n. 74/1987).
La norma in esame stabilisce che il Tribunale, nel disporre l'obbligo di uno dei coniugi di somministrare periodicamente un assegno in favore dell'altro coniuge che sia sprovvisto di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, deve tenere conto di una serie di parametri generali, da valutarsi anche in rapporto alla durata del matrimonio, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico offerto da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale, nonché il reddito di entrambi.
Alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale, si evidenzia che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi del citato articolo 5, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali
pagina 5 di 14 costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, prima parte, legge n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo- compensativa di detto assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In quest'ottica,
l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale
(Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n.23323
Nella fattispecie in esame, sotto il profilo reddituale il ricorrente ha allegato di essere pensionato e di percepire a tale titolo un importo pari a euro 1.350,00 mensili.
Egli, inoltre, ha dato atto, da ultimo, di versare un canone mensile per la locazione dell'abitazione ove risiede in Torino pari a euro 450,00 e di versare una rata per la restituzione di un prestito pari a euro 240,00 mensili.
Inoltre, ha riferito di subire una trattenuta mensile di euro 200,00 mensili da parte dell'INPS in ragione del pignoramento presso terzi proposto dalla resistente a fronte di un atto di precetto di circa euro 27.000,00: la circostanza risulta coerente con l'allegato mancato versamento pagina 6 di 14 dell'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli fin dalla data della separazione, di cui ha dato atto la CP_1
Val la pena osservare, comunque, che di tutte tali circostanze il ricorrente non ha dato prova documentale;
cionondimeno, la resistente non ha contestato espressamente alcuna di esse.
In ogni caso, ai fini della valutazione delle capacità reddituali e patrimoniali della parte, non può tenersi conto né dell'importo asseritamente pagato per il prestito, non essendo stato chiarito e nemmeno allegato il fine per cui esso è stato contratto (di talché non è possibile vagliarne l'effettiva necessità, ben potendo esso esser stato stipulato anche per motivi meramente voluttuari, nel qual caso sarebbe evidentemente ingiustificato per la parte dolersi di spese non necessarie e frutto di propria deliberata scelta), né per il pignoramento presso terzi, in quanto trattasi di somme illegittimamente trattenute dal il quale avrebbe dovuto versarle già a suo Pt_1 tempo, stante l'obbligo di contribuzione al mantenimento su di lui gravante.
La resistente ha allegato che il percepirebbe anche l'ulteriore importo mensile di euro Pt_1
600,00 per un infortunio sul lavoro avvenuto nel 1999, tuttavia rispetto a tale circostanza non è presente in atti nemmeno una prova indiziaria, non avendo la neanche dimostrato di aver CP_1 presentato all'ente erogatore una richiesta di informazioni, il che avrebbe potuto quantomeno costituire lo spunto per ulteriori approfondimenti. Quanto riferito, peraltro, in assenza di qualsivoglia dettaglio sul contesto e sulle caratteristiche dell'infortunio e del relativo emolumento, deve ritenersi oltremodo generico e, pertanto, non può essere tenuto in considerazione.
Quanto alla ella ha di fatto confermato quanto riferito dal marito in ordine al reperimento CP_1 di un'attività lavorativa stabile a seguito della separazione, esercitata a lungo e fino al raggiungimento della pensione.
Sebbene nella propria comparsa la resistente abbia attestato di percepire circa euro 890.00-
950.00 di pensione, le informazioni pervenute dall'INPS e prodotte dal ricorrente (doc. 4 parte ricorrente, memorie ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.) dimostrano che la percepisce la CP_1 pensione con decorrenza dal giugno 2020 e ha ricevuto nell'anno 2020 euro 7.912,94, nell'anno
2021 euro 13.172,08 (da gennaio a dicembre) e nell'anno 22 euro 3.061,96 (gennaio-febbraio- marzo). L'importo mensile medio da considerare, pertanto, in relazione alle suddette numerose mensilità, è pari a euro 1.097,59.
pagina 7 di 14 Peraltro, anche la resistente, a sua volta senza documentarlo ma senza che la circostanza sia risultata contestata, ha dato atto di sostenere una spesa mensile di euro 449,00 (poi nuovamente indicata in euro 480,00 nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.) quale rata di un prestito per la ristrutturazione dell'abitazione familiare sita in Bosa nella Via Passino, 40.
Tuttavia, risulta dagli atti anche la disponibilità di altri immobili in favore della CP_1
Innanzitutto, occorre dar conto che ella risulta proprietaria dell'immobile sito in Bosa e distinto al foglio 32, part. 1444 (doc. 1 parte ricorrente, memorie ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.) e del terreno sito in agro di Bosa e adibito a uliveto, distinto al foglio 38, parti. 97 (doc. 2 parte ricorrente, memorie ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.); inoltre, la stessa resistente, per mezzo del proprio procuratore, ha dato atto che il figlio attualmente vive a Bosa nella via Ultima Per_5
Costa n. 31, asserendo che trattasi dello stesso immobile ove conviveva con la madre prima che essa si recasse a Piacenza per assistere . Per_4
Da tali informazioni, pertanto, emerge la certa disponibilità per la quantomeno di un altro CP_1
immobile a uso abitativo oltre a quello oggetto di ristrutturazione e di un terreno di entità non indifferente (8.400 m², acquistato con atto di compravendita del 13.12.2011, secondo quanto risulta dalla visura).
La disponibilità di tali immobili, con correlata possibilità di trarne adeguato reddito, considerata unitamente alla pensione percepita, esclude la possibilità di considerare la quale ex CP_1
coniuge economicamente più debole, una volta raffrontata la sua condizione economica con quella controparte.
Invero, alla luce di tutti gli elementi sopra citati e all'esito del confronto tra la situazione patrimoniale delle parti, non si ritiene di ravvisare alcuno squilibrio tra esse e, tantomeno, uno squilibrio tale da qualificare la resistente quale priva di risorse idonee a garantire la propria autosufficienza (oppure incapace di procurarsele).
Anzi, il raggiungimento della piena indipendenza della emerge dall'estratto conto CP_1 previdenziale pervenuto dall'INPS (doc. 4 di parte ricorrente), dal quale si evince che quest'ultima dopo la separazione ha lavorato con contratto di lavoro a tempo indeterminato per circa vent'anni: se, pertanto, in sede di omologa della separazione il suo stato di disoccupazione era evidentemente alla base di un accordo che prevedeva il mantenimento, la radicale e sopravvenuta modifica delle condizioni di vita della resistente, anche alla luce della diversa funzione dell'assegno divorzile, deve necessariamente essere valorizzata in questa sede.
pagina 8 di 14 A ciò si aggiunga che quand'anche l'attuale capacità reddituale, considerata al netto delle spese fisse valutabili, risulti lievemente sbilanciata a favore del tale differenza è senz'altro Pt_1
adeguatamente colmata dalla disponibilità in capo alla di ulteriori proprietà immobiliari. CP_1
La domanda di assegno divorzile, perciò, non può trovare accoglimento.
*
Con riguardo al riconoscimento del contributo al mantenimento dei figli, si rileva che la resistente ha chiesto inizialmente la conferma del contributo sia per che per mentre poi la Per_5 Per_3
domanda è stata espressamente circoscritta al solo . Per_5
Risulta, pertanto, circostanza pacifica tra i coniugi la sopraggiunta indipendenza economica di tutti gli altri figli.
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione: “posto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori: a) la cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso l'acquisizione di una occupazione lavorativa;
b) in particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni (nella specie, la Suprema corte ha riformato la pronuncia di merito che, in sede di divorzio, aveva confermato l'assegno di mantenimento, a carico del padre, in favore della figlia pur ormai ultratrentenne e in buone condizioni di salute, che pure non svolgeva alcun percorso universitario e che, anzi, svolgeva, pur se non continuativamente, una attività lavorativa retribuita) (Cassazione civile sez. I, 13/10/2021, n. 27904).
Nel caso odierno, risulta dagli atti come abbia raggiunto un'età talmente avanzata, 45 anni, Per_5
da giustificare in astratto la cessazione di qualsiasi obbligo dei genitori di contributo al mantenimento, considerato che il superamento della maggiore età da così tanto tempo è di per sé presuntivamente indicativo della conclusione di qualsiasi percorso formativo o professionale.
Tuttavia, occorre anche tenere in considerazione le condizioni di salute dei figli maggiorenni.
pagina 9 di 14 È documentato in atti, invero, che sia affetto da disturbo di personalità di tipo borderline Per_5
con prevalenza di disturbi del comportamento e della sfera psicotica;
egli presenta alterazioni del comportamento con scoppi di rabbia, intolleranza a tollerare frustrazioni, incapacità a pianificare e valutare le conseguenze delle azioni, incapacità di progettazione e sentimenti di svalutazione e sconforto, assenza di competenze relazionali, assenza di decodifica delle proprie emozioni, comportamenti di abuso, mancanza di interessi, passaggi all'atto e incapacità a mantenere un assetto costruttivo (v. certificato dott.ssa , prot. Int. 90 del 22.5.2013, allegato alle Per_7
memorie ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. di parte resistente).
Tale certificazione specifica che tale quadro clinico si sovrappone a disturbi della sfera cognitiva ed esiti di encefalite tubercolare.
Sebbene la datazione della documentazione medica sia risalente, il fatto che tali gravissime problematiche non siano mai state superate dal figlio delle parti emerge dalla presentazione di domanda di invalidità civile del 20.6.2023 (prod. 10.11.2023), la quale riporta recente diagnosi identica quella sopra indicata, a firma del Dott. Direttore del Dipartimento di Salute Per_8
Mentale e Dipendenze.
Peraltro, a tale domanda è allegato il riconoscimento della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, la quale fin dal 21.11.2013 aveva riconosciuto Parte_2
invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%.
Tali rilevati problemi di salute giustificano ampiamente il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di per causa a lui non imputabile, essendo la sua Per_5
incapacità di lavorare e rendersi autonomo una conseguenza diretta delle patologie che lo affliggono.
Ciò giustifica il perdurare dell'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento del figlio, a prescindere dall'elevata età raggiunta.
La ha allegato che attualmente percepisce a titolo di contributo regionale ex. L. CP_1 Per_5
20/97 la somma bimestrale di euro 460,00.
Le condizioni sanitarie evidenziate rendono, inoltre, evidente il presumibile diritto alla percezione dell'invalidità civile;
tuttavia il padre si è limitato ad allegare nelle note conclusive che tale riconoscimento sia già avvenuto, laddove la madre ha negato che alcunché sia stato ancora corrisposto.
pagina 10 di 14 Secondo l'ordinario riparto dell'onere della prova, è il genitore obbligato al mantenimento a essere tenuto a provare il maturare dei requisiti per la non debenza dell'assegno, mentre l'avente diritto all'assegno dovrà provare l'inadeguatezza, in concreto, del reddito percepito (cfr.
Cassazione civile sez. I, 12/07/2022, n.22076).
A fronte della grave inabilità del figlio e dell'assenza di prova della percezione, Per_5 all'attualità, di redditi adeguati, è congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento pari a euro 150,00 mensili (oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie), quantomeno fino all'effettiva percezione della pensione di invalidità: laddove l'ammontare di quest'ultima dovesse essere pari o superiore al predetto importo, dovrà ritenersi automaticamente cessato l'obbligo a carico del padre.
Non esclude l'obbligo di contribuire al mantenimento il fatto che attualmente si trovi da Per_5 solo presso l'immobile che condivideva con la madre, difatti la convivenza tra madre e figlio non può ritenersi cessata. Invero, emerge chiaramente dagli atti come il trasferimento della in CP_1
Piacenza costituisca una mera modifica provvisoria della situazione di fatto e non costituisca una scelta di vita che ha determinato l'interruzione del rapporto di convivenza col figlio non indipendente.
Ciò si desume, innanzitutto, dallo stesso tenore dell'allegazione di parte, avendo la resistente parlato di una “attuale assenza”; lo stesso motivo dello spostamento evidenzia la provvisorietà, avendo ella chiarito di essersi recata a Piacenza per prestare assistenza alla figlia maggiore, affetta da tumore (cf. anche doc. 3 di parte resistente). Anche la residenza formale della CP_1
risulta tuttora essere in Bosa.
Tali elementi, considerati unicamente al fatto incontestato che ella si sia sempre fatta carico, fin dalla separazione, del mantenimento diretto dei figli e, in particolare, del figlio non indipendente
, e al fatto che quest'ultimo non è andato a vivere da solo in altro immobile ma è rimasto Per_5
nella stessa casa condivisa con la madre, rendono evidente come non sia in atti la prova di un definitivo allontanamento della dal figlio. CP_1
Anzi, val la pena osservare che lo stesso nome della è stato inserito nella domanda di CP_1
pensione di invalidità quale contatto presso il quale inviare le comunicazioni e che nella medesima domanda è stato indicato che non è in grado di compiere gli atti di vita Per_5
quotidiana senza assistenza continua (prod. 10.11.2023).
pagina 11 di 14 Il legame e la convivenza tra la resistente e perciò, devono ritenersi ancora perduranti Per_5
nonostante il temporaneo spostamento della madre per ragioni urgenti e giustificano la previsione che il predetto contributo al mantenimento continui a essere versato nelle mani della CP_1
quale unico soggetto che si è sempre fatto carico, e che continua a farsi carico, delle necessità del figlio.
*
In merito alla domanda della resistente relativa al pagamento degli arretrati del mantenimento,
l'obbligo di versamento mensile posto a carico del ricorrente ha fonte nell'accordo di separazione consensuale, omologato con decreto dall'intestato Tribunale, il quale è titolo esecutivo per la riscossione delle somme che si assumono non versate, di talché spetta alla resistente avviare una procedura esecutiva per ottenere il pagamento del dovuto (come, peraltro, ella ha già fatto, secondo quanto allegato dal esulando la domanda di pagamento delle somme dovute sulla Pt_1
base di provvedimento reso in sede di separazione dal contenuto ammissibile in sede di procedimento di divorzio.
La giurisprudenza di legittimità è infatti concorde (Cass. civ. sez. I, n. 18870 del 08.09.2014) sul punto, in quanto l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi.
La domanda relativa al pagamento di pretesi arretrati per il mantenimento non ha un rapporto di connessione forte con la domanda di divorzio, non trattandosi di cause collegate ai sensi delle sopra citate norme del codice di procedura civile, ma soltanto di connessione soggettiva;
del pari il giudizio di divorzio è soggetto ad un rito speciale e non all'ordinario rito di cognizione (cfr.
Tribunale Firenze, 15/06/2020, n.1408).
*
Sotto il profilo delle spese processuali, infine, considerato l'esito complessivo della lite il
Collegio ritiene equo e opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 12 di 14 Invero, la resistente non si è opposta alla domanda di divorzio e, sebbene sia stata rigettata la sua domanda di assegno divorzile, allo stesso tempo non è risultata fondata nemmeno la domanda del ricorrente di escludere qualsiasi contributo al mantenimento anche per i figli.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bosa il
15.09.1974 fra i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...] mandando al competente Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto numero 28, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1974 - Comune di Bosa);
• dispone che nulla debba essere stabilito a titolo di assegno divorzile tra i coniugi, reciprocamente indipendenti sotto il profilo economico, confermando la revoca del precedente assegno stabilito a carico di Parte_1
• dispone l'obbligo per di corrispondere periodicamente, entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, in favore di la somma di euro 150,00 a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente da rivalutare annualmente in misura pari agli indici ISTAT, Parte_2
oltre alle spese straordinarie nella misura dei 50%, con indicazione che dal momento della percezione della pensione dell'invalidità civile in favore dello stesso tale Per_5
obbligo di contribuzione al mantenimento cesserà automaticamente, laddove l'importo della pensione dovesse essere pari o superiore;
diversamente, in caso di riconoscimento di importo inferiore alla predetta somma, il padre continuerà a essere obbligato al pagamento della differenza;
• conferma la revoca del contributo precedentemente stabilito per il mantenimento degli altri figli maggiorenni;
• compensa integralmente le spese del giudizio;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Oristano del
28.2.2025
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga
pagina 13 di 14 La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott. Gabriele Bordiga Giudice Relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 974 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021 promossa da
, nato Santa OC IN (RG) il 18.08.1950 e residente in [...]
Giovenale Ancina n. 39, Codice Fiscale , elettivamente domiciliato in C.F._1
Bosa, Corso Vittorio Emanuele n. 65 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Campus, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso introduttivo, sottoscritta in data 9.02.2021 avanti il Notaio di Montezemolo, Notaio in Rivarolo Canavese Persona_1
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], residente in [...], Codice Controparte_1
Fiscale , elettivamente domiciliata in Oristano, Via Scirocco, 4 presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Anna Rita Violante che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni
Nell'interesse della parte ricorrente:
“- Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, contratto tra i sigg. e debitamente trascritto come in premessa Parte_1 Controparte_1
- Statuire che niente debba essere corrisposto a titolo di mantenimento tra marito e moglie;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bosa, di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza”
Nell'interesse della parte resistente:
“1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
e . Parte_1 Controparte_1
2) rideterminare la misura dell'assegno di mantenimento dovuto alla in euro Controparte_1
300.00, con ricalcolo delle somme arretrate e non versate, a far data dall'anno 2000, dovute a titolo di mantenimento della moglie dei figli e tenuto conto della condizione Per_2 Per_3
economica della CP_1
3) rigettare l'avversa istanza con la quale si chiede che niente debba essere corrisposto a titolo di mantenimento della moglie.
4) con vittoria di diritti ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 3.8.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente ha Parte_1
adito questo Tribunale richiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Bosa con la resistente il 15.09.1974 (atto trascritto nel registro degli Controparte_1
Atti di matrimonio di detto Comune per l'anno 1974 al numero 28, parte II, serie A, ufficio 1), senza nulla prevedere a titolo di contributi economici tra i coniugi.
A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto che:
• dal matrimonio erano nati i figli nel 1975, nel 1979, nel Per_4 Per_5 Per_6
1980 e nel 1984; Per_3
• in data 13.7.1999 il Tribunale di Oristano aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore resterà Per_3
affidata alla madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé previo
pagina 2 di 14 accordo con la madre;
3) Il sig. verserà a titolo di mantenimento dei figli Pt_1 Per_5
e , nonché della moglie Sig.ra l'assegno mensile complessivo di £ Per_3 CP_1
1.000.000 (£ 250.000 per ciascun figlio e £ 500.000 per la moglie); 4) l'abitazione dell'alloggio coniugale sito in Bosa, via Scala Portella 7, resterà assegnato alla moglie, con l'arredo ivi contenuto;
5) I coniugi si danno d'ora il reciproco assenso per il rilascio dei passaporti”
• a seguito di detta separazione i due i coniugi avevano vissuto separati e non vi era stata riconciliazione, i figli erano diventati tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, creandosi loro stessi delle proprie famiglie con rispettiva prole;
• egli era pensionato e percepiva la somma mensile di € 1.300,00, non era proprietario di alcun immobile e viveva in Torino presso un immobile condotto in locazione per il quale versava un canone mensile di euro 350,00;
• la sig.ra rispetto al momento della separazione allorquando era disoccupata, CP_1
era adesso in pensione avendo dopo la separazione dal coniuge trovato stabile occupazione presso una pizzeria ove aveva lavorato per oltre vent'anni;
• ella, inoltre, era proprietaria in Bosa di 2 immobili di civile abitazione ed un fondo agricolo.
All'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente, non è comparsa. Controparte_1
Conseguentemente il Presidente, dichiarata l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per la mancata comparizione della resistente nonostante la regolarità della notifica, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “revoca l'assegno di mantenimento già previsto per entrambi gli ultimi due figli;
conferma allo stato l'assegno già statuito per la moglie;
riserva al prosieguo del giudizio l'adozione di ogni altro provvedimento anche di natura economica”.
Con memoria integrativa dell'11.1.2022, il ricorrente ha precisato che l'importo della pensione percepita ammontava a euro 1.350,00, che il canone di locazione mensile per l'abitazione era di euro 450,00 e ha allegato di pagare anche una rata per la restituzione di un prestito pari a euro
240,00 mensili.
Mediante comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.2.2022, si è costituita la resistente, la quale non si è opposta alla domanda di divorzio e, per il resto, ha contestato quanto avversariamente dedotto, eccependo che:
pagina 3 di 14 • ella, compatibilmente con le proprie risorse economiche, si era sempre occupata esclusivamente del mantenimento dei propri figli, non ricevendo mai nulla dal il Pt_1
quale si era trasferito in altra città e aveva intrapreso altra relazione sentimentale;
• dopa la separazione era stata costretta a trovare un lavoro per poter mantenere i propri figli presso la pizzeria del paese di origine, percependo un salario mensile netto di circa 900,00 euro mensili, certamente insufficiente a far fronte a tutte le spese familiari;
• attualmente era in pensione e percepiva un importo mensile di 890.00- 950.00 euro, sostenendo una spesa mensile di euro 449,00 per il mutuo contratto per la ristrutturazione dell'abitazione familiare sita in Bosa nella Via Passino, 40;
• non possedeva alcuna autovettura ed era titolare di conto corrente con relativo bancomat, ove veniva accreditato mensilmente l'importo della pensione;
• posto che il percepiva mensilmente la pensione di euro 1.350,00 oltre un assegno Pt_1
mensile di circa euro 600,00 per un infortunio sul lavoro avvenuto nel 1999, doveva essere confermato l'assegno in proprio favore, da stabilire nella misura di euro 300.00 oltre al riconoscimento di tutti gli assegni arretrati dovuti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dall'anno 2000, sia per sé che per i figli Per_5
affetto da patologia psichiatrica e non indipendente economicamente, e Per_3
Con le note scritte per l'udienza del 12.9.2022 il ricorrente ha dato atto che la aveva CP_1
attivato un procedimento di ingiunzione nei suoi confronti in forza di un precetto di circa euro
27.000,00 e che, avendo promosso un pignoramento presso terzi presso l'Inps, egli stava subendo dal mese di agosto 2022 la trattenuta di euro 200,00 mensili.
All'udienza del 4.5.2023, il procuratore di parte resistente ha ulteriormente chiarito che la domanda di contributo al mantenimento dei figli doveva essere limitata a , il quale affetto Per_5
da disabilità psichiche e asseritamente non economicamente indipendente, allo stato viveva da solo a Bosa nella via Ultima Costa n. 31, ove prima conviveva con la madre, posto che quest'ultima pur continuando a mantenerlo si era trasferita a Piacenza presso la figlia Per_4
per assisterla alla luce di gravi problemi di salute.
Ella ha rappresentato che non era attualmente percettore di alcun emolumento da parte Per_5 dell'INPS e che era stata presentata domanda di pensione di invalidità, mentre invece percepiva il contribuito della Legge Regionale 20/97 di minimo importo.
pagina 4 di 14 La causa è stata istruita mediante sole produzioni documentali, giungendo a decisione sulle conclusioni delle parti come sopra trascritte.
***
La domanda di divorzio formulata dal ricorrente – e alla quale la ricorrente non si è opposta – è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separati e che dalla data dell'omologa delle condizioni di separazione consensuale (il
13.7.199) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (3.8.2021) sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
*
Con riguardo alle residue questioni controverse, in primo luogo deve valutarsi la richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente.
La disciplina di riferimento va ricercata prioritariamente nell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970
(così come riformato dalla L. n. 74/1987).
La norma in esame stabilisce che il Tribunale, nel disporre l'obbligo di uno dei coniugi di somministrare periodicamente un assegno in favore dell'altro coniuge che sia sprovvisto di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, deve tenere conto di una serie di parametri generali, da valutarsi anche in rapporto alla durata del matrimonio, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico offerto da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale, nonché il reddito di entrambi.
Alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale, si evidenzia che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi del citato articolo 5, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali
pagina 5 di 14 costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, prima parte, legge n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo- compensativa di detto assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In quest'ottica,
l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale
(Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n.23323
Nella fattispecie in esame, sotto il profilo reddituale il ricorrente ha allegato di essere pensionato e di percepire a tale titolo un importo pari a euro 1.350,00 mensili.
Egli, inoltre, ha dato atto, da ultimo, di versare un canone mensile per la locazione dell'abitazione ove risiede in Torino pari a euro 450,00 e di versare una rata per la restituzione di un prestito pari a euro 240,00 mensili.
Inoltre, ha riferito di subire una trattenuta mensile di euro 200,00 mensili da parte dell'INPS in ragione del pignoramento presso terzi proposto dalla resistente a fronte di un atto di precetto di circa euro 27.000,00: la circostanza risulta coerente con l'allegato mancato versamento pagina 6 di 14 dell'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli fin dalla data della separazione, di cui ha dato atto la CP_1
Val la pena osservare, comunque, che di tutte tali circostanze il ricorrente non ha dato prova documentale;
cionondimeno, la resistente non ha contestato espressamente alcuna di esse.
In ogni caso, ai fini della valutazione delle capacità reddituali e patrimoniali della parte, non può tenersi conto né dell'importo asseritamente pagato per il prestito, non essendo stato chiarito e nemmeno allegato il fine per cui esso è stato contratto (di talché non è possibile vagliarne l'effettiva necessità, ben potendo esso esser stato stipulato anche per motivi meramente voluttuari, nel qual caso sarebbe evidentemente ingiustificato per la parte dolersi di spese non necessarie e frutto di propria deliberata scelta), né per il pignoramento presso terzi, in quanto trattasi di somme illegittimamente trattenute dal il quale avrebbe dovuto versarle già a suo Pt_1 tempo, stante l'obbligo di contribuzione al mantenimento su di lui gravante.
La resistente ha allegato che il percepirebbe anche l'ulteriore importo mensile di euro Pt_1
600,00 per un infortunio sul lavoro avvenuto nel 1999, tuttavia rispetto a tale circostanza non è presente in atti nemmeno una prova indiziaria, non avendo la neanche dimostrato di aver CP_1 presentato all'ente erogatore una richiesta di informazioni, il che avrebbe potuto quantomeno costituire lo spunto per ulteriori approfondimenti. Quanto riferito, peraltro, in assenza di qualsivoglia dettaglio sul contesto e sulle caratteristiche dell'infortunio e del relativo emolumento, deve ritenersi oltremodo generico e, pertanto, non può essere tenuto in considerazione.
Quanto alla ella ha di fatto confermato quanto riferito dal marito in ordine al reperimento CP_1 di un'attività lavorativa stabile a seguito della separazione, esercitata a lungo e fino al raggiungimento della pensione.
Sebbene nella propria comparsa la resistente abbia attestato di percepire circa euro 890.00-
950.00 di pensione, le informazioni pervenute dall'INPS e prodotte dal ricorrente (doc. 4 parte ricorrente, memorie ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.) dimostrano che la percepisce la CP_1 pensione con decorrenza dal giugno 2020 e ha ricevuto nell'anno 2020 euro 7.912,94, nell'anno
2021 euro 13.172,08 (da gennaio a dicembre) e nell'anno 22 euro 3.061,96 (gennaio-febbraio- marzo). L'importo mensile medio da considerare, pertanto, in relazione alle suddette numerose mensilità, è pari a euro 1.097,59.
pagina 7 di 14 Peraltro, anche la resistente, a sua volta senza documentarlo ma senza che la circostanza sia risultata contestata, ha dato atto di sostenere una spesa mensile di euro 449,00 (poi nuovamente indicata in euro 480,00 nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.) quale rata di un prestito per la ristrutturazione dell'abitazione familiare sita in Bosa nella Via Passino, 40.
Tuttavia, risulta dagli atti anche la disponibilità di altri immobili in favore della CP_1
Innanzitutto, occorre dar conto che ella risulta proprietaria dell'immobile sito in Bosa e distinto al foglio 32, part. 1444 (doc. 1 parte ricorrente, memorie ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.) e del terreno sito in agro di Bosa e adibito a uliveto, distinto al foglio 38, parti. 97 (doc. 2 parte ricorrente, memorie ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.); inoltre, la stessa resistente, per mezzo del proprio procuratore, ha dato atto che il figlio attualmente vive a Bosa nella via Ultima Per_5
Costa n. 31, asserendo che trattasi dello stesso immobile ove conviveva con la madre prima che essa si recasse a Piacenza per assistere . Per_4
Da tali informazioni, pertanto, emerge la certa disponibilità per la quantomeno di un altro CP_1
immobile a uso abitativo oltre a quello oggetto di ristrutturazione e di un terreno di entità non indifferente (8.400 m², acquistato con atto di compravendita del 13.12.2011, secondo quanto risulta dalla visura).
La disponibilità di tali immobili, con correlata possibilità di trarne adeguato reddito, considerata unitamente alla pensione percepita, esclude la possibilità di considerare la quale ex CP_1
coniuge economicamente più debole, una volta raffrontata la sua condizione economica con quella controparte.
Invero, alla luce di tutti gli elementi sopra citati e all'esito del confronto tra la situazione patrimoniale delle parti, non si ritiene di ravvisare alcuno squilibrio tra esse e, tantomeno, uno squilibrio tale da qualificare la resistente quale priva di risorse idonee a garantire la propria autosufficienza (oppure incapace di procurarsele).
Anzi, il raggiungimento della piena indipendenza della emerge dall'estratto conto CP_1 previdenziale pervenuto dall'INPS (doc. 4 di parte ricorrente), dal quale si evince che quest'ultima dopo la separazione ha lavorato con contratto di lavoro a tempo indeterminato per circa vent'anni: se, pertanto, in sede di omologa della separazione il suo stato di disoccupazione era evidentemente alla base di un accordo che prevedeva il mantenimento, la radicale e sopravvenuta modifica delle condizioni di vita della resistente, anche alla luce della diversa funzione dell'assegno divorzile, deve necessariamente essere valorizzata in questa sede.
pagina 8 di 14 A ciò si aggiunga che quand'anche l'attuale capacità reddituale, considerata al netto delle spese fisse valutabili, risulti lievemente sbilanciata a favore del tale differenza è senz'altro Pt_1
adeguatamente colmata dalla disponibilità in capo alla di ulteriori proprietà immobiliari. CP_1
La domanda di assegno divorzile, perciò, non può trovare accoglimento.
*
Con riguardo al riconoscimento del contributo al mantenimento dei figli, si rileva che la resistente ha chiesto inizialmente la conferma del contributo sia per che per mentre poi la Per_5 Per_3
domanda è stata espressamente circoscritta al solo . Per_5
Risulta, pertanto, circostanza pacifica tra i coniugi la sopraggiunta indipendenza economica di tutti gli altri figli.
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione: “posto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori: a) la cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso l'acquisizione di una occupazione lavorativa;
b) in particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni (nella specie, la Suprema corte ha riformato la pronuncia di merito che, in sede di divorzio, aveva confermato l'assegno di mantenimento, a carico del padre, in favore della figlia pur ormai ultratrentenne e in buone condizioni di salute, che pure non svolgeva alcun percorso universitario e che, anzi, svolgeva, pur se non continuativamente, una attività lavorativa retribuita) (Cassazione civile sez. I, 13/10/2021, n. 27904).
Nel caso odierno, risulta dagli atti come abbia raggiunto un'età talmente avanzata, 45 anni, Per_5
da giustificare in astratto la cessazione di qualsiasi obbligo dei genitori di contributo al mantenimento, considerato che il superamento della maggiore età da così tanto tempo è di per sé presuntivamente indicativo della conclusione di qualsiasi percorso formativo o professionale.
Tuttavia, occorre anche tenere in considerazione le condizioni di salute dei figli maggiorenni.
pagina 9 di 14 È documentato in atti, invero, che sia affetto da disturbo di personalità di tipo borderline Per_5
con prevalenza di disturbi del comportamento e della sfera psicotica;
egli presenta alterazioni del comportamento con scoppi di rabbia, intolleranza a tollerare frustrazioni, incapacità a pianificare e valutare le conseguenze delle azioni, incapacità di progettazione e sentimenti di svalutazione e sconforto, assenza di competenze relazionali, assenza di decodifica delle proprie emozioni, comportamenti di abuso, mancanza di interessi, passaggi all'atto e incapacità a mantenere un assetto costruttivo (v. certificato dott.ssa , prot. Int. 90 del 22.5.2013, allegato alle Per_7
memorie ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. di parte resistente).
Tale certificazione specifica che tale quadro clinico si sovrappone a disturbi della sfera cognitiva ed esiti di encefalite tubercolare.
Sebbene la datazione della documentazione medica sia risalente, il fatto che tali gravissime problematiche non siano mai state superate dal figlio delle parti emerge dalla presentazione di domanda di invalidità civile del 20.6.2023 (prod. 10.11.2023), la quale riporta recente diagnosi identica quella sopra indicata, a firma del Dott. Direttore del Dipartimento di Salute Per_8
Mentale e Dipendenze.
Peraltro, a tale domanda è allegato il riconoscimento della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, la quale fin dal 21.11.2013 aveva riconosciuto Parte_2
invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%.
Tali rilevati problemi di salute giustificano ampiamente il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di per causa a lui non imputabile, essendo la sua Per_5
incapacità di lavorare e rendersi autonomo una conseguenza diretta delle patologie che lo affliggono.
Ciò giustifica il perdurare dell'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento del figlio, a prescindere dall'elevata età raggiunta.
La ha allegato che attualmente percepisce a titolo di contributo regionale ex. L. CP_1 Per_5
20/97 la somma bimestrale di euro 460,00.
Le condizioni sanitarie evidenziate rendono, inoltre, evidente il presumibile diritto alla percezione dell'invalidità civile;
tuttavia il padre si è limitato ad allegare nelle note conclusive che tale riconoscimento sia già avvenuto, laddove la madre ha negato che alcunché sia stato ancora corrisposto.
pagina 10 di 14 Secondo l'ordinario riparto dell'onere della prova, è il genitore obbligato al mantenimento a essere tenuto a provare il maturare dei requisiti per la non debenza dell'assegno, mentre l'avente diritto all'assegno dovrà provare l'inadeguatezza, in concreto, del reddito percepito (cfr.
Cassazione civile sez. I, 12/07/2022, n.22076).
A fronte della grave inabilità del figlio e dell'assenza di prova della percezione, Per_5 all'attualità, di redditi adeguati, è congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento pari a euro 150,00 mensili (oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie), quantomeno fino all'effettiva percezione della pensione di invalidità: laddove l'ammontare di quest'ultima dovesse essere pari o superiore al predetto importo, dovrà ritenersi automaticamente cessato l'obbligo a carico del padre.
Non esclude l'obbligo di contribuire al mantenimento il fatto che attualmente si trovi da Per_5 solo presso l'immobile che condivideva con la madre, difatti la convivenza tra madre e figlio non può ritenersi cessata. Invero, emerge chiaramente dagli atti come il trasferimento della in CP_1
Piacenza costituisca una mera modifica provvisoria della situazione di fatto e non costituisca una scelta di vita che ha determinato l'interruzione del rapporto di convivenza col figlio non indipendente.
Ciò si desume, innanzitutto, dallo stesso tenore dell'allegazione di parte, avendo la resistente parlato di una “attuale assenza”; lo stesso motivo dello spostamento evidenzia la provvisorietà, avendo ella chiarito di essersi recata a Piacenza per prestare assistenza alla figlia maggiore, affetta da tumore (cf. anche doc. 3 di parte resistente). Anche la residenza formale della CP_1
risulta tuttora essere in Bosa.
Tali elementi, considerati unicamente al fatto incontestato che ella si sia sempre fatta carico, fin dalla separazione, del mantenimento diretto dei figli e, in particolare, del figlio non indipendente
, e al fatto che quest'ultimo non è andato a vivere da solo in altro immobile ma è rimasto Per_5
nella stessa casa condivisa con la madre, rendono evidente come non sia in atti la prova di un definitivo allontanamento della dal figlio. CP_1
Anzi, val la pena osservare che lo stesso nome della è stato inserito nella domanda di CP_1
pensione di invalidità quale contatto presso il quale inviare le comunicazioni e che nella medesima domanda è stato indicato che non è in grado di compiere gli atti di vita Per_5
quotidiana senza assistenza continua (prod. 10.11.2023).
pagina 11 di 14 Il legame e la convivenza tra la resistente e perciò, devono ritenersi ancora perduranti Per_5
nonostante il temporaneo spostamento della madre per ragioni urgenti e giustificano la previsione che il predetto contributo al mantenimento continui a essere versato nelle mani della CP_1
quale unico soggetto che si è sempre fatto carico, e che continua a farsi carico, delle necessità del figlio.
*
In merito alla domanda della resistente relativa al pagamento degli arretrati del mantenimento,
l'obbligo di versamento mensile posto a carico del ricorrente ha fonte nell'accordo di separazione consensuale, omologato con decreto dall'intestato Tribunale, il quale è titolo esecutivo per la riscossione delle somme che si assumono non versate, di talché spetta alla resistente avviare una procedura esecutiva per ottenere il pagamento del dovuto (come, peraltro, ella ha già fatto, secondo quanto allegato dal esulando la domanda di pagamento delle somme dovute sulla Pt_1
base di provvedimento reso in sede di separazione dal contenuto ammissibile in sede di procedimento di divorzio.
La giurisprudenza di legittimità è infatti concorde (Cass. civ. sez. I, n. 18870 del 08.09.2014) sul punto, in quanto l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi.
La domanda relativa al pagamento di pretesi arretrati per il mantenimento non ha un rapporto di connessione forte con la domanda di divorzio, non trattandosi di cause collegate ai sensi delle sopra citate norme del codice di procedura civile, ma soltanto di connessione soggettiva;
del pari il giudizio di divorzio è soggetto ad un rito speciale e non all'ordinario rito di cognizione (cfr.
Tribunale Firenze, 15/06/2020, n.1408).
*
Sotto il profilo delle spese processuali, infine, considerato l'esito complessivo della lite il
Collegio ritiene equo e opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 12 di 14 Invero, la resistente non si è opposta alla domanda di divorzio e, sebbene sia stata rigettata la sua domanda di assegno divorzile, allo stesso tempo non è risultata fondata nemmeno la domanda del ricorrente di escludere qualsiasi contributo al mantenimento anche per i figli.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bosa il
15.09.1974 fra i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...] mandando al competente Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto numero 28, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1974 - Comune di Bosa);
• dispone che nulla debba essere stabilito a titolo di assegno divorzile tra i coniugi, reciprocamente indipendenti sotto il profilo economico, confermando la revoca del precedente assegno stabilito a carico di Parte_1
• dispone l'obbligo per di corrispondere periodicamente, entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, in favore di la somma di euro 150,00 a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente da rivalutare annualmente in misura pari agli indici ISTAT, Parte_2
oltre alle spese straordinarie nella misura dei 50%, con indicazione che dal momento della percezione della pensione dell'invalidità civile in favore dello stesso tale Per_5
obbligo di contribuzione al mantenimento cesserà automaticamente, laddove l'importo della pensione dovesse essere pari o superiore;
diversamente, in caso di riconoscimento di importo inferiore alla predetta somma, il padre continuerà a essere obbligato al pagamento della differenza;
• conferma la revoca del contributo precedentemente stabilito per il mantenimento degli altri figli maggiorenni;
• compensa integralmente le spese del giudizio;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Oristano del
28.2.2025
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga
pagina 13 di 14 La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
pagina 14 di 14