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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/04/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 567/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
24/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 567/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORELLA LUIGIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio della dott.ssa CP_2
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/01/2025 ha chiesto l'accertamento del Parte_1 requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento.
Parte convenuta si è costituita in giudizio eccependo la decadenza e ha dedotto la presentazione da parte della ricorrente di nuova domanda amministrativa, con conseguente acquiescenza alla precedente domanda oggetto del presente ricorso.
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Deve rilevarsi che, ai sensi dell'art.11 L. n.222/1984, «…l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel pagina 1 di 2 caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato» (applicabile, al caso in esame, in quanto richiamato dalla L. n.69/2009, che ha stabilito la sua applicazione anche alle domande volte ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo).
Risulta dalla documentazione in atti che parte ricorrente ha presentato una nuova
CP_ domanda amministrativa in data 6.2.2025 (v. Mod. DB integrato prodotto dall' ) successivamente al deposito del ricorso ex art.445 bis c.p.c. (20.1.2025), da cui ha tratto origine il presente procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Avendo presentato una nuova domanda amministrativa, deve concludersi che parte ricorrente abbia sostanzialmente prestato acquiescenza all'esito negativo della precedente visita medica consequenziale alla presentazione della prima domanda amministrativa, in quanto, come disposto dalla predetta disposizione normativa, è preclusa la presentazione di una nuova domanda amministrativa se non all'esito del precedente iter amministrativo o, in caso di presentazione di ricorso giudiziale, all'esito del relativo procedimento.
Essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente alla luce delle argomentazioni innanzi enunciate, non può trovare accoglimento la richiesta avanzata dal difensore di parte ricorrente di prosecuzione del presente procedimento con il giuramento del
CTU, la cui nomina deve essere revocata.
Le spese di lite possono ritenersi compensate in relazione alla natura delle questioni interpretative e alla dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 20/01/2025 , nella Controparte_1 causa iscritta al n. 567 /2025 R.G.A.C. così provvede:
-dichiara inammissibile il ricorso ex art.445 bis c.p.c.;
-revoca la nomina del CTU;
-spese di lite compensate.
Foggia, 24/04/2025
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
24/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 567/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORELLA LUIGIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio della dott.ssa CP_2
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/01/2025 ha chiesto l'accertamento del Parte_1 requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento.
Parte convenuta si è costituita in giudizio eccependo la decadenza e ha dedotto la presentazione da parte della ricorrente di nuova domanda amministrativa, con conseguente acquiescenza alla precedente domanda oggetto del presente ricorso.
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Deve rilevarsi che, ai sensi dell'art.11 L. n.222/1984, «…l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel pagina 1 di 2 caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato» (applicabile, al caso in esame, in quanto richiamato dalla L. n.69/2009, che ha stabilito la sua applicazione anche alle domande volte ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo).
Risulta dalla documentazione in atti che parte ricorrente ha presentato una nuova
CP_ domanda amministrativa in data 6.2.2025 (v. Mod. DB integrato prodotto dall' ) successivamente al deposito del ricorso ex art.445 bis c.p.c. (20.1.2025), da cui ha tratto origine il presente procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Avendo presentato una nuova domanda amministrativa, deve concludersi che parte ricorrente abbia sostanzialmente prestato acquiescenza all'esito negativo della precedente visita medica consequenziale alla presentazione della prima domanda amministrativa, in quanto, come disposto dalla predetta disposizione normativa, è preclusa la presentazione di una nuova domanda amministrativa se non all'esito del precedente iter amministrativo o, in caso di presentazione di ricorso giudiziale, all'esito del relativo procedimento.
Essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente alla luce delle argomentazioni innanzi enunciate, non può trovare accoglimento la richiesta avanzata dal difensore di parte ricorrente di prosecuzione del presente procedimento con il giuramento del
CTU, la cui nomina deve essere revocata.
Le spese di lite possono ritenersi compensate in relazione alla natura delle questioni interpretative e alla dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 20/01/2025 , nella Controparte_1 causa iscritta al n. 567 /2025 R.G.A.C. così provvede:
-dichiara inammissibile il ricorso ex art.445 bis c.p.c.;
-revoca la nomina del CTU;
-spese di lite compensate.
Foggia, 24/04/2025
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 2 di 2