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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/05/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 30 maggio 2025
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3239/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione ordinanza ingiunzione”
tra
(C.F.: , nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Euprepio Curto, presso il cui studio a Francavilla Fontana in via Municipio n. 11, è elettivamente domiciliato;
appellante
e
(C.F.: ), in persona del sindaco pro tempore Avv. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede a Francavilla Fontana in Via Municipio 4, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Rita Spinelli
appellato
*******
Motivi della decisione
Con ricorso in opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n.211 del 27.04.2023, emessa dal a firma del Dirigente dell'Area Affari Generali, il ricorrente ha Controparte_1 convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Brindisi il , per Controparte_1
l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 211/2023 a seguito di presunta omissione consistita nel non avere dichiarato la presenza nel proprio nucleo familiare di un componente beneficiario di reddito da pensione di inabilità, dell'importo complessivo di 600,00 euro, comprensiva della somma percepita dal ricorrente a titolo di “Contributo di sostegno alimentare per emergenza da COVID 19”, pari a 150,00 euro oltre alla sanzione amministrativa di 450,00 euro, pari al triplo del beneficio indebitamente percepito, ai sensi dell'art. 316 ter del c.p.. Trattandosi del solo importo di 150,00 indebitamente percepito, il ricorrente ha sostenuto di aver regolarmente depositato sia la copia del pagamento di 150,00 euro a titolo di restituzione
1 somme indebitamente percepite, nonché la copia del Mod F24 di 150,00 euro quale sanzione pecuniaria ex art. 316 ter co.2 c.p..
Il Comune è rimasto contumace.
Con sent. N.1272/2024 del 7.11.2024 - RG n. 2165/2023, il Giudice di Pace di Brindisi – dott.ssa Erroi ha annullato l'atto impugnato, compensando però le spese di giudizio, sull'assunto che “non risulta, tuttavia, che la parte abbia trasmesso copia delle quietanze dei versamenti effettuati, come riportato espressamente nel verbale di contestazione, il che giustifica la integrale compensazione delle spese di lite”.
Orbene, risulta provato dalla documentazione in atti prodotta che il ricorrente ha provveduto alla restituzione di quanto dovuto ed al pagamento della sanzione irrogata e, pertanto, nessun rilievo può essere sollevato in merito.
Deve, tuttavia, eccepirsi che nel verbale di contestazione elevato dal di Francavilla CP_1 Fontana, nella parte relativa alla estinzione del pagamento, si legge che “si avvisa la parte che, qualora si avvalga del pagamento in misura ridotta come sopra riportato, dovrà darne immediata comunicazione al Reparto in intestazione, trasmettendo copia della quietanza del versamento effettuato”. rispetto al quale il ricorrente è risultato inadempiente. CP_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, considerata la materia del contendere e l'importo esiguo per cui si procede, deve concludersi per la parziale riforma della sentenza appellata con compensazione parziale (al 50%) delle spese come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/2014, applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà. Anche le spese di lite relative al presente giudizio vanno compensate secondo i medesimi criteri.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3239/2019 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
riforma la sentenza n. 1272/2024 RG 2165/2023 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi nella parte in cui compensa integralmente le spese di giudizio;
quanto alle spese del giudizio di primo grado, condanna il Controparte_1 alla rifusione in favore di del 50% delle spese di lite, pari all'importo Parte_1 complessivo di 173,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
quanto alle spese del presente giudizio, condanna il alla Controparte_1 rifusione in favore di del 50% delle spese di lite, pari all'importo complessivo di Parte_1
231,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Brindisi in data 30 maggio 2025.
2 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Silvia
Taberini, componente dell'Ufficio del Processo del sottoscritto magistrato.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale.
Il Giudice
Roberta Marra
3
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3239/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione ordinanza ingiunzione”
tra
(C.F.: , nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Euprepio Curto, presso il cui studio a Francavilla Fontana in via Municipio n. 11, è elettivamente domiciliato;
appellante
e
(C.F.: ), in persona del sindaco pro tempore Avv. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede a Francavilla Fontana in Via Municipio 4, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Rita Spinelli
appellato
*******
Motivi della decisione
Con ricorso in opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n.211 del 27.04.2023, emessa dal a firma del Dirigente dell'Area Affari Generali, il ricorrente ha Controparte_1 convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Brindisi il , per Controparte_1
l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 211/2023 a seguito di presunta omissione consistita nel non avere dichiarato la presenza nel proprio nucleo familiare di un componente beneficiario di reddito da pensione di inabilità, dell'importo complessivo di 600,00 euro, comprensiva della somma percepita dal ricorrente a titolo di “Contributo di sostegno alimentare per emergenza da COVID 19”, pari a 150,00 euro oltre alla sanzione amministrativa di 450,00 euro, pari al triplo del beneficio indebitamente percepito, ai sensi dell'art. 316 ter del c.p.. Trattandosi del solo importo di 150,00 indebitamente percepito, il ricorrente ha sostenuto di aver regolarmente depositato sia la copia del pagamento di 150,00 euro a titolo di restituzione
1 somme indebitamente percepite, nonché la copia del Mod F24 di 150,00 euro quale sanzione pecuniaria ex art. 316 ter co.2 c.p..
Il Comune è rimasto contumace.
Con sent. N.1272/2024 del 7.11.2024 - RG n. 2165/2023, il Giudice di Pace di Brindisi – dott.ssa Erroi ha annullato l'atto impugnato, compensando però le spese di giudizio, sull'assunto che “non risulta, tuttavia, che la parte abbia trasmesso copia delle quietanze dei versamenti effettuati, come riportato espressamente nel verbale di contestazione, il che giustifica la integrale compensazione delle spese di lite”.
Orbene, risulta provato dalla documentazione in atti prodotta che il ricorrente ha provveduto alla restituzione di quanto dovuto ed al pagamento della sanzione irrogata e, pertanto, nessun rilievo può essere sollevato in merito.
Deve, tuttavia, eccepirsi che nel verbale di contestazione elevato dal di Francavilla CP_1 Fontana, nella parte relativa alla estinzione del pagamento, si legge che “si avvisa la parte che, qualora si avvalga del pagamento in misura ridotta come sopra riportato, dovrà darne immediata comunicazione al Reparto in intestazione, trasmettendo copia della quietanza del versamento effettuato”. rispetto al quale il ricorrente è risultato inadempiente. CP_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, considerata la materia del contendere e l'importo esiguo per cui si procede, deve concludersi per la parziale riforma della sentenza appellata con compensazione parziale (al 50%) delle spese come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/2014, applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà. Anche le spese di lite relative al presente giudizio vanno compensate secondo i medesimi criteri.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3239/2019 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
riforma la sentenza n. 1272/2024 RG 2165/2023 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi nella parte in cui compensa integralmente le spese di giudizio;
quanto alle spese del giudizio di primo grado, condanna il Controparte_1 alla rifusione in favore di del 50% delle spese di lite, pari all'importo Parte_1 complessivo di 173,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
quanto alle spese del presente giudizio, condanna il alla Controparte_1 rifusione in favore di del 50% delle spese di lite, pari all'importo complessivo di Parte_1
231,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Brindisi in data 30 maggio 2025.
2 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Silvia
Taberini, componente dell'Ufficio del Processo del sottoscritto magistrato.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale.
Il Giudice
Roberta Marra
3