TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 24/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 866/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866/2023 promossa da:
- (c. f. ) con il patrocinio dell'avv. Daniela Controparte_1 C.F._1
Valeri elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi n.
c. 98;
ATTORE OPPONENTE
Contro
(c. f. ), (c. f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
) e (c. f. ) con C.F._3 Controparte_4 C.F._4 il patrocinio dell'avv. Emanuela Sironi e dall'Avv. Nicola Rondinone elettivamente domiciliate presso lo studio della prima in Milano via Turati 8;
CONVENUTE
- contumace;
Controparte_5
TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI
All'udienza del 24.04.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo, in radicale riforma dell'impugnata ordinanza, accertare e dichiarare l'inefficacia insanabile del pignoramento de quo e del conseguente atto esecutivo di assegnazione delle somme pignorate, e quindi l'improcedibilità dell'esecuzione RGE 75/2023, per il vizio del mancato adempimento da parte esecutante dell'art. 543, com. V, cpc., con restituzione della somma frattanto incassata a titolo di risarcimento danni forfettario e con vittoria di spese di lite tutte da liquidarsi secondo tariffario forense e distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito
-rigettare le domande avversarie perché infondate per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali e rimborso spese generali ex art. 2 DM 55/14.”. pagina 1 di 6
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Controparte_1
e , eredi di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Per_1
, proponendo il giudizio di merito di opposizione all'ordinanza di assegnazione
[...]
emessa nell'ambito dell'esecuzione mobiliare n. 75/2023 RGE e, per quanto d'interesse, deduceva:
-in data 27/01/23 veniva notificato al Signor atto di pignoramento Controparte_1
presso terzi in forza di ordinanza cautelare del 19/10/22 Tribunale di Fermo;
-in data 17/02/23 la terza inoltrava via pec la sua dichiarazione positiva Controparte_6
ex art. 547 cpc. e la parte esecutante iscriveva il procedimento a ruolo;
-il Signor si costituiva in giudizio per opporsi a detta procedura Controparte_1 esecutiva poiché il creditore non aveva tempestivamente notificato al debitore l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e non aveva depositato l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento ex art. 543 c.5
c.p.c.;
-infatti, il suo mero tentativo di notificazione cartacea, spedito in cancelleria da Milano il
21/02/23, non si è perfezionato in quanto “restituito al mittente” in data 06.03.23 per cui si è determinata l'inefficacia di detto pignoramento presso terzi;
- in data 04/04/23, l'Ill. rigettava l'eccezione e assegnava alle creditrici Per_2 procedenti la somma di Euro 4.857,44 dovuta dalla terza pignorata al Signor CP_1
[...]
-in data 05-07/03/23 il Signor impugnava con ricorso ex art. 617, Controparte_1 comma II, cpc. detta ordinanza di assegnazione della somma pignorata;
-il G.E., sciogliendo la riserva presa nella relativa udienza dell'08/05/23, confermava l'ordinanza resa il 03/04/2023 e fissava il termine perentorio di giorni trenta per incardinare il giudizio di merito con condanna dell'opponente al versamento, delle spese della fase incidentale del giudizio di opposizione.
Tanto premesso in fatto, ribadite le proprie argomentazioni, l'attore rassegnava le sopra esposte conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'opposizione.
pagina 2 di 6 Si costituivano in giudizio e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
che si opponevano alle pretese attore esponendo in sintesi e per quanto di
[...]
interesse che:
-in data 21.02.2023 parte creditrice depositava ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna attestanti l'avvenuta notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543, comma 5 c.p.c., a mezzo posta elettronica certificata in data 20.02.2023 a a Controparte_7 Controparte_8 ed a nonché copia conforme ai sensi del combinato disposto
[...] Controparte_5
degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL 179/12 dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543, comma 5 c.p.c. in corso di notifica al Signor a mezzo del Controparte_1
servizio postale;
-l'udienza del 22.02.2023 veniva successivamente rinviata d'ufficio al 29.03.2023;
-in data 28.03.2023 parte creditrice depositava copia conforme ai sensi del combinato disposto degli art t. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL 179/12 dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543, comma 5 c.p.c. notificato al Signor a mezzo del servizio postale Controparte_1
e dunque notifica e deposito sono avvenuti prima dell'udienza effettiva tenutasi avanti al
G.E.;
-invocavano inoltre il principio di scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato;
-infine, in data 27.02.2023 parte debitrice ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad accedere al fascicolo di causa per estrarre copia degli atti ivi depositati e si è costituita all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo, confermando in questo modo di aver avuto piena conoscenza dell'esistenza della procedura esecutiva, né il G.E.
Tanto premesso le opposte concludevano per il rigetto dell'opposizione.
All'esito dell'udienza del 14.09.2023 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di discussione assegnando alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 13.02.2025 il Giudice rilevava che il terzo pignorato è litisconsorte necessario nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (cfr. tra le altre Cass. ordinanza n. 5476 del 22 febbraio 2023) pertanto assegnava a parte attrice-opponente termine pagina 3 di 6 sino al 28.02.2025 per la notifica dell'atto di citazione e del presente provvedimento al terzo
. Controparte_9
All'udienza del 24.04.2025 il Giudice preliminarmente verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del terzo e a seguito di discussione Controparte_9
tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 4 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e pertanto va accolta per i motivi che seguono.
L'unico motivo di opposizione attiene alla tardività della notifica e deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento al debitore esecutato.
In materia occorre richiamare la norma individuata nell'art. 543 c.p.c. come formulata prima della modifica normativa avvenuta con il correttivo alla riforma IA (D.Lgs n. 164/24)
L'art 545 comma 5 c.p.c. nel disciplinare gli adempimenti obbligatori posti in capo al creditore, prevedeva, in particolare, che quest'ultimo, “entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento”, notificasse anche al debitore, oltre che al terzo pignorato,
l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e depositasse l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, pena l'inefficacia del pignoramento: “la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento” (art. 543, comma 5, c.p.c.).
Nel caso di specie risulta dagli atti che l'udienza fissata nell'atto di pignoramento era il
21.12.2022 (successivamente differita al 29.03.2023).
Il primo tentativo di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore è stato effettuato con la consegna dell'atto all'ufficio postale in data 21.12.2022 ma la notifica non è andata a buon fine.
Il secondo tentativo di notifica è andato a buon fine ma è stato effettuato con consegna all'ufficio postale in data 07.03.2023 e dunque dopo l'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
Anche a voler aderire all'orientamento meno restrittivo per cui la declaratoria di inefficacia del pignoramento promosso non possa ricorrere laddove il deposito della notifica avvenga entro la data dell'udienza effettiva, nel caso di specie, comunque la notifica dell'avviso di pagina 4 di 6 iscrizione a ruolo al debitore non si era perfezionata entro l'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
Né può in questa sede soccorrere il principio della scissione degli effetti della notifica posto che il principio non opera se il mancato perfezionamento avviene per fatto imputabile al notificante. In questo caso la notifica sarà eventualmente rinnovabile, e ser innovata ha effetto ex nunc (cfr. Cass. S.U., 30 marzo 2010, n. 7607).
E nel caso di specie, come sopra evidenziato, la prima notifica non è andata a buon fine per mancata indicazione corretta del luogo di notifica (Corso Cavour 51 e non presso la cancelleria del Tribunale Corso Cavour 51).
La seconda notifica è stata effettuata con consegna all'ufficio postale successiva all'udienza indicata nell'atto di pignoramento e dunque per tale notifica è irrilevante il principio della scissione degli effetti della notifica poichè anche per il notificante si è perfezionata dopo il termine ex art 543 comma 5 c.p..
Va dunque accolta l'opposizione e dichiarata l'inefficacia del pignoramento con conseguente inefficacia dell'ordinanza di assegnazione.
Va rilevato che nel caso di l'illegittimità dell'esecuzione mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dell'esecuzione, il debitore può esperire, sul presupposto di tale illegittimità, l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore al fine ottenere la restituzione di quanto dallo stesso riscosso. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26927 del 24/10/2018)
Così va qualificata la richiesta di restituzione delle somme assegnata proposta dall'opponente. Pertanto, stante l'inefficacia del pignoramento, la procedura esecutiva non doveva essere proseguita e va accolta l'opposizione con condanna delle opposte alla restituzione in favore dell'opponente della somma assegnata pari a € 4.857,44.
L'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in relazione all'interpretazione dell'art. 543 c.p.c. comma 5 costituisce ragione per la compensazione delle spese di lite.
PQM
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 866/2023, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
pagina 5 di 6 • ACCOGLIE l'opposizione e dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi notificato da e in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
data 16.01.2023 in danno a Controparte_1
• CONDANNA e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
alla restituzione della somma assegnata pari a € 4.857,44 in favore di CP_1
[...]
• DICHIARA integralmente compensate le spese di lite della presente causa.
Fermo, 24 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866/2023 promossa da:
- (c. f. ) con il patrocinio dell'avv. Daniela Controparte_1 C.F._1
Valeri elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi n.
c. 98;
ATTORE OPPONENTE
Contro
(c. f. ), (c. f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
) e (c. f. ) con C.F._3 Controparte_4 C.F._4 il patrocinio dell'avv. Emanuela Sironi e dall'Avv. Nicola Rondinone elettivamente domiciliate presso lo studio della prima in Milano via Turati 8;
CONVENUTE
- contumace;
Controparte_5
TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI
All'udienza del 24.04.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo, in radicale riforma dell'impugnata ordinanza, accertare e dichiarare l'inefficacia insanabile del pignoramento de quo e del conseguente atto esecutivo di assegnazione delle somme pignorate, e quindi l'improcedibilità dell'esecuzione RGE 75/2023, per il vizio del mancato adempimento da parte esecutante dell'art. 543, com. V, cpc., con restituzione della somma frattanto incassata a titolo di risarcimento danni forfettario e con vittoria di spese di lite tutte da liquidarsi secondo tariffario forense e distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito
-rigettare le domande avversarie perché infondate per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali e rimborso spese generali ex art. 2 DM 55/14.”. pagina 1 di 6
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Controparte_1
e , eredi di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Per_1
, proponendo il giudizio di merito di opposizione all'ordinanza di assegnazione
[...]
emessa nell'ambito dell'esecuzione mobiliare n. 75/2023 RGE e, per quanto d'interesse, deduceva:
-in data 27/01/23 veniva notificato al Signor atto di pignoramento Controparte_1
presso terzi in forza di ordinanza cautelare del 19/10/22 Tribunale di Fermo;
-in data 17/02/23 la terza inoltrava via pec la sua dichiarazione positiva Controparte_6
ex art. 547 cpc. e la parte esecutante iscriveva il procedimento a ruolo;
-il Signor si costituiva in giudizio per opporsi a detta procedura Controparte_1 esecutiva poiché il creditore non aveva tempestivamente notificato al debitore l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e non aveva depositato l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento ex art. 543 c.5
c.p.c.;
-infatti, il suo mero tentativo di notificazione cartacea, spedito in cancelleria da Milano il
21/02/23, non si è perfezionato in quanto “restituito al mittente” in data 06.03.23 per cui si è determinata l'inefficacia di detto pignoramento presso terzi;
- in data 04/04/23, l'Ill. rigettava l'eccezione e assegnava alle creditrici Per_2 procedenti la somma di Euro 4.857,44 dovuta dalla terza pignorata al Signor CP_1
[...]
-in data 05-07/03/23 il Signor impugnava con ricorso ex art. 617, Controparte_1 comma II, cpc. detta ordinanza di assegnazione della somma pignorata;
-il G.E., sciogliendo la riserva presa nella relativa udienza dell'08/05/23, confermava l'ordinanza resa il 03/04/2023 e fissava il termine perentorio di giorni trenta per incardinare il giudizio di merito con condanna dell'opponente al versamento, delle spese della fase incidentale del giudizio di opposizione.
Tanto premesso in fatto, ribadite le proprie argomentazioni, l'attore rassegnava le sopra esposte conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'opposizione.
pagina 2 di 6 Si costituivano in giudizio e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
che si opponevano alle pretese attore esponendo in sintesi e per quanto di
[...]
interesse che:
-in data 21.02.2023 parte creditrice depositava ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna attestanti l'avvenuta notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543, comma 5 c.p.c., a mezzo posta elettronica certificata in data 20.02.2023 a a Controparte_7 Controparte_8 ed a nonché copia conforme ai sensi del combinato disposto
[...] Controparte_5
degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL 179/12 dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543, comma 5 c.p.c. in corso di notifica al Signor a mezzo del Controparte_1
servizio postale;
-l'udienza del 22.02.2023 veniva successivamente rinviata d'ufficio al 29.03.2023;
-in data 28.03.2023 parte creditrice depositava copia conforme ai sensi del combinato disposto degli art t. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL 179/12 dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543, comma 5 c.p.c. notificato al Signor a mezzo del servizio postale Controparte_1
e dunque notifica e deposito sono avvenuti prima dell'udienza effettiva tenutasi avanti al
G.E.;
-invocavano inoltre il principio di scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato;
-infine, in data 27.02.2023 parte debitrice ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad accedere al fascicolo di causa per estrarre copia degli atti ivi depositati e si è costituita all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo, confermando in questo modo di aver avuto piena conoscenza dell'esistenza della procedura esecutiva, né il G.E.
Tanto premesso le opposte concludevano per il rigetto dell'opposizione.
All'esito dell'udienza del 14.09.2023 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di discussione assegnando alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 13.02.2025 il Giudice rilevava che il terzo pignorato è litisconsorte necessario nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (cfr. tra le altre Cass. ordinanza n. 5476 del 22 febbraio 2023) pertanto assegnava a parte attrice-opponente termine pagina 3 di 6 sino al 28.02.2025 per la notifica dell'atto di citazione e del presente provvedimento al terzo
. Controparte_9
All'udienza del 24.04.2025 il Giudice preliminarmente verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del terzo e a seguito di discussione Controparte_9
tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 4 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e pertanto va accolta per i motivi che seguono.
L'unico motivo di opposizione attiene alla tardività della notifica e deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento al debitore esecutato.
In materia occorre richiamare la norma individuata nell'art. 543 c.p.c. come formulata prima della modifica normativa avvenuta con il correttivo alla riforma IA (D.Lgs n. 164/24)
L'art 545 comma 5 c.p.c. nel disciplinare gli adempimenti obbligatori posti in capo al creditore, prevedeva, in particolare, che quest'ultimo, “entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento”, notificasse anche al debitore, oltre che al terzo pignorato,
l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e depositasse l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, pena l'inefficacia del pignoramento: “la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento” (art. 543, comma 5, c.p.c.).
Nel caso di specie risulta dagli atti che l'udienza fissata nell'atto di pignoramento era il
21.12.2022 (successivamente differita al 29.03.2023).
Il primo tentativo di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore è stato effettuato con la consegna dell'atto all'ufficio postale in data 21.12.2022 ma la notifica non è andata a buon fine.
Il secondo tentativo di notifica è andato a buon fine ma è stato effettuato con consegna all'ufficio postale in data 07.03.2023 e dunque dopo l'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
Anche a voler aderire all'orientamento meno restrittivo per cui la declaratoria di inefficacia del pignoramento promosso non possa ricorrere laddove il deposito della notifica avvenga entro la data dell'udienza effettiva, nel caso di specie, comunque la notifica dell'avviso di pagina 4 di 6 iscrizione a ruolo al debitore non si era perfezionata entro l'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
Né può in questa sede soccorrere il principio della scissione degli effetti della notifica posto che il principio non opera se il mancato perfezionamento avviene per fatto imputabile al notificante. In questo caso la notifica sarà eventualmente rinnovabile, e ser innovata ha effetto ex nunc (cfr. Cass. S.U., 30 marzo 2010, n. 7607).
E nel caso di specie, come sopra evidenziato, la prima notifica non è andata a buon fine per mancata indicazione corretta del luogo di notifica (Corso Cavour 51 e non presso la cancelleria del Tribunale Corso Cavour 51).
La seconda notifica è stata effettuata con consegna all'ufficio postale successiva all'udienza indicata nell'atto di pignoramento e dunque per tale notifica è irrilevante il principio della scissione degli effetti della notifica poichè anche per il notificante si è perfezionata dopo il termine ex art 543 comma 5 c.p..
Va dunque accolta l'opposizione e dichiarata l'inefficacia del pignoramento con conseguente inefficacia dell'ordinanza di assegnazione.
Va rilevato che nel caso di l'illegittimità dell'esecuzione mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dell'esecuzione, il debitore può esperire, sul presupposto di tale illegittimità, l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore al fine ottenere la restituzione di quanto dallo stesso riscosso. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26927 del 24/10/2018)
Così va qualificata la richiesta di restituzione delle somme assegnata proposta dall'opponente. Pertanto, stante l'inefficacia del pignoramento, la procedura esecutiva non doveva essere proseguita e va accolta l'opposizione con condanna delle opposte alla restituzione in favore dell'opponente della somma assegnata pari a € 4.857,44.
L'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in relazione all'interpretazione dell'art. 543 c.p.c. comma 5 costituisce ragione per la compensazione delle spese di lite.
PQM
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 866/2023, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
pagina 5 di 6 • ACCOGLIE l'opposizione e dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi notificato da e in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
data 16.01.2023 in danno a Controparte_1
• CONDANNA e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
alla restituzione della somma assegnata pari a € 4.857,44 in favore di CP_1
[...]
• DICHIARA integralmente compensate le spese di lite della presente causa.
Fermo, 24 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 6 di 6